Sentenza 17 ottobre 2005
Massime • 1
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito, nella quale la qualità di amministratore di fatto veniva desunta da alcune lettere dall'imputato firmate come amministratore della società e da alcuni assegni dall'imputato incassati in tale qualità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 43388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43388 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/10/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2045
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 013705/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI DO, N. IL 05/08/1968;
avverso SENTENZA del 29/10/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Aosta del 23 maggio 2003 ON AD è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'inabilitazione per la durata di anni dieci dall'esercizio di un'impresa commerciale nonché dell'incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati, ritenuti uniti dalla continuazione: GO UL - DÌ CI (giudicato separatamente) - ON AD - DÌ AR (giudicato separatamente);
c) delitto di cui all'art. 110 C.P., L. Fall. art. 223, comma 1 e L. Fall. art. 216, comma 1, n. 1 e 2, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di amministratore delegato (TI UL); socio e amministratore di fatto (DÌ IA);
amministratore di fatto (ON AD): presidente del consiglio di amministrazione (DÌ AR) della società "Auto Sistem S.r.l." con sede in Quart, esercente l'attività di commercializzazione di veicoli di qualsiasi specie, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Aosta in data 26 maggio 1998, distraevano tutti i beni della società, in particolare, tutte le somme versate dai clienti per l'acquisto di automezzi, che non venivano consegnati, e le somme ricavate della vendita di automezzi ceduti da clienti in vista di permute che non si perfezionavano;
con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori omettevano di tenere le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. In Aosta, il 26 maggio 1998 DÌ IA (giudicato separatamente) - TI UL;
d) delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., e art. 485 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, facevano predisporre lettere intestate Mytò s S.r.l., indirizzate ai clienti nei cui confronti l'Autosistem era inadempiente, apponendovi o facendovi apporre una falsa sigla sulla sottoscrizione "Ufficio Marketing", una lettera intestata Mytò s S.r.l. indirizzata al Comune di Quart e al Sindaco di Quart su cui apponevano o facevano apporre una falsa firma di LV MB in qualità di amministratore unico, una lettera intestata alla Mytò s S.r.l., indirizzata al notaio Stellatelli, apponendovi o facendovi apporre la falsa firma di MB LV in qualità di socio delegato, una dichiarazione di vendita di autovettura a Tufano Paride da parte del l'Autosistem S.r.l. su cui apponevano o facevano apporre la falsa firma di MB LV in qualità di amministratore unico, facendone quindi uso col farle pervenire ai destinatali, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio e precisamente al fine di sottrarsi alle responsabilità derivanti dai gravi e numerosi inadempimenti nei confronti della clientela posti in essere in qualità di amministratori di fatto dell'Autosistem. In Quart nel marzo 1998.
ON AD:
f) delitto di cui all'articolo 640 c.p. perché, nella sua qualità di amministratore di fatto dell'Autosistem S.r.l., con artifici e raggiri, consistiti nel consegnare, a titolo di vendita, a IR CR, che ne aveva interamente pagato il prezzo, un'autovettura Fiat Punto priva dei documenti di circolazione e di proprietà, ma munita di una dichiarazione da cui risultava che i documenti erano momentaneamente presso l'agenzia di pratiche automobilistiche Gamma, inducendo in errore la predetta sulla regolarità della vendita dell'autovettura, che successivamente veniva chiesta in restituzione dall'avente diritto, si procurava un ingiusto profitto con altrui danno. In Quart, l'11 ottobre 1997.
ON AD - DÌ IA (giudicato separatamente). h) delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 646 c.p., e art. 61 c.p., n. 11, perché, in concorso tra loro, nella loro qualità di amministratori di fatto dell'Autosistem S.r.L al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano dell'autovettura Hyunday Accent 1300 G.S. che EL AD aveva consegnato in conto vendita, cedendo a terzi l'autovettura e non corrispondendo al EL il prezzo pattuito. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera. In Quart, nel dicembre 1997.
ON AD - DÌ IA (giudicato separatamente) - TI UL:
i) delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, perché, in concorso tra loro, TI nella sua qualità di legale rappresentante della società Autosistem S.r.L, ON e DÌ nella loro qualità di amministratori di fatto della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano il ricavato della vendita dell'autovettura Fiat Bravo, corrispondente a L. 22.000.000, ceduta in conto vendita da RE DO e la somma di L. 14.700.000 versata dal predetto per l'acquisto di una nuova autovettura. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera.
