Sentenza 15 novembre 1986
Massime • 17
In tema di Azione risarcitoria e di Costituzione di parte civile, il danneggiato, cui spetta il risarcimento del danno ancorché non patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 cod. pen. e 22 cod. proc. pen., non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'Azione od omissione del soggetto attivo del reato. ( V mass n 149538; ( V mass n 164835).*
Il bollino, esterno o fustellato, apposto sulle confezioni delle specialità medicinali ha la stessa funzione ed è equiparato alla etichetta, scritta a mano ed apposta dal farmacista sui contenitori dei prodotti galenici, magistrali o officinali. Ne consegue che la formazione e l'uso del bollino, esterno o fustellato falso, costituisce falsità in scrittura privata, punibile a querela di parte a norma degli artt. 485 e 493 bis cod. pen..*
Il provvedimento di sospensione nel giudizio contumaciale, a norma dell'art. 431 cod. proc. pen., anche nella Forma del rinvio ad udienza fissa, è un provvedimento ordinatorio, che non ha natura giurisdizionale ne' dal lato formale ne' da quello sostanziale, ed è inteso esclusivamente a disciplinare il regolare corso del dibattimento assicurandone la continuità. ( V mass n 124640).*
Non è configurabile il delitto di ricettazione se il reato presupposto è punibile a querela e questa non sia stata presentata. ( Conf mass n 172887).*
Qualora sia annullata in Cassazione una sentenza di condanna per reato continuato perché l'imputato è stato assolto dalla violazione ritenuta più grave, il giudizio deve essere rinviato al giudice di merito per la nuova Determinazione sia della violazione più grave sia della pena base e dell'aumento di pena per la continuazione.*
In tema di impugnazione penale pur non richiedendosi una riserva di gravame contro le ordinanze emesse nel periodo degli Atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento, tuttavia è necessario che il difensore, il quale rappresenta l'imputato a tutti gli effetti, opponga immediatamente le ragioni del dissenso (anche per la possibilità della revoca o della modifica dell'ordinanza) nel corso stesso del dibattimento, perché in difetto si ha acquiescenza che rende non più impugnabile il provvedimento. ( Conf mass n 159973).*
Le modalità di svolgimento dell'attività del perito, quando siano state rispettate le norme poste a garanzia del diritto di difesa, non incidono sulla validità dell'elaborato peritale, ma sulla idoneità di esso come strumento di prova. Ne consegue che i metodi analitici seguiti, gli accertamenti da lui compiuti e le operazioni effettuate possono essere oggetto di censura sotto il profilo dell'adeguatezza, della concretezza e della concludenza ma non sotto quello della validità dell'atto processuale. ( Conf mass n 141217; ( Conf mass n 155745).*
Il bollino, esterno o fustellato, delle confezioni di specialità medicinali, non è marchio o segno distintivo delle opere dello ingegno o dei prodotti industriali e, pertanto, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di esso senza concorso nella contraffazione o alterazione, non è punibile a norma degli artt. 473 e 474 cod. pen..*
Riveste la qualità di pubblico ufficiale, di cui all'art. 357 n. 2 cod. pen., il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, che esplica la sua attività professionale nell'ambito della convenzione, in quanto è investito dei poteri di formare la volontà dell'ente pubblico assistenziale e concorre, mediante il rilascio di ricette, all'erogazione di farmaci e terapie secondo modalità e condizioni prescritte al fine di evitarne abusi, condizionandone la Determinazione in materia assistenziale. ( V mass n 126879; ( V mass n 161142).*
La ricetta, rilasciata dal medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, va ricondotta nella categoria di un atto complesso, che partecipa della natura del certificato amministrativo nella parte in cui attesta il diritto soggettivo del cittadino all'assistenza mediante una dichiarazione di verità o di scienza, e della natura dell'autorizzazione amministrativa nella parte in cui rende operativo il diritto dell'assistito alla erogazione dei medicinali. Ne consegue che le falsità materiali e quelle ideologiche aventi ad oggetto tali documenti rientrano nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 477 e 480 cod. pen.*
È configurabile il concorso materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno della pubblica amministrazione. ( Conf mass n 117478; ( Conf mass n 165961).*
La scindibilità del reato continuato, ai fini dell'applicazione dell'indulto, deve ritenersi operante, in Mancanza di una previsione esplicita dell'art. 8 del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, soltanto nei confronti dei reati commessi prima del termine finale di efficacia del beneficio previsto dall'art. 11 decreto precitato, ma non anche a quelli commessi oltre il termine finale anzidetto. ( V mass n 169693; ( V mass n 157464; ( V mass n 158231).*
Il giudizio di correlazione tra accusa e sentenza trae la sua ragione d'essere dall'esigenza di evitare pregiudizi per la difesa dell'imputato. Ne consegue che non sussista violazione del principio stesso quando il fatto ritenuto in sentenza, pur costituendo una previsione più circoscritta rispetto all'imputazione originaria, sia tuttavia in questa ricompreso. ( V mass n 163394; ( Conf mass n 160490).*
Il giudice dell'impugnazione non può valutare e censurare il merito dell'apprezzamento compiuto, nella decisione impugnata in ordine all'impedimento a comparire addotto dall'imputato, ma deve limitarsi ad accertare se il potere discrezionale attribuito al giudice del dibattimento dall'art. 497, comma terzo cod. proc. pen. sia stato o no esercitato sulla base di una motivazione adeguata, immune da vizi logico-giuridici. ( Conf mass n 161128).*
