Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 2
In tema di traduzione degli atti, perché sussista l'obbligo di nominare un interprete per un imputato straniero (o tradurre un atto processuale di significativo rilievo ai fini del concreto esercizio di difesa) è indispensabile che dagli atti risulti accertata la circostanza della mancata conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana: con la conseguenza che tale obbligo non sussiste allorquando l'imputato alloglotta mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti e non rimanga completamente inerte ma assuma iniziative rivelatrici della capacità di difendersi adeguatamente).
La consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione, e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore.
Commentario • 1
- 1. Spaccio di stupefacenti quale corrispettivo di favori sessualiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 18 agosto 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2004, n. 32911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32911 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 11/05/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 781
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 009982/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE AM N. IL 31/08/1971;
2) AI HA N. IL 06/01/1973;
3) AS US (RINUNCIANTE) N. IL 01/01/1972;
4) BI IO N. IL 31/05/1952;
5) RT IZ N. IL 30/09/1963;
avverso SENTENZA del 16/12/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per la inammissibilità del ricorso BE e per il rigetto degli altri ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il GUP presso il Tribunale di Torino condannava, alle pene rispettivamente ritenute di giustizia, HI US (alias OU OU), TA AM, SC IA, OL TO e ER ID, per violazione della legge sugli stupefacenti, ed il primo anche per il reato di cui all'art. 495 del codice penale. Nel giudizio di appello, a seguito di gravame proposto dagli imputati, il ER ed il Procuratore Generale concordavano l'entità della pena, previa rinuncia da parte dell'imputato a tutti i motivi di impugnazione diversi da quello concernente il trattamento sanzionatorio, e la Corte d'Appello di Torino riteneva di poter accogliere la richiesta così come formulata. Per quel che riguarda gli altri appellanti, la Corte stessa riduceva la pena loro inflitta dal primo giudice e disattendeva tutte le altre doglianze, ivi compresa l'eccezione di nullità - sollevata dalla difesa dello TA e dell'HI - concernente l'asserita violazione dell'art. 143 del codice di rito per la mancata traduzione, nella lingua di origine degli imputati, dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis del codice di procedura penale. Per quel che riguarda la censura in rito - dedotta dagli appellanti TA ed HI - la Corte distrettuale, nel condividere le considerazioni già svolte in proposito dal GUP, ed occupandosi della posizione dello TA, motivava il suo convincimento con argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue: a) la circostanza della mancanza di conoscenza della lingua italiana da parte di imputato straniero deve risultare in concreto accertata, e non può essere solo presunta in base al rilievo che si tratta di persona alloglotta, e ciò specie quando si tratti di persona - come lo TA - dimorante da diversi anni sul territorio italiano;
b) l'avviso della chiusura delle indagini è atto che va notificato anche al difensore il quale è dunque in grado di fornire al proprio assistito, pur se straniero, tutte le indicazioni tecniche necessarie per una esauriente cognizione dell'atto ricevuto;
c) la parte dell'avviso contenente la contestazione dell'accusa era pacificamente già nota allo TA il quale era stato tratto in arresto per quei fatti ed aveva ricevuto l'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta nei suoi confronti proprio per quelle imputazioni. Passando ad esaminare poi le doglianze dell'HI, relativamente a detta eccezione, la Corte di merito si riportava alle ragioni esposte al riguardo nel vagliare il gravame dello TA, richiamandole "in toto" (e sottolineando l'identità delle due posizioni anche sul piano soggettivo).
