CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 6919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6919 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GO BR nato a [...] il [...] EA IL nato a [...] il [...] TA UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di RE e TT, nonché disporsi l'annullamento della sentenza nei confronti di EA limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo d), con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
lette le conclusioni depositate dal difensore di UR TA, avvocato IL CARIMATI, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6919 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 19 novembre 2021, per quanto di interesse dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo c) e rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato la responsabilità penale di IZ RE, IP EA e AU TT per ulteriori e più fatti di bancarotta, riconoscendo la relativa aggravante, relativi alla OP s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 10 dicembre 2012. IZ RE ne rispondeva in qualità di componente del consiglio di amministrazione di OP dalla data di costituzione della società, poi quale amministratore delegato dal 13 giugno 2006 e, ancora, sino al mese di dicembre 2011 quale amministratore unico;
infine, quale amministratore di fatto della OP e anche della cessionaria IE s.r.l. fin dalla data di costituzione di tale ultima società; IP EA rispondeva quale amministratore di fatto di OP a partire dall'anno 2010, nonché amministratore di fatto e procuratore speciale di IE dalla data di costituzione della società; AU TT, in qualità di socio e procuratore speciale di OP. La Corte di appello confermava la responsabilità penale degli imputati in ordine alle seguenti imputazioni: capo a), RE e EA, per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, nel corso dell'anno 2011, del complesso aziendale di proprietà di OP in favore della IE (appositamente costituita per eseguire tale operazione), dissimulando la predetta cessione attraverso la vendita di singoli beni aziendali, con l'effetto che venivano di fatto trasferiti a IE le attrezzature, il know-how, i software realizzati dalla società fallita, il portafoglio clienti, le commesse in corso di esecuzione ed il marchio della società fallita, i cui dipendenti venivano altresì assunti da IE. Quest'ultima società corrispondeva alla fallita soltanto la somma di euro 56.167,00 per la vendita di software, attrezzature, hardware, mobili, arredi e furgoni, nonostante il maggior valore del marchio OP (stimato in almeno euro 400.000), delle immobilizzazioni materiali e immateriali pari ad almeno euro 80.000 e del valore delle commesse e del portafoglio clienti trasferiti;
capo b), RE e TT per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e dissipazione dei beni della società OP procedendo, nel corso dell'anno 2010, all'acquisto da società di diritto svedese di n. 2 impianti per il riciclo di lampade al neon esauste, del valore commerciale di circa euro 500.000 ciascuna, che venivano consegnate e installate presso le società Global Service S.c.r.l. e Revecal S.r.l., senza che nessun corrispettivo fosse pagato da tali ultime società alla fallita;
capo c), a seguito della riqualificazione dell'originario delitto di bancarotta fraudolenta impropria in bancarotta preferenziale, la Corte 2 dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione in ordine a IZ RE e AU TT, per la dazione della complessiva somma di euro 200.000 corrisposta nel mese di dicembre 2010 a AU TT, a titolo di restituzione finanziamento soci, nonostante OP già versasse in stato di grave dissesto;
capo d), RE e EA per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, omettendo sistematicamente di adempiere le obbligazioni tributarie e previdenziali cosi che la società fallita maturava debiti erariali per oltre 2 milioni di Euro. 2. I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell'interesse di IZ RE, IP EA e AU TT e i relativi motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IZ RE consta di sette motivi, variamente articolati. 3.1 n primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 legge fall. e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). I Giudici di merito avrebbero accolto la tesi della parte civile, senza valutare la ricostruzione alternativa emersa dalle dichiarazioni dell'imputato, più coerente e corroborata da riscontri documentali. Quanto alla distrazione del compendio aziendale la Corte di appello non avrebbe tenuto in conto che RE non aveva più la disponibilità di alcuni dei beni, in quanto sottoposti ad esecuzione forzata. Avrebbe inoltre sottovalutato: il valore della controprestazione di IE alla cessione del compendio aziendale, quantificato — sulla scorta della testimonianza di Massimiliano VA, liquidatore di OP — da plurime fatture emesse per circa 400mila euro;
l'accollo dei debiti di OP per canoni non pagati da parte di EA per circa 70mila euro, riferito dalla curatrice del fallimento IE Alessandra RO;
la circostanza che i clienti della OP, nel momento di crisi del settore metalmeccanico, non si rivolsero a IE, come riferito dalla dipendente ET BO;
infine, che la crisi determinò la cessazione dell'incarico del «vecchio amministratore» seguito da «qualcuno perchè lui aveva i rapporti commerciali», come riferito dalla contabile Cinzia CA. I Giudici di merito non avrebbero tenuto in conto che a seguito della crisi del settore la OP non era più in condizione di produrre le linee automatizzate, limitandosi a vendere la progettazione delle stesse alla IE, alla quale cedeva quindi i progetti e i software necessari a far funzionare le linee di produzione, come dimostrato dalle fatture prodotte in giudizio per complessivi 400mila euro dei quali 256mila furono incassati da OP. La vendita delle scrivanie e degli arredi 3 \ avveniva insieme ad altre tipologie di software, diversi dai precedenti, di libera vendita, il tutto per un valore di 59mila euro, oggetto del realizzo da parte di OP, mentre la stima effettuata dall'Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Milano, nell'ambito della procedura esecutiva, risultò essere quella inferiore di 19mila euro. IE si sarebbe poi accollato il debito di 70m11a euro per i canoni di locazione non pagati da OP, a riprova che la cessione del ramo di azienda non avvenne al solo valore di 56mila euro circa, bensì di 532mi1a euro. Infine, la circostanza che la società OP non avesse più capacità produttiva per assenza di risorse conseguente alla crisi aziendale, nonostante le strategie risultate vane per il risanamento, conduceva a escludere il valore positivo dell'avviamento. 3.2 Il secondo motivo lamenta sempre violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). La qualità di amministratore di fatto di RE della OP dal dicembre 2011 al fallimento sarebbe frutto di un travisamento, non avendo i Giudici di merito valutato le dichiarazioni rese dal liquidatore VA che avrebbe riferito di aver gestito in assoluta autonomia e con propri collaboratori la relativa fase di liquidazione. Anche la medesima qualità di RE per la IE sarebbe smentita dalla deposizione della curatrice RO, che avrebbe riferito che gli amministratori di tale ultima società erano stati condannati per il fallimento e RE non era stato neanche indagato. 3.3 Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo b). Anche in questo caso la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la distrazione dei due macchinari acquistati da società di diritto svedese e ceduti alle due società calabresi. Per un verso delle testimonianze la Corte di appello avrebbe valorizzato solo le dichiarazioni del curatore, che riferiva di un ammanco di un milione di euro conseguente al pagamento effettuato ai venditori, senza alcun pagamento da parte delle società acquirenti i macchinari. Non avrebbe tenuto in conto le dichiarazioni di LA e di LL che descrivevano invece come le società acquirenti risultassero irreperibili e insolvibili, essendo gli assegni dati in acconto protestati, e che fu dato incarico ad un legale del recupero di 300mila euro, ma ciò non avvenne perché la OP non aveva più liquidità per pagare gli onorari del professionista e comunque le due società risultavano essere irreperibili. Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso che a occuparsi dell'affare 4 fu TT e non RE, che aveva cessato ogni ruolo con la fine dell'amministrazione formale nel 2011. 3.4 Il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, art. 223 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo c). La Corte di appello avrebbe errato nel non procedere ad una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non valutando ciò quanto emerso dall'istruttoria, vale a dire i vantaggi compensativi ottenuti con il finanziamento da parte di TT, che consentiva di soddisfare altri creditori, il difetto dell'elemento soggettivo per la condotta preferenziale, il tempo intercorso fra il pagamento e il fallimento. 3.5 Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, 219 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo d). La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sistematica l'omissione del pagamento dei debiti tributari e previdenziali, poiché RE ebbe ad abbattere nel 2011 parzialmente il debito pregresso e a pagare i debiti dell'anno 2011, al netto della circostanza che RE solo per un periodo fu amministratore unico, venendo poi a essere sostituito da VA, che si attribuì il mancato pagamento dal dicembre 2011. 3.6 n sesto motivo lamenta violazione degli artt. 323 e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al sequestro. Lamenta il ricorrente l'assenza di motivazione in ordine alla conversione del sequestro da preventivo in conservativo delle quote e dei beni della OP S.r.l.s. ulteriore società, risultando per altro non comprovato il ruolo di RE rispetto a tale ultima società, né che la OP s.r.l.s sia stata costituita come prosecuzione della fallita, se non un solo dipendente che è socio della nuova società. 3.7 n settimo motivo lamenta violazione dell'art. 23 bis d.l. 137/2020 e 23 di 149/2020. Lamenta il ricorrente la trasmissione tardiva delle conclusioni scritte del Procuratore generale territoriale alla difesa, avvenuta il 7 luglio 2021 a fronte dell'udienza del 15 luglio 2021. La Corte di appello, a fronte di tale eccezione, differiva la trattazione al 19 novembre 2021, ma non venivano nuovamente trasmesse le conclusioni del Procuratore generale e anche della parte civile che risultavano depositate. Da ciò deriverebbe la nullità della sentenza ora impugnata. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di IP EA consta di tre motivi, variamente articolati. 5 4.1 Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). La Corte di appello non avrebbe tenuto in conto le testimonianze dei dipendenti BO, CA e LA, della curatrice del fallimento IE e del liquidatore di OP, VA, testimoni che avrebbero escluso un ruolo di EA nella fallita e che comunque non lo farebbero risalire all'anno 2010. Inoltre EA risulterebbe, quale rappresentante della IE, interessato all'acquisto del ramo di azienda della TT S.a.s, che condivideva gli uffici con la Copret, e non a quest'ultima. EA avrebbe acquistato i beni aziendali di OP per 56mila euro, che verranno valutati in sede di esecuzione pari a 19mila euro. Il predetto importo, come già rappresentato al motivo 3.1 che precede, riguardava solo parte dei beni aziendali e non anche la vendita dei progetti. Inoltre, quanto alla distrazione del marchio la Corte non avrebbe tenuto in conto che il valore, riferito da VA, di 300/400mila euro andava dimensionato sulla circostanza che nessuno voleva acquistare OP in quel momento. Inoltre il marchio non era Tella disponibilità degli imputati in quanto registrato abusivamente da un ex amministratore fuoriuscito nel 2008. Ancora, EA non avrebbe esercitato i poteri propri dell'amministratore di fatto, essendo estraneo alla gestione strategica della OP, rimessa nella fase finale al solo liquidatore che la rivendicava. Diversamente risultava che IE avesse versato a OP 470mila euro e si fosse accollata 70mila euro di canoni non pagati, come pure che le commesse ritenute distratte per 500mila euro risultavano fondate sulla testimonianza di LA non attendibile perché riferite al 2012, quando sala non era più dipendente di OP. Nemmeno la Corte ha tenuto in conto che la distrazione di dipendenti si risolveva in soli tre operai e che la OP fosse già decotta ben prima che EA fosse presente nei locali della fallita. 