L'alternatività delle pene accessorie, prevista dall'art. 31, ultima parte cod. pen., non riferisce ad un potere di scelta alternativa conferito al giudice, ma a due diverse situazioni relative all'irrogabilità della pena in considerazione della qualità soggettiva del reo (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio oppure esercente una professione, arte, industria etc.). Ne consegue, pertanto, che se il condannato riveste la duplice ed inseparabile qualità di pubblico ufficiale o esercente di pubblico servizio e di esercente una professione, legittimamente possono applicarsi insieme l'una e l'altra pena accessoria. (fattispecie relativa ad interdizione temporanea sia dai pubblici uffici che dalla professione, disposta nei confronti di medici e farmacisti, convenzionati con il servizio sanitario nazionale). ( Conf mass n 168580).*
Il farmacista, titolare di farmacia ed esercente attività farmaceutica è da ritenersi incaricato di pubblico servizio, a norma dell'art. 358 cod. pen., a prescindere dall'eventuale convenzione stipulata con il servizio sanitario nazionale secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.*
L'inesistenza giuridica dei provvedimenti del giudice è configurabile esclusivamente rispetto a quegli Atti che, seppure materialmente esistenti, siano privi dei requisiti minimi (quali la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l'esternazione in Forma scritta, l'adozione nei confronti di una persona esistente ed assoggettabile alla giurisdizione penale) necessari per poter essere riconosciuti come Atti processuali del giudice e come tali assolutamente inidonei a produrre quegli effetti che la legge ricollega agli Atti di questo tipo, e non comprende anche quegli Atti che, pur essendo provvisti dei requisiti minimi predetti sono tuttavia affetti da vizi che, a seconda della maggiore o minore gravità ad essi attribuita dall'ordinamento, possono incidere, con diversi gradi di Rilevanza, sulla loro validità, ma che non impediscono mai la sanatoria sia pure per effetto del formarsi della cosa giudicata. ( V mass n 141768; ( Conf mass n 170313).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/1986, n. 7761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7761 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1986 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 15.11.86IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA N. 2998Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente ROMEO SALVATORI
ZO ADAMI Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
N. 12967/86 2. AR NI «
3. IO AL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COIE
ITALICO LIBERO TROYA Richiesta Copia studio alci hissorass ha pronunciato la seguente per äiritä L. 36. 36.000 SENTENZA
42 FES 1905 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1) OS GI n. 1.3.36; 2) OG
IO n. 8.10.27; 3) NS RI n. 5.12.58; 4) ZA
EL IO n. 5.11.29; 5) NA LO 5.3.36;
6) GN ER-GI 17.2.30; 7) RA ZO 28.
12.29; 8) LL IR 31.12.22; 9) AI TO 18.12.
33; 10) AI IA 24.3.30; 11) CA IA 1.1.24;
avversoxxaxsentenza 12) AT AN 6.2.30; 13) LI
IE 23.3.50; 14) NI LO 21.9.28; 15) NI
AE 3.4.51; 16) RT ID 7.11.13; 17) AN COND. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPE
LO 3.12.26; 18) DE CA IO 22.11.47; 19) DI LO Richiesta copie Studio
Per dirittiAVALLARD dal Sig. CAVALLARO Vistixglixatt xsentenzax ed il ricorsex AR 20.4.26; 20) IN DO 9.1.31; 21) HE TE 14.5.29;
22) ON EP 14.5.52; 23) ON IO 3.3.46;
24) RI IA 26.5.35; 25) RI GO 7.7.18; 26) RA
RO AL 2.5.40; 27) AM OB 25.2.49; 28) FRA-
GR SA 10.11.44; 29) IG DO 2.11.51; 30) GA
IN 9.5.2222; 31) HE RA 11.2.51; 32) CO AN TI NT
ON 18.9.52; 33) LI GI 5.2.24; 34) IC ET
9.11.21. 35) IO VA 9.7.29; 36) ON AT
27.8.29;, 37) CH ST 18.1041; 38) SI FA
2.12.46; 39) IO IA 17.3.907; 40) UG LE 15.
3.28; 41) NC DO 18.6.50; 42) RE UR 14.3.49;
43) CI IN 27.7.48; 44) AI ER GI 20.12.30:
45) NU AL 18.6.33; 46) AL LD 6.6.20; 47) US
AN 1.8.38; 48) PE AT BE 1.1.31; 49) IE
ON IA 7.9.44; 50) NI OB 9.8.48; 51) IZ
LI 21.11,26; 52) PO ER 22.3.42; 53) PU
LU 26.6.25; 54) LL PE 30.1.20; 55) EN AM-
BROGIO 29.8.18; 56) DO OM 12.1.48; 57) RO IA
UC 4.8.47; 58) ET ER 7.8.25. 59) TI AR
9.8.29; 60) HI IN 20.6.32; 61) OT GIẞ1.8.
30; 62) AM SC 16.3.42; 63) AN FE. 16.
5.44; 64) SP IARA 16.10.44; 65) SQ IO 2.
5.31: 66) TU UL 2.12.34; 67) AL IA 18.8.18;
(68) A! SC 7.1.29; 69) VE GO 5.11.30: 70) VI
LI NO 17.3.26; 71) ZA IA PI 1.12.25; 72) AV 1
.3.
LONI LI 27.10.30; 73) MA ZO 23.2.20; 74) OL
ERUL 16.10.34; 75° AN IETRO 30.1.24;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Mila
no il 24.5.1985 ed il 19.11.1985, le quali riforma-
vano parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale
di Milano il 28.9.1983;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Italico LIbero Troya
Udito, per la parte civile Regione Lombardia, U.S.L.
75, l'avv. Oreste Dominioni del foro di Milano;
per la regione Toscana avv. Giulio Pizzuti del foro di
Velletri e avv. Corrado Mauceri del foro di Firenze;
per LEPETIT s.p.a PARKE DAVIS s.p.a, FIDIA s.p.a. 2
SCHERING s.P.a SM s.p.a., NE & NC s.p.a.
l'avv. Giuseppe Bana del foro di Milano;
per FARMI-
TALIA LO ER s.o.a. l'avv. CE Bonaiuto,
che si riportano alle conclusioni scritte depositate in udienza;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu-.
to Procuratore Generale Dott. Vittorio La Cava
che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati del-
la contravvenzione e il rigetto dei ricasi degli altri;
.4.