In ordine alle censure concernenti il merito, per la parte che in questa sede interessa, la Corte territoriale, in relazione alle singole posizioni - e dopo aver sottolineato che anche le doglianze in ordine all'affermazione di colpevolezza non avevano avuto ad oggetto la descrizione del materiale probatorio acquisito, ma solo la valutazione che di detto materiale era stata effettuata dal primo giudice - seguiva un percorso motivazionale che può riassumersi come segue:
1) ER - L'attenzione doveva concentrarsi esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, essendovi stata rinuncia a tutte le altre richieste di cui all'atto di appello;
orbene, la pena concordata tra l'imputato ed il Procuratore Generale appariva congrua ed adeguata alla gravita dei fatti ed alle condizioni soggettive del ER stesso;
2) TA - La prova a carico, in relazione alla contestazione relativa all'episodio della cessione di 200 grammi di cocaina, scaturiva in particolare dal contenuto di una intercettazione telefonica intercorsa tra lo TA ed il ER;
a ciò doveva aggiungersi che quest'ultimo, nel concordare la pena con il P.G., e nel rinunciare quindi agli altri motivi di gravame, aveva abbandonato la linea difensiva comune a quella seguita anche dallo TA: ne' poteva sottacersi che in ordine ad altri illeciti episodi analoghi (per quantitativi minori), rivelatori dunque di un consolidato rapporto criminoso tra i due coimputati e provati da altre conversazioni telefoniche intercettate, non vi era stata contestazione alcuna da parte degli appellanti;
3) OL TO e SC IA - A) non poteva accedersi alla richiesta difensiva di assoluzione in ordine all'addebito dell'acquisto di circa kg. 1,5 di eroina - peraltro dal primo giudice derubricato in ipotesi di tentativo - non potendo attribuirsi valore liberatorio alla circostanza della mancata apprensione e disponibilità dello stupefacente, rinvenuto a bordo della Fiat "Panda" del coimputato IN di fronte all'edificio in cui era l'alloggio dove dimoravano il OL e la SC, atteso che il contenuto di intercettazioni telefoniche, la condotta del OL (il quale, sceso da casa, si accingeva a varcare il portone di ingresso, come avevano potuto direttamente osservare gli investigatori), il possesso da parte del OL e della SC di una rilevante somma di denaro in contanti (lire 21.300.000), evidentemente destinata al pagamento della partita di droga in arrivo, e le deduzioni logiche che da tali circostanze di fatto era agevole trarre, costituivano elementi probatori tali da dimostrare in modo inequivocabile che, come ritenuto dal primo giudice, la droga era destinata al OL ed alla SC - alla quale doveva riconoscersi un ruolo di vera e propria compartecipazione attiva nel reato - ed aveva formato oggetto di un accordo già raggiunto tra le parti: tali risultanze, comunque di per sè sufficienti a dimostrare la colpevolezza dei due imputati, avevano poi trovato ulteriore riscontro e conferma nelle dichiarazioni rese da BE EJ e dallo stesso IN;
B) parimenti provata risultava la colpevolezza, a titolo di concorso nel reato, del OL e della SC in ordine all'accusa di detenzione a fine di spaccio anche dello stupefacente rinvenuto all'interno della loro abitazione, tenuto conto delle seguenti risultanze che rendevano assolutamente non credibile la versione difensiva circa l'asserita destinazione di detto stupefacente all'esclusivo uso personale: 1) il dato ponderale non certo modesto dello stupefacente detenuto (14 grammi di cocaina) ed il rinvenimento in casa anche di diverse sostanze da taglio e di un bilancino;
2) il comune possesso di una rilevante somma di denaro in contanti non adeguatamente giustificata, in assenza di fonti lecite di reddito per l'acquisto di un simile quantitativo;
3) l'accertato coinvolgimento di entrambi nell'episodio concernente l'acquisto del chilo e mezzo di eroina, e la sussistenza a loro carico di precedenti specifici;
C) non poteva essere concessa al OL l'invocata attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309/90, in relazione alla droga rinvenuta nell'abitazione, riconosciuta dal primo giudice per la sola SC, dovendo escludersi che i fatti potessero essere considerati di lieve entità per il OL stesso - a prescindere dal dato quantitativo, e pur volendo ipotizzare la destinazione di parte dello stupefacente all'uso dell'imputato e della sua compagna - avuto riguardo alle modalità ed alle circostanze della condotta del OL il quale teneva i contatti con i fornitori, e trafficava in diversi tipi e qualità di droga anche effettuando acquisti di rilevanti quantitativi.
Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i sunnominati imputati le cui censure possono sintetizzarsi come segue: BE - Asserita violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio motivazionale in ordine all'entità della pena;
AS (alias COUKRI) - Il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità per la mancata traduzione, nella sua lingua di origine, dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, ripetendo le argomentazioni già svolte al riguardo in sede di merito. AI - Oltre a reiterare anch'egli l'eccezione di nullità dedotta, e per gli stessi motivi, dall'HI, di cui si è appena detto, il ricorrente deduce, peraltro con generica ed assertiva formulazione, vizio motivazionale in ordine all'addebito concernente la cessione di 200 grammi di droga.