4.2 II secondo motivo lamenta violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo d). La Corte contraddittoriamente attribuirebbe a EA l'omesso pagamento dei tributi e dei debiti previdenziali, pur non essendo considerato amministratore di fatto in relazione alla condotta distrattiva sub capo b), nonché assolto dal capo c) perché la gestione di fatto ebbe a iniziare dopo il dicembre 2010. Pertanto gli obblighi tributari non adempiuti da EA sarebbero solo quelli del 2011, allorché interviene VA e afferma di aver deciso personalmente di non pagare, tanto più che dal 2010 al 2011 il debito tributario andava a ridursi di 28mila euro. 6 4.3 II terzo motivo lamenta violazione degli artt. 223 e 219, comma 2, legge fall., 62-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. La Corte di appello attribuisce l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta a EA, errando nel richiamo del capo c), rispetto al quale EA era stato mandato assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto e non per estinzione del reato per prescrizione, dal che il venir meno della aggravante contestata. Analoga contraddittorietà rinviene il ricorrente quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla molteplicità delle condotte fraudolente mentre una sola è l'imputazione per la quale è ritenuta la sua responsabilità, nonché del tutto estraneo è il EA alla OP RL, terza società richiamata dalla Corte territoriale. 4.4 n quarto motivo lamenta violazione dell'art. 23 bis di 137/2020 e 23 di 149/2020. Si tratta della medesima censura formulata per il ricorrente RE al punto 3.7 che precede, da ritenersi infondata per quanto ivi osservato. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di AU TT consta di due motivi, variamente articolati. 5.1 II primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla qualità contestata a TT. La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla qualità del TT, in quanto difetta la prova in ordine alla sua qualità di amministratore di fatto e di procuratore speciale come invece contestate al capo b), né tantonneno viene contestato il concorso dell'extraneus nel reato. Errerebbe la Corte nel configurare la qualità di procuratore speciale, come anche di desumere tale qualità in fatto dalla operazione che gli viene attribuita al capo b), in sé isolata. In tal senso la frequenza degli atti di gestione e la qualità gestionale del potere esercitato, secondo gli orientamenti della giurisprudenza, non si riscontrano nel caso in esame, né sono emersi dall'istruttoria, non riferendone né i curatori di OP e IE, né il custode giudiziario delle quote di OP EE. Inoltre VA riferiva che raramente aveva visto TT in azienda. 5.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena. La Corte ha del tutto omesso la motivazione a riguardo. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 28 novembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi 7 inammissibile i ricorsi di RE e TT, nonché disporsi l'annullamento della sentenza nei confronti di EA limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo d), con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 7.11 difensore di TT, avvocato Carminati, in data 7 dicembre 2022 ha depositato conclusioni in replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di RE e EA sono infondati, quello di TT parzialmente fondato. 2. Il motivo proposto nell'interesse di IZ RE. 2.1 A fronte del primo motivo del ricorso di RE la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente solida e congrua, priva di manifeste aporìe logiche e contraddizioni. La Corte di appello, infatti, analizza gli indici di fraudolenza e individua la finalità di depauperamento, in primo luogo nella circostanza che la EN, invece di procedere a un'unica cessione dell'azienda, procedeva a frazionare in tante parti l'originario compendio aziendale cedendolo a più riprese. Da qui la sostanziale polverizzazione della cessione, per un prezzo decisamente inferiore a quello reale, pari alla sommatoria del valore della merce dei singoli negozi, per complessivi euro 129.126,00, dei quali furono versati dalla cessionaria IE solo euro 56.167,00. A tale risultato, sia quanto al prezzo di vendita complessivo sia in merito al versamento in cambio ricevuto, i Giudici del merito giungevano a seguito di una meticolosa analisi delle risultanze probatorie orali e documentali, puntualmente richiamate in motivazione. Inoltre, evidenziava la Corte di appello, in occasione dell'accesso del curatore alla sede aziendale risultava che il marchio OP fosse ancora in uso sui veicoli aziendali, sulla carta intestata, sulle schede di rilevazione dei dipendenti, e anche il contratto per la fornitura di energia elettrica fosse ancora intestato a OP, mentre dal server aziendale era possibile l'accesso alla contabilità tanto di OP che di IE (foll. 17 e 18 sentenza impugnata). 8 Anche acclarato risultava il trasferimento dei dipendenti di OP a IE, licenziati dalla prima e contestualmente assunti dalla seconda, come anche certo era il trasferimento dei rapporti commerciali (foll. 16 e s. della sentenza impugnata e foll. 44 e s. della sentenza di primo grado). Pertanto la Corte di appello rilevava, con motivazione logica, la natura simulata dei singoli negozi di cessione, che dissimulavano una unica cessione dell'azienda a tutti gli effetti, determinando per la cedente l'impossibilità di svolgere adeguata attività produttiva, né risultando la cessionaria avere altro patrimonio aziendale se non quello ricevuto da OP, e ciò senza che quest'ultima avesse ricevuto la controprestazione dovuta per l'azienda ceduta. Tanto più che IE fu costituita proprio in ragione dell'operazione di cessione d'azienda (fol. 17 della sentenza impugnata). Per un verso la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, per cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012 - dep. 19/03/2012, Petruzziello, Rv. 252008) o anche il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, Sentenza n. 16748 del 13/02/2018. Morelli, Rv. 272841 - 01). In tale ultima fattispecie l'imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria e l'affitto d'azienda — ma lo strumento negoziale in sé è irrilevante, che si tratti di affitto o di vendita, cfr. Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830— aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione, condizioni tutte verificatesi nel caso in esame, per EA e IZ RE, per quanto si leggerà a seguire. Per altro la società, nell'anno 2011, annota la Corte di merito, era già in liquidazione e fin dal 2010 versava in stato di dissesto, cosicchè l'operazione frazionata di cessione posta in essere a ridosso del fallimento risultava sintomatica della fraudolenza, in quanto le stipule dei singoli negozi avvenivano al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 - 01; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 - 01; Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, CA ed altri, Rv. 196456). Ulteriore indice di fraudolenza veniva individuato nella circostanza che il valore del ceduto risultava essere irrisorio, pari a euro 129.126,00 e non di 9 632nn1la euro — importo richiesto alla società cinese Donguann Tam, operazione che non si concluse — né tantomeno di euro 483.185,00, pari al valore del marchio e a quello delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto degli ammortamenti, valore per altro certamente ridotto rispetto a quello effettivo, tenuto conto che la cessione riguardò nei fatti anche l'avviamento, nonché commesse per 500mila euro (fol. 16 e 18 della sentenza impugnata e fol. 48 della sentenza di primo grado). Anche la cessione dei progetti meccanici Feeder per 70mila euro veniva realizzata a titolo gratuito non essendo mai stata versato alcunchè da IE a OP. Correttamente e logicamente la Corte di appello, e prima il Tribunale, ritenevano integrata la condotta distrattiva, anche rilevando come l'operazione di cessione in sé fosse in contrasto con ogni logica economica di salvaguardia della società, essendo finalizzata a svuotarla, con danno per la stessa fallenda e per il ceto creditorio. D'altro canto la natura fraudolenta dell'operazione veniva dedotta dalla Corte di appello anche in forza dalla successiva operazione, che avrebbe visto IE cedere il medesimo compendio aziendale in favore di OP EE RL (fol. 18 sentenza impugnata). A fronte di tale solida ricostruzione, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato quanto alla dedotta violazione di legge, data la conformità della decisione impugnata rispetto ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati. Per altro il motivo è versato in fatto, quanto al vizio di motivazione. Va premesso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, lamentandone la manifesta illogicità e la contraddizione. Nel caso in esame il motivo si concentra, invece, sulla valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e delibativo della Corte di Cassazione. Il ricorrente non censura la manifesta illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, 10 infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Tanto premesso, deve anche evidenziarsi come il richiamo alle fonti di prova avrebbe dovuto richiedere una corretta deduzione formalizzata di travisamento, che invece non si rinviene nel caso in esame. Va da subito premesso che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", quale è quella in esame, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Tale deduzione specifica non si rinviene. Inoltre, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Tale forza disarticolante non è stata dedotta né si coglie nelle censure proposte. Infine, il richiamo alle fonti di prova, nonché l'inserimento di brani delle deposizioni nel ricorso, avrebbe richiesto l'allegazione delle stesse, anche in relazione al vizio di motivazione dedotto: infatti in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 11 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 2.2 II secondo motivo lamenta sempre violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). Anche in questo caso, in relazione al vizio da travisamento, vanno richiamati i principi espressi al punto che precede, in tema di deficit di decisività e capacità disarticolante, di non autosufficienza, quanto alle dichiarazioni RO e VA, come anche in tema di doppia conforme e omessa deduzione di un dato probatorio valorizzato esclusivamente in secondo grado. A ben vedere la Corte di appello evidenzia come IZ RE fu il referente per la fallita durante tutta la procedura fallimentare, nel senso che il curatore si interfacciava con l'attuale ricorrente e ciò accadeva nonostante RE fosse decaduto dalla qualità di socio e di membro del consiglio di amministrazione e dal ruolo di amministratore unico: nonostante il subentro del liquidatore VA (fol 19 della sentenza impugnata) RE continuava a essere un riferimento, come riferiva lo stesso liquidatore (fol. 12 della sentenza di primo grado). La Corte di appello a buona ragione argomenta che l'operazione di cessione frazionata venne effettuata sotto l'egida di RE, che non a caso fu anche indicato come colui che presso i clienti di OP proponeva la prosecuzione del rapporto con IE (fol. 6 sentenza di primo grado). Per altro RE, oltre a dimostrare nei fatti, per quanto emerge dalle sentenze di merito, di continuare a svolgere il ruolo di amministratore di fatto anche nel periodo successivo all'intervento del liquidatore, e dunque anche affiancando quest'ultimo, risultava essere stato amministratore di diritto fino al 2009, cosicché nella doppia qualità, formale e sostanziale ne emergeva la centralità nell'operazione distrattiva. Anche in merito al ruolo di amministratore di fatto della IE, cessionaria, la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, ai foll. 9 e 10 evidenzia come RE fosse presente con EA - anche nella fase di concordato della IE - ai colloqui fra quest'ultimo e la curatrice RO e si presentava alla RO come dipendente di IE con funzioni commerciali, riferendole relativamente alle due commesse ricevute da parte di FL e AP (fol. 9). Il motivo che chiede una rivalutazione della dichiarazione di RO, oltre a incorrere nei vizi descritti in precedenza, risulta in sé generico, certamente non 12 potendo farsi dipendere l'estraneità di RE alla gestione di fatto della IE dalla circostanza che non fosse stato indagato. Basti qui richiamare il principio per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). Nel caso in esame RE viene indicato come colui che ha, insieme a EA, a sua volta amministratore di fatto di EN e di IE, preordinato la costituzione della seconda società per spogliare la prima: la sua presenza e le informazioni rese alla curatrice anche per la seconda società, quanto ai rapporti commerciali con i committenti di IE, fanno ritenere alla Corte di appello in modo non manifestamente illogico comprovato il ruolo gestorio, che per altro non deve essere esclusivo. Infatti, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 — 01). 