Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
Commentari • 13
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1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dell'Or.Sa. per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi, sino alla data del 9 novembre 2011, nella veste di amministratore di diritto della società fallita "Valle del Suino Srl" e, successivamente, di amministratore di fatto di tale società. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Gianluca Di Matteo, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 del medesimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2013, n. 35346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35346 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
35346/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1819 GENNARO MARASCA - Presidente - UP - 20/06/2013 GERARDO SABEONE - Consigliere - R.G.N. 43335/12 MARIA VESSICHELLI - Consigliere - CARLO ZAZA - Consigliere rel. - PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN OL, nato a [...] 1'08/10/1968 avverso la sentenza dell'01/12/2011 della Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Domenico Carchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Monza del 14/07/2004, con la quale OL AN veniva ritenuto 1 どく responsabile del reato di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale amministratore di fatto della Euroscavi s.r.l., dichiarata fallita in Monza il 16/01/2001, in concorso con l'amministratore unico AN IN, distraendo le somme di £. 190.333.000 risultante da versamenti in contanti in favore dell'imputato, £. 105.912.500 risultante da prelievi effettuati in contanti dall'imputato, £. 32.570.000 risultante da assegni emessi in favore della Irpinia Servizi ed incassati dall'imputato e di £. 136.750.000 e £. 111.380.784 rispettivamente ricevute dalle clienti DE NG s.r.l. e SC 2000 s.r.l. e non registrate in contabilità, e tenendo le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, il ricorrente deduce violazione di legge rispetto alla mancanza dell'esercizio, da parte dell'imputato, dei poteri corrispondenti alle funzioni gestorie per i profili della tenuta della contabilità, dell'organizzazione interna e della rappresentanza esterna della fallita in modo continuativo e significativo, emergendo unicamente una modesta ingerenza dell'imputato nello svolgimento di attività materiali e prive di autonomia. Lamenta altresì mancanza di motivazione in ordine alle numerose fonti testimoniali indicate con l'atto di appello, dalle quali risultava che i contatti con i committenti, i subappaltanti, i fornitori ed i collaboratori esterni, la tenuta della contabilità e dei rapporti bancari e l'assunzione ed il pagamento dei dipendenti erano riferibili unicamente alla IN ed al marito della stessa LE De IL, mentre l'imputato svolgeva funzioni meramente tecniche nell'attività dei cantieri;
nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto nel riferimento a dichiarazioni testimoniali che in realtà non smentivano tale rappresentazione della posizione del AN.
2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce illogicità della motivazione nella ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della IN e del teste RI, per le quali il AN si appropriava di assegni consegnatigli per essere dati in pagamento ad imprese che avevano sede nei luoghi ove si trovavano i cantieri, e violazione di legge nella mancata qualificazione del fatto nel prescritto reato di ricettazione fallimentare.
3. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla collocazione temporale di registrazioni contabili difformi dalla operazioni realmente eseguite in epoca precedente al marzo 2000, oltre la quale il AN non lavorava più per la società. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso relativi alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto dell'imputato sono infondati. La tesi del ricorrente, per la quale la predetta qualificazione presuppone un esercizio continuativo e significativo di funzioni di amministrazione, richiama un orientamento giurisprudenziale inteso non correttamente nel riferimento di tali caratteri di continuatività e significatività alla totalità dei profili gestionali di tenuta della contabilità, di organizzazione interna e di rappresentanza esterna della società fallita. Come ben chiarito nelle stesse pronunce citate dal ricorrente (Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), i descritti connotati non implicano l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società; ma richiedono unicamente lo svolgimento di un'apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici. E queste affermazioni di principio si collocano del resto coerentemente all'interno di una più estesa e consolidata linea interpretativa, per la quale la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti;
ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale о disciplinare (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254). Rammentato altresì che l'accertamento in esame è oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094), tale deve senz'altro essere ritenuta l'argomentazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale richiamava infatti le argomentazioni della decisione di primo grado, per le quali il teste RI, a suo tempo incaricato della tenuta della contabilità della Euroscavi, riferiva che fin dal suo primo incontro con gli amministratori della stessa, la IN era accompagnata dal AN, il quale si mostrava direttamente interessato e compiutamente informato nella gestione della società, illustrandone al RI le caratteristiche ed i programmi e dicendogli di aver fino a quel momento curato personalmente la contabilità, che a sue successive richieste di documentazione la IN aveva risposto affermando come di tutto si occupasse 3 € il AN, assumendo le decisioni sui pagamenti, ricevendo a tal fine assegni in bianco dalla IN e selezionando i dipendenti, e che l'imputato in effetti trasmetteva allo stesso RI i documenti di identità dei dipendenti da assumere e gli comunicava l'importo delle retribuzioni;
i legali rappresentanti della DE NG e della SC 2000, ZE e AN, riferivano che il AN si presentava come amministratore della Euroscavi ed era loro interlocutore nella costituzione di un'associazione temporanea di imprese, facendo intervenire la IN unicamente per la sottoscrizione del contratto ed alterandosi con la stessa nelle decisioni sull'assunzione dei nuovi lavori e sulla collocazione dei cantieri;
il dipendente TE riferiva di aver preso con il AN gli accordi sulla sua posizione lavorativa e la sua retribuzione;
l'imprenditore ME riferiva di aver trattato con il AN, oltre che con LE De IL, per l'acquisizione di una commessa;
e la stessa IN dichiarava che il AN, dopo aver svolto inizialmente funzioni tecniche, aveva cominciato a gestire direttamente l'assunzione delle commesse e i rapporti con i clienti ed i fornitori, chiedendo ed ottenendo da lei la consegna di assegni già firmati, soprattutto in concomitanza con il pagamenti effettuati dalla DE NG o dalla SC 2000. A questo si aggiungeva nella sentenza impugnata che per la maggior parte delle distrazioni vi era il dato documentale della ricezione delle somme da parte dell'imputato, riferendosi inoltre delle ulteriori dichiarazioni del dipendente RO sul pagamento di alcune mensilità di stipendio da parte dell'imputato; di ER De IL, figlio della IN, sulla consegna di assegni al AN e su un'attività di quest'ultimo che non era limitata alla direzione dei cantieri, estendendosi invece all'invio dei dipendenti sui luoghi di lavoro, alle trattative sui prezzi con i fornitori ed ai rapporti con i clienti;
di LE De IL sula presenza del AN alla costituzione della società; di LI AN, fratello dell'imputato, sul riconoscimento della firma di girata di quest'ultimo su alcuni assegni;
del ZE sull'aver visto una volta il AN in possesso di blocchetto di assegni che gli sembravano già firmati;
e del teste GI, sia pure a seguito di contestazioni ed ammonizioni, sull'essere la IN sempre accompagnata dal AN. Le conclusioni, tratte dai giudici di merito in base questo complesso di elementi probatori, in ordine alla posizione di amministratore di fatto del AN, risultano conformi ai principi in precedenza enunciati. Da detti elementi si desumeva, con argomentazione esente da vizi logici, non solo una costante presenza dell'imputato accanto all'amministratore formale IN, ma un'autonoma e continuativa ingerenza del AN in diversi settori gestionali determinanti dell'attività della Euroscavi, quali la tenuta della contabilità, i rapporti con i fornitori ed i clienti, l'assunzione e la retribuzione dei dipendenti, 4 E2 l'individuazione dei lavori dei lavori da assumere e la disponibilità di mezzi di pagamento funzionali a queste attribuzioni;
