Sentenza 28 aprile 2008
Massime • 1
In sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con mod. dalla L. 2 febbraio 2006 n. 49, anche se la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia superiore al minimo edittale, posto che il giudice nel determinare la pena, normalmente valuta, con riferimento alla congruità concreta della sanzione e ai limiti edittali, anche quello minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 34153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34153 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/04/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 758
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 043064/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL TI, N. IL 18/07/1949;
2) AR LE, N. IL 19/06/1959;
avverso SENTENZA del 20/09/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito per RB NU l'Avv. COLOMBO NU, che sui è riportata ai motivi di ricorso.
FATTO
1) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 11-12-2002, con la quale il GUP del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di BO IN e RB NU in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (per avere, in concorso tra loro e con VI GE, illecitamente procurato e ceduto a NI ZO un quantitativo di cocaina del peso di oltre 995 grammi, contenente un principio attivo pari al 53,31%; in Meda il 19-4-2000) e, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, lì ha condannati alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno. 2) Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. Il difensore del BO V. denunzia, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 267 e 271 c.p.p.. Deduce che le intercettazioni captate dal 15-4-2000
sull'utenza n. 348/7960227 sono inutilizzabili, in quanto il decreto di proroga emesso in data 15-4-2000 dal GIP del Tribunale di Verona risulta redatto su un modello prestampato, col quale si fa riferimento a tre diversi provvedimenti, vale a dire alla richiesta di proroga del P.M., ai precedenti provvedimenti autorizzativi e alla nota della P.G. del 13-4-2000. Tale modalità di rinvio non consente di appurare a quale degli atti richiamati il GIP abbia inteso fare concreto riferimento, stante l'insanabile contrasto tra tali atti. Nelle precedenti autorizzazioni dell'intercettazione in questione, infatti, si esplicitava che la predetta utenza risultava in uso ad AC AN, laddove nella nota di P.G. del 13-4-2000 la stessa utenza veniva indicata come in uso a NI ZO. La carenza di motivazione del decreto di proroga, d'altro canto, non era in concreto sanabile mediante il richiamo ad altri atti del procedimento, trattandosi di atti del pari privi di motivazione. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con proroga del 15-4-2000 sulla indicata utenza.
Col terzo motivo viene dedotta la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del BO V. e, in ogni caso, alla mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di tentativo, invocata col terzo motivo di appello. Si sostiene che la Corte di Appello ha basato la sua decisione su un'interpretazione illogica e travisante delle conversazioni intercettate, dalle quali poteva eventualmente desumersi solo che vi era stato un tentativo di transazione, non andato in porto.
Col quarto motivo viene denunziata la mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato accoglimento della tesi subordinata della minima partecipazione dell'imputato all'illecito, ex art. 114 c.p., nonché in ordine alla scelta di confermare la pena base di anni dieci reclusione, ben superiore al minimo edittale. Con l'ultimo motivo, infine, si prospetta la violazione dell'art. 2 c.p., comma 3, alla luce delle modifiche legislative che hanno ridotto il minimo edittale della pena per il reato contestato. Si fa presente che sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno utilizzato come parametro normativo di riferimento sul quale calibrare la sanzione il minimo edittale precedentemente in vigore e si sollecita, pertanto, l'annullamento con rinvio al giudice di merito, per una nuova e più adeguata determinazione della pena. 3) Il difensore del RB E., con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), lamenta che la Corte di Appello, nel confermare la condanna inflitta all'imputato, ha fornito una ricostruzione dei fatti non rispondente alla realtà emergente dagli atti processuali, ed ha ignorato gli elementi addotti dalla difesa, o li ha utilizzati in maniera illogica a sfavore del prevenuto. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui ha desunto elementi a sostegno della tesi dell'accusa dalla presenza del RB E. agli incontri del 10 e del 17-4-2000 e in cui, con riferimento alla conversazione intercettata il 15-4-2000 tra AC e OR V., ha messo in dubbio l'autenticità della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, attestante la sua presenza al lavoro nel mese di aprile del 2000, periodo in cui il OR V. lo diceva ricoverato in ospedale.