2.3 Quanto al terzo motivo la Corte di appello rileva come RE fosse ancora amministratore quando nel 2009 fu perfezionata l'operazione di acquisto dei due macchinari per il riciclo delle lampade usate dalla società di diritto svedese contestata al capo b) dell'imputazione, mentre il capitale sociale era stato acquistato dal cognato TT e dalla moglie. Va da subito evidenziato che per il ruolo continuativo svolto da RE anche dopo la cessazione dall'incarico di amministratore, del quale si è già fatto riferimento, la censura sulla responsabilità del solo TT e non anche del RE risulta generica perché non si confronta con le emergenze e gli argomenti della sentenza impugnata. I macchinari acquisiti presso la società svedese per un milione di euro furono poi ceduti a due società calabresi, che non versarono mai il relativo prezzo, senza che, osserva la Corte territoriale (fol. 20), RE avesse agito per il recupero in via giudiziaria del credito. 13 Dal canto suo il Tribunale di Milano (fol. 50) evidenziava come fosse comprovato che i due macchinari fossero stati consegnati materialmente alle due società calabresi, per importi di 427mi1a e 426mi1a euro, con la peculiare modalità di non aver richiesto alcun pagamento in anticipo, come anche con una, se non altro sospetta, prassi del rilascio di assegni in bianco da una delle acquirenti senza annotazione sul titolo di credito di importo e data, risultando protestati invece gli altri titoli recanti l'importo, una volta posti all'incasso. Anche il Tribunale rilevava come gli altri assegni, recanti l'importo, non furono azionati e l'azione recuperatoria non fu intrapresa in quanto, in quanto l'avvocato incaricato dell'azione legale dichiarò di non aver ricevuto alcun minimo rimborso per le spese sostenute. I Giudici di merito con motivazione logica ritengono che non si veda in tema di inadempimento contrattuale bensì di distrazione, in quanto integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; conf. N. 57153 del 2018 Rv. 275232 - 01, N. 32469 del 2013 Rv. 256252 - 01). E a ben vedere la conclusione dei Giudici di merito è logica, in quanto ragionevole per l'interesse della società sarebbe stato agire per il recupero di crediti di tal rilievo, sostenendo le ben più limitate spese del legale incaricato rispetto a quelle conseguenti al mancato pagamento di quasi un milione di euro. 2.4 Riguardo al quarto motivo, relativo alla bancarotta preferenziale, dichiarata estinta per prescrizione, per aver pagato a TT la somma di 200nnila euro a dicembre 2010 a titolo di restituzione finanziamento soci, nonostante OP fosse già in grave dissesto, deve rilevarsi come le sentenze di merito, quanto alla prova dell'elemento psicologico del dolo specifico di avvantaggiare e di avvantaggiarsi, lo ritengano comprovato come si legge ai foll. 52 e 53 della sentenza di primo grado e al fol. 15 della sentenza ora impugnata. Ad ogni buon conto, il motivo avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, è da ritenersi generico, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131 - 01). Tale ultima pronuncia evidenzia come «la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso 14 o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, altresì, in conformità con il dettato di riferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressocchè avvenire mediante semplice constatazione. In altri termini, posto che in presenza della intervenuta estinzione per prescrizione del reato oggetto di valutazione da parte del giudice, la decisione di quest'ultimo può e deve tradursi nelle prevalenti (rispetto al rilievo della prescrizione) formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato solo quando i relativi presupposti siano emergenti ictu oculi , la critica alla mancata rilevazione degli stessi deve muovere nel quadro ristretto e invalicabile di una rappresentazione della evidenza della loro sussistenza, di talchè ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza esula dai predetti binari logico - giuridici e ricade nell'ambito dell'inammissibilità dell'impugnazione. Si tratta, in altri termini, di un particolare profilo di specificità, per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione (ma di portata generale sul piano delle impugnazioni), che in casi come quello in esame, di intervenuta estinzione per prescrizione, al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, del reato oggetto della decisione della corte di appello contestata, impone anche l'adozione di una rappresentazione del vizio dedotto nella prospettiva dell'evidenza degli elementi con lo giustifichino». Nel caso in esame non viene puntualmente rappresentata la evidenza delle ragioni che giustificherebbero un proscioglimento nel merito. 2.5 In ordine al quinto motivo, le sentenze di merito con motivazione non manifestamente illogica confermano la sistematicità dell'omesso pagamento di imposte e debiti previdenziali: infatti, il debito tributario dal 2008 al 2012 risultava ammontare per il solo capitale a circa 688mi1a euro per omesso versamento delle ritenute certificate, circa 240mila euro per omesso versamento Iva, e debiti nei confronti dell'Inps per circa 853mi1a euro (fol. 3 della sentenza di primo grado). In particolare, RE dal 13 giugno 2006 al dicembre 2011 fu amministratore delegato della OP e poi amministratore di fatto e dunque determinò il maturare del debito INPS nel 2009 già nella misura di circa 248mi1a euro, nel 2010 di circa 186mila euro, nel 2011 di circa 148mila euro e nel 2012 di euro 9.800 circa;
come anche il debito Irpef maturato nel 2009 risultava di circa 203nnila euro e nel 2011 di circa 125mila euro. In sostanza i Giudici del merito rilevavano come il debito fosse maturato in modo consistente durante l'amministrazione di diritto di RE (cfr. sentenza di primo grado, fol. 54). 15 Quanto al debito maturato sotto la direzione del liquidatore, che ebbe a operare nel dicembre 2011 e che se ne assunse la responsabilità, risulta essere quello del 2012, indicato nella misura di circa 9800 euro: quindi si tratta di una parte residua e minimale di debito. A fronte di tale situazione la Corte territoriale in modo corretto rileva, in sintonia con l'orientamento consolidato di questa Corte, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). Va altresì aggiunto che il delitto è integrato anche dall'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01), frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01). Infine va anche evidenziato come la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Ne consegue la infondatezza del motivo. 2.6 Il sesto motivo riguarda il sequestro conservativo disposto dal Tribunale, imposto alle quote e ai beni della OP RL, che dopo la cessione di azienda da OP a IE ebbe a ricevere il medesimo compendio aziendale dalla IE. La Corte territoriale offre una adeguata motivazione a riguardo, rilevando come la riconducibilità dei beni e della OP srls a RE consegue alla circostanza che la società fu appositamente costituita per far confluire i beni della originaria OP a mezzo della IE, ravvisandovi il pericolo di dispersioni 16 ulteriori, con danno per le obbligazioni civili derivanti da reato, in forza delle antecedenti condotte distrattive comprovate. Ad ogni buon conto deve rilevarsi come il motivo di appello, sul punto, risultava inammissibile fin dall'appello. Infatti, come osservato da Sez. 2, n. 37797 del 10/07/2019 Gogioso Rv. 276746 - 01, avverso il provvedimento con il quale il giudice, su istanza di parte dispone il sequestro conservativo o, come nel caso di specie, dispone che sui beni già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen., in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni, è proponibile unicamente istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 50946 del 19/10/2017, Rv. 271462; Sez. 6, Sentenza n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256597; Sez. 4, Sentenza n. 8804 del 06/02/2009, Rv. 243707). Di fatti, la statuizione del giudice in materia di sequestro ha natura cautelare ed a nulla rileva la circostanza che il provvedimento sul punto sia stato assunto contestualmente alla sentenza di primo, come in questo caso, o di secondo grado (in termini da ultimo cfr. Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018, dep. 2019, Scalise, Rv. 275070). La natura giuridica di provvedimento cautelare con il quale il giudice dispone il sequestro conservativo, ed il conseguente regime d'impugnazione previsto dal codice di rito, in difetto di apprezzabili riferimenti normativi, infatti, non mutano in relazione alla circostanza che il predetto provvedimento cautelare sia stato disposto contestualmente alla sentenza che, pertanto, non può legittimare la possibilità di presentare un'impugnazione atipica, cioè di proporre appello nelle forme ordinarie ovvero ricorso per cassazione. Resta isolato e non condivisibile il diverso orientamento sul punto, secondo il quale il provvedimento di sequestro conservativo disposto con la sentenza può essere impugnato con il mezzo ordinario al fine di impedire che la pronuncia divenga irrevocabile e che il vincolo reale si converta in pignoramento (Sez. 3, n. 37858 del 18/06/2015, Rv. 265189). In vero il sistema di controlli tassativamente previsto con i mezzi di impugnazione tipici per le misure cautelari, infatti, considerati i termini di impugnazione e le cadenze temporali ivi stabilite, è teso a stabilire una tutela idonea, effettiva ed efficace, anche quanto a tempestività, per la parte nei confronti il sequestro è stato disposto ed a scongiurare il pericolo che la decisione divenga nel frattempo irrevocabile. Pertanto, aderendo questo Collegio all'orientamento prevalente, deve rilevarsi come, depositata la sentenza di primo grado in data 28 gennaio 2020, i motivi di 17 impugnazione proposti sul punto non possono ora essere convertiti, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in richieste di riesame. Scaduto il termine per il deposito della motivazione in data 29 gennaio 2020, depositata la sentenza il giorno precedente, il termine di dieci giorni per la proposizione del riesame, ai sensi dell'art. 324, comma 1, cpp, richiedeva che l'impugnazione fosse proposta entro l'8 febbraio 2020, mentre invece l'appello per il RE, che censurava il sequestro conservativo, è stato proposto il 18 maggio 2020, dunque tardivamente. 2.7 n settimo motivo è infondato. La Corte di appello, accogliendo l'eccezione della difesa che lamentava di non aver ricevuto tempestivamente le conclusioni del Procuratore generale, differiva l'udienza. E bene va evidenziato in primo luogo che il richiamo del ricorrente, all'orientamento di questa Corte di cassazione che rileva la nullità per omesso intervento dell'imputato, è assolutamente improprio, in quanto nel caso evocato le conclusioni del pubblico ministero non erano state notificate al difensore. Il caso che invece ha interessato RE ha visto una comunicazione tardiva e, la Corte territoriale, pur risultando ancora un termine di sette giorni fra la notifica e l'udienza comunque ha provveduto al rinvio. Non vi era evidentemente la necessità di una ulteriore notifica delle medesime conclusioni, come sembra evocare il ricorrente. Come anche la Corte di appello non doveva provvedere alla notifica delle conclusioni della parte civile all'appellante RE, in quanto non è prevista alcuna comunicazione alle controparti di tali conclusioni. Infatti - cfr. Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Ignazzi, Rv. 280388 - 01 — in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il ricorso di IP EA. 3.1 Quanto al primo motivo deve richiamarsi quanto già evidenziato al punto 2.1 in relazione al primo motivo nell'interesse di RE, in merito al difetto di autosufficienza del ricorso, alla circostanza che il ricorso è versato in fatto, 18 proponendosi una ricostruzione alternativa, a fronte di una doppia conforme, per altro con doglianze che non hanno una forza disarticolante dell'argomentazione motivazionale. Il ricorso riporta una molteplicità di brani tratti dalle deposizione dei testimoni proponendo una alternativa interpretazione. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601). A tale genericità del motivo, deve aggiungersi che dalle sentenze di merito emerge come EA abbia una doppia veste, di amministratore di fatto della cessionaria IE e di amministratore di fatto della cedente OP: anche in relazione alla posizione di EA la motivazione del Tribunale risulta solida e accurata e integra quella impugnata della Corte di appello. Le sentenze di merito evidenziano come EA si occupi dal 2010 in avanti della gestione del settore fornitori e quindi amministra OP. Per altro EA è indicato in imputazione come extraneus, nella qualità di amministratore della IE, nella distrazione, ma anche come intraneus, quale amministratore di fatto della OP e emerge dalla sentenza impugnata come abbia piena consapevolezza della dinamiche della società fallenda, tanto che si informa a riguardo. In particolare la Corte di appello individua quali indici sintomatici del ruolo di amministratore di fatto di EA i seguenti: gestisce i rapporti con i fornitori e i piani di rientro dalla fine del 2010; comunica il licenziamento ai dipendenti della fallita e l'impegno a riassumerli in IE;