BI - Deduce: A) vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpevolezza a titolo di tentativo in ordine all'addebito dell'acquisto della partita di un chilo e mezzo di eroina: sostiene il ricorrente che nel caso in esame non vi sarebbe stato nemmeno tentativo, non essendovi stata un'adesione esplicita a ricevere o ad acquistare la sostanza stupefacente;
B) errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie, per quel che riguarda la ritenuta insussistenza della destinazione all'uso personale della droga detenuta nell'abitazione; C) violazione di legge relativamente al diniego dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309/90, per quel che concerne la droga rinvenuta nell'abitazione,
avuto riguardo al non rilevante dato ponderale dello stupefacente ed alla condizione di tossicodipendente;
RT - La ricorrente si duole della ritenuta configurabilità dell'ipotesi del reato tentato, e della conseguente affermazione di colpevolezza, per quel che riguarda il chilo e mezzo di eroina, nonché della condanna anche in relazione allo stupefacente rinvenuto nell'abitazione: dette censure vengono supportate con le medesime argomentazioni svolte a sostegno del gravame del OL (i ricorsi dei due sono stati proposti con un unico atto di impugnazione); la SC deduce poi vizio di motivazione laddove la Corte distrettuale ha ravvisato un suo apporto concorsuale alla condotta del OL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni che saranno appresso precisate esaminando le singole posizioni dei ricorrenti.
Le doglianze del ER, formulate peraltro anche in modo del tutto generico, sono manifestamente infondate ed attengono a questioni non proponibili con il ricorso per cassazione atteso che tendono a rimettere in discussione i termini dell'accordo in virtù del quale all'imputato - previa rinuncia da parte sua ai motivi principali dell'appello - nel giudizio di secondo grado è stata applicata la pena dallo stesso concordata con il P.G. ai sensi dell'art. 599, comma quarto, del codice di rito. Ribadendo il consolidato indirizzo interpretativo già da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in materia ("ex plurimis": Sez. 1^, N. 2788/98, RV. 210001; Sez. 1^, N. 868/96, RV. 203674), le Sezioni Unite di questa Corte hanno ulteriormente precisato che "nel c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita ad un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione" (Sez. Un., n. 1 del 2004, cc. 28/1/04, Gallo, RV. 226715): nel caso in esame non risulta illegale la pena concordata tra le parti ed applicata dal giudice.
Destituita di qualsiasi giuridico fondamento è la eccezione - sollevata dagli imputati AR e HI - di asserita nullità dell'avviso di chiusura delle indagini (e conseguentemente dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi) per omessa traduzione dell'atto nella lingua di origine degli imputati. Al riguardo non può che ribadirsi anche in questa sede quanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità sul punto. Perché sussista l'obbligo di nominare un interprete per un imputato straniero (o tradurre un atto processuale di significativo rilievo ai fini del concreto esercizio di difesa) è innanzi tutto indispensabile che dagli risulti accertata la circostanza della mancata conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana (in tal senso Sez. Un. n. 5052/04, imp. Zalagaitis, RV. 226717, e, più esplicitamente, Sez. Un. n. 12/2000, imp. Jakani, RV. 216258), con l'ulteriore conseguenza che tale obbligo ovviamente non sussiste allorquando l'imputato alloglotta mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti e non rimanga completamente inerte ma assuma iniziative rivelatrici della capacità di difendersi adeguatamente (così Sez. Un. cit, Jakani). Orbene, nel caso in esame deve innanzi tutto sottolinearsi che dalla sentenza impugnata non emerge alcuna concreta circostanza da cui poter dedurre in termini di certezza l'ignoranza della lingua italiana da parte dei ricorrenti;
anzi, la Corte distrettuale non ha mancato di evidenziare che era presumibile che gli stessi fossero in condizione di intendere la lingua italiana, trattandosi di soggetti dimoranti in territorio italiano da alcuni anni. Nè i ricorrenti hanno allegato significativi elementi a sostegno dell'eccezione proposta: essi si sono sostanzialmente limitati a sottolineare il dato oggettivo della mancata traduzione dell'avviso di chiusura delle indagini, ed il solo TA ha ulteriormente aggiunto, con affermazione meramente assertiva, che detta omissione avrebbe "impedito il corretto esercizio del diritto di difesa sacro ed inviolabile con le opportune provvidenze" (come si legge testualmente nell'atto di impugnazione redatto, nell'interesse dello TA, dall'avvocato Luigi