Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2013, n. 16671
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Sentenza 27 febbraio 2013

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La decorrenza del termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione deve riferirsi ad una conoscenza effettiva e completa della relativa causa, nei suoi termini fattuali e giuridici, e non ad una mera situazione di conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che la pubblicazione di una precedente sentenza emessa nei confronti di soggetti diversi da colui che è imputato in un successivo processo, la cui posizione in ordine alla sua penale responsabilità sia stata tuttavia già valutata - nel giudizio cui è rimasto estraneo - dallo stesso giudice investito del processo che lo riguarda, non è idonea, di per se sola, a rendere nota all'imputato la causa di incompatibilità fin dal momento della costituzione del collegio giudicante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2013, n. 16671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16671
    Data del deposito : 27 febbraio 2013

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