Articolo 1392 del Codice civile
Articolo 1391Articolo 1393
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19 aprile 1942
Art. 1392.

(Forma della procura).

La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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