Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In caso di sequestro conservativo adottato con sentenza, l'imputato può sollecitarne il riesame solo attraverso l'impugnazione della sentenza medesima, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 37858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37858 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
3785 8/15 58 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Claudia Squassoni -Presidente -- Sent. n. sez. 2711 Vito Di Nicola PU 18/06/2015 Gastone Andreazza R.G.N. 38129/2014 Aldo Aceto Relatore - - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20/02/2014 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al sequestro in atti;
udito per l'imputato l'avv. Eriberto Rosso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. IO AN ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/02/2014 della Corte di appello di Firenze che ha rideterminato nella misura di tre anni e otto mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa la maggior pena inflittagli, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari کے del Tribunale di quello stesso capoluogo che con sentenza del 30/05/2012 l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver illegalmente acquistato (ogni volta per quantitativi pari a circa 5-50 grammi), detenuto e quindi ceduto a terzi quantità imprecisate di sostanza stupefacente del tipo "shaboo", di cui deteneva, all'atto della perquisizione, ancora poco più di 30 grammi. Fatti consumati in Firenze fino al giorno dell'arresto, 11/11/2009. 1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della circostanza attenuante dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla doglianza concernente l'applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo del conto corrente a lui intestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.E' fondato il secondo motivo di ricorso, non lo è il primo.
3.In tema di lieve entità del fatto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, deve essere ribadito il principio secondo il quale la circostanza attenuante speciale può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio>> (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera;
Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.).
3.1.La Corte di appello ha valorizzato il dato quantitativo dello stupefacente detenuto all'atto dell'arresto, secondo una valutazione non disgiunta dalla presa in considerazione degli ulteriori elementi di fatto (il numero di cessioni, le somme investite per gli acquisti, sproporzionate alle capacità economiche) dai quali ha tratto il convincimento della professionalità della condotta e dunque della sua non episodicità.
3.2. L'imputato oppone argomenti di natura fattuale (come la destinazione della sostanza anche al suo consumo), inammissibili in questa sede, o la circostanza che i quantitativi acquistati (variabili tra i 5 e 10 grammi) dovessero 2 essere valutati alla luce delle successive cessioni (tutte per dosi di minore quantità) (il che, osserva il Collegio, logicamente contrasta con la dedotta minima offensività della condotta di acquisto e rafforza piuttosto gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per ribadire la non occasionalità delle cessioni).
4.E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
4.1.Il G.i.p. aveva direttamente ordinato in sentenza il sequestro conservativo delle somme versate sul contro corrente dell'imputato che di tanto si era doluto in appello evidenziando che non erano state indicate le ragioni di fatto che lo giustificavano.
4.2.La Corte territoriale ha totalmente omesso di considerare questa incorrendo a sua volta nel vizio motivazionale eccepito.censura, 4.3.E' pur vero che l'art. 318, cod. proc. pen., prevede che contro l'ordinanza di sequestro preventivo può essere proposta richiesta di riesame (che l'imputato non ha proposto); tuttavia nel caso di specie il provvedimento è stato adottato con sentenza, suscettibile di passare in cosa giudicata con automatica conversione del sequestro in pignoramento (art. 320, comma 1, cod. proc. pen.). Per cui correttamente l'imputato ne ha sollecitato il riesame con l'impugnazione avverso la sentenza che l'ha disposto, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità di quest'ultima e la conseguente inammissibilità dell'istanza di riesame del sequestro (si vedano, sul punto, Sez. 3, n. 13981 del 16711/2011, Lumina, Rv. 252370; Sez. 3, n. 3265 del 29/11/2012, Boukhsibi, Rv. 254683) 4.4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata . limitatamente al sequestro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, limitatamente al sequestro. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso il 18/06/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Aldo Aceto Nala Scala Üled e flo DEPOSITATA IN CANCELLERIA) 1 8 SET 2015 3 IL CANDELAIEBE Luana Mariani