Uditi i difensori per NE DO avv. Maris
Gianfranco del foro di Milano;
per LÀ SC
ed altri, avv. Cillario Armando del foro di Milano;
per FI NN avv. Garlatti Alessandro del foro di MIlano;
per RO TI avv. Garlatti
Alessandro e avv. Dall'Ora; per CO LU avv.
Corbetta Roberto del foro di Milano;
per RB
FF avv. Ercoli Costantino del foro di Lodi;
per PE TO avv. LI Lauro del foro di
Milano; per MU IE LU avv. Radice Armando.
del foro di Milano;
per LL CE ed altri avv. Coppi Franco Carlo del foro di Roma e avy. An-
tonio FI del foro di Pavia;
per AI Fausto
avv, Marco Ianni del foro di Milano;
per IN
AR avv. SC Piscopo del foro di Milano;
per AN IO e altri, avv. Eederico Stella-
ri del foro di Milano;
per NE ES avv
| Calogero Lanzafame del foro di Milano;
per Vesi UG
e-altri, avv. DO Pisapia;
per AR Salvato-
re e Di BE AR-avv. NN Aricò del foro di Roma;
-Per IN LO avv. IO Fredas del foro di Milano;
per ZZ AN avv. Vitaliani
del foro di Roma;
per AN IO avv. France- SCO De LU;
per NI IE LU avv. Giuseppe
Prisco del foro di Milano;
per IA ON LO. .5.
e DE. AR. avv. Marcello Gentili del foro di Milano;
per DO PI avv. Corso IO
del foro di Milano, chiedon l'accoglimento del ricor so;
il difensore di LE DO e AN UI,
avv. Atonna Carmelo del foro di Milano, chiede l'an-
nullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato
Ritenuto in fatto.
I. La vicenda, che per ovvii motivi viene circoscritta e contenuta nei limiti degli attuali ricorrenti, comprende due procedimenti penali, pen-
denti e riuniti in prime cure dinanzi al Tribunale
di Milano..
Il primo procedimento, col n, 834/81 F,
ha preso origine da una serie di controlli, dispo sti ed eseguiti, tra la fine del mese di settembre ed il mese di ottobre del 1981, dai carabinieri del
N.A.S. presso le varie farmacie della città e della provincia di Milano, nelle quali venivano rinvenute confezioni di specialità medicinali, recanti il bol lino fustellato segnaprezzo originale (volgarmente detto "fustella") asportato e sostituito con altro assicurato alla scatola... con nastro adesivo.
In base alle dichiarazioni di alcuni tito-
lari delle farmacie controllate, veniva identifica- . ..
to i fornitore di tali confesioni sospett e in certo
OS LU. Disposte intercettazioni telefoniche e perquisizioni nei confronti di astuile dei suoi familiari, veniva operato il sequestro del seguente materiale: : presso l'abitazione della moglie separa-
ta, De OB IN, ingenti quantitativi di con-
fezioni di medicinali, in maggioranza privi di bol-
lini fustellati originali, e cinque ricette rilascia te da un medico (RI IE Giulio) e recanti appli cati i bollini fustellati di alcuni dei medicinali pres presso bitazione della convivente
(NZ HE), un quaderno contenente appun ti contabili, presso un garage di proprietà del co gnato, ancora ingenti quantitativi di medicinali,
in parte senza bollini fustellati, in parte con bol-
lini non originali. Dal tenore delle telefonate in-
|tercettate sulla utenza della De OB, emergeva
| che i medicinali rinvenuti presso il cognato del
OS originariamente erano custoditi nella cantina.
della De OB;
sulla utenza della NZ, veniva-
intercettate alcune telefonate, delle quali una
.
del OS che dava indicazioni per fare sparire la documentazione compromettente, ed altre di varie persone (tra le quali un farmacista ed un dipenden-
te di farmacia) che chiedevano del OS o dettavano 7.
elenchi di medicinali.
Le prime dichiarazioni del OS e della
De OB, collegate col materiale sequestrato, chia-
rivano le modalità di un illecito commercio di spe-
cialità medicinali.
Il OS, propagandista di case farmaceuti-
che e quindi a contatto con numerosi medici conven-
zionati col servizio sanitario nazionale (che egli era solito compensare con il sistema del "comparag-
gio" per le prescrizioni dei prodotti, fatte ai loro assistiti),si faceva rilasciare da taluni di essi,
precisamente da RI IEGiuglio, FI Giovan-
ni e CA UI, ricette "di fantasia", alle quali cioè non corrispondeva una effettiva prescri-
zione medica, intestate ai pazienti assistiti dal servizio sanitario e pagava al medico, per ciascuna ricetta rilasciata, un valore percentuale fisso sul l'ammontare complessivo del prezzo dei medicinali.
in essa prescritti. Presentando tali ricette presso farmacie varie, il OS ed i suoi complici si procu-
ravano gratuitamente i medicinali privi dei bollini fustellati, i quali venivano staccati dal farmacista all'atto della consegna delle confezioni di medici-
nali ed utilizzati per suo conto. Il OS, per com-
mercializzare i medicinali "defustellati" ottenuti .8.
gratuitamente, si rivolgeva ad NZ LU, anche lui rappresentante di medicinali, il quale gli pro-
curava i relativi bollini fustellati%3B indi, correda-
te le confezioni di tali bollini, le vendeva, senza.
fatture e con notevoli sconti rispetto al prezzo di mercato, ai farmacisti elencati nella documenta-
zione contabile sequestrata.
