Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società.
Commentari • 7
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Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli contro diversi imputati, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per alcuni degli imputati. Indice: Il caso Capo di imputazione Decisione Il testo della sentenza Svolgimento del processo Motivi della decisione P.Q.M. IL CASO Capo di imputazione: A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 comma 1 n. 1 e comma 2, 219 comma 2 n. 1 e 223 RD 267/1942, perché, in concorso ed unione tra loro, - Pe. Ge. in qualità di amministratore (Presidente del C.d.A.) della società "CO. Co. Me. La. a r.l." dal maggio 2001 al 24.9.2008 e di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2012, n. 10778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10778 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 4
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 836/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR FF, nata il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli dell'1.10.2010;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la requisitoria del PG. (nella persona del Cons. Eduardo Scardaccione) che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO
Con sentenza resa il 13.4.2007, il Tribunale di Avellino ha condannato FF TR perché colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, quale concorrente nelle intese assunte dall'amministratore AUCELLA, pur egli condannato ma non ricorrente, ed anche nella veste di collaboratrice di PIMED Srl, società beneficiaria del compendio oggetto di cessione, nonché dipendente di LE Srl., fallita dopo poco tempo (in data 10.2.2000) socio della società cessionaria, di cui era anche dipendente), ceduto alla detta LE un ramo di azienda comprensivo dei cespiti più facilmente collocabili sul mercato. Si ascrive alla prevenuta la fraudolenza di quel negozio, in termini di distruzione della possibile prosecuzione dell'attività commerciale, poiché la cessione avrebbe paralizzato l'attività di LE. Il ricorso interposto dalla difesa dell'imputata lamenta l'erronea applicazione della legge penale, essendo stato stipulato prezzo congruo per la cessione e mancando motivazione sulla ritenuta estraneità del negozio agli interessi della fallita società. In diritto.
In tema di bancarotta fraudolenta, la cessione di beni patrimoniali è attività legittima quando sia destinata alla realizzazione delle finalità dell'impresa. Valutazione che deve essere accertata in concreto, tenendo presente che il criterio discretivo sulla legittimità della manovra va riferito all'interesse dell'impresa all'esitazione della porzione di ricchezza in vista, comunque, dell'integrità del suo patrimonio (garanzia dei creditori, ex art.2740 cod. civ.) nel suo complesso.
Pertanto non sussiste alcun illecito se con la cessione viene realizzata una finalità aziendale (per es. raccolta di liquidità in ragione di pendenze debitorie) e viene conservata, con l'acquisizione della controprestazione offerta dal cessionario, l'ammontare quantitativo del patrimonio sociale.
Diversamente è a dirsi se, con la perdita della disponibilità del cespite, si priva l'organismo non soltanto di una porzione di ricchezza, ma anche della capacità di perseguire utilmente l'oggetto sociale.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato da puntualmente conto della dannosità dell'operazione (autorizzata dall'assemblea straordinaria il 22.2.1999 ed in coordinazione cronologica con PIMED, il 4.3.1999), segnalando che, come già osservato dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero contabile "con tale atto di cessione di fatto si pone fine all'attività economica svolta da RL srl, che da questo momento in poi si limita soltanto al parziale incasso dei crediti ed al parziale pagamento dei debiti" (Sent. p. 3). Puntuale dimostrazione, pertanto, dell'illegittimità, e non soltanto inopportunità: la manovra si tradusse in opzione gestoria che danneggiò i creditori, sicché essa non risultò meramente censurabile sul piano del merito della scelta. Invero, il trasferimento patrimoniale lasciò a LE (società già segnata da crisi finanziaria, tanto da essere già stata posta il liquidazione) una porzione aziendale che, non soltanto fu sottratto all'apprensione dei creditori, essendo qualitativamente indispensabile alla gestione della fallita, nonché di più difficile collocazione sul mercato (in un'ottica liquidatoria) rispetto all'altra parte di beni, ma che si rivelò insufficiente a fronteggiare le proprie passività ed a proseguire nell'attività, tanto che l'organismo, dopo poco tempo, pervenne al fallimento. Il tutto in un contesto di palese conflitto di interessi, poiché TR era dipendente di LE e figlia del socio di quest'ultima società.
Elementi tutti considerati dalla decisione impugnata il cui assunto è, dunque, sorretto da giustificazione logica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012