Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 50614
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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A seguito del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, dopo la l. n. 49 del 2006, dall'art. 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 quanto al minimo edittale per le droghe cosiddette pesanti, il giudice d'appello deve rimodulare la pena di ufficio anche nel caso in cui il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena base, o sia comunque partito dal suo calcolo, in misura superiore al minimo edittale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 50614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50614
    Data del deposito : 6 dicembre 2013

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