In tali operazioni risultavano interessati i farmacisti RB FF, LL N-
za, DO PI, NE RK, RE Anto-
nio, SQ GE, De CA IO, DE
AR, SO IA, IG UI, Zavallo-
ni LI, ZZ MB;
risultavano implicati an-
(che, come dipendenti di farmacie, IN LO e la farmacista Minomio Livia,
La prosecuzione delle indagini faceva seo-
prire altre modalità del commercio illecito di medi cinali. Dalla contabilità del OS, in particolare-
da un foglio del quaderno a lui sequestrato, e da accertamenti svolti interrogando come testi alcuni pazienti che figuravano apparenti intestatari di ricette rilasciate dai medici imputati, emergeva che parte delle ricette false venivano vendute dal OS,
corredate di fustelle anch'esse false, ad alcuni famacisti, che le pagavano secondo una percentua- 9.
le dell'ammontare complessivo del prezzo dei medi-
cinali prescritti. In questo secondo caso, le соп-
fezioni dei medicinali non comparivano per nulla
1 nel meccanismo illecito, in quanto i farmacisti,
complici del OS, spedivano direttamente all'Uf-
ficio preposto al rimborso le ricette false corre-
date delle fustelle non originali. Nella seconda forma di attività, risultavano aver preso parte i già menzionati DE, De CA, SQ, RE,
ZZ e IN, sia per le chiamate del OS, sia per le ammissioni degli stessi, sia, soprattutto,
per il riscontro oggettivo rappresentato dalle ca-
ratteristiche delle ricette e dalle dichiarazioni testimoniali degli intestatari.
A seguito dei chiarimenti, forniti dal
OS sulla sua contabilità, emergeva che lo stesso,
nel caso di vendita di medicinali "rifustellati",
assicurava ai farmacisti suoi acquirenti una monta vendita dei prodotti da lui trattati, i quali veni-
vano prescritti e smaltiti da medici della zona,
cui il OS versava un compenso percentuale appunt to per ogni prescrizione dei prodotti in questione.
Oltre che con i medici già menzionati, che gli rila-
sciavano ricette false, tale accordo correva coi medici IO EN, LE DO e RR Gian- .10.
ni, le cui ricette venivano normalmente presentate dagli assistiti presso le farmacie di DO e Bram
billa; con il medico RT RI, il cui ambulato-
rio era prossimo alla farmacia del De CA;
con il medico AN UI, il cui ambulatorio era pros simo alla farmacia del NE;
con il medico Muc
ci IN, il cui ambulatorio era prossimo alla farmacia Picchiotti;
con il medico AM Ro-
berto, il cui ambulatorio era prossimo alla farmacia del DE;
e con il medico RO TI, le cui ricette affluivano normalmente presso la farma-
cia comunale di Melegnano, diretta dal ZZ e pres-
so la quale lavorava il IN.
Le indagini, rivolte a ricostruire il giro di affari del OS, venivano approfondite anche sul conto di AR LU, propagandista di medicinali indicato come il fornitore di bollini sciolti ed iniziatore del OS all'illecito commercio. La do-
cumetazione contabile sequestrata a carico di costui,
ed in particolare i dati contabili molto precisi contenuti in una agenda relativa all'anno 1980, face-
vano ricostruire vendite di medicinali indicati no-
minativamente, per ciascuno dei quali era conteggia to un prezzo di sconto per percentuali varie, tali da doversi collegare non già alla vendita di prodot .11.
ti veri e propri, bensì alla vendita di soli bolli-
ni fustellati sciolti.
Le annotazioni, oltre a riferirsi per le quantità
più rilevanti al nominativo del OS, indicavano come acquirenti del materiale altri farmacisti;
sick chè controlli, eseguiti presso costoro, portavano al sequestro di ricette, recanti bollini fustellati le cui caratteristiche non corrispondevano a quelle dei prodotti originali ed erano invece analoghe a quelle dei bollini fustellati apposti sui prodotti commerciati dal OS. In tali attività risultavano inseriti i farmacisti TI RN, NI IElui
gi, LA SC, GA IEluigi, e, con rapporto più sporadico, AM LI e IC
TA...
Da altre annotazioni, antenute nell'agen-.
da dell'AR, risultava una ulteriore attività di costui, analoga a quella del OS. Lo-AR ritira va presso farmacie varie le specialità medicinali prescritte su ricette false, che o gli venivano ri- lasciate- da un medico (Cogni Angelo) o gli venivano consegnate da SA AR, al quale le rilasciavano i medici Lisso Clemente e CC HE.
L'attività del SA si avvaleva della esistenza di una sua società, la MEDIOPHARMA, della quale fa- .12.
cevano parte come soci anche lo AR e IN
IO ed era dipendente in qualità di contabile.
NE ES (moglie del SA). Anche la mo-
glie ed il figlio dello AR, RA RI Marta-
ed AR IZ, risultavano avere svolto tale attività relativa alle ricette false,
Fin dai primi sequestri, operati presso-
le farmacie di persone collegate col OS, era emer-
so che i bollini fustellati, utilizzati da costui per riciclare medicinali ottenuti tramite ricette-
false, erano a loro volta falsificati, cioè stampa-
ti separatamente dalla confezione del medicinale-
usata come modello. Era emerso, in particolare, che-
Calcuni di tali bollini fustellati (come ad esempio quelli del medicinale TAGAMET) mancavano dei caratte-
ri propri dei bollini originali, facilmente rileva-
bili (nel caso, la scritta fluorescente visibile alla lampada di Wood). La polizia giudiziaria pro-
cedeva, pertanto, al sequestro, presso gli uffici dell'U.S.L. n. 75 di Milano, delle ricette ivi tra-
smesse dalle farmacie degli imputati e recanti appli cati bollini fustellati dalle caratteristiche imme-
diatamente riconoscibili, come quelle proprie dei bollini falsificati. Il sequestro veniva effettuato in relazione ad alcuni mesi, assunti a campione. Le .13.