Tartaglino). Va poi evidenziato che gli imputati, nel propendere per il giudizio abbreviato, hanno dimostrato di essere pienamente in grado, con l'assistenza tecnica dei rispettivi difensori, di operare una scelta ben precisa circa la strategia difensiva da adottare. Deve poi aggiungersi, quanto all'HI US, che è pervenuta una sua dichiarazione di rinuncia della quale tuttavia il Collegio ritiene di non poter tener conto perché, pur intestata "dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione" e pur sembrando per certi versi sostanzialmente finalizzata ad una rinuncia, risulta tuttavia articolata con argomentazioni incerte e contraddittorie circa un'effettiva ed univoca volontà di rinunciare al gravame, essendo stata così testualmente formulata la richiesta dell'istante:
"Chiede l'annullamento della sentenza de quo e il contestuale invio del passaggio in giudicato della medesima".
Le altre censure dello TA, riguardanti l'affermazione di colpevolezza in relazione alla cessione di 200 grammi di cocaina, sono inammissibili sotto un duplice profilo: in primo luogo perché risultano formulate in modo assolutamente generico, ed inoltre perché concernono comunque apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie non deducibili in questa sede, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, in ordine al convincimento espresso, con le argomentazioni sopra ricordate.
Analoghe considerazioni valgono per le censure dedotte dal OL e dalla SC, atteso che le stesse tendono sostanzialmente ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio in Cassazione. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3^, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944), hanno poi avuto ancora modo di puntualizzare tale concetto enunciando un principio di diritto che può così riassumersi: l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr: Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali, quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni, forniscono - con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie (anche con la disamina analitica del contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate), e con specifico riferimento alle singole posizioni degli imputati - esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale, non hanno fatto che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte, all'evidenza, in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, ampiamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica sottoposta al vaglio del giudice di secondo grado, dalla Corte stessa. Per completezza argomentativa appare opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni in ordine alle due questioni tecniche che il OL e la SC, sia pure attraverso rilievi sostanzialmente di merito, hanno posto, e riguardanti, l'una, la ritenuta configurabilità del tentativo dell'acquisto del chilo e mezzo di eroina, e, l'altra, il diniego del riconoscimento al OL dell'attenuante dell'ipotesi della lieve entità del fatto di cui al comma quinto dell'art. 73 del DPR n. 309/90. Quanto al primo punto, le doglianze dei ricorrenti risultano prive di qualsiasi fondamento anche sotto il profilo strettamente giuridico;
ed invero, sulla scorta delle acquisite circostanze oggettive, ritenute (con incensurabile apprezzamento di fatto) acclarate in sede di merito, la Corte territoriale ha considerato che tra le parti fosse stato pienamente raggiunto l'accordo circa l'acquisto della droga da parte del NC e della SC, e che la mancata apprensione materiale della droga stessa avesse fatto sì che non potesse considerarsi consumato il reato per non essere stata superata la soglia del tentativo;
orbene, stando così le cose, mostra tutta la sua fragilità la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe stato nemmeno tentativo (è solo il caso di evidenziare che, secondo taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità, in presenza di una tale situazione di fatto sarebbe configurabile addirittura il reato consumato: così Sez. 4^, n. 3162/99, secondo cui "la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore"). Per quel che riguarda l'attenuante della lieve entità del fatto, negata dai giudici di merito per il OL, è sufficiente porre in rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un principio già in precedenza costantemente affermato, hanno precisato che detta attenuante "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri" (Sez. Un., n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668): l'impugnata decisione si pone perfettamente in sintonia con tale principio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 (cinquecento) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 500,00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004