e, soprattutto, la documentata percezione della maggior parte delle somme distratte, per il vero direttamente rappresentativa di una condotta materiale di concorso nel reato, ma in ogni caso ulteriormente significativa di una funzione sostanzialmente amministrativa svolta dall'imputato. A queste considerazioni, il ricorrente oppone il riferimento a risultanze testimoniali che la Corte d'Appello riteneva coerentemente inidonee ad inficiare la validità dell'ipotesi accusatoria. E ciò non solo e non tanto per il rapporto di parentela che legava taluni dei testimoni all'imputato, ma anche e soprattutto per la loro ritenuta irrilevanza rispetto ai termini giuridici all'interno dei quali venivano correttamente collocati i presupposti per il riconoscimento della posizione di amministratore di fatto;
essendo i contenuti di tali deposizioni indicativi di partecipazione della IN e, in misura più ridotta, di LE De IL alle trattative con le ditte committenti e subappaltanti, alla ricezione dei pagamenti delle stesse, ai rapporti con fornitori, alla tenuta della contabilità e dei rapporti con gli istituti di credito ed all'assunzione dei dipendenti, e come tali stimati non illogicamente come compatibili con le significative ingerenze del AN nelle stesse attività, per quanto detto sufficienti ad integrare il titolo di responsabilità in discussione. Per ragioni analoghe deve essere escluso il lamentato vizio di travisamento delle dichiarazioni testimoniali sulle quali si fonda il giudizio della Corte territoriale, rispetto alle parti di dette dichiarazioni in cui gli stessi testimoni menzionavano la descritta presenza della IN e del De IL nella vicenda. E, per il resto, le censure del ricorrente si risolvono in difformi valutazioni di merito su singoli passaggi delle risultanze testimoniali e sulla qualificazione dell'attività del AN come tecnica da parte della IN e di taluni testimoni, fra i quali il TT ed il AN, giudicata come ininfluente rispetto alla ben diversa indicazione proveniente dal complesso degli elementi esaminati. Infondata, in quanto afferente un dato non incompatibile con la contestata posizione dell'imputato e pertanto implicitamente disatteso, è da ultima la censura di mancanza di motivazione su deposizioni testimoniali dalle quali risulterebbe il verificarsi di discussioni fra la IN e l'imputato per il pagamento delle spettanze di quest'ultimo.
2. I motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale sono anch'essi infondati. Nessuna illogicità è invero ravvisabile nelle argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla ritenuta inattendibilità della versione della IN, per la quale il AN si sarebbe appropriato di assegni consegnatigli dalla stessa 5 EZ per provvedere materialmente a pagamenti in favore di imprese aventi sedi prossime ai cantieri, ed alla configurabilità del diverso reato di ricettazione fallimentare. Tale giudizio si collocava invero consequenzialmente nell'ambito di una ricostruzione fondata sulla riconosciuta posizione dell'imputato quale coamministratore di fatto della fallita, incoerente con il compimento di operazioni effettuate all'insaputa della IN. Ed altrettanto logiche sono le considerazioni dei giudici di merito sull'evidente interesse di quest'ultime ad allontanare da sé la responsabilità per le distrazioni, non escluso dall'adesione dell'imputato al rito dell'applicazione di pena concordata;
né appare incongruo che la Corte territoriale abbia disatteso la conferma del teste RI di aver ricevuto dalla IN dichiarazioni di contenuto analogo, trattandosi, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, di informazioni provenienti dalla stessa fonte, all'epoca interessata a sostenere anche nei confronti del RI la propria versione giustificatrice.
3. Infine è infondato il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale. L'esatta datazione delle irregolarità contabili, della quale il ricorrente lamenta la mancata indicazione, non assumeva infatti rilevanza alcuna nell'articolato motivazionale della sentenza impugnata, ove si osservava che l'imputazione aveva ad oggetto registrazioni che costituivano il riflesso contabile delle condotte distrattive dell'imputato, ed erano pertanto strettamente funzionali alle stesse;
non potendo pertanto tali registrazioni che essere state effettuate con il concorso del AN. Rispetto a questa argomentazione, esente da vizi logici, risulta pertanto irrilevante il riferimento del ricorrente all'epoca della cessazione del rapporto lavorativo dell'imputato con la società fallita. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presidenteि Così deciso in Roma il 20/06/2013 Il Consigliere estensore Depositata in Cancelleria Dott. Carlo Baza Roma, I 22 A60. 2013 Il Funzionio Giudiziario (PASQUAZI 6 N E