Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 43388
CASS
Sentenza 17 ottobre 2005

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La nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito, nella quale la qualità di amministratore di fatto veniva desunta da alcune lettere dall'imputato firmate come amministratore della società e da alcuni assegni dall'imputato incassati in tale qualità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 43388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43388
    Data del deposito : 17 ottobre 2005

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