individua il liquidatore insieme a RE (fol. 23). Anche il Tribunale riporta il contenuto della dichiarazione della dipendente CA che ricorda come EA si informasse delle vicende della OP e che la predetta ebbe a chiedere a IZ RE e alla sorella EN chi fosse EA, che «si informava di tutto» (foll. 17 e 18); il teste LA ricordava che EA era entrato nella società alla fine del 2010, gestiva i rapporti con i fornitori e aveva un suo ufficio nella sede della OP, ai fornitori veniva detto che era EA colui che ne gestiva i rapporti (foll. 22 e 24); anche AR ET BO ne ricorda la presenza in azienda OP da febbraio 2010, allorchè rientrò dalla maternità, fino a quando decise poi di dimettersi perché «era un 'mistone' fra OP e IE», cosicchè ne chiese conto non solo a RE, ma anche a EA (foll. 19-20). 19 E' lo stesso RE che riferisce che EA giunse in OP dopo la vendita delle apparecchiature del capo b) alle società calabresi (fol. 41 sentenza di primo grado), e la Corte di appello ribadiva che anche il curatore aveva riferito la presenza costante di EA in OP. Da tutto ciò emerge come la Corte di appello abbia, in sintonia con l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, ritenuta la qualità di amministratore di fatto di EA per OP, in quanto ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 — 01; conf. N. 43388 del 2005 Rv. 232456 - 01, N. 35346 del 2013 Rv. 256534 - 01, N. 9222 del 1998 Rv. 212145 - 01, N. 18464 del 2006 Rv. 234254 - 01, N. 22108 del 2015 Rv. 264009 — 01). Il motivo è quindi infondato. 3.2 Anche il secondo motivo è infondato, per quanto già evidenziato in relazione a RE: dalle sentenze di merito emerge che il subingresso del liquidatore ebbe a incidere sul debito tributario per il 2012, non anche per il 2011 e per il 2010. Il motivo a buona ragione censura la sentenza impugnata, che indica in ordine al capo d) che EA assume la qualità di amministratore di fatto dal 2009. In vero si tratta di una contraddizione, ma non decisiva rispetto alle emergenze che descrivono EA in azienda da febbraio 2010. Non di meno, per il periodo del 2010 e per tutto il 2011 EA ha svolto il ruolo di amministratore di fatto e dunque partecipa della gestione non provvedendo ai versamenti previdenziali e tributari, nel 2011 rispettivamente per 148mila euro circa e per 125mila euro circa (cfr. fol. 54 della sentenza di primo grado). Per il resto deve qui richiamarsi quanto affermato a proposito di RE in ordine al capo d). 3.3 n motivo terzo non formula una censura decisiva e per altro verso è infondato. Effettivamente la Corte di appello erra nel riferirsi al capo c), oltre che al capo a), in ordine all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. in quanto la prima imputazione ha visto EA in primo grado assolto per non aver commesso il fatto. 20 Non di meno, però, la stessa Corte di appello rigetta il motivo di impugnazione ribadendo la responsabilità di EA anche la condotta di bancarotta impropria di cui al capo d), conseguente a operazioni dolose, traendone l'applicazione dell'art. 219 cit. (fol. 26, ultimo capoverso della parte dedicata a EA): la Corte territoriale, quindi, conferma la sussistenza dell'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta e il motivo di fatto attacca solo una delle rationes decidendi, che resiste in quanto fatti di bancarotta solo anche quelli del capo a) e d). Ne consegue la corretta applicazione, da parte della Corte di appello, a conferma della sentenza di primo grado: d'altro canto la cd. continuazione fallimentare — per altro più favorevole all'imputato, altrimenti occorrerebbe procedere all'applicazione dell'ordinario istituto della continuazione — è da applicarsi anche alla bancarotta impropria, analogamente a quanto da ultimo ribadito in ordine al danno patrimoniale di rilevante gravità, considerato il rinvio operato dall'art. 219 legge fall. a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fall (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446 - 01; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan , Rv. 257762 - 01). Quanto, invece, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello conferma la negazione delle stesse in forza della gravità della condotta, dell'intensità del dolo, della complessità del disegno criminoso, dell'assenza di una condotta risarcitoria, oltre che in relazione alla condotta relativa alla OP Engeneering srls. A ben vedere anche escludendo tale ultima condotta, le valutazioni predette e le condotte relative alle altre due società, OP e IE, risultano congruamente richiamate per negare le circostanze attenuanti generiche. Infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso 21 alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Di fatto la Corte di appello con unica motivazione, alla luce dei comuni parametri ex art. 133 cod. pen., valuta la congruità della pena e quindi anche esclude, applicarsi l'art. 62-bis cod. pen, individuando plurimi fattori ostativi. 3.4 In ordine al quarto motivo lo stesso è infondato per le ragioni già indicate per l'analogo motivo proposto nell'interesse di RE (cfr.
2.7 che precede). 4. Il ricorso di AU TT. 4.1 II primo motivo proposto dal ricorso nell'interesse di TT, cognato di IZ RE, risulta infondato. A ben vedere la Corte territoriale ribadisce che TT era socio e procuratore di fatto della OP. La prima qualità, assunta in uno al coniuge EN RE, avendo acquistato l'intero capitale sociale della OP nel 2009. Quanto alla seconda qualità la Corte di merito ne trae la prova dalle seguenti circostanze: TT fu il firmatario dell'accordo per l'acquisto dei due macchinari dalla società di diritto svedese, oggetto del capo b), poi ceduti alle due società calabresi;
l'iniziativa per l'acquisto fu proprio di TT, come riferisce il curatore fallimentare, in quanto TT si avvaleva dei contatti nel campo della figlia, nonostante la OP non avesse ad oggetto attività nell'ambito del riciclo dei rifiuti, tanto da non avervi mai investito risorse nel passato e nonostante nel 2008 avesse già una esposizione per circa 200milioni di euro: i dipendenti riferirono al curatore che l'operazione proposta da TT fosse finalizzata a 'rilanciare il fatturato aziendale' (fol. 7 della sentenza di primo grado); il ruolo di TT quale gestore in prima persona dell'affare, in sostanza di procuratore di fatto, emergeva dalle testimonianze dei dipendenti e del rappresentante delle imprese svedesi in Italia, il quale riferiva anche che TT lo informò che i due impianti sarebbero poi stati ceduti alle due società calabresi. Sulla scorta di tali qualità, di socio con la RE dell'intero capitale sociale, nonché di procuratore di fatto nell'affare per un importo rilevante di un milione di euro complessivi, la Corte di appello attribuisce, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la qualità di amministratore di fatto al ricorrente. 22 A ben vedere per un verso il motivo di ricorso risulta generico, perché non si confronta con la circostanza che la Corte di appello ritiene comprovato che TT sia amministratore di fatto. Per altro verso la motivazione della Corte territoriale resiste anche alle obiezioni in punto di diritto proposte dal ricorrente. La censura mossa perché non sarebbe configurabile la figura del procuratore di fatto in assenza di un atto scritto è infondata. La giurisprudenza di questa Corte in sede civile riconosce che possa essere attribuito il potere di rappresentanza anche attraverso comportamenti concludenti, in relazione a atti che non richiedono alcuna peculiare forma, come invece invoca il ricorrente: e così la nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 cod. civ., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio (Sez. 2., n. 2242 del 04/02/2016. Rv. 638829 — 01, in fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012; nello stesso senso Sez. 2, n. 3296 del 10/04/1996, Rv. 496885 — 01); anche la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo - secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (Sez. 3, n. 4347 del 23/02/2009, Rv. 607062 - 01); infine l'esistenza di un rapporto rappresentativo può essere dedotta, oltre che da un'espressa dichiarazione del soggetto che agisce, anche da fatti concludenti in relazione al comportamento tenuto dalle parti, da cui emerga che l'attività viene svolta in attuazione di un potere di rappresentanza (Sez. 3, n. 4614 del 05/09/1985, Rv. 442075 - 01). Tali principi declinano la previsione dell'art. 1392 cod. civ. che richiede che la procura debba avere la forma del contratto che si va a stipulare: nel caso di specie, però, TT stipulava per conto di EN l'acquisto di cose mobili, per le quali non era richiesta la forma scritta e dunque, a buona ragione, sulla base degli elementi evidenziati in fatto, la Corte di appello ha ritenuto che TT agisse quale procuratore di fatto. Quanto poi alle funzioni di amministratore di fatto, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione 23 dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01; conf. N. 46962 del 2007 Rv. 238893 - 01), cosicchè la circostanza che RE fosse amministratore unico nel corso dell'anno 2009, non osta alla attribuzione della qualità di fatto a TT. Per altro, la ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente che si tratti di unica operazione gestoria, non esclude la qualità di amministratore di fatto: per un verso emerge dalle sentenze di merito che TT incise in modo decisivo, a fronte dello stato di forte esposizione di OP alla fine del 2008, nella modifica della strategia aziendale, inserendo l'azione commerciale della società in un comparto completamente diverso da quello tradizionale, il che in sé integra l'esercizio tipico delle funzioni di amministratore. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo dell'azione dell'impresa; in secondo luogo, annota la Corte di appello, si trattò dell'operazione maggiormente incidente sul depauperamento del patrimonio sociale, più della cessione del ramo di azienda. Si tratta di indici sintomatici che in modo logico la Corte di appello ha ritenuto comprovanti la qualità di amministratore di fatto del TT, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez.5, n. 41793 del 17/06/2016 Ottobrini, Rv. 268273 - 01). Per altro va anche evidenziato che nel caso di una società che si voglia avviare al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma può evincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quando questa sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867 - 01). Ne consegue l'infondatezza del primo motivo. 4.2. Il secondo motivo è invece fondato. A ben vedere, a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto sub capo c), la Corte di appello al fol. 15, prima ancora di valutare l'appello di TT, ne indica al pena in anni due e mesi dieci di reclusione. A ben vedere, in primo grado TT risultava essere stato condannato ad anni tre di reclusione in relazione ai capi b) e c), con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'art. 219 , comma 2, n. 1, I. fall. La Corte di appello, riduce la pena alla misura indicata, senza offrire però alcuna motivazione a riguardo in relazione alla commisurazione ai parametri 24 Il Consigliere estensore dell'art. 133 cod. pen. , neanche in riferimento alla equità della pena, motivazione necessitata invece dalla circostanza che la pena di anni tre di reclusione inflitta in primo grado andava ridotta con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così richiedendosi una motivazione sul punto della dosimetria della pena e della incidenza delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, pertanto, la sentenza va annulla' con rinvio. 5. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi di RE e EA, con condanna alle spese processuali dei ricorrenti, nonché l'annullamento parziale quanto alla determinazione della pena per TT.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT AU limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di RE IZ e di EA IP e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/12/2022 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di RE e TT, nonché disporsi l'annullamento della sentenza nei confronti di EA limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo d), con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
