Art. 29. Cessazione del conflitto 1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
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24 ottobre 1989
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[…] stante la natura precaria della prima ordinanza adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, che non può determinare alcun effetto preclusivo rispetto alla contestuale proposizione del conflitto di competenza dal giudice ad quem dato che, a ben vedere, il giudice che contestualmente rinnovi la misura cautelare e sollevi il conflitto di competenza non pone in essere un atto con il quale “dichiara” la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo” mentre, al contrario, […]
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