In Quart, nel dicembre 1997.
ON AD - TI UL:
j) delitto di cui agli articoli 110 e 640 c.p., perché, in concorso tra loro. TI in qualità di legale rappresentante dell'Autosistem S.r.l. e ON in qualità di amministratore di fatto della società, con artifici e raggiri consistiti nel vendere a RE TR l'autovettura Subaru Legacy 2.0 4 WD tg. TN599126. di cui non potevano disporre, inducendo in errore il predetto che consegnava, in pagamento dell'auto, la somma di L.
8.000.000 e la propria autovettura Delta Integrale 16V valutata L. 16.500.000, si procuravano un ingiusto profitto con danno del RE. In Quart, il 30 dicembre 1997.
ON AD - TI UL:
k) delitto di cui all'art. 110 e 640 c.p., perché, in concorso tra loro, il TI in qualità di legale rappresentante dell'Autosistem S.r.l. e il ON in qualità di amministratore di fatto della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano l'autovettura Nissan modello Primera del valore di L.
9.000.000. depositata presso l'Autosistem per la vendita dal proprietario RI BE, cedendola a terzi senza pagare il prezzo al RI.
In Quart, nel gennaio 1998.
ON AD:
m) delitto di cui all'art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, perché, nella sua qualità di amministratore di fatto dell'Autosistem S.r.l., per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava dell'autovettura Subaru Legancy tg. TN599126, che la società Perosino S.r.l. con sede in ST aveva consegnato all'Autosistem perché la esponesse e la proponesse in vendita. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera.
In Quart, il 29 dicembre 1997.
ON AD - DÌ IA (giudicato separatamente). n) delitto di cui agli articoli 110 e 640 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di amministratori di fatto della Società Autosistem S.r.l. inducendo in errore LO Francesco, con artifici e raggiri consistiti nel farsi consegnare, tramite il venditore dell'Autosistem, il 23 dicembre 1997, la somma di L.
8.000.000 a titolo di acconto per l'acquisto di un'autovettura Volkswagen Golf 1600, che non procuravano, e nell'inviargli nel marzo 1998, a fini dilatori, una lettera apparentemente proveniente dalla Mytò s S.r.l., che assumeva di aver acquistato l'Autosistem ed attribuiva il ritardo nella consegna dell'autovettura a questioni amministrative, si procuravano un ingiusto profitto con danno del LO. In Quart, il 23 dicembre 1997.
TI UL - DÌ IA (giudicato separatamente) - ON AD.
o) delitto di cui agli articoli 110 e 640 c.p. perché, in concorso tra loro, TI in qualità di legale rappresentante della società Autosistem S.r.l., DÌ e ON in qualità di amministratori di fatto della società, inducendo in errore GA NZ, con artifici e raggiri consistiti nel farsi consegnare, tramite un venditore dell'Autosistem, il 29 dicembre 1997, un'autovettura Fiat Punto valutata L. 11.500.000, a titolo di acconto per la vendita di un'autovettura Volkswagen Polo 1000, che non procuravano, e nell'inviargli, nel marzo 1998, a fini dilatori, una lettera apparentemente proveniente dalla Mytò s Srl., che assumeva di aver acquistato l'Autosistem ed attribuiva il ritardo nella consegna dell'autovettura prenotata a questioni amministrative, si procuravano un ingiusto profitto con danno del GA.
In Quart, il 29 dicembre 1997.
TI UL - DÌ IA (giudicato separatamente) - ON AD.
p) delitto di cui agli articoli 110 e 640 c.p. perché, in concorso tra loro, TI in qualità di legale rappresentante della società Autosistem S.r.l., DÌ e ON in qualità di amministratori di fatto della società, inducendo in errore UR Jarno, con artifici e raggiri consistiti nel farsi consegnare, tramite un venditore dell'Autosistem, il 18 febbraio 1998, la somma di L.
5.150.000 a titolo di caparra per l'acquisto di un'autovettura Audi A3 Ambtio 1600. che non procuravano, si procuravano un ingiusto profitto con danno del UR.
In Quart, il 18 febbraio 1998.