Il ricorrente sostiene che, nella specie, la Corte di Appello avrebbe dovuto eventualmente far ricorso all'art. 530 c.p.p., comma 2, e in ogni caso applicare l'art. 114 c.p., considerando minima l'opera eventualmente prestata dal RB E..
DIRITTO
1) I primi due motivi di ricorso proposti dal BO V., da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Premesso, infatti, che l'onere della motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali esige una minore specificità rispetto a quella del decreto di autorizzazione originaria, si osserva che, nel caso di specie, il decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche emesso dal GIP in data 15-4-2000 sull'utenza 348 7960227 in uso ad AC AN risulta adeguatamente motivato attraverso il rinvio all'iniziale provvedimento di autorizzazione delle captazioni sull'utenza considerata e ai successivi provvedimenti di proroga, alla richiesta di proroga avanzata dal P.M. (nella quale, in particolare, si dava atto che "dagli elementi emersi risulta che le persone coinvolte nell'illecito traffico sono ancora in contatto tra loro") e alla nota di P.G. del 13-4-2000 (nella quale si evidenziava che "per quanto attiene al filone correlato all'AC AN, continuano ad emergere indubbi e precisi elementi che indicano una prossima importazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente dall'area balcanica in territorio nazionale" e che, in particolare, "nelle ultime conversazioni intercorse tra l'AC AN e il NI ZO e tra questi due e... BO IN...... appare chiaro che sono in via di definizione una serie di accordi, in particolare dal punto di vista finanziario, finalizzati a creare una cooperativa di acquisto di sostanza stupefacente"). Tale tecnica di motivazione per relationem appare senz'altro legittima, dimostrando come l'autorità giudiziaria procedente abbia esaminato e condiviso le ragioni esposte dal P.M. e dagli organi di polizia circa la persistenza delle esigenze di captazione poste a base dell'originario provvedimento autorizzativo. Legittimamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto soddisfatto, in relazione al decreto di proroga in esame, l'obbligo motivazionale imposto dalla legge e disatteso, conseguentemente, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte col detto provvedimento.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, d'altro canto, nessuna concreta incidenza sulla legittimità della disposta proroga assume il fatto che, mentre nel relativo decreto e nell'iniziale provvedimento autorizzativo l'utenza 348 7960227 è indicata come in uso ad AC AN, nella nota di P.G. del 13-4-2000 la stessa è riferita a NI ZO. Ciò che rileva, infatti, ai fini della legittimità della proroga delle intercettazioni telefoniche, è la persistenza dell'esigenza di tenere sotto controllo una determinata utenza ai fini della prosecuzione delle indagini. L'erronea indicazione del soggetto che ha la materiale disponibilità della linea telefonica, pertanto, non influisce sulla volontà dell'autorità giudiziaria di consentire ulteriori captazioni sulla specifica utenza sulla quale si appuntano le indagini, essendo rimasti inalterati i gravi indizi di reità e i motivi che hanno legittimato il ricorso alle intercettazioni. 2) Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di Appello, nel dare atto che verso le ore 19 del 19-4-2000, all'uscita del casello autostradale di Peschiera, all'interno di un furgone condotto dal NI R., è stato rinvenuta dalla Polizia Stradale la partita di cocaina di cui al capo d'imputazione, ha accertato, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che il BO V., con la sua auto, fino a quel momento aveva fatto da staffetta al predetto veicolo, mantenendosi in costante contatto telefonico col NI R., che veniva da lui avvertito della presenza della Polizia fuori dal casello stradale e nello stesso tempo rassicurato per il fatto che si trattava di una pattuglia preposta esclusivamente al controllo della velocità. Il ruolo di staffetta assunto dal BO V. nell'operazione conclusasi con il sequestro della droga, secondo il giudice del gravame, sta a confermare in modo incontrovertibile i riferimenti alla sostanza stupefacente nella sequenza di conversazioni telefoniche dal contenuto criptico sviluppatesi nei giorni precedenti tra diversi interlocutori, tra cui il BO V. e il NI R., nessuno dei quali risultava essersi mai occupato di forniture o di acquisti di condizionatori o caldaie per cui occorresse la esibizione di campioni o depliants, con cautele richiedenti addirittura l'indicazione in codice (codice 10) di un'utenza da contattare. Dopo aver ricostruito il contenuto delle conversazioni telefoniche più significative, pertanto, la Corte distrettuale è giunta alla conclusione che il 19-4-2000, in Meda (ove il NI R. si incontrava col CI, giunto alla guida di una Clio, allontanandosi col predetto a bordo di tale vettura e ritornando dopo poco per dirigersi col suo furgone verso l'autostrada per Verona, accompagnato dal BO V., alla guida della sua Golf), su studiato accordo delle parti contraenti, è avvenuta la cessione della droga sequestrata poco dopo sul veicolo dell'acquirente NI R., ritenendo irrilevante la mancata constatazione, da parte dei Carabinieri, del passaggio materiale dell'involucro contenente la cocaina dal VI al NI R..
