Articolo 34 del Codice della navigazione
Articolo 33Articolo 35
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
11 gennaio 2005
Art. 34.
(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta ((dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente)) determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale
Entrata in vigore il 11 gennaio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente