Sentenza 29 ottobre 2010
Massime • 1
La novella normativa che ha diminuito il minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 4-bis, L. 21 febbraio 2006, n. 49) comporta che il giudice d'appello rimoduli in senso favorevole al condannato la misura della sanzione quando il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena in misura pari al minimo edittale.
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2010, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 29/10/2010
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2412
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 8857/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 13.1.2010 da:
avv. Lamanna Fabrizio, difensore di ZZ ZO, nato a [...] il [...]; il 21.12.2009; dall'avv. Pesare Franz, difensore di BU OV, nato a [...] l'[...];
l'11.1.2010 dall'avv. Falcone Marcello, difensore di LI AN OS, nato a [...] il [...];
il 5.1.2010 dall'avv. Pesare Franz, difensore di MA IO, nato a [...] il [...];
il 5.1.2010 ed il 14.1.2010 dagli avv. Pesare Franz e Petrone Carlo, difensori di IO OV, nato a [...] il [...];
il 21.12.2009 dall'avv. Pesare Franz, difensore di NA DE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Taranto dell'1 febbraio 2008;
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo AN;
Udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Dott. De Santis Fausto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti, inoltre, l'avv. Pesare Francesco, in favore di TA, OL e ZZ e l'avv. Campanella US, sostituto processuale dell'avv. Lamanna, in favore di VO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA DE, OL OV, IO OV, ZZ IO, NE AN OS e VO ZO, assieme ad altri imputati, erano chiamati a rispondere, innanzi alla Corte di Assise di Taranto, dei reati di seguito specificati. - TA, DE, ZZ IO e VO ZO del reato sub a) ai sensi dell'art. 416 bis, per aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso, capeggiata da RI MA;
- gli stessi TA e ZZ del reato di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 74, per aver fatto parte di un'associazione composta da un numero di persone superfiore a dieci, avente disponibilità di armi e materiale esplodente, finalizzata al traffico di stupefacente, specialmente di tipo eroina, sub b);
- il ZZ del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, per ricezione continuata e distribuzione di stupefacente tipo eroina sub b4);
- TA del reato sub b11), ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione continuata al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina;
- OL OV del reato sub b12), ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione continuata al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina;
- NE AN OS del reato sub c) per detenzione e porto di armi, ai sensi dell'art. 110 c.p. - L. n. 895 del 1967, art. 2 e 4 e successive modificazioni, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
- IO OV, del reato sub i), ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 2 e 4, per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, capeggiata da RA ZO;
- lo stesso IO del reato sub 1), ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 4, per aver fatto parte di un'associazione per delinquere, avente disponibilità di armi e materiale esplodente, finalizzata a traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di tipo eroina;
- ancora il IO del reato sub p) per tentata estorsione, ai sensi degli artt. 110, 56 e 629 c.p. e di lesioni personali aggravate (artt. 110, 81, 582, 585 e 576 - art. 61, n. 1 commi 1 e 2, e L. n.203 del 1991, art. 7);
con la contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale per TA;
della recidiva specifica reiterata infraquinquennale per IO, ZZ e NE;
e della recidiva reiterata infraquinquennale per VO.
Con sentenza del 24 maggio 2002, la Corte di Assise, pronunciando con le forme del rito abbreviato, assolveva OL dal reato di cui al capo b 12) limitatamente al fatto commesso il 6.10.1992, perché il fatto non sussiste;
TA dal reato sub a) per non avere commesso il fatto. Dichiarava, invece, lo stesso TA colpevole dei reati sub b) e b11) e, con la continuazione - ritenuto più grave il reato sub b) - e le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicata la diminuente di rito, lo condannava alla pena di: anni sette di reclusione, oltre pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e con la libertà vigilata per due anni.
OL era dichiarato colpevole del reato sub b12) e, ritenuta la continuazione per i fatti commessi dal 2 agosto al 10 ottobre 1995, con la contestata recidiva e la diminuente di rito, veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 20.000 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata per anni due. IO era dichiarato colpevole dei reato sub i), 1) e p) e, ritenuta la continuazione e la maggiore gravità reato sub b), con le generiche prevalenti su aggravanti contestate e la diminuente di rito, era condannato alla pena di anni dieci di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata per anni tre. ZZ era dichiarato colpevole dei reati sub a), b) e b4) e, ritenuta la continuazione e la maggiore gravità reato sub b), con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti e la diminuente di rito, alla pena di anni otto di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata per anni tre.
NE era ritenuto colpevole del reato sub c) e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 ed applicata la diminuente di rito, era condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e libertà vigilata per un anno. Infine, VO era riconosciuto colpevole del reato di cui al capo a) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti oggettive e soggettive ed applicata la diminuente di rito, veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con libertà vigilata per un anno. Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte di Assise di Appello di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale modifica della pronuncia impugnata, assolveva ZZ IO dal reato sub a), con formula per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, riduceva la pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione;
confermava, invece, nel resto. Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso dell'avv. Lamanna in favore del VO è articolato nei seguenti motivi. Il primo deduce violazione ed erronea applicazione della norma penale nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla ritenuta esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel territorio tarantino, con i connotati richiesti per la configurazione del reato di cui all'art. 416 bis, ed alla ritenuta partecipazione del ricorrente ad un sodalizio avente siffatte caratteristiche. Lamenta, in particolare, che tale partecipazione sia stata affermata sulla base della asserita partecipazione del VO a scontri armati con il gruppo antagonista, peraltro sulla base delle sole dichiarazioni del collaboratore RI ZI;
che nell'esprimere tale loro convincimento i giudici di appello si fossero acriticamente riportati alle conclusioni dei giudici di primo grado, senza considerare le argomentazioni difensive o verificare la possibilità di percorsi alternativi;
che il processo valutativo non era rispettoso dei parametri di giudizio dettati dall'art. 192 c.p.p.. Il secondo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento all'utilizzo di massima di esperienza contrastante con il senso comune ed alla determinazione della pena, che avrebbe eluso i criteri determinativi di cui agli artt. 132 e seg. c.p.. Il ricorso proposto dall'avv. Pesare in favore del OL deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606, lett. b), in relazione ad erronea applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Si duole, al riguardo, che in sede di regime sanzionatorio, la Corte di merito non abbia tenuto conto della novella dell'art. 73 di cui al D.L. 3 dicembre 2005, n. 272 conv in L. 21 febbraio 2006, n. 49, precedente alla relativa sentenza, che aveva diminuito il minimo edittale da otto a sei anni di reclusione. Nel confermare la sentenza di primo grado anche in punto pena la Corte distrettuale aveva confermato anche il meccanismo di calcolo che nondimeno partiva da un minino edittale diverso e più grave di quello considerato dal primo giudice, attuando in tal guisa un'inammissibile reformatio in peius.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. e) in relazione a mancata od illogica motivazione della sentenza impugnata. Si duole, al riguardo, che siano state valorizzate dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia prive di riscontro e comunque non valutate secondo i consueti parametri di attendibilità. Cosi non era stata valutata l'attendibilità intrinseca di CH LE. Non potevano costituire valido momento di riscontro, per la loro genericità, le dichiarazioni di carriere ciro, che aveva fatto riferimento a due forniture di stupefacenti, o di RI MA. Non si era poi tenuto conto che, nell'atto di appello, la difesa aveva richiamato le dichiarazioni rese da altri collaboratori, come NE e RI, che avevano escluso che il OL spacciasse nel periodo in contestazione.
Vi era, inoltre, mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell'irrogazione di pena accessoria della libertà vigilata, che era solo facoltativa stante l'entità della pena inflitta. Il ricorso proposto dall'avv. Falcone in favore di NE deduce, con il primo motivo d'impugnativa, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b) con particolare riferimento all'art. 192 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Lamenta, in particolare, l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano coinvolto l'imputato, con particolare riferimento all'inapplicabilità della regola di giudizio della convergenza del molteplice, ove si sia in presenza di dichiarazioni de relato. Insomma, gli elementi di giudizio valorizzati dal giudice di appello erano insufficienti per l'affermazione di penale responsabilità, tant'è vero che il difensore, all'udienza del 9.6.2006, aveva depositato sentenza irrevocabile del 22.1.2004 con la quale la Corte di Assise di Taranto aveva assolto, con formula per non aver commesso il fatto, RA US, coimputato che si trovava nella stessa posizione sostanziale e processuale del ricorrente.
Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) con particolare riferimento alla riconosciuta aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e). Assume che negata la sussistenza dell'aggravante ed in ragione delle già concesse attenuanti genetiche, avrebbe potuto concludersi per l'improcedibilità dell'azione penale per essere i delitti ascritti estinti per intervenuta prescrizione.
Il ricorso proposto dall'avv. Francese in favore di ZZ IO deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606, lett. e) in relazione a mancanza od illogicità di motivazione, sul rilievo del mancato apprezzamento dei motivi di censura dedotti dalla difesa nell'atto di gravame, specie con riferimento all'art. 192 c.p.p., posto che la prova era affidata, pressoché esclusivamente, alle propalazioni accusatorie di CH LE. La motivazione era illogica anche nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni di altri collaboratori, CI e NU, e nondimeno le aveva utilizzate come riscontro delle dichiarazioni del CH. Era incongruo, poi, che l'imputato fosse stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis e condannato per quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Lamenta, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla libertà vigilata, che non era obbligatoria, ma solo facoltativa. H secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. b) in relazione ad erronea applicazione degli art. 73 e 74, dovendo trovare applicazione le norme di cui alla L. n. 685 del 1975, artt. 71 e 75 ai sensi dell'art. 2 c.p., con riferimento alle condotte illecite poste in essere fino all'autunno 1990, e dunque in epoca anteriore all'entrata in vigore della menzionata normativa sugli stupefacenti. Il ricorso proposto dall'avv. Pesare in favore di IO OV denuncia violazione dell'art. 606, lett. e) per mancanza od illogicità di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo sulla base della perpetrazione di un unico reato fine, consistito nell'estorsione ai danni di calò antonio, sulla base di una conversazione telefonica tra NE IO e RI EO. Patimenti era stata disattesa l'eccezione difensiva con riferimento al reato di cui all'art. 74 ritenuto sulla base di un solo fatto ascrivibile al IO, consistente nell'acquisto di due chili di stupefacenti dalla Calabria, che avrebbe ben potuto essere inquadrato nello schema dell'art. 73. Con riferimento al capo p) la difesa aveva eccepito l'inidoneità delle conversazioni telefoniche intercorse tra la parte offesa calò ed il coimputato NE a dimostrazione della partecipazione al reato di esso ricorrente. Inoltre, le dichiarazione di quest'ultimo non erano state valutate nel rispetto dei consueti canoni di lettura delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Del tutto mancante era poi la motivazione in ordine al reato di cu all'art. 416 bis ed in ordine all'entità della libertà vigilata, che non era obbligatoria.
Il ricorso proposto dall'avv. Pesare in favore di TA DE lamenta, con il primo motivo, violazione dell'art. 606, lett. e) per mancanza di motivazione sui motivi di doglianza specie con alla ritenuta associazione ed alla ritenuta partecipazione alla stessa di esso istante. Inidonea al riguardo era stata l'indicazione accusatoria di CH LE e RI MA, che peraltro non era stata valutata secondo i consolidati parametri di giudizio. Mancava, poi, la motivazione in ordine alla libertà vigilata. Il ricorso proposto dall'avv. Petrone nell'interesse dello stesso IO deduce violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà di motivazione in riferimento all'art. 192 c.p.p., alla ritenuta esistenza dell'associazione di cui al capo i). Lamenta, inoltre, il travisamento del fatto e l'errata applicazione della legge penale in riferimento al capo l), riguardante l'art. 74, ritenendo insussistenti i necessari presupposti. Lamenta altresì travisamento del fatto anche in ordine al capo p), essendo state male interpretate le dichiarazioni di NE e calò. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. e) in riferimento agli artt. 81, 132 e 133, relativamente all'applicazione del meccanismo della continuazione ed all'entità della pena.
