Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto -quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive- in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi -rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti- e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Trattasi di un apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 22.4.98
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.811
3. Dott. EL Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.30322/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da TI EL, nato il [...] a [...] e da SE GI ZO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22.11.96 Letti la sentenza impugnata ed i ricorsi,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone Sentito il sostituto procuratore generale della Repubblica, nella persona del dott. Antonio Siniscalchi che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Sestilio Renna che ha chiesto l'annullamento della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano condannava, con riferimento al fallimento della società PENGAR s.r.l, dichiarato con sentenza del 3 aprile 1990, TI EL, SE GI ZO, in concorso con BI UI, il primo quale amministratore legale dalla costituzione all'8 giugno 1986 e come amministratore di fatto fino al fallimento, e il secondo come amministratore di fatto dagli inizi del 1988,per bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale e per il reato previsto dall'art.223, secondo comma, n.2 Legge fallimentare. In particolare, per aver sottratto e distrutto libri e scritture contabili, cagionato con dolo il fallimento della società e distratto prodotti farmaceutici, per un valore superiore al passivo accertato di tre miliardi, e denaro per un ammontare non inferiore a due miliardi ricavati da vendite, prevalentemente "in nero" fatti transitare in conti correnti intestati a prestanomi o portati da assegni intestati a ignari beneficiari o a terzi, e utilizzati per filinalità diverse da quelle dell'impresa.
La Corte di Appello riduceva ad anni quattro e ad anni cinque di reclusione le pene rispettivamente inflitte al TI e al SE.
Gli imputati ricorrevano in cassazione.
Il TI denunziava i vizi di motivazione, sostenendo l'eccessiva estensione del concetto di amministrazione di fatto, che sarebbe stata collegata a pochi e insignificanti atti di commercio, contestava, in sostanza, la prova della gestione della società e del contributo causale al dissesto dell'impresa e deduceva il mancato apprezzamento di elementi favorevoli e l'omessa acquisizione di prova decisiva della sua estraneità ai fatti, commessi dai coimputati. Sosteneva la non riferibilità a lui della distruzione delle scritture contabili, della cui esistenza era stato dato atto nel rogito di trasferimento delle quote.
IL SE deduceva, nei motivi principali e nuovi, l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al ruolo attribuitogli, illogicamente, di procacciatore di clienti per le vendite in nero e di cambista degli assegni TI-IS, la mancata assunzione di prova decisiva e l'omissione di una formale decisione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento e di escussione del IS e di altri testi che avrebbero potuto chiarire la natura dei rapporti intercorsi. Denunziava, infine, l'illogicità della sentenza che aveva escluso un ruolo alternativo, non apprezzabile penalmente, senza indagare su quello processualmente prospettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati.
La posizione di amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. L'amministratore di fatto è colui che, infatti, esercita funzioni che sono proprie dell'amministratore legale, e, in definitiva, dell'imprenditore, con l'evidente limite derivante dal principio costituzionale della personale responsabilità penale e dalla riferibilità della condotta essendo frequente la scissione della titolarità dell'impresa dall'attività di governo della stessa. Di conseguenza, siffatte funzioni sono costituite da un dato naturalistico- esercizio di una attività economica organizzata- e da un dato giuridico- attribuzione del rischio patrimoniale -che, se coincidenti nella stessa persona, concorrono ad indicare, con certezza, a prescindere da ogni diversa investitura formale, colui che svolge il potere di gestione dell'impresa. La mancanza del dato giuridico non ha rilevanza escludente, invece, potendo il rischio gravare sul titolare dell'impresa, che ne risponde civilmente, e l'amministrazione su una persona diversa dal dominus, la quale ne è penalmente responsabile. Il dato naturalistico deve essere ricavato, quindi, nei contenuti specifici, dalle facoltà poteri e doveri attribuiti all'imprenditore art.2082,2084,2086,2087,2094c.c.-e all'amministratore locale da norme generali e particolari, relative a ciascun tipo di società. Esso implica un rapporto materiale tra persona e beni aziendali, che sono l'oggetto di tutela delle norme incriminatrici, nonché un rapporto economico e giuridico, in quanto l'azione imprenditoriale si fraziona in molteplici atti in relazione alla tipica finalità perseguita ed a quella strumentale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nel l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto-quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive- in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commerci realizzazione dei beni e servizi-rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti-e in qualsiasi branca aziendale -produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare-Trattasi, quindi, di un apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica.
