Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
A seguito del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, dopo la l. n. 49 del 2006, dall'art. 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 quanto al minimo edittale per le droghe cosiddette pesanti, il giudice d'appello deve rimodulare la pena di ufficio anche nel caso in cui il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena base, o sia comunque partito dal suo calcolo, in misura superiore al minimo edittale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 50614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50614 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 1883
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 38675/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona;
2) UK RA KW, n. Port Harcourt (Ngr) 26.7.1971;
avverso la sentenza n. 898/12 Corte di Appello di Ancona del 27/03/2012;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. VILLONI Orlando;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G., Dott. PRATOLA G., che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale territoriale e per l'inammissibilità del ricorso dell'imputata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto che aveva condannato UK RA KW alle pena di 6 anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, in relazione all'illecita detenzione di complessivi gr. 222 di cocaina.
La Corte territoriale ha, infatti, rideterminato la pena detentiva in 4 anni e mesi 8 di reclusione, osservando che quella comminata dal giudice di prime cure poteva essere diminuita in applicazione della normativa sopravvenuta di cui alla L. n. 49 del 21 febbraio 2006, da ritenere più favorevole per avere ridotto il minimo edittale a sei anni dagli otto fissati dalla disciplina previgente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sub specie di erroneo governo del principio di applicazione della legge penale più favorevole di cui all'art. 2 c.p., comma 4. Rileva il ricorrente che nella fattispecie non v'è spazio per applicare il suddetto principio, non essendovi stata, da parte del giudice di primo grado, determinazione della pena con riferimento al minimo edittale, avendo infatti egli proceduto alla relativa quantificazione, prescindendone in ragione delle peculiarità del caso;
rileva, inoltre, il ricorrente che la mera rideterminazione della pena non era contemplata nei motivi d'appello, con i quali s'invocava il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 e solo all'esito la rideterminazione della pena nel minimo in funzione della concessione del beneficio della sospensione condizionale, sicché la rimodulazione operatane dalla Corte territoriale è avvenuta in violazione del principio devolutivo dell'atto d'impugnazione.
3. Ha proposto, altresì, ricorso l'imputata, deducendo vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte territoriale omesso totalmente di motivare in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Entrambi i ricorsi appaiono infondati per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Con riferimento al ricorso presentato dal Procuratore Generale territoriale, la questione riguardante l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole, previsto dalla nuova disciplina ex L. n. 49 del 2006, quanto al minimo edittale per le droghe c.d. "pesanti", anche quando la pena base sia stata determinata dal giudice del merito in misura superiore al minimo edittale, trova risposte differenti nella giurisprudenza di questa Corte.
Mentre questa sezione propugna la soluzione affermativa (Cass. sez. 6^, n. 34153 del 28/04/ 2008, Boselli e altro;
sez. 6^ n. 16176 del 02/04/2008, Mecaj;
sez. 6^, n. 12707 del 24/02/2009, Mazzullo, Rv. 243685), pronunce di altre sezioni sostengono la tesi contraria (sez. 4^, n. 24353 dell'11/03/2008, Pellecchia e altro;
sez. 4^, n. 40287 del 27/09/2007, Cutarelli e altro;
sez. 4^, n. 22526 del 4/05/2007, Hasi;
sez. 2^, n. 40382 del 26/ 09/2006, Arici e altri;
sez. 2^ n. 12344 del 05/03/2010, Careri, Rv. 246857; sez. 5^ n. 4790 del 29/10/2010, Attanasio ed altri, Rv. 249782). Il collegio ritiene di mantenere fermo il primo orientamento e la giurisprudenza di questa Sesta Sezione, ribadendo i limiti dell'interpretazione negativa - secondo cui solo nel caso in cui il giudice del merito abbia determinato la pena nel minimo o sia comunque partito nel suo calcolo dal minimo edittale ci si troverebbe in presenza di una pena divenuta "illegale" in ragione della nuova disciplina - che non sembrano possano dirsi superati. I presupposti di detta interpretazione sono, infatti, da un lato l'esistenza di una sorta di automatismo tra il precedente ed il nuovo minimo edittale per nulla scontato;
dall'altro, la mancata considerazione che quando la pena base viene determinata discostandosi dal minimo edittale, in ogni caso l'entità di tale minimo costituisce un parametro necessario e determinante per quantificare lo scostamento, divenendo elemento comunque influente sull'apprezzamento discrezionale compiuto dal giudice del merito nel processo di quantificazione della pena ritenuta di giustizia. Ciò premesso, vale osservare che, essendosi posta concretamente il problema dell'incidenza quoad poenam della L. n. 49 del 2006, la Corte territoriale ha, sia pure con succinta motivazione risoltasi nel rilevare il suo carattere più favorevole per avere ridotto il minimo edittale della figura di reato in questione, compiuto un nuovo apprezzamento riguardante il trattamento sanzionatorio, disponendo la riduzione della pena inflitta all'imputata in prime cure. Per le ragioni anzidette, il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto privo di fondamento e come tale rigettato.
4.2 Risulta, invece, manifestamente infondato il ricorso presentato dall'imputata UK che si duole di un'omessa motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., di fatto insussistente.
L'esame della decisione impugnata evidenzia, infatti, come la Corte territoriale abbia in realtà concesso le attenuanti generiche, sia pure implicitamente motivando in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti di applicabilità, talché la doglianza - implicante un diniego di concessione - si rivela palesemente priva di fondamento.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso presentato dal Procuratore Generale di Ancona e dichiara inammissibile quello presentato da AH RA NW, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013