Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
Nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato.
Commentario • 1
- 1. Principi di diritto in tema di bancarotta fraudolenta documentalehttps://www.dirittobancario.it/ · 20 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2012, n. 44443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44443 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/07/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1787
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 40022/2012
Dott. GUARDIANO DO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB RR IC, nato ad [...] il [...], e da BB DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 22.10.201;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. DO Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l'avv. Restivo, del Foro di Milano, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 22.10.2010 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano in data 16.10.2007 condannava BB DO e BB RR IC alla pena di anni tre di reclusione ciascuno (oltre alle pene accessorie di giustizia ed alle statuizioni civili) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in qualità di consiglieri di amministrazione della "Euro Danter Group spa", dichiarata fallita il 20.1.2000, rideterminava la pena in anni due mesi otto di reclusione, previa concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, sia pure non nella massima estensione prevista dalla legge, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Hanno proposto ricorso gli imputati personalmente, articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo essi deducono i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, L.
Fall., 521, comma 1 e 2, art. 522, comma 2 e art. 604, c.p.p., in quanto risulta violato il principio della corrispondenza tra sentenza di condanna e formulazione della imputazione, essendo stati gli imputati condannati per un fatto rientrante nella previsione normativa di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, prima parte laddove l'imputazione aveva ad oggetto un fatto di bancarotta documentale riconducibile al diverso paradigma normativo di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte. In particolare, mentre gli imputati venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2), per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" della società fallita, la responsabilità penale dei medesimi veniva ritenuta sussistente in relazione ad un "fatto" diverso, mai contestato, consistente nell'avere "falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili", ricadente nella previsione della prima parte del citato R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano i vizi di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 40, comma
2, art. 43, e art. 110, c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, art. 2932 c.c., sotto molteplici aspetti: a) travisamento degli atti di causa in ordine alla circostanza, ritenuta per pacifica dai giudici di secondo grado, che l'assemblea della società aveva dato atto che l'aumento di capitale in contestazione, pari a L. 2.800.000.000, era stato effettuato mediante versamento di denaro contante;
b) omessa motivazione sulla rilevanza del versamento realmente effettuato di L. 750.000.000, pari ai tre decimi dell'intervenuto aumento e sulla doglianza difensiva in ordine al valore giuridico della sottoscrizione di un aumento di capitale;
c) mancanza di prova della falsità dei due fax apparentemente provenienti dalla BNL attestanti l'avvenuto versamento dei tre decimi della ulteriore operazione di aumento di capitale pari a sette miliardi;
d) mancanza di prova che il verbale dell'organo amministrativo del 19.11.1998 e la scrittura del libro soci del 24.11.1998, ove non ritenuti attestanti semplicemente la sottoscrizione dell'aumento di capitale, abbiano impedito o reso ardua la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita;
e) la mancanza di reale motivazione da parte della corte di appello in ordine ad uno specifico motivo di doglianza proposto in appello in ordine alla dimostrata possibilità di ricostruire agevolmente il patrimonio ed il movimento di affari della società, come emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale, nonché in relazione alla ritenuta notevole difficoltà di tale ricostruzione, ritenuta apoditticamente dalla corte territoriale, sulla base delle sole acclarate falsità contabili;
f) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, sotto un duplice profilo, in relazione sia al ruolo meramente formale svolto dagli imputati all'interno della società, la cui gestione, soprattutto sotto il profilo dei controlli amministrativi e contabili era affidata ad altri soggetti, come emerso durante l'istruttoria dibattimentale, sia alla ritenuta consapevolezza da parte degli imputati delle false attestazioni relative all'aumento di capitale, da cui, sulla base di una mera congettura, si è fatto discendere il dolo del reato ritenuto in sentenza.
