Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2006, n. 18464
CASS
Sentenza 12 maggio 2006

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Massime1

La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

Commentari5

  • 1L’amministratore di fatto risponde di bancarotta se gestisce l’impresa con poteri direttivi e decisionali
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  • 2Bancarotta documentale: il dolo specifico non si presume, serve la prova di un fine fraudolento (Cass. Pen. n. 16414/24)
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    1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riteneva Cr.Pa., nella sua qualità di amministratore di fatto della General Impianti Group Srl (dichiarata fallita l'8 aprile 2014), responsabile, in concorso con Fr.Fa., amministratore di diritto della predetta società, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver sottratto la complessiva somma di euro 23.000 dai conti correnti societari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto tutta la documentazione contabile allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo così la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società), …

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  • 3Amministratore di fatto e responsabilità per bancarotta fraudolenta: i limiti della qualifica “sintomatica” (Cass. Pen. n. 23672/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2025

    1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dell'Or.Sa. per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi, sino alla data del 9 novembre 2011, nella veste di amministratore di diritto della società fallita "Valle del Suino Srl" e, successivamente, di amministratore di fatto di tale società. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Gianluca Di Matteo, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 del medesimo …

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  • 4Il concetto di amministratore di fatto nella bancarotta: la rilevanza della continua attività gestoria e cogestoria. (Cassazione penale n. 2514/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus , nell'assetto societario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 04/12/2023 , n. 2514 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza del 24 aprile 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di …

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  • 5Bancarotta fraudolenta: amministratore di fatto e di diritto
    Avv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 22 dicembre 2013

    La Suprema Corte di Cassazione affronta la tematica della responsabilità dell'amministratore di diritto e di fatto nell'ipotesi in cui la società venga dichiarata fallita e si proceda penalmente per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942). La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae spunto da una sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta a B. e L. in primo grado alle pene ritenute di giustizia per una serie di reati di bancarotta fraudolenta. In particolare il B. ed il L. venivano ritenuti colpevoli, in qualità, rispettivamente, di socio di maggioranza e di amministratore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2006, n. 18464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18464
Data del deposito : 12 maggio 2006

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