ricette sequestrate presso la U.S.L.,.., così come le
prime ricette ed i medicinali sequestrati all'ini-
zio delle indagini presso alcune famacie, venivano sottoposti ad indagini peritali, le quali conferma-
vano in gran parte le valutazioni, fatte dalla polit zia giudiziaria in ordine alla falsità dei bollini fustellati. Il sequestro e l'esame delle ricette,
spedite dai farmacisti GN, NU e AM,
evidenziavano poi delle particolarità di alcune pre-
scrizione mediche, tutte relative a prodotti inseri ti nell'elenco del OS. Ciascuna di tali prescrizio-
ni conteneva un numero elevato di medicinali costosi
Le molte avevano un'apparenza assolutamente liscia
0 recavano integrazioni rispetto al testo originario,
riconoscibile ad un esame superficiale per la diver-
sità della penna usata. Escussi i pazienti che ne.
figuravano gli apparenti intestatari (identificati tramite il numero di tessera dell'INAM),. molti dichia ravano di non avere mai utilizzato i medicinali pre-
scritti, O., addirittura, di non essersi mai recati presso la farmacia dalla quale le ricette risultava-
no spedite. Degli altri medici, usi al rilascio di ricette false, venivano individuati OT ES,
UG LE,, NI OB, e RO IAUC;
il LI precisava che gli accordi con lo Sga- 14.
lambro consistevano nella consegna di ricettari fir-
mati in bianco, che poi il farmacista compilava.
Sempre attraverso l'esame delle ricette e l'escussione dei pazienti intestatari di esse,
veniva in luce che anche il medico NA HE
LLO aveva rilasciato ricette false al TI,
presentatogli dal socio di costui, OG IO,
con il quale egli era in rapporti continuativi per otterre prestiti di denaro.
Agli uffici della U.SL. 75 veniva ordina-
ta l'esibizione delle ricette trasmesse dalle farma-
cie inquisite, nel periodo assunto come oggetto del l'indagine, cioè dal luglio 1980 al settembre 1981-,-
nonchè l'esibizione delle ricette trasmesse nello stesso priodo dalle farmacie, elencate come clienti
--
nella documentazione sequestrata presso la ditta di rappresentanza di specialità medicinali,-di pro-
--- Le ricette prietà del TI e del socio OG.
-
esibite venivano quindi esaminate e sottoposte a sequestro, nei casi in cui presentavano bollini fu-
stellati riconoscibili come falsificati ovvero risul tavano rilasciate da medici che via via apparivano collegati con il TI per l'acquisto di medicina-
li "rifustellati"; di bollini fustellati sciolti o direttamente di ricette false corredate di bollini .15.
fustellati. Venivano identificati i seguenti altri farmacisti, in rapporto con il TI per l'acqui-
sto di "rifustellati", di bollini fustellati sciol-
ti o di ricette corredate di bollini: CH
ST, LI IE, EN OG, AI
IA, UD RA (costui dipendente di farma-
cia), OT GI, ZA IA, AL IA,
IZ LI, ET ER, PU LUCIA-
NO, EL NC, VA LI, BE AR
VE GO, AT AN e MA (titolare di una farmacia amministrata da Imbesi). Dei medici risultavano in rapporto con il TI, per il rila-
scio di ricette false e per l'integrazione di ricet.
te già presentate dagli intestatari in farmacia,
DI LO AR, MA ERIO, RI GO,
PE AT BE, AN IETRO, HI CAR-
MI, GATI GIACIN, HE RA, VA' FRANCE-
CO, RARO AL;
risultavano rilasciare ricet-
te false direttamente a farmacisti i medici AN
NO LO, VILI NO e ON IO I+
MO.
Il TI, durante le indagini, ammetteva singoli episodi contestati indottovi dalla eviden-.
za delle prove, non senza tentare di minimizzare la trama organizzativa e di limitarne nel tempo l'e- .16.
stensione, presentando tutta la vicenda come frut-
to di una sua quasi occasionale iniziativa persona le, alla quale diceva assolutamente estranei sia il socio sia la moglie, quest'ultima dipendente del-
la società MEDIOPHARMA da lui gestita insieme con.
1'OG.
Accertamenti bancari, condotti attraverso il sequestro della documentazione relativa ai conti correnti delle persone già menzionate, evidenziava-
no, oltre a flussi continui di assegni emessi dai farmacisti collegati con il OS e girati dalla LO-
RZON o direttamente dalla NS, la compartecipa zione dell'OG e del TI ai proventi di
-tale commercio illecito e l'attività svolta dalla-
contabile HE per l'utilizzazione degli assegni emessi dai farmacisti, clienti del marito.
Sia l'NS sia i medici SS e DI LO ammette-
vano poi di avere svolto per il TI attività di requisizione di medicinali, presentando ricette fal-
se proprie e altrui, loro.consegnate dal TI,
presso varie farmacie di Milano, mentre l'NS
dichiarava pure di avere ricevuto dal TI i bol lini fustellati sciolti, che egli cedeva al OS
ed ai farmacisti sopra ricordati. Il complesso di tali circostanze portava alla contestazione del rea .17.
to di associazione per delinquere al TI, all'AN-
TOGNINI, allo NS, alla HE, oltre ai medici DI LO, SS, AN (e LI).
Nel corso della istruttoria, si provvedeva a riunire al procedimento, del quale si è trattato,
un altro procedimento penale, quello recante il n.