Con il terzo motivo lamentano, infine, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 62 bis, art. 114 c.p., L. Fall., art. 219, comma 3, per omessa ed illogica motivazione da parte della corte territoriale sullo scarso valore e sulla natura risalente nel tempo dei precedenti penali dei BB, ai fini del negare la concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione;
ed ancora per omessa motivazione sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 3, applicabile per l'esiguità del passivo fallimentare, e, quanto meno con riferimento alla posizione del BB RR, sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, essendo infondati i motivi che lo sorreggono, alcuni dei quali, per altro verso, si presentano del tutto inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo, che ha formato specifico oggetto di doglianza in sede di appello, correttamente la corte territoriale ha evidenziato come non sia riscontrabile alcuna violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., in quanto il giudizio di responsabilità dei ricorrenti investe un episodio di bancarotta documentale relativo a false annotazioni riguardanti operazioni di aumento di capitale deliberate in data 8 giugno 1998 e riportate in contabilità il successivo 24 novembre 1998, specificamente indicato nel capo d'imputazione; inoltre, rilevava la corte territoriale, anche la ritenuta falsità dell'ulteriore aumento di capitale, da tre a sette miliardi lire, era fondata sull'elemento documentale rappresentato da lettere fittizie apparentemente provenienti dalla Banca Nazionale del Lavoro, di cui era fatta precisa menzione nel capo d'imputazione, su cui dunque, con riferimento a tutte circostanze ritenute rilevanti ai fini della contestazione "si era sviluppato un ampio contraddicono con la difesa degli imputati" (cfr. pag. 5 dell'impugnata sentenza di secondo grado;
nonché il capo A) della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Milano il 16.10.2007). Profilo, quest'ultimo, peraltro, non contestato dai ricorrenti, che al riguardo hanno concretamente articolato le proprie difese nel corso del processo di merito, come si evince chiaramente anche dalle questioni proposte con il secondo motivo di ricorso. Appare dunque evidente come nel caso in esame i giudici di merito abbiano correttamente ritenuto che le falsità contabili addebitate ai ricorrenti come descritte nel capo A) dell'imputazione costituiscono una falsa rappresentazione della realtà, che, in quanto tali, hanno impedito (ovvero reso più difficile) la ricostruzione del patrimonio e dell'effettivo volume di affari della società dichiarata fallita, con conseguente danno dell'interesse dei creditori alla conoscenza delle vicende e della consistenza del patrimonio della società medesima destinato a soddisfare le loro ragioni (interesse che costituisce il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice della bancarotta documentale: cfr. Cass., sez. un., 27.1.2011, n. 21039, P.R.), dovendosi, per tale ragione, ritenersi integrata l'ipotesi di reato di cui alla L. Fall., art.216, comma 1, n. 2, seconda parte, conformemente a quanto indicato nel capo d'imputazione (cfr. pagg.
3-4 della sentenza del tribunale di Milano;
pagg.
5-6 della sentenza della corte territoriale). Di conseguenza la valutazione operata dalla corte territoriale appare assolutamente condivisibile, in quanto conforme all'orientamento giurisprudenziale dominante in sede di legittimità, secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, da un lato per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (nel caso in esame non riscontrabile) della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
dall'altro che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, come hanno fatto, peraltro in maniera superficiale, i ricorrenti, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi, come i BB, nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4^, 16.2.2012, n. 17069, G. e altro). Quanto al secondo motivo di ricorso se ne deve rilevare l'inammissibilità da molteplici punti di vista. Innanzitutto esso si traduce in una serie di censure di merito ovvero in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Non può non rilevarsi al riguardo come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6^, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148).
