Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2013, n. 32469
CASS
Sentenza 16 aprile 2013

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Massime1

In materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di bancarotta con riferimento alla mancata riscossione di una parte di un credito).

Commentario1

  • 1Bancarotta patrimoniale: la mancata riscossione di crediti è condotta idonea a depauperare il patrimonio dell’impresa
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 luglio 2020

    La pronuncia in commento ribadisce il costante orientamento della cassazione secondo cui “la mancata riscossione di crediti integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 261, c. 1, l. fall. poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale”. In questo senso, la Corte osserva che il concetto di depauperamento rilevante per la configurazione della fattispecie di bancarotta va posto in relazione con una nozione ampia di patrimonio, comprensiva non solo dei beni materiali, ma anche di entità immateriali, quali sono le ragioni di credito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2013, n. 32469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32469
Data del deposito : 16 aprile 2013

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