612/79F. e concernente episodi di truffa anian loghi verificatisi in Bollate negli anni 1976-1977. Tali
Jepisodi riguardavano ricette, rilasciate dai medici
SS e DO OM e spedite dalla farmacia comunale di BO (sotto la direzione di AC
TO), per prodotti di una ditta all'epoca rappre-
sentata dal TI e dall'OG, prodotti per i quali la commissione comunale di controllo aveva a. suo tempo denunciato la mancanza di bolle di con-
segna corrispondenti alle relative fatture. Dagli
atti del processo riunito risultava che ricette,
recanti prescrizioni di tali prodotti, erano state spedite non soltanto dalla farmacia comunale, ma anche
dalla farmacia di AL IA. I fatti trovavano
!conferma nelle ammissioni del AC e dei vari me-
dici, che avevano curato il rilascio delle ricette ed i cui nomi erano già emersi nel procedimento prin-
cipale. Il medico LI GI, nel riconoscere di avere svolto tale attività per conto del TI .18.
fin dal 1976/77, precisava che, ad un certo punto
,
costui gli aveva richiesto samme di denaro per cor-
risponderle a persone non identificate, che avevano.
contribuito ad "insabbiare" il procedimento penale.
concernente le farmacie di Bollate.
In base alle dichiarazioni del LI;
identificata un'altra farmacia milanese, veniva quella di SP IARA, in rapporto con il TI
per traffici illeciti, concernenti anche la famitura di merce "defustellata", oltre al medico RE
RT, che aveva curato il rilascio di ricette fal-
se: Il RE ammetteva di avere consegnato-le-ri cette false ad OG IO, mentre lo SP
precisava che presso la sua farmacia persone inviate dal TI (alcune delle quali identificava in RE
SI GI, NS RI ed il medico DI LO)
si presentavano frequentemente per ritirare medici-
nali, presentando ricette di vari medici.
Le ammissioni del TI, mentre da un
canto mettevano in luce la collaborazione, instau-
ratasi tra il medico MAFFEI GIULIANO ed i farmacisti
BERNARDELLI CESARINA e AI TO nella spedizion ne di ricette false, non chiarivano tuttavia le fon-
ti di approvvigionamento dei bollini fustellati,
the il TI sapeva essere state falsificate. .19.
A апо a mano che si procedeva al seque-
istro delle ricette, esibite dall'U.S.L. e recanti bollini fustellati falsi, i bollini stessi venivano sottoposti ad esame peritale. L'indagine, dato l'al-
tissimo numero delle prescrizioni, veniva condotta sistematicamente solo per le ricette spedite da tut-
te le farmacie nel mese di settembre 1981 e per le ricette spedite nel periodo febbraio-agosto 1981
dalle farmacie clienti del OS, oltrecchè dalle farmacie CH, ET, AT, DON BOCO
BERNARDELLI, IC, per le quali la relativa maggio-
re semplicità del meccanismo della truffa sembrava rendere possibile una sia pure approssimativa quanti-
ficazione dei singoli rapporti. Per le ricette di tali farmacie, spedite dal luglio 1980 al gennaio
1981, e per le ricette di tutte le altre farmacie nel periodo dal luglio 1980 all'agosto 1981, si pro-
cedeva invece all'analisi di campioni, formati dai periti, nonchè dalle ricette rilasciate da alcuni medici imputati, mirando non alla quantificazione dei vari rapporti criminosi, ma all'acquisizione di riscontri di prova circa l'estensione nel tempo di essi. Le conclusioni dei tecnici dell'istituto di ricerca incaricato confermano in massima parte la valutazione circa la falsità dei bollini fustellati, .20.
già fatta dalla polizia giudiziaria al momento dei.
vari sequestri.
Una ulteriore attività istruttoria, di carattere generale, mirava poi alla æquisizione,
tramite ordine di esibizione agli uffici competen-.
ti e l'escussione in qualità di testi dei responsa-
bili del settore contabilizzazione ricette della
U.S.L. 75 di Milano, di dati contabili concernenti _
le somme rimborsate nel 1980 e nel 1981 dalla strut tura pubblica alle farmacie dei vari imputati, per
-medicinali corrisposti agli assistiti dal servizio sanitario. Dalla comparazione tra i dati relativi ai mesi di novembre e dicembre 1981, ovvero di gen nario e febbraio 1982, (periodi nei quali la attivi tà illecita del TI, dell'NS e del OS-e-
dei medici collegati era venuta meno per l'arresto
.......
degli imputati) ed i dati relativi ai mesi corri-
spondenti del 1980 e del 1981, risultava che per molte delle farmacie in esame le somme rimborsate erano diminuite di vari milioni di lire (in alcuni casi di decine di milioni di lire) al mese, dopo l'inizio del procedimento penale. Ciò, nonostante che nel periodo di tempo, intercorso tra i due grup
pi di dati, vi fossero stati aumenti percentuali generali del prezzo dei farmaci, che, in una situa .21.
zione di mercato normale, avrebbero dovuto portare non già ad una diminuzione, ma ad un aumento della
spesa pubblica.
All'esito della complessa e laboriosa i-
struttoria, venivano rinviate al giudizio del Tribu
nale di Milano, tra le altre, tutte le persone di cui si farà tra breve l'elencazione con la indica-
zione delle rispettive imputazioni.
Nel dibattimento di primo grado compariva-
1 no, inoltre, le parti civile costituibe Regione Lom-
bardia, Unita Sanitaria Locale di Milano n. 75, So-
cietà ELLEM, Comune di EL, FARMINDUSTRIA,
Regione Toscana, Azienda Municipale Farmacie di Bol
late, FARMITALIA LO ER, AUSONIA FARMACEUTICI,
ALFA FARMACEUTICI, SCHERING s.p.a., SM NE.E
NC, BRISTOL s.p.a., FIDIA s.p.a., PARKE DAVIS
s.p.a., e LEPETIT s.p.a.
Il Tribunale di Milano, decideva la causa,
con sentenza del 28 settembre 1983, emettendo le statuizioni che si riportano nei confronti degli imputati, attuali ricomenti.