lette le conclusioni depositate dal difensore di UR TA, avvocato IL CARIMATI, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6919 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 19 novembre 2021, per quanto di interesse dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo c) e rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato la responsabilità penale di IZ RE, IP EA e AU TT per ulteriori e più fatti di bancarotta, riconoscendo la relativa aggravante, relativi alla OP s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 10 dicembre 2012. IZ RE ne rispondeva in qualità di componente del consiglio di amministrazione di OP dalla data di costituzione della società, poi quale amministratore delegato dal 13 giugno 2006 e, ancora, sino al mese di dicembre 2011 quale amministratore unico;
infine, quale amministratore di fatto della OP e anche della cessionaria IE s.r.l. fin dalla data di costituzione di tale ultima società; IP EA rispondeva quale amministratore di fatto di OP a partire dall'anno 2010, nonché amministratore di fatto e procuratore speciale di IE dalla data di costituzione della società; AU TT, in qualità di socio e procuratore speciale di OP. La Corte di appello confermava la responsabilità penale degli imputati in ordine alle seguenti imputazioni: capo a), RE e EA, per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, nel corso dell'anno 2011, del complesso aziendale di proprietà di OP in favore della IE (appositamente costituita per eseguire tale operazione), dissimulando la predetta cessione attraverso la vendita di singoli beni aziendali, con l'effetto che venivano di fatto trasferiti a IE le attrezzature, il know-how, i software realizzati dalla società fallita, il portafoglio clienti, le commesse in corso di esecuzione ed il marchio della società fallita, i cui dipendenti venivano altresì assunti da IE. Quest'ultima società corrispondeva alla fallita soltanto la somma di euro 56.167,00 per la vendita di software, attrezzature, hardware, mobili, arredi e furgoni, nonostante il maggior valore del marchio OP (stimato in almeno euro 400.000), delle immobilizzazioni materiali e immateriali pari ad almeno euro 80.000 e del valore delle commesse e del portafoglio clienti trasferiti;
capo b), RE e TT per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e dissipazione dei beni della società OP procedendo, nel corso dell'anno 2010, all'acquisto da società di diritto svedese di n. 2 impianti per il riciclo di lampade al neon esauste, del valore commerciale di circa euro 500.000 ciascuna, che venivano consegnate e installate presso le società Global Service S.c.r.l. e Revecal S.r.l., senza che nessun corrispettivo fosse pagato da tali ultime società alla fallita;
capo c), a seguito della riqualificazione dell'originario delitto di bancarotta fraudolenta impropria in bancarotta preferenziale, la Corte 2 dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione in ordine a IZ RE e AU TT, per la dazione della complessiva somma di euro 200.000 corrisposta nel mese di dicembre 2010 a AU TT, a titolo di restituzione finanziamento soci, nonostante OP già versasse in stato di grave dissesto;
capo d), RE e EA per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, omettendo sistematicamente di adempiere le obbligazioni tributarie e previdenziali cosi che la società fallita maturava debiti erariali per oltre 2 milioni di Euro. 2. I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell'interesse di IZ RE, IP EA e AU TT e i relativi motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IZ RE consta di sette motivi, variamente articolati. 3.1 n primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 legge fall. e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). I Giudici di merito avrebbero accolto la tesi della parte civile, senza valutare la ricostruzione alternativa emersa dalle dichiarazioni dell'imputato, più coerente e corroborata da riscontri documentali. Quanto alla distrazione del compendio aziendale la Corte di appello non avrebbe tenuto in conto che RE non aveva più la disponibilità di alcuni dei beni, in quanto sottoposti ad esecuzione forzata. Avrebbe inoltre sottovalutato: il valore della controprestazione di IE alla cessione del compendio aziendale, quantificato — sulla scorta della testimonianza di Massimiliano VA, liquidatore di OP — da plurime fatture emesse per circa 400mila euro;
l'accollo dei debiti di OP per canoni non pagati da parte di EA per circa 70mila euro, riferito dalla curatrice del fallimento IE Alessandra RO;
la circostanza che i clienti della OP, nel momento di crisi del settore metalmeccanico, non si rivolsero a IE, come riferito dalla dipendente ET BO;
infine, che la crisi determinò la cessazione dell'incarico del «vecchio amministratore» seguito da «qualcuno perchè lui aveva i rapporti commerciali», come riferito dalla contabile Cinzia CA. I Giudici di merito non avrebbero tenuto in conto che a seguito della crisi del settore la OP non era più in condizione di produrre le linee automatizzate, limitandosi a vendere la progettazione delle stesse alla IE, alla quale cedeva quindi i progetti e i software necessari a far funzionare le linee di produzione, come dimostrato dalle fatture prodotte in giudizio per complessivi 400mila euro dei quali 256mila furono incassati da OP. La vendita delle scrivanie e degli arredi 3 \ avveniva insieme ad altre tipologie di software, diversi dai precedenti, di libera vendita, il tutto per un valore di 59mila euro, oggetto del realizzo da parte di OP, mentre la stima effettuata dall'Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Milano, nell'ambito della procedura esecutiva, risultò essere quella inferiore di 19mila euro. IE si sarebbe poi accollato il debito di 70m11a euro per i canoni di locazione non pagati da OP, a riprova che la cessione del ramo di azienda non avvenne al solo valore di 56mila euro circa, bensì di 532mi1a euro. Infine, la circostanza che la società OP non avesse più capacità produttiva per assenza di risorse conseguente alla crisi aziendale, nonostante le strategie risultate vane per il risanamento, conduceva a escludere il valore positivo dell'avviamento. 3.2 Il secondo motivo lamenta sempre violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). La qualità di amministratore di fatto di RE della OP dal dicembre 2011 al fallimento sarebbe frutto di un travisamento, non avendo i Giudici di merito valutato le dichiarazioni rese dal liquidatore VA che avrebbe riferito di aver gestito in assoluta autonomia e con propri collaboratori la relativa fase di liquidazione. Anche la medesima qualità di RE per la IE sarebbe smentita dalla deposizione della curatrice RO, che avrebbe riferito che gli amministratori di tale ultima società erano stati condannati per il fallimento e RE non era stato neanche indagato. 3.3 Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo b). Anche in questo caso la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la distrazione dei due macchinari acquistati da società di diritto svedese e ceduti alle due società calabresi. Per un verso delle testimonianze la Corte di appello avrebbe valorizzato solo le dichiarazioni del curatore, che riferiva di un ammanco di un milione di euro conseguente al pagamento effettuato ai venditori, senza alcun pagamento da parte delle società acquirenti i macchinari. Non avrebbe tenuto in conto le dichiarazioni di LA e di LL che descrivevano invece come le società acquirenti risultassero irreperibili e insolvibili, essendo gli assegni dati in acconto protestati, e che fu dato incarico ad un legale del recupero di 300mila euro, ma ciò non avvenne perché la OP non aveva più liquidità per pagare gli onorari del professionista e comunque le due società risultavano essere irreperibili. Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso che a occuparsi dell'affare 4 fu TT e non RE, che aveva cessato ogni ruolo con la fine dell'amministrazione formale nel 2011. 3.4 Il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, art. 223 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo c). La Corte di appello avrebbe errato nel non procedere ad una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non valutando ciò quanto emerso dall'istruttoria, vale a dire i vantaggi compensativi ottenuti con il finanziamento da parte di TT, che consentiva di soddisfare altri creditori, il difetto dell'elemento soggettivo per la condotta preferenziale, il tempo intercorso fra il pagamento e il fallimento. 3.5 Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, 219 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo d). La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sistematica l'omissione del pagamento dei debiti tributari e previdenziali, poiché RE ebbe ad abbattere nel 2011 parzialmente il debito pregresso e a pagare i debiti dell'anno 2011, al netto della circostanza che RE solo per un periodo fu amministratore unico, venendo poi a essere sostituito da VA, che si attribuì il mancato pagamento dal dicembre 2011. 3.6 n sesto motivo lamenta violazione degli artt. 323 e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al sequestro. Lamenta il ricorrente l'assenza di motivazione in ordine alla conversione del sequestro da preventivo in conservativo delle quote e dei beni della OP S.r.l.s. ulteriore società, risultando per altro non comprovato il ruolo di RE rispetto a tale ultima società, né che la OP s.r.l.s sia stata costituita come prosecuzione della fallita, se non un solo dipendente che è socio della nuova società. 3.7 n settimo motivo lamenta violazione dell'art. 23 bis d.l. 137/2020 e 23 di 149/2020. Lamenta il ricorrente la trasmissione tardiva delle conclusioni scritte del Procuratore generale territoriale alla difesa, avvenuta il 7 luglio 2021 a fronte dell'udienza del 15 luglio 2021. La Corte di appello, a fronte di tale eccezione, differiva la trattazione al 19 novembre 2021, ma non venivano nuovamente trasmesse le conclusioni del Procuratore generale e anche della parte civile che risultavano depositate. Da ciò deriverebbe la nullità della sentenza ora impugnata. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di IP EA consta di tre motivi, variamente articolati. 5 4.1 Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). La Corte di appello non avrebbe tenuto in conto le testimonianze dei dipendenti BO, CA e LA, della curatrice del fallimento IE e del liquidatore di OP, VA, testimoni che avrebbero escluso un ruolo di EA nella fallita e che comunque non lo farebbero risalire all'anno 2010. Inoltre EA risulterebbe, quale rappresentante della IE, interessato all'acquisto del ramo di azienda della TT S.a.s, che condivideva gli uffici con la Copret, e non a quest'ultima. EA avrebbe acquistato i beni aziendali di OP per 56mila euro, che verranno valutati in sede di esecuzione pari a 19mila euro. Il predetto importo, come già rappresentato al motivo 3.1 che precede, riguardava solo parte dei beni aziendali e non anche la vendita dei progetti. Inoltre, quanto alla distrazione del marchio la Corte non avrebbe tenuto in conto che il valore, riferito da VA, di 300/400mila euro andava dimensionato sulla circostanza che nessuno voleva acquistare OP in quel momento. Inoltre il marchio non era Tella disponibilità degli imputati in quanto registrato abusivamente da un ex amministratore fuoriuscito nel 2008. Ancora, EA non avrebbe esercitato i poteri propri dell'amministratore di fatto, essendo estraneo alla gestione strategica della OP, rimessa nella fase finale al solo liquidatore che la rivendicava. Diversamente risultava che IE avesse versato a OP 470mila euro e si fosse accollata 70mila euro di canoni non pagati, come pure che le commesse ritenute distratte per 500mila euro risultavano fondate sulla testimonianza di LA non attendibile perché riferite al 2012, quando sala non era più dipendente di OP. Nemmeno la Corte ha tenuto in conto che la distrazione di dipendenti si risolveva in soli tre operai e che la OP fosse già decotta ben prima che EA fosse presente nei locali della fallita. 