2. - Il primo motivo del ricorso in favore del VO è palesemente infondato. Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di violazione ed erronea applicazione della norma penale ne', tanto meno, il dedotto difetto motivazionale. Ed invero, dall'insieme argomentativo della pronuncia in esame - integrata per quanto di ragione dalla motivazione della sentenza di primo grado, che, stante la convergenza in punto di penale responsabilità, forma con la stessa una sola entità giuridica - risultano compiutamente indicate le ragioni della ritenuta esistenza, nell'area territoriale di riferimento, di una consorteria avente i connotati identificativi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, nella fisionomia delineata dall'art.416 bis c.p.. Del pari ineccepibile è il costrutto motivazionale in forza del quale i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato facesse parte di quella consorteria: risultano, invero, pienamente rispettati i canoni della logica comune e della ragionevolezza valutativa che rendono il processo inferenziale insuscettibile di critica in questa sede di legittimità. Ed infatti, dall'accettata partecipazione del VO ai ripetuti scontri armati con il gruppo mafioso antagonista, alla luce delle dichiarazioni del collaboratore NE, è stato tratto, in termini di logica conseguenzialità, il convincimento della piena e consapevole adesione dell'imputato alla consorteria mafiosa per conto della quale aveva compiuto le incursioni annate in danno degli avversali. La partecipazione ad una spedizione armata, nelle fila di un commando, è sicuro indice di appartenenza, vuoi perché postula un rapporto fiduciario con i sodali vuoi per i rischi di esposizione, correttamente evidenziati dalla Corte distrettuale, in ragione del pericolo di future ritorsioni del gruppo antagonista, troppo intenso perché non possa essere ritenuto immanente e previamente accettato nella logica dell'appartenenza e totale condivisione del programma delinquenziale del gruppo mafioso. Inoltre, la ritenuta partecipazione è stata confermata dalle dichiarazioni degli altri collaboratori RI e RI, tutte valutate nel pieno rispetto dei canoni di giudizio dettati, in materia, da consolidato insegnamento di questo Giudice di legittimità.
La superiore considerazione sulla significatività della partecipazione del VO agli scontri armati con il clan avversario da conto della ritenuta manifesta infondatezza che sostanzia il secondo motivo di gravame, posto che l'anzidetto regola di giudizio è affatto aderente ad una massima di esperienza in linea con il comune sentire. Va, infine, disattesa, in quanto afferente a questione prettamente di merito, la doglianza relativa al regime sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, a fronte di un compendio motivazionale corretto ed adeguato, tale, dunque, da renderla insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità. 2.1. - È fondata la prima ragione di doglianza del ricorso proposto in favore del OL, che si duole del fatto che la Corte di merito, nel confermare il regime sanzionatorio irrogato in primo grado, non abbia tenuto conto della sopravvenuta normativa in tema di stupefacenti, di cui D.L. 3 dicembre 2005, n. 272 conv in L. 21 febbraio 2006, n. 49, che, novellando la previsione dell'art. 73
nella parte relativa alla pena, aveva diminuito il minimo edittale da otto a sei anni di reclusione. La mancata considerazione della novella ha avuto un riflesso diretto sul calcolo della pena, che, nel ribadire il meccanismo di determinazione stabilito in prime cure, in epoca antecedente alla stessa modifica normativa, ha preso le mosse da un minino edittale diverso e più grave di quello considerato dal primo giudice, ponendo cosi in essere, a dire di parte ricorrente, un'inammissibile reformatio in peius.
Ed invero, dalla procedura di calcolo seguita in primo grado risulta che la pena base è stata determinata nel minimo edittale all'epoca vigente (anni otto di reclusione), sulla quale sono stati, poi, computati gli aumenti di pena per la continuazione e, infine, applicata la diminuente di rito, con il risultato finale di anni sei di reclusione ed Euro 20.000 di multa. Alla luce di ciò il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto della novella, anche ex officio, trattandosi di più favorevole trattamento sanzionatorio, secondo i principi di cui all'art. 2 c.p.. Secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice il nuovo regime, intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione inflitta solo quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale (cfr. Cass. sez. 2, 5.3.2010, n. 12344, rv. 246857; cfr., a contrario, anche Cass. sez. 4, 25.11.2009, n. 48334, rv. 245739). Principio di diritto questo che - nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il primo giudice, ai fini dell'applicazione del meccanismo della continuazione, abbia fissato la pena base nel minimo edittale antecedente alla modifica - va ovviamente inteso nel senso dell'obbligatorietà della rideterminazione.
