Sentenza 9 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, avverso il provvedimento con il quale il giudice dispone, su istanza del pubblico ministero, che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen., è proponibile unicamente istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro conservativo disposto dal giudice con la sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2018, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2018 |
Testo completo
04681-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente UDIENZA PUBBLICA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI DEL 09/10/2018 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA SENTENZA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO N.2685 - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 15104/2018 Dott. PIERLUIGI CIANFROCCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALESE IU N. IL 19/04/1940 avverso la sentenza n. 4268/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/11/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilie Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito,per lale perteperte civile, l'evv. Vito V.F. Pittonie, che he chiesto le conferme delle sentente imfuguete, riportandosi alle conclusion est alle note scritte che he begoniteto;
еёudito, per l'imputeto, l'evv. Francesce Fere, che si è riportate es motivi di ricorso, chiedendone l'eccoglimento; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 14.6.2016, il Tribunale di Milano aveva dichiarato IU SCALESE, in atti generalizzato, colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata commesso in data 21.7.2011 (per essersi appropriato di una somma di entità rilevante appartenente al condominio sito in Bollate via Attimo n. 18/2, che - amministrava). Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione denunziando i motivi che saranno successivamente enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. In data 24.9.2018 è stata depositata una memoria nell'interesse della parte civile. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è integralmente inammissibile.
1. Deve preliminarmente rilevarsi che non può essere esaminata, perché tardiva, la memoria depositata nell'interesse della parte civile presso l'Ufficio protocollo della Corte di cassazione in data 24.9.2018, e quindi oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'odierna udienza, fissato dall'art. 611 c.p.p.
1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (cfr. Sez. V, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. I, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro;
Sez. I, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. VI, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. I, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. III, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935), in particolare osservando che la disposizione dell'art. 611 c.p.p. si applica anche per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività 1 del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate>>. Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., la presentazione dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante), e che le predette copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione>>: a detta disposizione va riconosciuto valore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell'uno, sia nell'altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.
1.2. Deve aggiungersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269673 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 -01), il predetto termine va computato in giorni "liberi", ovvero senza tenere conto del giorno del deposito e di quello di celebrazione.
1.3. Di qui la tardività della predetta memoria, depositata soltanto 14 giorni “liberi" prima dell'udienza.
2. Con il primo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 646 c.p. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, travisamento della prova quanto alla responsabilità dell'imputato, insussistenza degli elementi costitutivi del reato, violazione dell'art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p. (la Corte d'appello avrebbe condiviso e reiterato le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di condanna emessa dal Tribunale, senza valutare i motivi di appello;
l'assunto che ha portato alla conclusiva affermazione di responsabilità per appropriazione della somma di euro 24.500 sarebbe del tutto sfornito di prova e comunque oggetto di travisamento;
sarebbe all'uopo irrilevante il valorizzato disordine contabile;
nulla dimostrerebbe l'indebita interversione del possesso dei predetti titoli;
l'intervenuta assoluzione parziale, limitatamente all'importo di euro 9121,78, smentirebbe decisivamente il teorema accusatorio;
difetterebbe comunque l'elemento soggettivo del reato).
2.1. Il motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità, reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privo della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 - del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, manifestamente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti 2 da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la contestata statuizione, valorizzando incensurabilmente gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, nonché le plurime circostanze riepilogate a f. 7 s. della sentenza impugnata, elementi dai quali era risultato che sul c.c. personale dell'indagato erano confluiti senza documentate giustificazioni importi prelevati dal c.c. condominiale, in particolare due assegni circolari intestati allo SCALESE e Oil dallo stesso incassati e versati direttamente in data 21.7.21077 sul proprio c.c. di importo pari ad euro 24.500; lo stesso importo era stato utilizzato dallo SCALESE per sottoscrivere un investimento mobiliare (cfr. f. 4 della sentenza di primo grado). In particolare, alla Corte di appello è motivatamente apparsa implausibile la giustificazione, reiterata in ricorso, secondo la quale l'amministratore avrebbe durante l'espletamento dell'incarico incamerato solo formalmente i propri compensi, in realtà materialmente non incassati (ed incassati ex post, solo a mandato cessato, incamerando le somme portate dai titoli de quibus) per favorire il condominio che versava in stato di sofferenza finanziaria: in realtà, lo SCALESE aveva emesso tempestivamente fattura per i propri compensi, ed il presunto "sacrificio" dell'imputato avrebbe comportato non soltanto il mancato incasso di quanto di sua spettanza, ma l'ulteriore carico fiscale derivante dall'avvenuta emissione, per ogni esercizio, della relativa fattura, con i conseguenti oneri fiscali.
