Articolo 29 del Codice di procedura penale
Articolo 28Articolo 30
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24 ottobre 1989
Art. 29. Cessazione del conflitto 1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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