Sentenza 19 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., dispone su istanza del pubblico ministero che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen.; né il rimedio inammissibilmente esperito può convertirsi in richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2017, n. 50946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50946 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2017 |
Testo completo
5 0946-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1252 Dott. Stefano PALLA - Presidente - -CC 19/10/2017 Dott. Sergio GORJAN - Consigliere - R.G.N. 7601/2017 Dott. Umberto SCOTTI Consigliere - Dott. Eduardo DE GREGORIO - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; quale terza interessata nel procedimento nei confronti di: RI TA;
avverso l'ordinanza del 14/11/2016 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, il quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento annullato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'istanza presentata da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ad oggetto la restituzione dei titoli di cui al decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di RI TA nel corso del procedimento penale a carico del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenta, provvedendo alla conversione del suddetto sequestro in conservativo.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il predetto istituto di credito, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale nella veste di terzo interessato, deducendo due motivi. Con primo lamenta violazione di legge sotto distinti profili. Per un verso la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione che sui titoli sequestrati e prima dell'adozione della misura cautelare reale - era stato costituito dall'imputato pegno irregolare in favore di MPS, talché quest'ultima risulterebbe proprietaria degli stessi titoli e come tale legittimata alla loro restituzione. Per altro verso la ricorrente rileva che il giudice del merito avrebbe ignorato il principio alla stregua del quale il sequestro preventivo perde efficacia qualora la sentenza non definitiva di condanna non disponga la confisca dei beni sequestrati, misura non disposta con la sentenza di condanna dell'imputato. Con il secondo motivo viene dedotta invece violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 170/2004. Ed invero tali disposizioni, prevedendo la facoltà della banca di vendere o appropriarsi direttamente delle attività finanziarie pignorate e financo di disporne mediante alienazione, obbligherebbero il giudice a qualificare come pegni irregolari le garanzie in discorso e, pertanto, a ritenere che i titoli sequestrati apparterrebbero già alla società ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
2. Innanzi tutto deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha respinto l'istanza della ricorrente in ragione dell'accoglimento della contestuale richiesta di conversione del sequestro preventivo in conservativo proposta dal pubblico ministero. Manifestamente infondate sono dunque le censure della ricorrente riferite all'asserita violazione del terzo comma dell'art. 323 c.p.p. determinata dalla mancata restituzione dei titoli in sequestro, nonostante non fosse stata disposta la loro confisca con la sentenza d'appello confermativa della condanna dell'imputato. Come detto, avendo la Corte territoriale mutato il titolo del vincolo cautelare, come il quarto comma dello stesso art. 323 c.p.p. espressamente le consentiva di disporre proprio in ragione della mancata adozione della misura ablativa, ciò impediva la restituzione del bene originariamente appreso attraverso il sequestro preventivo. Peraltro è appena il caso di evidenziare come avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione non sarebbe esperibile ricorso diretto per cassazione, non previsto dal secondo comma dell'art. 325 c.p.p., bensì eventualmente soltanto l'appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della cautela reale anche per il terzo che non è parte nel giudizio di cognizione (ex multis Sez. 6, n. 2337 del 7 gennaio 2015 P. C in proc. Ferrante e altri, Rv. 261874, nonché da ultima Sez. Un. n. 48126 del 20 luglio 2017, Muscari, in motivazione).
3. Deve allora verificarsi se attraverso le altre doglianze - e cioè quelle fondate sulla costituzione dei titoli in pegno irregolare a favore della banca la ricorrente abbia - voluto impugnare non solo - ma come illustrato irritualmente il rigetto dell'istanza di restituzione, ma altresì il provvedimento di conversione del sequestro preventivo in conservativo e cioè l'unica effettiva decisione effettivamente adottata e soggetta ad impugnazione. Sul punto però il ricorso risulta assai generico, tanto che i motivi non menzionano nemmeno il sequestro conservativo o l'accoglimento della richiesta di conversione. Ad ogni buon conto, anche qualora volesse ritenersi che le obiezioni relative alla titolarità dei beni costituiti in pegno siano state proposte proprio con l'intenzione di contestare la legittimità della suddetta conversione, ancorandola all'evocazione tra le disposizioni di cui si lamenta la violazione proprio dell'ultimo comma dell'art. 323 c.p.p., comunque il ricorso sarebbe inammissibile. Per impugnare la decisione di disporre il sequestro conservativo la ricorrente, infatti, avrebbe dovuto comunque procedere ai sensi dell'art. 318 c.p.p. mediante richiesta di riesame, non essendo ammissibile nemmeno in questo caso il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento con il quale viene adottata la misura del sequestro conservativo, in quanto rimedio non previsto dalla legge processuale (ex multis Sez. 6, n. 39010 del 10 aprile 2013, Baglivo e altri, Rv. 256597).
4. A questo punto è necessario verificare la possibilità di riqualificare il ricorso come richiesta di riesame ai sensi della regola generale di cui al quinto comma dell'art. 568 c.p.p. Ma la risposta non può che essere negativa, alla luce del principio per cui tale regola non è applicabile qualora l'impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore a quello massimo previsto per il rimedio correttamente esperibile (ex multis Sez. 5, n. 40053 del 4 luglio 2014, Gavinelli, Rv. 263425). Infatti il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 318 e 324 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame è quello di dieci giorni dall'esecuzione del sequestro ovvero dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza del sequestro (Sez. Un., n. 27777 del 11 luglio 2006, Marseglia, Rv. 234213), quest'ultima conseguita nel caso di specie a seguito della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato il 5 dicembre 2016, mentre il ricorso è stato proposto soltanto il 3 gennaio 2017 e dunque abbondantemente oltre il termine succitato.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Stefano Palla Janna DEPOSITATA IN C adel 08 NOV 2017 IL FUNZIONARIO CIUDA D Oery ши