2.2. D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" 3 delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
3. Con il secondo motivo, l'imputato lamenta vizi di motivazione quanto al risarcimento dei danni in favore della parte civile (la Corte di appello non avrebbe valutato il V motivo di gravame, risultando la somma liquidata, pari ad euro 30.000, immotivatamente superiore all'importo oggetto di contestazione, pari ad euro 24.500, senza alcuna giustificazione).
3.1. Il motivo è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente considerato che la Corte di appello (f. 9 della sentenza impugnata) ha espressamente valorizzato anche il pregiudizio ulteriore derivato al Condominio dalla procurata necessità di agire in giudizio per tutelarsi;
è, d'altro canto, evidente che la liquidazione doveva tenere conto anche del danno da reato ex art. 185 c.p., che ben può legittimare la liquidazione di un importo superiore (nel caso di specie, per importo invero minimo) rispetto a quello costituente oggetto di materiale appropriazione.
4. Con il terzo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 316 c.p.p. quanto alla conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo (richiesta formulata all'udienza 14.6.2016 dal P.M. dopo il rientro in aula del Tribunale per la lettura del dispositivo;
errata sarebbe la determinazione della somma che ne ha costituito oggetto;
il PM instante sarebbe privo di legittimazione, poiché avrebbe potuto formulare la richiesta solo per le c.d. spese di giustizia, ma non sostituirsi alla parte civile per le somme di sua spettanza, fuori dai casi di cui all'art. 77 c.p.p.).
4.1. Il motivo non è consentito, poiché per impugnare la contestata statuizione, avente natura cautelare, il ricorrente avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 318 c.p.p. mediante richiesta di riesame (Sez. 5, Sentenza n. 50946 del 19/10/2017, Rv. 271462 01; Sez. 6, - Sentenza n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256597 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 8804 del 06/02/2009, Rv. 243707-01).
4.2. Il collegio è consapevole che un orientamento (Sez. 3, n. 37858 del 18/06/2015, rv. 265189), peraltro rimasto privo di seguito, ha ritenuto che, nel caso in cui il sequestro conservativo sia adottato con sentenza come disposto nel caso di specie dalla sentenza di - primo grado l'imputato può sollecitarne il riesame soltanto attraverso l'impugnazione della - sentenza stessa, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia (e, conseguentemente, l'automatica conversione del sequestro in pignoramento, ex art. 320, comma 1, c.p.p.) e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame (per intervenuto giudicato).
4.3. Osserva il collegio che, contro il provvedimento con il quale viene adottata la misura del sequestro conservativo (anche se in sede di conversione del già disposto sequestro preventivo). l'art. 318 c.p.p. prevede la richiesta di riesame anche nel merito, a norma dell'art. 324 c.p.p.
4.3.1. D'altro canto, in tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322 c.p.p., in relazione all'art. 324 c.p.p., emerge che, sia nell'ipotesi del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., che in quelle del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e del sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p., gli atti d'impugnazione esperibili sono la richiesta di riesame, ovvero, per il solo sequestro preventivo (fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p.), l'appello ex art. 322-bis c.p.p., nonché, contro i provvedimenti in tali sedi pronunciati, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.
4.4. Ciò premesso quanto alla natura giuridica (di provvedimento cautelare) del sequestro conservativo, comunque disposto, ed al conseguente regime d'impugnazione previsto dal codice di rito, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, ed in difetto di apprezzabili riferimenti normativi, nessun rilievo può attribuirsi a legittimare la possibilità di un'impugnazione atipica, ovvero di proporre appello nelle forme ordinarie, e successivamente ricorso per cassazione alla circostanza che il predetto provvedimento cautelare sia stato disposto in sentenza.
