Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.
Commentari • 5
- 1. L’amministratore di fatto risponde di bancarotta se gestisce l’impresa con poteri direttivi e decisionalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Bancarotta documentale: il dolo specifico non si presume, serve la prova di un fine fraudolento (Cass. Pen. n. 16414/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025
1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riteneva Cr.Pa., nella sua qualità di amministratore di fatto della General Impianti Group Srl (dichiarata fallita l'8 aprile 2014), responsabile, in concorso con Fr.Fa., amministratore di diritto della predetta società, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver sottratto la complessiva somma di euro 23.000 dai conti correnti societari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto tutta la documentazione contabile allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo così la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società), …
Leggi di più… - 3. Amministratore di fatto e responsabilità per bancarotta fraudolenta: i limiti della qualifica “sintomatica” (Cass. Pen. n. 23672/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dell'Or.Sa. per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi, sino alla data del 9 novembre 2011, nella veste di amministratore di diritto della società fallita "Valle del Suino Srl" e, successivamente, di amministratore di fatto di tale società. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Gianluca Di Matteo, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 del medesimo …
Leggi di più… - 4. Il concetto di amministratore di fatto nella bancarotta: la rilevanza della continua attività gestoria e cogestoria. (Cassazione penale n. 2514/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus , nell'assetto societario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 04/12/2023 , n. 2514 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza del 24 aprile 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di …
Leggi di più… - 5. Bancarotta fraudolenta: amministratore di fatto e di dirittoAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 22 dicembre 2013
La Suprema Corte di Cassazione affronta la tematica della responsabilità dell'amministratore di diritto e di fatto nell'ipotesi in cui la società venga dichiarata fallita e si proceda penalmente per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942). La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae spunto da una sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta a B. e L. in primo grado alle pene ritenute di giustizia per una serie di reati di bancarotta fraudolenta. In particolare il B. ed il L. venivano ritenuti colpevoli, in qualità, rispettivamente, di socio di maggioranza e di amministratore di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2006, n. 18464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18464 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 12/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 637
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 008470/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO ER NO, N. IL 01/01/1944;
avverso SENTENZA del 28/04/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. VITALE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.4.2005, la Corte di Appello di Milano, pronunciando quale giudice di rinvio, riformava parzialmente la decisione emessa il 4.6.1996 dal locale Tribunale nei confronti di CI ER RU, ritenuto colpevole di bancarotta per distrazione e documentale, e riduceva la pena a due anni di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale, confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Dopo avere premesso che la sentenza d'appello era stata annullata perché priva di motivazione in ordine alla penale responsabilità del CI, la Corte di rinvio rilevava che nella decisione del Tribunale erano state adeguatamente ricostruite le vicende che avevano preceduto e determinato il fallimento della UN AY e il ruolo svolto dal BR, che aveva continuato ad amministrare di fatto la società mediante prestanome, con la precisazione che le risultanze probatorie dimostravano il contributo consapevole e volontario dell'imputato nella determinazione del dissesto della società. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che la Corte di rinvio aveva erroneamente ritenuto che le statuizioni irrevocabili della sentenza del Giudice di legittimità contribuissero a comprovare la responsabilità penale del CI, benché la sentenza d'appello fosse stata sul punto annullata per mancanza di motivazione;
che non erano state valutate le deduzioni specifiche contenute nei motivi di gravame ed era stata affermata la qualità di amministratore di fatto dell'imputato in modo del tutto apodittico o sulla base di elementi irrilevanti, quali l'incontro con il creditore ET;
che, inoltre, non era stato indicato alcun argomento indicativo di un possibile concorso del CI nelle attività distrattive contestate e nella bancarotta documentale. I motivi di ricorso venivano ribaditi con note difensive con le quali veniva anche sottolineata la circostanza, riconosciuta nella sentenza impugnata, del breve periodo di presenza del CI nella società poi fallita. I motivi di ricorso venivano ribaditi con note difensive, con le quali veniva anche sottolineata la circostanza, riconosciuta nella sentenza impugnata relativa al breve periodo della presenza del CI nella società poi fallita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la sentenza d'appello è stata annullata da questa Corte per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, è da ritenere che neppure nel giudizio di rinvio sia stato dato conto delle ragioni della condanna, in quanto nella sentenza impugnata fa difetto l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto e sono carenti i passaggi logici che dovrebbero sorreggere il discorso giustificativo della decisione. Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che il titolo di responsabilità del CI è stato ricondotto alla qualità di amministratore di fatto, esplicitamente enunciata nel capo di imputazione, deve sottolinearsi che nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, con la precisazione che i caratteri della "significatività", e della "continuità" non implicano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2003, Sidoli, rv. 224948). È utile altresì segnalare che la definizione legale contenuta nell'art. 2639 c.c., ha recepito i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale, sulla cui base era stato stabilito che la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale;
la disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 1998, Galimberti, rv. 212145). Alla luce degli elementi fattuali indicati nella sentenza impugnata e in quella del Tribunale, richiamata dalla prima, risulta evidente che al CI non è attribuibile la qualità di amministratore di fatto della s.r.l. UN AY, non essendo disponibile dalle decisioni di merito alcun preciso e concreto argomento probatorio che possa considerarsi apprezzabilmente significativo dell'esistenza in capo all'imputato di reali poteri gestori della società. In particolare, deve rilevarsi che l'unico episodio riportato nelle sentenze è identificabile nell'incontro del CI con il creditore ET, avvenuto tra il febbraio e l'aprile 1993, e nella sostituzione dei titoli di credito protestati: da tale fatto la Corte territoriale ha tratto lo spunto per affermare che l'imputato ha esercitato poteri rappresentativi della società, senza, tuttavia, accertare se egli avesse o no agito quale tecnico contabile incaricato dal titolare della gestione dell'impresa sociale in esecuzione di un rapporto di collaborazione professionale.
Dalle sentenze traspare altresì che la situazione di vuoto probatorio non attiene soltanto alla posizione di amministratore di fatto, ma riguarda anche il compimento di attività qualificabili quale contributo causalmente significativo, in concorso con il BR, alle condotte di distrazione e di occultamento di merci o di bancarotta documentale. Pertanto, considerato che per la seconda volta nel giudizio di legittimità viene riscontrata la totale deficienza motivazionale delle sentenze di condanna emesse dalla Corte milanese e che non sono disponibili elementi di prova a carico dell'imputato ulteriori rispetto a quelli indicati nelle decisioni di merito, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata a norma dell'art. 620 c.p.p., con la formula "per non avere commesso il fatto".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere commesso il fatto. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006