L'errore di calcolo comporta l'annullamento in parte qua della pronuncia impugnata. È, invece, infondato il secondo motivo, non potendosi condividere il rilievo di parte ricorrente in ordine alla pretesa mancanza od illogicità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio di credibilità espresso in ordine alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia. Ed invero, è ineccepibile il rilievo di attendibilità espresso nei confronti del collaboratore CH LE, le cui dichiarazioni sono state ritenute riscontrate da quelle rese da carriere ciro e di RI MA, pur esse valutate secondo prudente e corretto apprezzamento. La puntualità della complessiva delibazione di affidabilità, collaudata attraverso la ricerca di adeguati riscontri, è significativamente evidenziata dal fatto che, proprio in forza dei consolidati parametri di giudizio delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, già il primo giudice aveva assolto l'imputato dall'attività di spaccio contestata per l'anno 1992, proprio per mancanza di riscontri. I riscontri erano stati, invece, ravvisati con riferimento alla condotta illecita posta in essere nel periodo da agosto ad ottobre 1995.
Va, infine, disattesa per evidente inammissibilità la terza censura, relativa alla dedotta mancanza di giustificazione della pena accessoria della libertà vigilata, posto che la relativa doglianza non risulta formulata in sede di gravame e, ad ogni modo, dalla complessiva motivazione della sentenza di appello, nella parte relativa all'imputata -con le dovute integrazioni merce il richiamo alla prima doglianza, - emergono, per implicito, ma non per questo in maniera meno evidente, le ragioni della ritenuta pericolosità sociale del OL, per via della sistematica attività illecita da lui posta in essere e della relativa rilevanza, e le ragioni della determinazione del periodo di durata nei termini tutt'altro che sproporzionati ed iniqui di anni due. 2.2 - È priva di fondamento la prima censura in favore di NE, riguardante la pretesa violazione dell'art. 192 c.p.p., in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed il difetto di motivazione al riguardo. Ed invero, non offre il fianco a rilievi di sorta il compendio motivazionale in virtù del quale i giudici di appello hanno ritenuto l'esistenza di validi elementi di prova a sostegno del ribadito giudizio di colpevolezza. Ineccepibile, in particolare, è la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore CH, riscontrate dalle affermazioni dell'altro collaboratore OR e dagli altri elementi di conferma indicati in motivazione. Al rilievo di parte ricorrente relativo alla pretesa inapplicabilità della regola della convergenza del molteplice in caso di dichiarazioni de relato, è sufficiente replicare che il OR ha riferito in forma diretta, per avere egli stesso visto le mitragliele in questione, sicuramente nella disponibilità del gruppo mafioso che ne aveva fatto uso per commettere determinati delitti, mentre gli altri momenti di conferma indicati dalla Corte di merito hanno natura obiettiva. Non può certamente giovare, in favore dell'odierno ricorrente, la circostanza che, con sentenza divenuta irrevocabile, la Corte di Assise di Taranto abbia assolto un coimputato, afferendo tale evento a diverso giudizio, ispirato a diversi parametri di valutazione in rapporto a diversa consistenza dei momenti di riscontro. La seconda censura è pur essa palesemente infondata, non essendo censurabile la giustificazione riguardante l'esistenza dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, affermata in ragione del motivato inquadramento della fattispecie in ambito mafioso e della riconducibilità della condotta illecita allo scopo di favorire e di potenziare la stessa consorteria delinquenziale. 