Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
Deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, quando la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia sostanzialmente corrispondente al più elevato minimo edittale all'epoca vigente per il reato. (Fattispecie in cui la pena-base era stata fissata in anni otto di reclusione ed euro 26.000 di multa).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2009, n. 23922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23922 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/04/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 974
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33262/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO LE n. in Albania il 25.11.1980;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 6.2.2006. Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 6 febbraio 2006 la Corte di Appello di Torino confermava (per quanto qui interessa) la sentenza in data 22 luglio 2005 del G.I.P. del Tribunale di Torino, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, HO LE era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73:
si contestava la detenzione a fini di spaccio di due involucri del peso complessivamente di gr. 19,442 di cocaina, contenenti gr. 4,863 di cocaina cloridrato, occultati nel vano cruscotto della propria autovettura, dietro la strumentazione di bordo.
2. Avverso tale sentenza ha personalmente proposto ricorso l'imputato, deducendo che:
a) premesso che il giudice di prime cure aveva ritenuto il reato "di minimale tenore nell'ambito dello spettro di gravità riconducibile a tale contestazione ...", determinando quindi la pena "partendo dal minimo edittale", avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio determinato da D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49;
b) illegittimamente la Corte territoriale "ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. nella massima incidenza riduttiva con motivazione non condivisibile". MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado, infatti, aveva, in effetti, ritenuto che il fatto di reato in questione "si profila comunque di minimale tenore nell'ambito dello spettro di gravità riconducibile a tale contestazione", e nella determinazione del trattamento sanzionatorio era partito dal minimo edittale in allora vigente di anni otto di reclusione ed Euro 25.822 di multa (pochissimo discosta da quest'ultima la indicata pena di Euro 26.000,00): è perciò evidente che egli ha, in sostanza, inteso irrogare, ed ha in effetti irrogato, una sanzione coincidente con il minimo edittale, in tali termini sanzionatori apprezzando il commesso reato.
Ma all'epoca della sentenza impugnata era già entrato in vigore il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha diminuito ad anni sei ed Euro 26.000,00 il minimo edittale per il reato de quo. Dovendo trovare applicazione tale norma sopravvenuta, per l'imputato più favorevole (art. 2 c.p., comma 4), e per il divieto della reformatio in peius in mancanza di gravame sul punto della parte pubblica, la Corte di Appello avrebbe dovuto rideterminare il trattamento sanzionatorio nei termini più favorevoli per l'imputato, partendo dal nuovo minimo edittale normativamente determinato, giacché, come s'è visto, il giudice di primo grado aveva, appunto, irrogato sostanzialmente il minimo edittale: s'è, invece, limitata a rilevare che "l'entità della pena inflitta (è) contenuta in misura prossima al minimo edittale, grazie alle già concesse attenuanti generiche ...". E giova al riguardo rilevare che nel giudizio di appello il divieto della reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2005, n. 40910). La nuova normativa più favorevole all'imputato deve in ogni caso avere oggi attuazione, non essendo ancora intervenuta sentenza irrevocabile (art.
2.4 c.p.).
3.1. Il secondo profilo di doglianza è destituito di fondamento. Del tutto congruamente, difatti, i giudici del merito hanno ritenuto che le già riconosciute attenuanti generiche non potessero applicarsi "nella massima estensione, dovendosi considerare l'entità non modesta del quantitativo della sostanza nonché mezzi, modalità e circostanze dell'attività delittuosa ed infine la personalità del prevenuto, già gravato da una condanna per più furti": tale divisamente, espresso nel legittimo esercizio che dalla legge è al riguardo riservato al giudice del merito, è incensurabile in questa sede di legittimità.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei termini suindicati, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Il ricorso va nel resto rigettato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009