Articolo 219 del Codice di procedura civile
Articolo 195Articolo 207
Versione
21 aprile 1942
Art. 219.
(Redazione di scritture di comparazione).

Il giudice istruttore puo' ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si puo' ritenere riconosciuta.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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