4.2 II secondo motivo lamenta violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo d). La Corte contraddittoriamente attribuirebbe a EA l'omesso pagamento dei tributi e dei debiti previdenziali, pur non essendo considerato amministratore di fatto in relazione alla condotta distrattiva sub capo b), nonché assolto dal capo c) perché la gestione di fatto ebbe a iniziare dopo il dicembre 2010. Pertanto gli obblighi tributari non adempiuti da EA sarebbero solo quelli del 2011, allorché interviene VA e afferma di aver deciso personalmente di non pagare, tanto più che dal 2010 al 2011 il debito tributario andava a ridursi di 28mila euro. 6 4.3 II terzo motivo lamenta violazione degli artt. 223 e 219, comma 2, legge fall., 62-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. La Corte di appello attribuisce l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta a EA, errando nel richiamo del capo c), rispetto al quale EA era stato mandato assolto dal Tribunale per non aver commesso il fatto e non per estinzione del reato per prescrizione, dal che il venir meno della aggravante contestata. Analoga contraddittorietà rinviene il ricorrente quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla molteplicità delle condotte fraudolente mentre una sola è l'imputazione per la quale è ritenuta la sua responsabilità, nonché del tutto estraneo è il EA alla OP RL, terza società richiamata dalla Corte territoriale. 4.4 n quarto motivo lamenta violazione dell'art. 23 bis di 137/2020 e 23 di 149/2020. Si tratta della medesima censura formulata per il ricorrente RE al punto 3.7 che precede, da ritenersi infondata per quanto ivi osservato. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di AU TT consta di due motivi, variamente articolati. 5.1 II primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla qualità contestata a TT. La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla qualità del TT, in quanto difetta la prova in ordine alla sua qualità di amministratore di fatto e di procuratore speciale come invece contestate al capo b), né tantonneno viene contestato il concorso dell'extraneus nel reato. Errerebbe la Corte nel configurare la qualità di procuratore speciale, come anche di desumere tale qualità in fatto dalla operazione che gli viene attribuita al capo b), in sé isolata. In tal senso la frequenza degli atti di gestione e la qualità gestionale del potere esercitato, secondo gli orientamenti della giurisprudenza, non si riscontrano nel caso in esame, né sono emersi dall'istruttoria, non riferendone né i curatori di OP e IE, né il custode giudiziario delle quote di OP EE. Inoltre VA riferiva che raramente aveva visto TT in azienda. 5.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena. La Corte ha del tutto omesso la motivazione a riguardo. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 28 novembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi 7 inammissibile i ricorsi di RE e TT, nonché disporsi l'annullamento della sentenza nei confronti di EA limitatamente alla condanna per il reato di cui al capo d), con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 7.11 difensore di TT, avvocato Carminati, in data 7 dicembre 2022 ha depositato conclusioni in replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di RE e EA sono infondati, quello di TT parzialmente fondato. 2. Il motivo proposto nell'interesse di IZ RE. 2.1 A fronte del primo motivo del ricorso di RE la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente solida e congrua, priva di manifeste aporìe logiche e contraddizioni. La Corte di appello, infatti, analizza gli indici di fraudolenza e individua la finalità di depauperamento, in primo luogo nella circostanza che la EN, invece di procedere a un'unica cessione dell'azienda, procedeva a frazionare in tante parti l'originario compendio aziendale cedendolo a più riprese. Da qui la sostanziale polverizzazione della cessione, per un prezzo decisamente inferiore a quello reale, pari alla sommatoria del valore della merce dei singoli negozi, per complessivi euro 129.126,00, dei quali furono versati dalla cessionaria IE solo euro 56.167,00. A tale risultato, sia quanto al prezzo di vendita complessivo sia in merito al versamento in cambio ricevuto, i Giudici del merito giungevano a seguito di una meticolosa analisi delle risultanze probatorie orali e documentali, puntualmente richiamate in motivazione. Inoltre, evidenziava la Corte di appello, in occasione dell'accesso del curatore alla sede aziendale risultava che il marchio OP fosse ancora in uso sui veicoli aziendali, sulla carta intestata, sulle schede di rilevazione dei dipendenti, e anche il contratto per la fornitura di energia elettrica fosse ancora intestato a OP, mentre dal server aziendale era possibile l'accesso alla contabilità tanto di OP che di IE (foll. 17 e 18 sentenza impugnata). 8 Anche acclarato risultava il trasferimento dei dipendenti di OP a IE, licenziati dalla prima e contestualmente assunti dalla seconda, come anche certo era il trasferimento dei rapporti commerciali (foll. 16 e s. della sentenza impugnata e foll. 44 e s. della sentenza di primo grado). Pertanto la Corte di appello rilevava, con motivazione logica, la natura simulata dei singoli negozi di cessione, che dissimulavano una unica cessione dell'azienda a tutti gli effetti, determinando per la cedente l'impossibilità di svolgere adeguata attività produttiva, né risultando la cessionaria avere altro patrimonio aziendale se non quello ricevuto da OP, e ciò senza che quest'ultima avesse ricevuto la controprestazione dovuta per l'azienda ceduta. Tanto più che IE fu costituita proprio in ragione dell'operazione di cessione d'azienda (fol. 17 della sentenza impugnata). Per un verso la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, per cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012 - dep. 19/03/2012, Petruzziello, Rv. 252008) o anche il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, Sentenza n. 16748 del 13/02/2018. Morelli, Rv. 272841 - 01). In tale ultima fattispecie l'imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria e l'affitto d'azienda — ma lo strumento negoziale in sé è irrilevante, che si tratti di affitto o di vendita, cfr. Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830— aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione, condizioni tutte verificatesi nel caso in esame, per EA e IZ RE, per quanto si leggerà a seguire. Per altro la società, nell'anno 2011, annota la Corte di merito, era già in liquidazione e fin dal 2010 versava in stato di dissesto, cosicchè l'operazione frazionata di cessione posta in essere a ridosso del fallimento risultava sintomatica della fraudolenza, in quanto le stipule dei singoli negozi avvenivano al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 - 01; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 - 01; Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, CA ed altri, Rv. 196456). Ulteriore indice di fraudolenza veniva individuato nella circostanza che il valore del ceduto risultava essere irrisorio, pari a euro 129.126,00 e non di 9 632nn1la euro — importo richiesto alla società cinese Donguann Tam, operazione che non si concluse — né tantomeno di euro 483.185,00, pari al valore del marchio e a quello delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto degli ammortamenti, valore per altro certamente ridotto rispetto a quello effettivo, tenuto conto che la cessione riguardò nei fatti anche l'avviamento, nonché commesse per 500mila euro (fol. 16 e 18 della sentenza impugnata e fol. 48 della sentenza di primo grado). Anche la cessione dei progetti meccanici Feeder per 70mila euro veniva realizzata a titolo gratuito non essendo mai stata versato alcunchè da IE a OP. Correttamente e logicamente la Corte di appello, e prima il Tribunale, ritenevano integrata la condotta distrattiva, anche rilevando come l'operazione di cessione in sé fosse in contrasto con ogni logica economica di salvaguardia della società, essendo finalizzata a svuotarla, con danno per la stessa fallenda e per il ceto creditorio. D'altro canto la natura fraudolenta dell'operazione veniva dedotta dalla Corte di appello anche in forza dalla successiva operazione, che avrebbe visto IE cedere il medesimo compendio aziendale in favore di OP EE RL (fol. 18 sentenza impugnata). A fronte di tale solida ricostruzione, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato quanto alla dedotta violazione di legge, data la conformità della decisione impugnata rispetto ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati. Per altro il motivo è versato in fatto, quanto al vizio di motivazione. Va premesso che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, lamentandone la manifesta illogicità e la contraddizione. Nel caso in esame il motivo si concentra, invece, sulla valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e delibativo della Corte di Cassazione. Il ricorrente non censura la manifesta illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, 10 infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Tanto premesso, deve anche evidenziarsi come il richiamo alle fonti di prova avrebbe dovuto richiedere una corretta deduzione formalizzata di travisamento, che invece non si rinviene nel caso in esame. Va da subito premesso che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", quale è quella in esame, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Tale deduzione specifica non si rinviene. Inoltre, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Tale forza disarticolante non è stata dedotta né si coglie nelle censure proposte. Infine, il richiamo alle fonti di prova, nonché l'inserimento di brani delle deposizioni nel ricorso, avrebbe richiesto l'allegazione delle stesse, anche in relazione al vizio di motivazione dedotto: infatti in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 11 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 2.2 II secondo motivo lamenta sempre violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 Legge fall. e 125 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine al capo a). Anche in questo caso, in relazione al vizio da travisamento, vanno richiamati i principi espressi al punto che precede, in tema di deficit di decisività e capacità disarticolante, di non autosufficienza, quanto alle dichiarazioni RO e VA, come anche in tema di doppia conforme e omessa deduzione di un dato probatorio valorizzato esclusivamente in secondo grado. A ben vedere la Corte di appello evidenzia come IZ RE fu il referente per la fallita durante tutta la procedura fallimentare, nel senso che il curatore si interfacciava con l'attuale ricorrente e ciò accadeva nonostante RE fosse decaduto dalla qualità di socio e di membro del consiglio di amministrazione e dal ruolo di amministratore unico: nonostante il subentro del liquidatore VA (fol 19 della sentenza impugnata) RE continuava a essere un riferimento, come riferiva lo stesso liquidatore (fol. 12 della sentenza di primo grado). La Corte di appello a buona ragione argomenta che l'operazione di cessione frazionata venne effettuata sotto l'egida di RE, che non a caso fu anche indicato come colui che presso i clienti di OP proponeva la prosecuzione del rapporto con IE (fol. 6 sentenza di primo grado). Per altro RE, oltre a dimostrare nei fatti, per quanto emerge dalle sentenze di merito, di continuare a svolgere il ruolo di amministratore di fatto anche nel periodo successivo all'intervento del liquidatore, e dunque anche affiancando quest'ultimo, risultava essere stato amministratore di diritto fino al 2009, cosicché nella doppia qualità, formale e sostanziale ne emergeva la centralità nell'operazione distrattiva. Anche in merito al ruolo di amministratore di fatto della IE, cessionaria, la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, ai foll. 9 e 10 evidenzia come RE fosse presente con EA - anche nella fase di concordato della IE - ai colloqui fra quest'ultimo e la curatrice RO e si presentava alla RO come dipendente di IE con funzioni commerciali, riferendole relativamente alle due commesse ricevute da parte di FL e AP (fol. 9). Il motivo che chiede una rivalutazione della dichiarazione di RO, oltre a incorrere nei vizi descritti in precedenza, risulta in sé generico, certamente non 12 potendo farsi dipendere l'estraneità di RE alla gestione di fatto della IE dalla circostanza che non fosse stato indagato. Basti qui richiamare il principio per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). Nel caso in esame RE viene indicato come colui che ha, insieme a EA, a sua volta amministratore di fatto di EN e di IE, preordinato la costituzione della seconda società per spogliare la prima: la sua presenza e le informazioni rese alla curatrice anche per la seconda società, quanto ai rapporti commerciali con i committenti di IE, fanno ritenere alla Corte di appello in modo non manifestamente illogico comprovato il ruolo gestorio, che per altro non deve essere esclusivo. Infatti, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 — 01). 