ON AD.
q) delitto di cui all'articolo 640 c.p. perché, nella sua qualità di amministratore di fatto della società Autosistem S.r.l., inducendo in errore ON Alessandro, con artifici e raggiri consistiti nel farsi consegnare, il 22 gennaio 1998, la somma di L.
2.200.000 e, il 12 febbraio 1998, tramite bonifico, la somma di L. 10.000.000 a titolo di cauzione per l'acquisto di un'autovettura Fiat Punto, che non veniva consegnata, si procurava un ingiusto profitto con danno del ON.
In Quart. il 22 gennaio 1998.
DÌ IA (giudicato separatamente) - ON AD. r) delitto di cui agli articoli 110 e 640 c.p. perché, in concorso tra loro, nella loro qualità di amministratori di fatto della società Autosistem Srl., inducendo in errore JE EF, con artifici e raggiri consistiti nel trattenere la somma di L. 11.000.000, corrispondente al prezzo di un'autovettura Peugeot ceduta in conto vendita dallo JE, a titolo di acconto per l'acquisto di una nuova autovettura, che non procuravano, e nell'inviargli, nel marzo 1998, a fini dilatori, una lettera apparentemente proveniente dalla Mytò s S.r.l., che asseriva di aver acquistato l'Autosistem ed attribuiva il ritardo nella consegna dell'autovettura a questioni amministrative, si procuravano un ingiusto profitto con danno dello JE.
In Quart, nel dicembre 1997.
TI UL - DÌ AR (giudicato separatamente) - ON AD - DÌ IA (giudicato separatamente). s) (omissis: assolto perché il fatto non sussiste) ON AD - DÌ IA (giudicato separatamente).
t) (delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, perché, in concorso tra loro, nella qualità di amministratori di fatto della società Autosistem S.r.l., al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano l'autovettura Saab 9000 tg. VC 555746 che il comproprietario TO AN aveva consegnato all'Autosistem priva di documentazione affinché venisse esposta per la vendita, cedendola a Tufano Paride. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'opera. In Quart nel marzo 1998.
u) del delitto di cui agli articoli 110 e 640 c.p. perché, in concorso tra loro nella qualità di amministratori di fatto della società Autosistem S.r.l. con artici e raggiri consistiti nel vendere a Tufano Paride l'autovettura di cui al capo precedente, della quale non potevano disporre, inducendo in errore il predetto, che versava in pagamento dell'auto la somma di L. 7.000.000, si procuravano un ingiusto profitto con danno del Tufano. In Quart, nel marzo 1998.
A seguito di appello proposto dagli imputati la Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 ottobre 2004, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Aosta, ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta al ON con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Contro la sentenza della corte territoriale ON AD ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, con riferimento alla L. Fall. artt. 216 e 223, e all'art. 2639 c.c." e connessa carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.
Il ricorrente invoca la pronuncia di questa Sezione secondo la quale "la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione" nel mentre l'"ordito motivazionale" della corte territoriale sarebbe ancorato alle risultanze probatorie secondo le quali il ricorrente avrebbe curato i rapporti con la clientela interessata alle autovetture: ma in tal modo si sono elusi due aspetti che dovevano essere valutati con rigore, tanto più in un contesto in cui erano stati individuati altri soggetti tenuti a rispondere per il reato di bancarotta;
si è enfatizzata l'importanza dei rapporti "esterni" che solo possono costituire elemento sintomatico per l'individuazione dell'amministratore di fatto e inoltre la corte territoriale non avrebbe fornito elementi dimostrativi del fatto che il ON avrebbe agito con le persone offese in qualità di amministratore di fatto o comunque come "esponente" della società e non quale soggetto autonomo che sfrutta il nome della società per commettere autonomi reati di truffa e appropriazione indebita.
Il motivo è infondato.