Dichiarava
1) OS LU colpevole dei reati di: A) ricet-
tazione, B) falsità ex art. 473,p.C) truffa, D)fal-
sità ideologica ex art. 480 C.P., così modificata .22.
1 'imputazione ex art. 479 C.P., E) corruzione ex artt.
321 e 319 C.P., F) corruzione ex art. 321 C.P., CO=
sì modificata l'imputazione ex. art. 324 C.P., e, د
ا
nificati sulla base del reato più grave di ricetta-
zione, lo condannava alla pena di anni cinque, mesi :
sei di reclusione e L.
8.000.000 di multa, e della interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2) OG IO colpevole dei reati di: P1) associazione per delinquere, Q1) ricettazio ne,_ R1) falsità ex art. 473 C.P., S1) falsità ideo-
logica ex art. 480 C.P., così modificata l'imputa.
zione ex art. 479 C.P., T1) corruzione ex art. 321
e 319 C.P., U1) corruzione ex art. 321 così modifi cata l'imputazione ex art. 324, V1) truffa, 16) cor-
- ruzione ex art. 321 C.P., L6) truffa, N6) corruzione ex art. 321 e 319 C.P., D6) truffa, P6) ricettazio-
ne, Q6) falsità ex art. 473 C P "5" e concesse le cir costanze attenuanti generiche, lo condannava per il delitto di associazione per delinquere alla pena di anni due di reclusione, e, per tutti gli altri uni-
ficati sulla base del reato di corruzione, alla pena di anni quattro di reclusione e L. 700.000 di multa;
3) NS RI assolto per insuffi-
cienza di prove dai reati di: A2.) falsità ex art. .23.
C2) corruzione ex art. 319 e 321 C.P., E2) truffa,
e Z1) ricettazione;
4.) BAZZAEL IO colpevole del reato
B6) di corruzione ex art. 319 C.P., così modificato quello ascrittogli ex art. 324 C.P. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava al-
гарепа a di anno uno, mesi cinque di reclusione, L..
500.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione per pari durata, pena sospesa;
5) NA LO, colpevole dei reati di: F4) falsità ideologica ex art. 480 C.P
così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., G4). corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., H4) truffa;
14)
di corruzione ex art. 319, così modificata l'imputazio-
ne ex art. 324 C.P., e, unificati sulla base del reato di corruzione e concesse le circostanze atte-
nuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione e L. 700.000 di multa, con la du-
plice interdizione temporanea;
6) GN ERGI colpevole dei reati di: D4) ricettazione, P4) falsità ex art. 473 C.P.
_ così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P.; Q4)
truffa, R4) ricettazione, S4) falsità ideologica ex art. 480 C.P., così modificata l'imputazione ex .24.
Art. 479 C.P., T4) corruzione ex art. 319 e 321 C. P. U4) truffa, B5) falsità ideologica ex art. 480
C.P., così modificat a l'imputazione ex. art. 479 C.P.
C5) corruzione ex art. 319 e. 321 C.P. D5) truffa,
.
e, unificati sul reato base di ricettazione, lo cont dannava alla pena di anni quattro di reclusione e
L.
6.000.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
7) RA NC colpevole dei reati di: H) ricettazione, I) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P. L.).
truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti di cui ai artt. 62 bis.
e 62 n. 6 C.P. prevalenti sull'aggravante di cui---
all'art. 61-C. P. -la condananva alla pena di anno
.
mesi sei di reclusione e L. 500.000 di multa, uno,
con la duplice interdizione temporanea;
8) LL IR colpevole dei reati di cui al precedente n. 6, e, con le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante, lo condanna-.
va alla stessa pena;
.9) AI TO colpevole di reati di:
N2) ricettazione, D2) falsità ex art. 474 C.P., S2)
falsità ex art. 482 e 477 C.P. così modificata l'im putazione ex art. 476 C.P. T2) truffa, e, unificati 25.
sul reato base di ricettazione e con le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione, L. 700.000 di mul-
con l'interdizione temporanea dai pubblici uffi- ta,
ci3B
10) AI IA colpevole dei reati di:
F2) ricettazione, G2) falsità ex art. 473 C.P., così
modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., H2) falsi tà ideologica ex art. 480 C.P., 12) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P. M2) truffa, N2) ricettazione,
D2) falsità ex art, 473 C.P., e., unificati sul reato
e di ricettazione, e concesse le circostanze atte-base
huanti generiche, la condannava alla pena di anni quattro di reclusione e L.
2.500.000 di multa, con-
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
-
11) CA IA colpevole dei reati
: D4) ricettazione, Q4) truffa e, unificati sul di reato base di ricettazione e con le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sul-
l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., la condan-
nava alla pena di anno uno, mesi due di reclusione,
Ļ. 500.000 di multa, con la duplice interdizione. tem poranea, pena sospesa;
12) AT AN colpevole dei reati di: S3) ricettazione, U3) falsità ideologica ex art.: .26.
479 C.P., V3) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P ""
Z3) truffa, e, unificati sotto il reato base di ri-
cettazione e concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sult la aggrvante di cui all'art. 61 n. 9 C.P.., lo condan nava alla pena di anni due di reclusione, L. 1.000.000=
di multa, con la duplice i herdizione temporanea e la pena parzialmente condonata;
...
13) LI IE colpevole dei reati di: F3) ricettazione, G3) falsità ex art. 473 C.P.,
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., H3.)
falsità ideologica ex art. 480 C.P., così modifi-
cata l'imputazione ex art. 479 C.P., 13) corruzione.
ex artt. 319 e 321 C.P., L3) truffa, e, unificati
sul reato base di ricettazione e con le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n.
9. C.P 10
condannava alla pena di anni due, mesi sei di re-
clusione, L.