Va evidenziato, inoltre, che quando ci si trova, come nel caso in esame, dinanzi a una ipotesi di "doppia pronuncia conforme" in tema di affermazione della responsabilità penale, in primo e in secondo grado, l'eventuale vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice e sempre che il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. 2^, 9.7.2010, n. 28683, B.; Cass., sez. 4^, 10.2.2009, n. 20395, Z.). Non ricorrendo tali condizioni nella fattispecie oggetto del presente giudizio, va dichiarato inammissibile (a prescindere dall'erronea indicazione del preteso vizio in termini di "travisamento degli atti di causa", piuttosto che di travisamento della prova) il punto a) del secondo motivo di ricorso. Con riferimento ai punti b); c); d); e) ed f) sempre del secondo motivo di ricorso, inoltre, non può non rilevarsene del pari l'inammissibilità: essi, infatti, riproducendo, senza prospettare nuovi ed autonomi elementi di critica rispetto alla sentenza impugnata, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di primo grado e dal giudice di appello - le cui sentenze si integrano reciprocamente, costituendo un prodotto unico, in quanto nelle rispettive decisioni i giudici di merito hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3^, 1.2.2002- 12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116) - devono considerarsi non specifici e, quindi, inammissibili. Ed invero, come chiarito da tempo dal Supremo Collegio con giurisprudenza assolutamente uniforme, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (cfr. Cass., sez. 2^, 15.7.2011, n. 29108, C.S.;
Cassazione penale, sez. 2^, 08/04/2010, n. 16329, S.W.C.A.; Cass., sez. 2^, 1.10.2009, n. 39049, V.P.). Con riferimento, infine, alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio di cui al terzo motivo di ricorso deve parimente giungersi a conclusioni sfavorevoli alla prospettazione difensiva.
Ed invero nell'affermare che la riduzione della pena inflitta in primo grado, in conseguenza del riconoscimento in favore di entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis, c.p., veniva effettuata in misura contenuta in considerazione dell'esistenza a loro carico di precedenti penali, che apparivano specifici per il BB DO, la corte territoriale ha motivato adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale in tema di diminuzione della pena in caso in cui ricorra una sola circostanza attenuante, che l'ordinamento attribuisce al giudice nei limiti fissati dall'art. 65, c.p.. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, deve ritenersi esaurientemente motivato attraverso l'adozione in sentenza di una formula sintetica, soprattutto in casi come quello in esame, in cui, essendo stata la riduzione di pena prossima alla misura massima di un terzo (dai tre anni di reclusione inflitti in primo grado, dove le circostanze attenuanti generiche erano state negate, il trattamento sanzionatorio si è attestato in appello sui due anni ed otto mesi di reclusione), il giudice non ha l'obbligo di esporre espressamente le ragioni per le quali la pena non è stata diminuita nella misura massima (cfr. Cass., sez. 6^, 2.7.1998, n. 9120; Cass., sez. 2^, 22.11.1995, n. 14900). In relazione, poi, all'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 3, si tratta di una doglianza manifestamente infondata, in quanto il ricorrente ne giustifica il riconoscimento in relazione all'ammontare del passivo (cfr. p. 20 del ricorso), la cui entità, tuttavia, ai fini della valutazione del danno arrecato dal reato di bancarotta nelle sue diverse manifestazioni, che rappresenta il presupposto necessario per il riconoscimento della sussistenza sia della circostanza aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, sia della circostanza attenuante di cui si discute, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, non rileva, assumendo, invece, valore decisivo la diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e, con particolare riferimento alla bancarotta documentale, la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (cfr. Cass., se. 5^, 13.2.1986, n. 8244, Pilon, rv. 173567; Cass., sez. 5^, 28.1.1977, n. 6522, Spreti, rv. 135980).
Inammissibile è, infine, la doglianza sulla mancata applicazione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 114 c.p., comma 1, in favore di BB RR, formulata in termini assolutamente indefiniti, pretendendosi di desumere dalle diverse cariche ricoperte dai ricorrenti all'interno della compagine sociale e dalla "fisica assenza di RR BB dai consigli di amministrazione in cui le pur contestate falsificazioni si sarebbero concretizzate" (cfr. p. 21 del ricorso), i presupposti per il riconoscimento della menzionata circostanza attenuante, che, invece, avrebbe richiesto la prospettazione non di quella che appare genericamente come una minore efficacia causale, rispetto a quanto realizzato dal correo BB DO, dell'attività prestata dal BB RR, bensì di un contributo di quest'ultimo concretizzatosi nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (cfr. Cass., sez. 5^, 13.4.2004, n. 21082, rv. 229201). Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di BB RR IC e BB DO va, dunque, rigettato, ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.p., con condanna di ciascuno dei ricorrenti, giusto il disposto dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2012