Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 9222
CASS
Sentenza 22 aprile 1998

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La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto -quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive- in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi -rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti- e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Trattasi di un apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 9222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9222
Data del deposito : 22 aprile 1998

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