Infatti, il principio enunciato da questa Sezione va richiamato nella sua interezza e così va inteso: "la nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno, significatività e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica". Nella fattispecie decisa la Sezione ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente argomentato il proprio convincimento con riferimento alla prestazione di determinate garanzie personali fornite dal soggetto alle banche e ad un'accettata attività manipolatoria di bilanci e contabilità, a dimostrazione del suo diretto interesse nella conduzione della società e del concreto esercizio di un ruolo gestorio, confermato peraltro da testimonianze di dipendenti e fornitori (Sez. 5, Sentenza n. 22413 del 14/04/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224948). Orbene, nella concreta fattispecie la sentenza impugnata fa espresso richiamo alla motivazione della decisione di primo grado dalla quale si evince che la qualità di amministratore di fatto del ON è stata desunta, tra l'altro, dalle seguenti circostanze: erano state rinvenute delle lettere sottoscritte dall'imputato quale amministratore delegato della società Auto System;
almeno due assegni erano stati incassati dal ON;
la Guardia di Finanza ha rinvenuto presso lo studio e l'abitazione dell'imputato "documentazione extracontabile"; alcuni assegni intestati alla società sono stati incassati dal ON per mezzo della teste Tripodi;
il teste MB ha definito l'imputato come "dirigente";
il teste ZZ, dipendente della s.r.l. Autosistem, è stato presentato al ON (che, secondo il teste, aveva veste di amministratore delegato e dava le disposizioni in ordine ai pagamenti ricevuti dal cliente) il quale avrebbe affermato che vi era "possibilità di lavorare". Non si può dubitare, dunque, che la qualità di amministratore di fatto sia stata adeguatamente motivata dai giudici di merito, stante la pacifica possibilità di integrazione delle due pronunce. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, con riferimento agli artt. 640 e 646 c.p. e alla L. Fall. artt. 216 e 223" e connessa carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, in relazione al ritenuto concorso dei reati di truffa e appropriazione indebita con il reato di bancarotta. Precisa il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata non fornirebbe contezza del fatto che le somme asseritamele provenienti da reati fossero, in effetti, in un primo tempo confluite nel patrimonio sociale e solo successivamente distratti dall'imputato e non, al contrario, "direttamente introitate dal ricorrente", con conseguente necessità di esclusione del reato di bancarotta. Anche la circostanza per la quale - avendo sempre il ON stipulato con i clienti spendendo il nome della società - le somme e le autovetture (queste in relazione alle appropriazioni indebite) erano state acquisite nel patrimonio della s.r.l. Autosistem per poi essere distratte dal ON risulta accertato dai giudici di merito e tale accertamento si sottrae - in quanto sorretto da congrua e logica motivazione - ad ogni censura in questa sede. Talché il vizio denunciato non sussiste e correttamente è stato ritenuto il concorso dei reati di truffa e appropriazione indebita con quello di bancarotta fraudolenta.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena, in particolare per avere la corte territoriale tenuto conto dell'assenza di resipiscenza da parte dell'imputato per essere quest'ultimo rimasto contumace in entrambi i gradi del giudizio, attribuendo, così, valenza negativa all'esercizio di un diritto dell'imputato. Infatti, "il giudizio sulla riduzione della entità di una pena inflitta, come quello per la determinazione della pena base e di quella complessiva da irrogare, più che un processo logico, costituisce il risultato di una intuizione derivante da una valutazione globale dei fatti accertati e della personalità del reo, con la conseguente presa in considerazione, sia pure implicitamente, degli elementi indicati nell'art. 133 Cod. Pen., per cui siffatta valutazione è incensurabile in cassazione se è congruamente e logicamente motivata" (Cass., Sez. 6^, 24 maggio 1990 n. 7214, RV 184375).
All'uopo si osserva che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena e sul diniego di attenuanti generiche allorché - come nella concreta fattispecie - siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Cass., Sez. 6^, 2 luglio 1998 n. 9120, RV 211582), posto che l'obbligo predetto è adempiuto anche quando il giudice di merito pone in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione a norma dell'art. 133 c.p.: in tale caso, infatti, egli dimostra che il rilievo di detta circostanza e decisivo per la formazione del giudizio sul punto. Nella concreta fattispecie la corte territoriale ha espressamente evidenziato ai fini predetti la gravità dei fatti ed il dolo "particolarmente intenso" dell'imputato, adempiendo all'obbligo di motivazione nei limiti come sopra precisati.
Quanto, poi, alla rilevanza negativa che sarebbe stata attribuita alla contumacia ai fini del diniego delle generiche, va osservato che la corte territoriale ha solo evidenziato che, a fronte degli elementi negativi innanzi richiamati, "manca qualsiasi elemento al quale ancorare una più benevola valutazione sulla personalità del ON", proprio per l'assenza di quest'ultimo nel dibattimento. In ogni caso la motivazione innanzi richiamata, pur volendo escludere la supposta attribuzione di valenza negativa alla contumacia, resta comunque sufficiente ai fini della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005