2.3 Quanto al terzo motivo la Corte di appello rileva come RE fosse ancora amministratore quando nel 2009 fu perfezionata l'operazione di acquisto dei due macchinari per il riciclo delle lampade usate dalla società di diritto svedese contestata al capo b) dell'imputazione, mentre il capitale sociale era stato acquistato dal cognato TT e dalla moglie. Va da subito evidenziato che per il ruolo continuativo svolto da RE anche dopo la cessazione dall'incarico di amministratore, del quale si è già fatto riferimento, la censura sulla responsabilità del solo TT e non anche del RE risulta generica perché non si confronta con le emergenze e gli argomenti della sentenza impugnata. I macchinari acquisiti presso la società svedese per un milione di euro furono poi ceduti a due società calabresi, che non versarono mai il relativo prezzo, senza che, osserva la Corte territoriale (fol. 20), RE avesse agito per il recupero in via giudiziaria del credito. 13 Dal canto suo il Tribunale di Milano (fol. 50) evidenziava come fosse comprovato che i due macchinari fossero stati consegnati materialmente alle due società calabresi, per importi di 427mi1a e 426mi1a euro, con la peculiare modalità di non aver richiesto alcun pagamento in anticipo, come anche con una, se non altro sospetta, prassi del rilascio di assegni in bianco da una delle acquirenti senza annotazione sul titolo di credito di importo e data, risultando protestati invece gli altri titoli recanti l'importo, una volta posti all'incasso. Anche il Tribunale rilevava come gli altri assegni, recanti l'importo, non furono azionati e l'azione recuperatoria non fu intrapresa in quanto, in quanto l'avvocato incaricato dell'azione legale dichiarò di non aver ricevuto alcun minimo rimborso per le spese sostenute. I Giudici di merito con motivazione logica ritengono che non si veda in tema di inadempimento contrattuale bensì di distrazione, in quanto integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; conf. N. 57153 del 2018 Rv. 275232 - 01, N. 32469 del 2013 Rv. 256252 - 01). E a ben vedere la conclusione dei Giudici di merito è logica, in quanto ragionevole per l'interesse della società sarebbe stato agire per il recupero di crediti di tal rilievo, sostenendo le ben più limitate spese del legale incaricato rispetto a quelle conseguenti al mancato pagamento di quasi un milione di euro. 2.4 Riguardo al quarto motivo, relativo alla bancarotta preferenziale, dichiarata estinta per prescrizione, per aver pagato a TT la somma di 200nnila euro a dicembre 2010 a titolo di restituzione finanziamento soci, nonostante OP fosse già in grave dissesto, deve rilevarsi come le sentenze di merito, quanto alla prova dell'elemento psicologico del dolo specifico di avvantaggiare e di avvantaggiarsi, lo ritengano comprovato come si legge ai foll. 52 e 53 della sentenza di primo grado e al fol. 15 della sentenza ora impugnata. Ad ogni buon conto, il motivo avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, è da ritenersi generico, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131 - 01). Tale ultima pronuncia evidenzia come «la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti le formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso 14 o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve accompagnarsi con la rappresentazione, altresì, in conformità con il dettato di riferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di tali presupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressocchè avvenire mediante semplice constatazione. In altri termini, posto che in presenza della intervenuta estinzione per prescrizione del reato oggetto di valutazione da parte del giudice, la decisione di quest'ultimo può e deve tradursi nelle prevalenti (rispetto al rilievo della prescrizione) formule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato solo quando i relativi presupposti siano emergenti ictu oculi , la critica alla mancata rilevazione degli stessi deve muovere nel quadro ristretto e invalicabile di una rappresentazione della evidenza della loro sussistenza, di talchè ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza esula dai predetti binari logico - giuridici e ricade nell'ambito dell'inammissibilità dell'impugnazione. Si tratta, in altri termini, di un particolare profilo di specificità, per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione (ma di portata generale sul piano delle impugnazioni), che in casi come quello in esame, di intervenuta estinzione per prescrizione, al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, del reato oggetto della decisione della corte di appello contestata, impone anche l'adozione di una rappresentazione del vizio dedotto nella prospettiva dell'evidenza degli elementi con lo giustifichino». Nel caso in esame non viene puntualmente rappresentata la evidenza delle ragioni che giustificherebbero un proscioglimento nel merito. 2.5 In ordine al quinto motivo, le sentenze di merito con motivazione non manifestamente illogica confermano la sistematicità dell'omesso pagamento di imposte e debiti previdenziali: infatti, il debito tributario dal 2008 al 2012 risultava ammontare per il solo capitale a circa 688mi1a euro per omesso versamento delle ritenute certificate, circa 240mila euro per omesso versamento Iva, e debiti nei confronti dell'Inps per circa 853mi1a euro (fol. 3 della sentenza di primo grado). In particolare, RE dal 13 giugno 2006 al dicembre 2011 fu amministratore delegato della OP e poi amministratore di fatto e dunque determinò il maturare del debito INPS nel 2009 già nella misura di circa 248mi1a euro, nel 2010 di circa 186mila euro, nel 2011 di circa 148mila euro e nel 2012 di euro 9.800 circa;
come anche il debito Irpef maturato nel 2009 risultava di circa 203nnila euro e nel 2011 di circa 125mila euro. In sostanza i Giudici del merito rilevavano come il debito fosse maturato in modo consistente durante l'amministrazione di diritto di RE (cfr. sentenza di primo grado, fol. 54). 15 Quanto al debito maturato sotto la direzione del liquidatore, che ebbe a operare nel dicembre 2011 e che se ne assunse la responsabilità, risulta essere quello del 2012, indicato nella misura di circa 9800 euro: quindi si tratta di una parte residua e minimale di debito. A fronte di tale situazione la Corte territoriale in modo corretto rileva, in sintonia con l'orientamento consolidato di questa Corte, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). Va altresì aggiunto che il delitto è integrato anche dall'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01), frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01). Infine va anche evidenziato come la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Ne consegue la infondatezza del motivo. 2.6 Il sesto motivo riguarda il sequestro conservativo disposto dal Tribunale, imposto alle quote e ai beni della OP RL, che dopo la cessione di azienda da OP a IE ebbe a ricevere il medesimo compendio aziendale dalla IE. La Corte territoriale offre una adeguata motivazione a riguardo, rilevando come la riconducibilità dei beni e della OP srls a RE consegue alla circostanza che la società fu appositamente costituita per far confluire i beni della originaria OP a mezzo della IE, ravvisandovi il pericolo di dispersioni 16 ulteriori, con danno per le obbligazioni civili derivanti da reato, in forza delle antecedenti condotte distrattive comprovate. Ad ogni buon conto deve rilevarsi come il motivo di appello, sul punto, risultava inammissibile fin dall'appello. Infatti, come osservato da Sez. 2, n. 37797 del 10/07/2019 Gogioso Rv. 276746 - 01, avverso il provvedimento con il quale il giudice, su istanza di parte dispone il sequestro conservativo o, come nel caso di specie, dispone che sui beni già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen., in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni, è proponibile unicamente istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 50946 del 19/10/2017, Rv. 271462; Sez. 6, Sentenza n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256597; Sez. 4, Sentenza n. 8804 del 06/02/2009, Rv. 243707). Di fatti, la statuizione del giudice in materia di sequestro ha natura cautelare ed a nulla rileva la circostanza che il provvedimento sul punto sia stato assunto contestualmente alla sentenza di primo, come in questo caso, o di secondo grado (in termini da ultimo cfr. Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018, dep. 2019, Scalise, Rv. 275070). La natura giuridica di provvedimento cautelare con il quale il giudice dispone il sequestro conservativo, ed il conseguente regime d'impugnazione previsto dal codice di rito, in difetto di apprezzabili riferimenti normativi, infatti, non mutano in relazione alla circostanza che il predetto provvedimento cautelare sia stato disposto contestualmente alla sentenza che, pertanto, non può legittimare la possibilità di presentare un'impugnazione atipica, cioè di proporre appello nelle forme ordinarie ovvero ricorso per cassazione. Resta isolato e non condivisibile il diverso orientamento sul punto, secondo il quale il provvedimento di sequestro conservativo disposto con la sentenza può essere impugnato con il mezzo ordinario al fine di impedire che la pronuncia divenga irrevocabile e che il vincolo reale si converta in pignoramento (Sez. 3, n. 37858 del 18/06/2015, Rv. 265189). In vero il sistema di controlli tassativamente previsto con i mezzi di impugnazione tipici per le misure cautelari, infatti, considerati i termini di impugnazione e le cadenze temporali ivi stabilite, è teso a stabilire una tutela idonea, effettiva ed efficace, anche quanto a tempestività, per la parte nei confronti il sequestro è stato disposto ed a scongiurare il pericolo che la decisione divenga nel frattempo irrevocabile. Pertanto, aderendo questo Collegio all'orientamento prevalente, deve rilevarsi come, depositata la sentenza di primo grado in data 28 gennaio 2020, i motivi di 17 impugnazione proposti sul punto non possono ora essere convertiti, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in richieste di riesame. Scaduto il termine per il deposito della motivazione in data 29 gennaio 2020, depositata la sentenza il giorno precedente, il termine di dieci giorni per la proposizione del riesame, ai sensi dell'art. 324, comma 1, cpp, richiedeva che l'impugnazione fosse proposta entro l'8 febbraio 2020, mentre invece l'appello per il RE, che censurava il sequestro conservativo, è stato proposto il 18 maggio 2020, dunque tardivamente. 2.7 n settimo motivo è infondato. La Corte di appello, accogliendo l'eccezione della difesa che lamentava di non aver ricevuto tempestivamente le conclusioni del Procuratore generale, differiva l'udienza. E bene va evidenziato in primo luogo che il richiamo del ricorrente, all'orientamento di questa Corte di cassazione che rileva la nullità per omesso intervento dell'imputato, è assolutamente improprio, in quanto nel caso evocato le conclusioni del pubblico ministero non erano state notificate al difensore. Il caso che invece ha interessato RE ha visto una comunicazione tardiva e, la Corte territoriale, pur risultando ancora un termine di sette giorni fra la notifica e l'udienza comunque ha provveduto al rinvio. Non vi era evidentemente la necessità di una ulteriore notifica delle medesime conclusioni, come sembra evocare il ricorrente. Come anche la Corte di appello non doveva provvedere alla notifica delle conclusioni della parte civile all'appellante RE, in quanto non è prevista alcuna comunicazione alle controparti di tali conclusioni. Infatti - cfr. Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Ignazzi, Rv. 280388 - 01 — in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il ricorso di IP EA. 3.1 Quanto al primo motivo deve richiamarsi quanto già evidenziato al punto 2.1 in relazione al primo motivo nell'interesse di RE, in merito al difetto di autosufficienza del ricorso, alla circostanza che il ricorso è versato in fatto, 18 proponendosi una ricostruzione alternativa, a fronte di una doppia conforme, per altro con doglianze che non hanno una forza disarticolante dell'argomentazione motivazionale. Il ricorso riporta una molteplicità di brani tratti dalle deposizione dei testimoni proponendo una alternativa interpretazione. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601). A tale genericità del motivo, deve aggiungersi che dalle sentenze di merito emerge come EA abbia una doppia veste, di amministratore di fatto della cessionaria IE e di amministratore di fatto della cedente OP: anche in relazione alla posizione di EA la motivazione del Tribunale risulta solida e accurata e integra quella impugnata della Corte di appello. Le sentenze di merito evidenziano come EA si occupi dal 2010 in avanti della gestione del settore fornitori e quindi amministra OP. Per altro EA è indicato in imputazione come extraneus, nella qualità di amministratore della IE, nella distrazione, ma anche come intraneus, quale amministratore di fatto della OP e emerge dalla sentenza impugnata come abbia piena consapevolezza della dinamiche della società fallenda, tanto che si informa a riguardo. In particolare la Corte di appello individua quali indici sintomatici del ruolo di amministratore di fatto di EA i seguenti: gestisce i rapporti con i fornitori e i piani di rientro dalla fine del 2010; comunica il licenziamento ai dipendenti della fallita e l'impegno a riassumerli in IE;
