Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA0 32 60/0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. : Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 14483/00 Cron.7466 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere - Rep. CATALDI Consigliere Dott. Grazia 08.15/10/02 LA TERZA Consigliere Dott. Maura ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: BA OC, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA ΠΙ RIENZO 28, presso 10 studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta c difende, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 + Centrale dell'Istituto, ¦ 4008 pre co 1'Avvocatura -1- rappresentato difeso dagli avvocali CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato I avvеIBO la sentenza n1. 23/00 del Tribunale di R.G. N. 2016/99;PIACENZA, depositata il 06/05/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore : Gencrale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità e subordine il rigetto del ricorso. j ! - 2.- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Piacenza ZI CA conveniva in giudizio l'INPS e proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Piacenza con la quale era stata rigettata la sua domanda per la corresponsione della pensione d'inabilità. L'INPS resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 3 — 6 /5/00, confermava la decisione pretorilc, sul rilievo che il CTU- - nominato in primo grado, premesso che l'assicurato cra affetto da esiti stabilizzati di trapianto renale con discreta validità funzionale, necrosi asettica di entrambe le teste femorali e da ipertensione arteriosa sisto- diastolica, aveva osservato che le attitudini lavorative presentavano "limitazioni importanti, quantitative in relazione alla capacità lavorativa, e qualitative e quantitative, con riferimento alla deambulazione. Le capacità intellettive, lo stato di vigilanza, la manualità, lo stato cardio circolatorio erano però integri, mentre la deambulazione, pur compromessa in modo notevole, risultava possibile, ciò consentiva l'attività lavorativa, anche se ridotta in modo notevole. La riduzione era particolarmente gravosa per le attitudini specifiche del ricorrente (operaio); lo stesso, però, poteva espletare, con un orario di lavoro abbreviato, attività che non si svolgevano in piedi e non comportavano il trasporto di carichi, una lunga deambulazione, oppure il transito su percorsi accidentati. Il ZZ era "portatore di invalidità lavorativa di grado estremo, senza essere però inabile. Le conclusioni del CTU meritavano di essere condivise, perché la relazione era "precisa ed esauriente, priva di omissioni ed esente da vizi logici". Gli errori motivazionali del primo giudice erano sanati dalla decisione in grado di appello. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il ZZ, fondato su un solo motivo. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. "2 L. n. 222 del 12/6/84, 12 delía L. n. 118 del 30/3/71, 1 comma 2° della L. n. 482 del 2/4/68, 445 CPC e 149 disp. att. CPC, nonché omessa motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che palese è il contrasto fra la valutazione diagnostica accolta dal Tribunale, secondo cui egli è “portatore di invalidità al grado estremo” e quella medico legale in base alla quale “non è inabile”; tale contraddizione trova radice nell'espletamento da parte dell'interessato di attività “ad orario ridotto, (in quanto) assunto in base alla legislazione per il collocamento obbligatorio”. Con l'appello, però, era stato dedotto che la Commissione medica, nella seduta del 1/2/89, aveva riconosciuto che l'assicurato è "invalido, con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”. II Tribunale non aveva tenuto conto di questa circostanza e quindi la sentenza era variamente viziata: a) per non avere tenuto conto del fatto che il ricorrente non avrebbe più potuto fruire del collocamento obbligatorio, ai sensi della L. n. 482 del 1968; b) per non avere 2 apprezzato l'evoluzione negativa delle malattie e disposto un nuovo accertamento peritale;
c) per non avere considerato che la sopravvenuta totale incapacità lavorativa impediva la collocazione sul mercato del lavoro, né valutato l'eventuale usura della residue capacità lavorative. Su tutti questi aspetti il Tribunale aveva omesso di esprimere le ragioni della decisionc e quindi la sentenza doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, berisi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del 3 giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 13045 del 27/12/97). Nel caso di specie, il Tribunale ha congruamente motivato, prendendo in esame tutte le questioni di fatto e diritto sottoposte al suo esame, compresa quella relativa al riconoscimento della invalidità civile al 100%, da parte della apposita commissione medica. Il ricorso non individua specifici vizi di motivazione, ma si fimița ad ipotizzare che la decisione sia stata influenzata dalla circostanza di fatto della sua occupazione lavorativa in regime di collocamento obbligatorio, con la conseguenza che la sentenza sarebbe irrazionale, non essendo più possibile tale forma di occupazione in relazione alla evoluzione negativa del suo stato di salute. Tale motivazione è assolutamente estranea alla sentenza e quindi la censura è assolutamente irrilevante, perché si risolve in una ipotesi astratta, senza alcun aggancio con i motivi della decisione. f alle Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi costituito in giudizio l'intimato.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 15 ottobre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Pancence Maiorana IN Мийllo 4