Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/1986, n. 7761
CASS
Sentenza 15 novembre 1986

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In tema di Azione risarcitoria e di Costituzione di parte civile, il danneggiato, cui spetta il risarcimento del danno ancorché non patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 cod. pen. e 22 cod. proc. pen., non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'Azione od omissione del soggetto attivo del reato. ( V mass n 149538; ( V mass n 164835).*

Il bollino, esterno o fustellato, apposto sulle confezioni delle specialità medicinali ha la stessa funzione ed è equiparato alla etichetta, scritta a mano ed apposta dal farmacista sui contenitori dei prodotti galenici, magistrali o officinali. Ne consegue che la formazione e l'uso del bollino, esterno o fustellato falso, costituisce falsità in scrittura privata, punibile a querela di parte a norma degli artt. 485 e 493 bis cod. pen..*

Il provvedimento di sospensione nel giudizio contumaciale, a norma dell'art. 431 cod. proc. pen., anche nella Forma del rinvio ad udienza fissa, è un provvedimento ordinatorio, che non ha natura giurisdizionale ne' dal lato formale ne' da quello sostanziale, ed è inteso esclusivamente a disciplinare il regolare corso del dibattimento assicurandone la continuità. ( V mass n 124640).*

Non è configurabile il delitto di ricettazione se il reato presupposto è punibile a querela e questa non sia stata presentata. ( Conf mass n 172887).*

Qualora sia annullata in Cassazione una sentenza di condanna per reato continuato perché l'imputato è stato assolto dalla violazione ritenuta più grave, il giudizio deve essere rinviato al giudice di merito per la nuova Determinazione sia della violazione più grave sia della pena base e dell'aumento di pena per la continuazione.*

In tema di impugnazione penale pur non richiedendosi una riserva di gravame contro le ordinanze emesse nel periodo degli Atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento, tuttavia è necessario che il difensore, il quale rappresenta l'imputato a tutti gli effetti, opponga immediatamente le ragioni del dissenso (anche per la possibilità della revoca o della modifica dell'ordinanza) nel corso stesso del dibattimento, perché in difetto si ha acquiescenza che rende non più impugnabile il provvedimento. ( Conf mass n 159973).*

Le modalità di svolgimento dell'attività del perito, quando siano state rispettate le norme poste a garanzia del diritto di difesa, non incidono sulla validità dell'elaborato peritale, ma sulla idoneità di esso come strumento di prova. Ne consegue che i metodi analitici seguiti, gli accertamenti da lui compiuti e le operazioni effettuate possono essere oggetto di censura sotto il profilo dell'adeguatezza, della concretezza e della concludenza ma non sotto quello della validità dell'atto processuale. ( Conf mass n 141217; ( Conf mass n 155745).*

Il bollino, esterno o fustellato, delle confezioni di specialità medicinali, non è marchio o segno distintivo delle opere dello ingegno o dei prodotti industriali e, pertanto, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di esso senza concorso nella contraffazione o alterazione, non è punibile a norma degli artt. 473 e 474 cod. pen..*

Riveste la qualità di pubblico ufficiale, di cui all'art. 357 n. 2 cod. pen., il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, che esplica la sua attività professionale nell'ambito della convenzione, in quanto è investito dei poteri di formare la volontà dell'ente pubblico assistenziale e concorre, mediante il rilascio di ricette, all'erogazione di farmaci e terapie secondo modalità e condizioni prescritte al fine di evitarne abusi, condizionandone la Determinazione in materia assistenziale. ( V mass n 126879; ( V mass n 161142).*

La ricetta, rilasciata dal medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, va ricondotta nella categoria di un atto complesso, che partecipa della natura del certificato amministrativo nella parte in cui attesta il diritto soggettivo del cittadino all'assistenza mediante una dichiarazione di verità o di scienza, e della natura dell'autorizzazione amministrativa nella parte in cui rende operativo il diritto dell'assistito alla erogazione dei medicinali. Ne consegue che le falsità materiali e quelle ideologiche aventi ad oggetto tali documenti rientrano nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 477 e 480 cod. pen.*

È configurabile il concorso materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno della pubblica amministrazione. ( Conf mass n 117478; ( Conf mass n 165961).*

La scindibilità del reato continuato, ai fini dell'applicazione dell'indulto, deve ritenersi operante, in Mancanza di una previsione esplicita dell'art. 8 del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, soltanto nei confronti dei reati commessi prima del termine finale di efficacia del beneficio previsto dall'art. 11 decreto precitato, ma non anche a quelli commessi oltre il termine finale anzidetto. ( V mass n 169693; ( V mass n 157464; ( V mass n 158231).*

Il giudizio di correlazione tra accusa e sentenza trae la sua ragione d'essere dall'esigenza di evitare pregiudizi per la difesa dell'imputato. Ne consegue che non sussista violazione del principio stesso quando il fatto ritenuto in sentenza, pur costituendo una previsione più circoscritta rispetto all'imputazione originaria, sia tuttavia in questa ricompreso. ( V mass n 163394; ( Conf mass n 160490).*

Il giudice dell'impugnazione non può valutare e censurare il merito dell'apprezzamento compiuto, nella decisione impugnata in ordine all'impedimento a comparire addotto dall'imputato, ma deve limitarsi ad accertare se il potere discrezionale attribuito al giudice del dibattimento dall'art. 497, comma terzo cod. proc. pen. sia stato o no esercitato sulla base di una motivazione adeguata, immune da vizi logico-giuridici. ( Conf mass n 161128).*

L'alternatività delle pene accessorie, prevista dall'art. 31, ultima parte cod. pen., non riferisce ad un potere di scelta alternativa conferito al giudice, ma a due diverse situazioni relative all'irrogabilità della pena in considerazione della qualità soggettiva del reo (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio oppure esercente una professione, arte, industria etc.). Ne consegue, pertanto, che se il condannato riveste la duplice ed inseparabile qualità di pubblico ufficiale o esercente di pubblico servizio e di esercente una professione, legittimamente possono applicarsi insieme l'una e l'altra pena accessoria. (fattispecie relativa ad interdizione temporanea sia dai pubblici uffici che dalla professione, disposta nei confronti di medici e farmacisti, convenzionati con il servizio sanitario nazionale). ( Conf mass n 168580).*

Il farmacista, titolare di farmacia ed esercente attività farmaceutica è da ritenersi incaricato di pubblico servizio, a norma dell'art. 358 cod. pen., a prescindere dall'eventuale convenzione stipulata con il servizio sanitario nazionale secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.*

L'inesistenza giuridica dei provvedimenti del giudice è configurabile esclusivamente rispetto a quegli Atti che, seppure materialmente esistenti, siano privi dei requisiti minimi (quali la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l'esternazione in Forma scritta, l'adozione nei confronti di una persona esistente ed assoggettabile alla giurisdizione penale) necessari per poter essere riconosciuti come Atti processuali del giudice e come tali assolutamente inidonei a produrre quegli effetti che la legge ricollega agli Atti di questo tipo, e non comprende anche quegli Atti che, pur essendo provvisti dei requisiti minimi predetti sono tuttavia affetti da vizi che, a seconda della maggiore o minore gravità ad essi attribuita dall'ordinamento, possono incidere, con diversi gradi di Rilevanza, sulla loro validità, ma che non impediscono mai la sanatoria sia pure per effetto del formarsi della cosa giudicata. ( V mass n 141768; ( Conf mass n 170313).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/1986, n. 7761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7761
    Data del deposito : 15 novembre 1986

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