23 - Palesemente infondata è la prima censura del ricorso in favore di ZZ IO, relativa al preteso difetto motivazionale con riguardo all'apprezzamento delle propalazioni accusatorie del collaboratore CH LE ed all'illogicità della stessa motivazione nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni di altri collaboratori, utilizzandole nondimeno come riscontro delle dichiarazioni dello stesso CH. Al riguardo è sufficiente considerare che nel tessuto argomentativo le dichiarazioni degli altri collaboratori hanno autonomo rilievo accusatorio riferendo di specifici episodi relativi al ruolo svolto dall'imputato in seno al sodalizio od all'acquisto di quantitativo di droga da rivendere per conto del sodalizio. Di talché, non è dato parlare di meri momenti di riscontro ma di applicazione della regola di giudizio della c.d. convergenza del molteplice, dunque di autonome propalazioni di accusa, ciascuna vagliata nella sua attendibilità e tutte convergenti nel riferire dell'attività illecita svolta dall'imputato in seno alla consorteria delinquenziale. Nessuna incongruenza era dato, poi, rilevare nell'intervenuta assoluzione del ZZ in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, stante l'autonomia delle due configurazioni delittuose e la mancanza di sufficienti elementi dimostrativi del contributo causale dell'imputato all'esistenza dell'associazione mafiosa, alle cui attività peraltro era disinteressato, preferendo invece dedicarsi allo spaccio di droga nell'interesse della consorteria all'uopo organizzata. Va disattesa per evidente inammissibilità la doglianza relativa al preteso difetto di motivazione in ordine alla libertà vigilata ed alla sua durata, in quanto nessuna questione al riguardo era stata proposta nell'atto di gravame.
Inammissibile è anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della vecchia disciplina in tema di stupefacente, di cui alla L. n. 685 del 1975, artt. 71 e 75 con riferimento alla parte di condotta illecita ricadente sotto la vigenza del precedente regime normativo. La doglianza non risulta, infatti, dedotta nei motivi di gravame e, ad ogni modo, è manifestamente infondata in quanto la condotta incriminata nel presente giudizio deve intendersi quella successiva alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 309 del 1990 sino alla data odierna con permanenza, come da formulazione della rubrica.
2.4 - La prima doglianza del ricorso proposto dall'avv. Pesare in favore di IO OV, relativa al preteso deficit motivazionale in ordine alla ritenuta partecipazione al reato associativo, è palesemente infondata.
Ed invero, nessun vizio od incongruenza di sorta inficia il compendio argomentativo in virtù del quale la Corte di merito ha ribadito il giudizio di colpevolezza a carico del IO. L'insieme motivazionale, integrato per quanto di ragione dalla motivazione della sentenza di primo grado, stante le convergenti conclusioni in termini di penale responsabilità, indica un compendio probatorio che, correttamente, è stato ritenuto idoneo a giustificare l'anzidetto epilogo decisionale. La piattaforma probatoria risultava, infatti, costituita da diverse propalazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, correttamente vagliate nella loro attendibilità, e dai tracciati telefonici risultanti dagli acquisiti tabulati a conferma dell'intreccio di contatti tra sodali in coincidenza con fatti di rilievo della vita dell'associazione delittuosa. Non ha pregio il rilievo difensivo secondo cui la partecipazione dell'imputato sarebbe stata desunta sulla base della commissione di un solo reato fine, consistito nell'estorsione ai danni di calò AN. È agevole rilevare, in proposito, che ai fini della prova della ritenuta adesione ad un sodalizio delinquenziale non è strettamente necessaria la partecipazione ad alcun reato fine;
e che, comunque, risulta dalla sentenza impugnata la chiara indicazione che il IO aveva partecipato a ripetuta attività estorsiva in danno di titolari di esercizi commerciali della zona, ai fine di procurare finanziamenti nell'interesse della cosca. Ineccepibile è l'argomentazione in forza della quale è stata ritenuta la partecipazione dell'imputato anche all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, nell'ambito della quale ricopriva anche un ruolo apicale. Il tutto sulla base di univoche e pregnanti informazioni probatorie. Di indubbia concludenza sono state, correttamente, ritenute anche le indicazioni di accusa in ordine al reato estorsivo, sulla base non solo delle propalazioni del NE, ma anche delle dichiarazioni della persona offesa calò. Palesemente infondata, poi, è la censura relativa alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che ripropone identica questione agitata in sede di gravame. Sul punto, è appena il caso di osservare che di nessuna giustificazione abbisognava l'irrogazione della misura di