4.5. Peraltro, nel caso in esame non sussisteva neppure la necessità (fattuale, e quindi priva di giuridica rilevanza) di consentire la proposizione dell'appello in via ordinaria, in difetto di ulteriori motivi di gravame, onde evitare il giudicato, poiché l'appello fondava anche su ulteriori motivi di gravame riguardanti la condanna pronunciata.
4.6. Deve, pertanto, ribadirsi che in tema di misure cautelari reali, contro il provvedimento (in qualunque forma pronunciato) con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., dispone, su istanza del pubblico ministero, che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen., è proponibile unicamente l'istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 c.p.p.>>.
4.7. Il rimedio inammissibilmente esperito nell'atto di appello non può convertirsi nella necessaria richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., risultando all'evidenza l'irrituale impugnazione proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. 5 4.8. Ciò assorbe le ulteriori doglianze formulate con il motivo in esame dall'imputato.
5. Con il quarto motivo, l'imputato lamenta violazione degli artt. 69 e 133 c.p. e vizi di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle concorrenti ed alla attenuanti quantificazione della pena, non essendosi tenuto conto dell'apporto collaborativo fornito e dell'incensuratezza. Lamenta altresì violazione dell'art. 81 c.p., essendo la ritenuta continuazione venuta meno a seguito dell'assoluzione pronunciata quanto all'appropriazione della somma di euro 9121,78. 5.1. I motivi riguardanti l'esito del bilanciamento tra le circostanze concorrenti ed il complessivo trattamento sanzionatorio sono ancora una volta privi della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p., in quanto meramente reiterativi di doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, e comunque manifestamente infondati, poiché la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non - contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni valorizzando, oltre alla premessa gravità del fatto, anche l'assenza di significativi elementi di meritevolezza, tal non apparendo a fronte delle accertate modalità della condotta, sintomatiche di apprezzabile capacità criminale l'incensuratezza, ed in considerazione del fatto che il Condominio attuale parte civile ha dovuto intraprendere apposita azione legale per tentare di entrare in possesso della documentazione contabile detenuta dall'imputato in virtù del pregresso rapporto professionale, che solo in tale fase (...) ha sostenuto non essere più in suo possesso per un furto. La disponibilità mostrata dall'imputato in fase di esecuzione del sequestro era in parte interessata avendo consentito di svincolare i fondi inizialmente posti sotto sequestro>>, nel complesso comunque pervenendo all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
5.2. D'altro canto, questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi persino quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n.
5.3. La doglianza riguardante la continuazione è, ad un tempo: f 245931). 6 non consentita per carenza di interesse (come evidenziato dalla stessa Corte di appello, con argomentazione che il ricorrente non considera, il primo giudice non aveva operato alcun aumento per la continuazione); - non consentita poiché dedotta nell'atto di appello (in parte qua inammissibile) in modo del tutto privo della necessaria specificità; manifestamente infondata, poiché la contestata appropriazione indebita riguarda due distinti titoli (al riguardo, la Corte di appello ha correttamente osservato che la condotta appropriativa è stata posta in essere con due distinte azioni;
sussiste quindi la contestata continuazione>>).
6. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
6.1. L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile costituita Condominio di via Attimo n. 18/2 Bollate (Milano), che vanno liquidate come da dispositivo.
6.1.1. Deve, in proposito, rilevarsi che non sono dovute le spese di "spostamento" e di "pernottamento": questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 34722 del 14/05/2014, Rv. 260030 01) ha già chiarito, in tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolga la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l'esercizio della professione di avvocato dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'apposito albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile costituita Condominio di via Attimo n. 18/2 Bollate (Milano) liquidate complessivamente in euro tremilacinquecentodieci/00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge Così deciso in Roma, udienza pubblica 9 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Diotallevi سیدھے Sergio Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLERI A 3 0 GEN. 2019 SECONDA SEZIONE PENALES IL A N CANCELL E A E R P Claudia Pianetti U S