Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2013, n. 35346
CASS
Sentenza 20 giugno 2013

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La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

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    1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dell'Or.Sa. per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi, sino alla data del 9 novembre 2011, nella veste di amministratore di diritto della società fallita "Valle del Suino Srl" e, successivamente, di amministratore di fatto di tale società. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Gianluca Di Matteo, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 del medesimo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2013, n. 35346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35346
Data del deposito : 20 giugno 2013

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