Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2012, n. 44443
CASS
Sentenza 4 luglio 2012

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Nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato.

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  • 1Principi di diritto in tema di bancarotta fraudolenta documentale
    https://www.dirittobancario.it/ · 20 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2012, n. 44443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44443
Data del deposito : 4 luglio 2012

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