Ciò posto, si osserva che, legittimamente, l'amministrazione di fatto, in capo a TI e SE, è desunta da plurime, combinate attività che sono insindacabili come dati processuali, criticamente valutati, ricavati da indagini di polizia giudizi ari a, accertamenti bancari, relazioni e dichiarazioni del curatore e di numerosi testi, alcuni dei quali dipendenti della società (Bianchessi, Schiavon, Grossi, Izzo, MB ed altri)-Da numerosi elementi, cioè, tipici di gestione della società, sintomatici di uno strumentale mascheramento dei ruoli o di ostentazione di una apparente posizione di esternità alla società, nonché da operazioni precostituite per la dolosa determinazione del fallimento:
La fittizia cessione, in data 8 giugno 1989, in un momento di elevata produttività aziendale, delle quote e delle cariche sociali al prestanome IN VI, ex funzionario di banca, persona di età molto avanzata, reperita con un annuncio economico pubblicato su un quotidiano, inesperto del mercato farmaceutico. Lo svuotamento progressivo della società attraverso la collaborazione del TI e del SE sotto la copertura dell'inconsapevole IN, con tipiche condotte di bancarotta che, riferibili ora al primo, ora al secondo, lungi dal dimostrare una cesura della responsabilità dell'uno e dell'altro, dimostrano una comune strategia, finalizzata al fallimento, predi sposta e concordata con divisione di compiti. L'attività direttiva e organizzativa svolta da entrambi, dopo la cessione delle quote e delle cariche, in ordine ad ogni branca della società, acquistando e vendendo merce, dando disposizioni ai dipendenti, ricevendo clienti, disponendo delle chiavi dell'ufficio, usando le macchine della Pegar. Lo svuotamento del magazzino della società .L'acquisto truffaldino, dopo il giugno del 1989,di ingenti quantità di medicinali, mai pagati, provenienti da molteplici case farmaceutiche, depositati in un magazzino, accuratamente occultato il ricorso assiduo ad un'ampia rete di "mercato nero", per la vendita della merce, e a canali extraziendali per la dispersione e l'occultamento dei ricavi. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il distacco di somme di denaro, destinate al pagamento di apparenti fornitori-Fina, Finafrica, Inoxchirnica-ma confluite, direttamente o indirettamente, nei patrimoni personali. La dispersione di tutta la documentazione contabile, relativa agli anni 1988-1989, ascrivibile, anche per il principio del cui prodest, ai gestori della società, e la distruzione, ad opera del SE nel luglio 1989,dei libri giornali" di quegli anni. Lo svuotamento dei conti correnti della società con lo spostamento, da una parte, di centinaia di milioni sul conto intestato a tale Schiavon, prestanome del TI che utilizzava per finalità estranee all'azienda e, dall'altra parte, di bancarotta all'amministratore formale o al coimputato, la reciprocità delle accuse, la contestazione della cogestione della società, la pretesa esigenza di ulteriori dimostrazioni di contributi causali al dissetto dell'azienda ed ai fatti di bancarotta e tutte le altre doglianze in ordine alla prova costituiscono un evidente tentativo di rilettura degli atti e di rielaborazione del fatto, non consentita in questa sede. Non merita censura, inoltre la mancata rinnovazione del dibattimento, che non richiedeva un formale provvedimento di diniego, in quanto il giudizio, positivo o negativo, sulla necessità e decisività dell'integrazione probatoria è rimesso all'insindacabile potere discrezionale del giudice di merito che lo esercitava con pienezza di cognizione e con adeguata e logica motivazione, resa esplicita, in modo analitico, nella sentenza. Consegue la condanna alle spese ex art.616 c.p.p
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 22 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 1998