sicurezza alla luce del disposto normativo dell'art.417 c.p., secondo cui, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis, è sempre ordinata una misura di sicurezza, stante l'immanenza del giudizio di pericolosità sociale nella riconosciuta responsabilità per fatto-reato ritenuto, di per sè, dal legislatore di particolare allarme sociale. La durata della stessa è stata ritenuta equa dal giudice di appello, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede di legittimità. Manifestamente infondato è anche il ricorso proposto dall'avv. Petrone nell'interesse dello stesso IO. Ed infatti, è privo di fondamento il rilievo di difetto motivazionale con riguardo alla contestata applicazione dei canoni valutativi di cui all'art. 192 c.p.p., in ordine alla ritenuta esistenza dell'associazione di cui al capo i). In proposito, è sufficiente richiamare, per la parte relativa, le considerazioni svolte con riferimento ad analoga censura sollevata nel ricorso dell'altro difensore, relativamente all'idoneità del compendio giustificativo della valenza accusatoria delle risultanze di causa. Identica non può che essere la risposta motivazionale relativamente alla censura relativa al reato di cui al capo l), riguardante l'art. 74, essendo stati adeguatamente indicati gli elementi probatori in forza dei quali è stata, correttamente, ravvisata la fattispecie associativa ed è stata ritenuta la partecipazione dell'imputato con ruolo di rilievo. Nessun travisamento del fatto è dato, infine, cogliere riguardo alla ribadita colpevolezza relativamente al capo p), risultando correttamente apprezzate le dichiarazioni del collaboratore NE e della persona offesa calò, giudicate idonee a sostenere l'affermazione di responsabilità, nei termini di apprezzamento di merito insindacabile in questa sede. Il secondo motivo, riguardante la continuazione e l'entità della pena inflitta è chiaramente inammissibile, non solo perché meramente reiterativo di doglianza già proposta in sede di gravame, alla quale la Corte distrettuale ha adeguatamente risposto, ma anche perché afferente a questione prettamente di merito - qual'è pacificamente quella relativa al regime sanzionatorio - insindacabile in sede d legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. 2.5 - Il primo motivo del ricorso in favore di TA DE, riguardante il preteso difetto motivazionale, ai sensi dell'art. 606, lett. e), è manifestamente infondato, in quanto anche per l'odierno ricorrente, la sentenza impugnata offre un compendio argomentativo di indubbia pertinenza ed adeguatezza a sostegno del riaffermato giudizio di colpevolezza. Ineccepibile, al riguardo, risulta l'utilizzo delle propalazioni accusatorie del collaboratori di CH LE e RI MA, correttamente collaudate nel coefficiente di affidabilità, giustificato poi con richiamo alle pertinenti argomentazioni del primo giudice, alla stregua dei noti parametri di valutazione dettati da pacifico insegnamento di questa Corte di legittimità. Plausibilmente è stato accordato particolare credito alle accuse del RI, in ragione del ruolo apicale dallo stesso assunto in seno alla consorteria e del grado di conoscenza che, conseguentemente, egli aveva degli affiliati e dei compiti a ciascuno assegnati.
Va, infine, disattesa la censura relativa al difetto di motivazione in ordine alla libertà vigilata, posto che una tale questione non risulta proposta in sede di gravame e che, comunque, un giudizio di pericolosità sociale in funzione dell'applicazione dell'anzidetta misura di sicurezza emerge implicitamente dal complessivo tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
3. - Per quanto precede, deve essere accolto solo il motivo di censura di OL OV in ordine al trattamento sanzionatorio, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito come da dispositivo, mentre vanno rigettate le restanti doglianze dallo stesso proposte.
Tutti gli altri ricorsi vanno, invece, dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni di seguito enunciate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di OL OV e rinvia per nuova valutazione sul punto alla Corte di Assise di Appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso del OL.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati e condanna ciascuno degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011