Ciò posto, si osserva che il ricorrente, col motivo in esame, si è limitato a proporre una diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, dal cui analitico esame la Corte di Appello, con motivazione priva di manifeste illogicità, ha desunto la prova di trattative andate a buon fine tra il BO V. e il NI R. in ordine alla cessione della partita di cocaina di cui al capo d'imputazione. Secondo un principio acquisito in giurisprudenza, peraltro, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 4, 28- 10-2005 n. 1. 17), e si sottrae al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. Sez. 6, 11-4-2008 n. 15396: Cass. Sez. 6. 8-1-2008 n. 17619). Nel caso di specie, i giudici hanno fornito una ricostruzione del tutto congrua del contenuto delle conversazioni intercettate, anche perché oggettivamente confermata dai fatti accertati successivamente, concernenti il ruolo di staffetta assunto dall'odierno ricorrente nel trasporto della droga, seguito dal sequestro della sostanza operato dalla Polizia.
4) Il quarto motivo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della minima partecipazione del BO V. all'illecito, invocata in via subordinata dall'appellante, è infondato, avendo la Corte di Appello motivato in modo non manifestamente illogico la sua decisione in base al rilievo del delicato ruolo di staffetta nel trasporto della droga, oltre che di intermediario, svolto dall'imputato. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, è configurabile solo quando l'opera del concorrente abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta che l'apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto un'importanza oggettivamente minima, così da risultare nell'economia generale del fatto ed anche in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile (Cass. Sez. 6, 30-11-2005 n. 45248; Cass. Sez. 4, 12-1-2006 n. 11380). 5) Appaiono invece fondatele doglianze mosse dal ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. Questa Corte, invero, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche quando, come nel caso di specie (nel quale la pena base detentiva è stata determinata in anni dieci di reclusione), la pena irrogata dai giudici di merito non sia stata applicata nel minimo, in sede di ricorso per cassazione si deve tener conto dello jus superveniens rappresentato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272
ha modificato in senso favorevole al reo la pena prevista per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, riducendo a sei anni di reclusione il minimo edittale della pena detentiva, precedentemente fissato in otto anni;
e ciò in quanto il giudice, nel quantificare la pena, ha il compito di stabilire una sanzione che, pur ritenuta congrua, in termini assoluti, al caso concreto, normalmente tiene conto, nell'ambito dei limiti edittali, anche di quello minimo (Cass. Sez. 6, 2-4-2008 n. 16176; Cass. Sez. 4, 17-10- 2006 n. 1024). S'impone, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che dovrà stabilire quale sia la pena detentiva congrua nel caso di specie, tenendo anche conto del nuovo minimo edittale previsto dalla legge per la fattispecie delittuosa in esame. 6) Passando ad esaminare il ricorso proposto dal RB E., si osserva che nell'impugnata decisione la Corte di Appello ha dato conto degli elementi di prova emersi a carico dell'imputato, rappresentati, in particolare, dall'acclarata partecipazione del RB E. all'incontro del 10-4-2000 tra il BO V. e il NI nei pressi dell'hotel Catullo di Verona per la fornitura di un campione di droga oggetto delle trattative (partecipazione che, essendo intervenuta in un momento delicato delle trattative per un'operazione oltremodo rischiosa sotto il profilo patrimoniale e giudiziario, ragionevolmente è stata considerata dai giudici di merito spiegabile solo con un attivo, diretto interesse del prevenuto all'operazione), nonché al successivo incontro del 17- 4-2000 