Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modd. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in precedenza pronunciata, anche se la pena irrogata sia superiore al minimo edittale, posto che nel determinare la pena il giudice normalmente valuta, con riferimento alla congruità della sanzione, anche il limite edittale minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2009, n. 41443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41443 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/09/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - N. 3769
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 34571/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OR, n. il 14.11.1948;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Roma del 22.2.2007;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale dr. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
CA OR ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. 1 penale, del 22.2.2007, che giudicando sul rinvio della cassazione a seguito dell'annullamento della sentenza di altra sezione della stessa Corte territoriale, aveva rideterminato in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa la maggiore pena inflitta all'imputato dalla sentenza di appello annullata, per reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, come effetto della limitazione della responsabilità dell'imputato ad un solo episodio criminoso, e della eliminazione dell'aumento dovuto alla continuazione.
Con l'unico motivo, deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione all'art. 2 c.p., per non avere i giudici di appello tenuto conto della mitigazione del trattamento sanzionatorio operata dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 riguardo al limite minimo edittale.
Il ricorso è fondato.
E infatti ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, l'indirizzo secondo cui in sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 1, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, anche se la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia superiore al minimo edittale (Cassazione 02/04/2008 Mecaj).
Ciò, nella considerazione che il giudice nel determinare la pena, normalmente valuta, con riferimento alla congruità concreta della sanzione e ai limiti edittali, anche quello minimo (Cassazione 28/04/2008 Boselli e altro). Tanto più l'annullamento si impone poi nella specie, considerato che nei gradi del giudizio conclusisi prima dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, la pena era stata determinata nel minimo edittale previsto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nel testo non ancora novellato.
Per le considerazioni che precedono, va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009