individua il liquidatore insieme a RE (fol. 23). Anche il Tribunale riporta il contenuto della dichiarazione della dipendente CA che ricorda come EA si informasse delle vicende della OP e che la predetta ebbe a chiedere a IZ RE e alla sorella EN chi fosse EA, che «si informava di tutto» (foll. 17 e 18); il teste LA ricordava che EA era entrato nella società alla fine del 2010, gestiva i rapporti con i fornitori e aveva un suo ufficio nella sede della OP, ai fornitori veniva detto che era EA colui che ne gestiva i rapporti (foll. 22 e 24); anche AR ET BO ne ricorda la presenza in azienda OP da febbraio 2010, allorchè rientrò dalla maternità, fino a quando decise poi di dimettersi perché «era un 'mistone' fra OP e IE», cosicchè ne chiese conto non solo a RE, ma anche a EA (foll. 19-20). 19 E' lo stesso RE che riferisce che EA giunse in OP dopo la vendita delle apparecchiature del capo b) alle società calabresi (fol. 41 sentenza di primo grado), e la Corte di appello ribadiva che anche il curatore aveva riferito la presenza costante di EA in OP. Da tutto ciò emerge come la Corte di appello abbia, in sintonia con l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, ritenuta la qualità di amministratore di fatto di EA per OP, in quanto ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 — 01; conf. N. 43388 del 2005 Rv. 232456 - 01, N. 35346 del 2013 Rv. 256534 - 01, N. 9222 del 1998 Rv. 212145 - 01, N. 18464 del 2006 Rv. 234254 - 01, N. 22108 del 2015 Rv. 264009 — 01). Il motivo è quindi infondato. 3.2 Anche il secondo motivo è infondato, per quanto già evidenziato in relazione a RE: dalle sentenze di merito emerge che il subingresso del liquidatore ebbe a incidere sul debito tributario per il 2012, non anche per il 2011 e per il 2010. Il motivo a buona ragione censura la sentenza impugnata, che indica in ordine al capo d) che EA assume la qualità di amministratore di fatto dal 2009. In vero si tratta di una contraddizione, ma non decisiva rispetto alle emergenze che descrivono EA in azienda da febbraio 2010. Non di meno, per il periodo del 2010 e per tutto il 2011 EA ha svolto il ruolo di amministratore di fatto e dunque partecipa della gestione non provvedendo ai versamenti previdenziali e tributari, nel 2011 rispettivamente per 148mila euro circa e per 125mila euro circa (cfr. fol. 54 della sentenza di primo grado). Per il resto deve qui richiamarsi quanto affermato a proposito di RE in ordine al capo d). 3.3 n motivo terzo non formula una censura decisiva e per altro verso è infondato. Effettivamente la Corte di appello erra nel riferirsi al capo c), oltre che al capo a), in ordine all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. in quanto la prima imputazione ha visto EA in primo grado assolto per non aver commesso il fatto. 20 Non di meno, però, la stessa Corte di appello rigetta il motivo di impugnazione ribadendo la responsabilità di EA anche la condotta di bancarotta impropria di cui al capo d), conseguente a operazioni dolose, traendone l'applicazione dell'art. 219 cit. (fol. 26, ultimo capoverso della parte dedicata a EA): la Corte territoriale, quindi, conferma la sussistenza dell'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta e il motivo di fatto attacca solo una delle rationes decidendi, che resiste in quanto fatti di bancarotta solo anche quelli del capo a) e d). Ne consegue la corretta applicazione, da parte della Corte di appello, a conferma della sentenza di primo grado: d'altro canto la cd. continuazione fallimentare — per altro più favorevole all'imputato, altrimenti occorrerebbe procedere all'applicazione dell'ordinario istituto della continuazione — è da applicarsi anche alla bancarotta impropria, analogamente a quanto da ultimo ribadito in ordine al danno patrimoniale di rilevante gravità, considerato il rinvio operato dall'art. 219 legge fall. a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fall (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446 - 01; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan , Rv. 257762 - 01). Quanto, invece, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello conferma la negazione delle stesse in forza della gravità della condotta, dell'intensità del dolo, della complessità del disegno criminoso, dell'assenza di una condotta risarcitoria, oltre che in relazione alla condotta relativa alla OP Engeneering srls. A ben vedere anche escludendo tale ultima condotta, le valutazioni predette e le condotte relative alle altre due società, OP e IE, risultano congruamente richiamate per negare le circostanze attenuanti generiche. Infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso 21 alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Di fatto la Corte di appello con unica motivazione, alla luce dei comuni parametri ex art. 133 cod. pen., valuta la congruità della pena e quindi anche esclude, applicarsi l'art. 62-bis cod. pen, individuando plurimi fattori ostativi. 3.4 In ordine al quarto motivo lo stesso è infondato per le ragioni già indicate per l'analogo motivo proposto nell'interesse di RE (cfr.
2.7 che precede). 4. Il ricorso di AU TT. 4.1 II primo motivo proposto dal ricorso nell'interesse di TT, cognato di IZ RE, risulta infondato. A ben vedere la Corte territoriale ribadisce che TT era socio e procuratore di fatto della OP. La prima qualità, assunta in uno al coniuge EN RE, avendo acquistato l'intero capitale sociale della OP nel 2009. Quanto alla seconda qualità la Corte di merito ne trae la prova dalle seguenti circostanze: TT fu il firmatario dell'accordo per l'acquisto dei due macchinari dalla società di diritto svedese, oggetto del capo b), poi ceduti alle due società calabresi;
l'iniziativa per l'acquisto fu proprio di TT, come riferisce il curatore fallimentare, in quanto TT si avvaleva dei contatti nel campo della figlia, nonostante la OP non avesse ad oggetto attività nell'ambito del riciclo dei rifiuti, tanto da non avervi mai investito risorse nel passato e nonostante nel 2008 avesse già una esposizione per circa 200milioni di euro: i dipendenti riferirono al curatore che l'operazione proposta da TT fosse finalizzata a 'rilanciare il fatturato aziendale' (fol. 7 della sentenza di primo grado); il ruolo di TT quale gestore in prima persona dell'affare, in sostanza di procuratore di fatto, emergeva dalle testimonianze dei dipendenti e del rappresentante delle imprese svedesi in Italia, il quale riferiva anche che TT lo informò che i due impianti sarebbero poi stati ceduti alle due società calabresi. Sulla scorta di tali qualità, di socio con la RE dell'intero capitale sociale, nonché di procuratore di fatto nell'affare per un importo rilevante di un milione di euro complessivi, la Corte di appello attribuisce, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la qualità di amministratore di fatto al ricorrente. 22 A ben vedere per un verso il motivo di ricorso risulta generico, perché non si confronta con la circostanza che la Corte di appello ritiene comprovato che TT sia amministratore di fatto. Per altro verso la motivazione della Corte territoriale resiste anche alle obiezioni in punto di diritto proposte dal ricorrente. La censura mossa perché non sarebbe configurabile la figura del procuratore di fatto in assenza di un atto scritto è infondata. La giurisprudenza di questa Corte in sede civile riconosce che possa essere attribuito il potere di rappresentanza anche attraverso comportamenti concludenti, in relazione a atti che non richiedono alcuna peculiare forma, come invece invoca il ricorrente: e così la nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 cod. civ., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio (Sez. 2., n. 2242 del 04/02/2016. Rv. 638829 — 01, in fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012; nello stesso senso Sez. 2, n. 3296 del 10/04/1996, Rv. 496885 — 01); anche la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo - secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (Sez. 3, n. 4347 del 23/02/2009, Rv. 607062 - 01); infine l'esistenza di un rapporto rappresentativo può essere dedotta, oltre che da un'espressa dichiarazione del soggetto che agisce, anche da fatti concludenti in relazione al comportamento tenuto dalle parti, da cui emerga che l'attività viene svolta in attuazione di un potere di rappresentanza (Sez. 3, n. 4614 del 05/09/1985, Rv. 442075 - 01). Tali principi declinano la previsione dell'art. 1392 cod. civ. che richiede che la procura debba avere la forma del contratto che si va a stipulare: nel caso di specie, però, TT stipulava per conto di EN l'acquisto di cose mobili, per le quali non era richiesta la forma scritta e dunque, a buona ragione, sulla base degli elementi evidenziati in fatto, la Corte di appello ha ritenuto che TT agisse quale procuratore di fatto. Quanto poi alle funzioni di amministratore di fatto, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione 23 dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01; conf. N. 46962 del 2007 Rv. 238893 - 01), cosicchè la circostanza che RE fosse amministratore unico nel corso dell'anno 2009, non osta alla attribuzione della qualità di fatto a TT. Per altro, la ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente che si tratti di unica operazione gestoria, non esclude la qualità di amministratore di fatto: per un verso emerge dalle sentenze di merito che TT incise in modo decisivo, a fronte dello stato di forte esposizione di OP alla fine del 2008, nella modifica della strategia aziendale, inserendo l'azione commerciale della società in un comparto completamente diverso da quello tradizionale, il che in sé integra l'esercizio tipico delle funzioni di amministratore. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo dell'azione dell'impresa; in secondo luogo, annota la Corte di appello, si trattò dell'operazione maggiormente incidente sul depauperamento del patrimonio sociale, più della cessione del ramo di azienda. Si tratta di indici sintomatici che in modo logico la Corte di appello ha ritenuto comprovanti la qualità di amministratore di fatto del TT, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez.5, n. 41793 del 17/06/2016 Ottobrini, Rv. 268273 - 01). Per altro va anche evidenziato che nel caso di una società che si voglia avviare al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma può evincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quando questa sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867 - 01). Ne consegue l'infondatezza del primo motivo. 4.2. Il secondo motivo è invece fondato. A ben vedere, a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto sub capo c), la Corte di appello al fol. 15, prima ancora di valutare l'appello di TT, ne indica al pena in anni due e mesi dieci di reclusione. A ben vedere, in primo grado TT risultava essere stato condannato ad anni tre di reclusione in relazione ai capi b) e c), con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'art. 219 , comma 2, n. 1, I. fall. La Corte di appello, riduce la pena alla misura indicata, senza offrire però alcuna motivazione a riguardo in relazione alla commisurazione ai parametri 24 Il Consigliere estensore dell'art. 133 cod. pen. , neanche in riferimento alla equità della pena, motivazione necessitata invece dalla circostanza che la pena di anni tre di reclusione inflitta in primo grado andava ridotta con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così richiedendosi una motivazione sul punto della dosimetria della pena e della incidenza delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, pertanto, la sentenza va annulla' con rinvio. 5. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi di RE e EA, con condanna alle spese processuali dei ricorrenti, nonché l'annullamento parziale quanto alla determinazione della pena per TT.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT AU limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di RE IZ e di EA IP e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/12/2022 Il Presidente