presso il casello di Verona Sud, nel corso del quale, secondo quanto accertato in punto di fatto nell'impugnata sentenza, il RB E. si è fatto carico, tra l'altro, della guida della Golf che ha trasportato il BO V. e l'AC (soggetto che, in base alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito, era interessato, unitamente al NI R., all'acquisto della partita di droga, e che solo la sera del 18-4-2000 ha deciso di togliersi dall'affare) verso il centro della città. Nel pervenire alle sue conclusioni, la Corte di Appello ha analiticamente confutato le deduzioni svolte dalla difesa, ponendo in evidenza, in particolare, con argomentazioni coerenti sul piano logico, che i contatti telefonici registrati tra il BO V. e il RB E., intervenuto di persona a ciascuna delle due riunioni prodromiche alla consegna della sostanza stupefacente, non possono spiegarsi come effetto di innocenti rapporti di amicizia tra i due imputati;
e ciò con particolare riguardo ai contatti avvenuti il 19 aprile, nelle ore, cariche di rischi e di tensioni, in cui l'affare registrava la conclusione con il passaggio del chilogrammo di cocaina da VI a NI R.. Significativa, inoltre, è stata considerata la conversazione intercettata alle ore 14-4-2007 del 15-4- 2000 tra AC e BO V., nella quale, secondo l'apprezzamento espresso, con motivazione non palesemente illogica, dalla Corte di Appello, gli interlocutori facevano riferimento al RB E. come alla persona con la quale occorreva fare i conti circa il prezzo della sostanza stupefacente in trattativa. La Corte distrettuale, pertanto, ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni in base alle quali ha affermato il concorso del prevenuto nel reato ascrittogli, con il ruolo di mediatore con gli aspiranti acquirenti della sostanza stupefacente. Il discorso argomentativo si snoda attraverso passaggi privi di macroscopiche incongruenze logiche, a fronte dei quali le deduzioni svolte dal ricorrente, attraverso l'apparente denuncia di vizi di motivazione, mirano sostanzialmente a porre in dubbio la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del gravame e ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali, con particolare riguardo alla identificazione nel prevenuto della persona menzionata nelle conversazioni intercettate e alla valenza probatoria della sua partecipazione agli incontri del 10 e del 17 aprile.
Ma, come è noto, l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402). Il positivo accertamento, da parte della Corte di Appello, della responsabilità del RB E., legittima la pronuncia di condanna emessa a suo carico, giustificando la mancata applicazione dell'art.530 c.p.p., comma 2, invocato dal ricorrente.
7) Si palesano altresì destituite di fondamento le censure mosse dalla difesa del RB E. in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo la Corte di Appello congruamente motivato la sua decisione in ragione della posizione di rilievo assunta dall'imputato nella vicenda, comprovata, oltre che dal suo intervento negli incontri del 10 e 17 aprile, dal ruolo svolto dal prevenuto nella determinazione del prezzo della sostanza stupefacente, evidenziato nella citata conversazione del 15 aprile tra l'AC e il BO V.. 8) In virtù dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p., l'accoglimento del motivo di ricorso - di natura non esclusivamente personale - proposto dal BO V., attinente alla rideterminazione della pena alla luce dello ius superveniens, giova anche al RB E., al fine di assicurare la par candido tra i due imputati giudicati con la stessa sentenza. Anche nei confronti del predetto ricorrente, pertanto, va disposto l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione nella parte concernente il trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN BO, e per l'effetto estensivo anche nei confronti di NU RB, nel punto relativo alla determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2008