Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. - nel testo modificato dal D.Lgs. n. 61 del 2002 - non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
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1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di C.F.J., quale amministratore unico e liquidatore, e di F.G., quale amministratore di fatto, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) e al reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.); mentre ha assolto i predetti imputati da ulteriori condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale relative ai due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2007, n. 46962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46962 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/11/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2609
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 011078/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AF, N. IL 05/03/1955;
avverso SENTENZA del 17/10/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. IN FATTO
La Corte d'Appello di Firenze in data 17.10.2005 ha confermato la condanna resa in primo grado dal Tribunale di Grosseto in data 27.10.2004, nei confronti di FA IA quale colpevole di bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale commessa in relazione al fallimento di CENTRO CARNI ALTA MAREMMA S.r.l. dichiarata fallita in data 20.1.1994.
La condotta incriminata sarebbe consistita nella distrazione di beni strumentali e di denaro prelevato per impieghi non riportati nella contabilità nonché nella redazione della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. L'imputato è stato qualificato amministratore di fatto (e socio occulto). Il concorrente nel reato (instirore) EL CE è stato assolto in primo grado.
Avverso la decisione ricorre il IA dolendosi:
- dell'inosservanza della legge processuale attesa la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione di primo grado, eccessiva al rinvio disposto per la restituzione degli atti dalla Corte Costituzionale;
- della mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla difesa, quale l'esame del testimone COSTI che avrebbe riferito sull'effettivo ruolo svolto dall'imputato in seno alla società;
- carenza di motivazione in merito al richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, pur dedotto nei motivi di appello.
IN DIRITTO
Il primo motivo censura il disconoscimento di identica questione avanzata in sede di appello. La nullità della notificazione è rinvenuta dal ricorrente nell'incerta identità di chi dichiarò all'ufficiale giudiziario che il IA non risiedeva in quel luogo, dichiarato nelle anteriori fasi processuali. L'Ufficiale giudiziario annotò che questi era padre, ma non indicò esattamente il nome di battesimo. In ogni caso alla notificazione non seguì la raccomandata al difensore dell'avvenuta notificazione, come richiede la giurisprudenza delle Sezioni unite.
Il motivo è manifestamente infondato: il domicilio presso cui fu esperita la notificazione è quello dichiarato dall'imputato e non risulta, come segnala la sentenza impugnata, non contraddetta sul punto dal ricorrente, che vi sia stata comunicazione della modifica dello stesso. Ma il rilievo è privo di importanza, essendo evidente che la qualità di padre della persona, come tale dichiaratasi, garantiva una conoscenza con il destinatario e l'identità del suo cognome con quello dell'imputato è sufficiente verifica di questo fatto. Del resto il ricorrente non ha contraddetto l'oggetto dell'informativa circa l'abbandono del domicilio a suo tempo indicato quale luogo di recapito degli avvisi processuali. Del tutto priva di fondamento è la seconda censura poiché l'arresto giurisprudenziale attiene alla notifica al difensore, effettuata presso al portiere dello stabile dello studio professionale. Situazione del tutto difforme da quanto dedotto nel ricorso.
Anche il secondo motivo è infondato e tanto consente di rigettare anche il terzo motivo. La Corte ha osservato che solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art.603 c.p.p., comma 2), la mancata assunzione può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), mentre, negli altri casi previsti (art. 603 c.p.p., commi 1 e 3), il vizio deducibile in sede di legittimità è quello attinente alla motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 c.p.p.. La motivazione ha reso, al riguardo, plausibile giustificazione: il richiamo alla scrittura privata 12.11.1992 ove è dichiarato che il IA retribuiva i rappresentanti delle varie società assegnando loro gli incarichi, che egli era destinatario di tutti gli incassi, sottolineando la subordinazione del POLI al IA, configura, per i contenuti di significatività e di continuatività, - con aderenza ai principi propri dell'art. 2639 c.c. - il profilo dell'amministratore di fatto. Così come l'accenno alle dichiarazioni del POLI sul ruolo del EL F., ritiratosi dalla gestione assai presto. Dunque, la motivazione - lungi dal palesarsi apodittica, come vorrebbe il ricorrente - giustifica la valutazione della preposizione gestoria nei fatti del IA aderendo all'indicazione normativa al riguardo, rendendo in tal modo anche superfluo l'esame del COSTI, invocato dall'imputato in sede di ricorso. Un'ulteriore valutazione della prova è inibita al giudice di legittimità, sicché il possibile movente delle pressioni e dei condizionamenti (osservazione che varrebbe soltanto per il rapporto con il POLI e non per le altre aree di amministrazione soppesate dalla Corte territoriale). La Corte, al contempo, precisa che la presenza (peraltro assai fuggevole) di un formale institore (nella persona del EL F.) non esclude la potenzialità amministrativa dell'imputato. Invero, in tema di soggetto di fatto, la norma dell'art. 2639 c.c., nel testo modificato a seguito del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 che ha recepito l'elaborazione giurisprudenziale già maturata al riguardo, non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione. Ciò che consente l'attribuzione della penale responsabilità è, infatti, l'esercizio continuativo e significativo, da parte dell'autore del fatto, della funzione amministrativa a nulla rilevando il concorrente esercizio anche ad opera di terzi (siano essi soggetti formalmente qualificati ovvero anch'essi privi della formale legittimazione). Inammissibile l'ultimo mezzo di impugnazione: il motivo è indubbiamente generico, non indicando le ragioni della ritenuta meritevolezza del giudizio più benevolo. D'altra parte la motivazione con il richiamo ai precedenti specifici dell'imputato, all'intensità del dolo ed alle modalità di frode sottende la sfavorevole valutazione con richiami non soltanto di stile ma giuridicamente pertinenti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007