1.200.000 di multa, con la duplice in-
terdizione temporanea;
14 NI LO colpevole dei reati di:
D2) corruzione ex art. 319 C.P., così modificata la imputazione ex art. 324 C.P., R5) falsità ideolo-
gica ex art. 480 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., S5) corruzione ex artt. 319 e 321 .27.
C.P., T5) truffa, e, unificati sul reato base di corruzione e concesse le attenanti generiche, lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclu sione, L. 500.000 di multa, con la duplice interdi-
zione temporanea;
15) NI AE colpevole du rea ti di: H) ricettazione, I) falsità ex art. 473 cosi modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., L) truffa,
unificati sulla base del reato di ricettazione,
e. concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravate di cui all'art. 61 n. 9 C.P.., lo condanna-
va alla pena di anni die, mesi due di reclusione,
L. 700.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
16) RT ID colpevole del reato D1).
di corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'im putazione ex art. 324 C.P., ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.
9. C.P. e concesse le attenuan-
ti generiche, lo condannava alla pena di anno uno,
mesi sei di reclusione, L. 700.000 di multa, con la.
duplice interdizione temporanea, pena sospesa;
17) AN NO LO colpevole dei rea ti di: M3) ricettazione, N3) falsità ex art. 474
C.P., D3) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., Q3) cor- .28. ruzione ex art. 319 e 321 C.P., R3) truffa, e, uni ficati sul reato base di corruzione. e concesse le.
attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P.
lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione, L. 500.000 di multa, con la duplice in-
terdizione temporanea;
CA- 18.) DE CA IO colpevole dei reati-
ex di: M) ricettazione, N) falsità/art. 473 C.P, così
modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., N bis).
falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata
1'imputazione ex art. 479 C.P.; Nter) corruzione-
ex artt. 319 e 321 C.P., 0) truffa, e, unificati "
sul reato base di ricettazione e concesse le atte-
nuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. pre-
valenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C. P..., lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione L.
2.100.000 di multa, con la diplice interdizione temporanea;
19) DI LO AR colpevole dei reati di: F4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione di cui all'art. 479 C.P.,
G4) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., H4) truffa,
I4) corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'im putazione ex art. 324 C.P B6) stesso reato modi-
ficato, N6) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., D6) .29.
truffa, P1) associazione per delinquere, e, concesse
le circostanze attenuanti generiche equivalenti al-
l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condan-
nava per il delitto di associazione per delinquere alla pena di anno uno di reclusione, e, per tutti
gli altri reati unificati sul reato base di corruzio-
ne, alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione,
L. 500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea.
20) IN DO colpevole del reato D1).
di corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'im-
putazione ex art. 324 C.P. ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. e concesse le circo-
stanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione e L. 700.000...
di multa, con la duplice interdizione temporanea,
pena sospesa;
21) HE TE colpevole dei reati di: P1) associazione per delinquere ex art. 416 com ma 2 C.P Q1) ricettazione, R1) falsità ex art. 473 C.P. S1) falsità ideologica ex art. 480 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., THE
ت corruzione ex artt. 319 e 321 C. P., U1) corruzione.
ex art. 321 C.P. così modificata l'imputazione ex
. " art. 324 C.P., V1) truffa, C6) falsità ex artt. 476, .30.
482, 485 e 491 C.P., ẹ, concesse le circostanze at-
tenuanti generiche, la condannava per il delitto di associazione per delinquere alla pena di mesi otto.
di reclusione e per tutti gli altri reati unificati sul reato base di ricettazione alla pena di anni tre di reclusione, L. 900.000 di multa, con l'inter dizione temporanea pubblici uffici;
22) ON EP colpevole dei reati di: H)
ricettazione, I) falsità ex art. 473 C.P. così modi-
ficata l'imputazione ex art. 474 C.P. L) truffa,
e, unificati sul reato base di ricettazione e conces se le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P la condannava alla
•
pena di anni due, mesi due di reclusione, L. 700.000
di multa, con la duplice interdizione temporanea;
23) ON IO MA colpevole dei reati: H3) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., I3) cor-
ruzione ex artt. 319 e 321 C.P., L3) truffa, e, uni
ficati sul reato base di corruzione, concesse le at-
tenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione,.. L.. 500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
24) RI IA colpevole del reato
di D1) corruzione ex artt. 319 C.P. così modificatal .31.
l'imputazione ex art. 324 C.P, ed, esclusa l'aggra-
vante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione, L. 700.000 di mul ta, con la duplice interdizione temporanea,pena so-
spesa;
25) RI GO colpevole dei reati di falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata
1'imputazione ex art. 479 C.P., G4) corruzione ex.
artt. 319 e 321 C.P., H4) truffa, I4) corruzione ex art. 319 C.P. cosi modificata l'imputazione ex
324 C.P., N6) corruzione ex artt. 319 e 321 art
D6) truffa, e, unificati sul reato base di C.P corruzione e concesse le attenuanti generiche, lo
İcondannava alla pena di anni due, mesi nove di reclu sione, L. 500.000 di multa, con la duplice interdi-
izione temporanea;
26) RARO AL colpevole dei reati di: Z2) ricettazione, B3) corruzione ex artt. 319
e 321 C.P., E3) truffa, F4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., G4) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P.,
H4) truffa, 14) corruzione ex art. 319 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 324 C.P. N6) corru-
• '
zione ex art. 319 e 321 C.P., D6) truffa, e, unifica L .32.
ti sul reato base di corruzione, e concesse le at tenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P.,
lo condannava alla pena di anni tre, mesi due di reclusione, L. 700.000 di multa, con la duplice in-
terdizione temporanea;
27) AM OB colpevole dei reati di: Al) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex-art. 479 C.P B1) cor-
- ruzione ex artt. 319 e 321 C.P., C1) truffa, D1)
corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'impu-
tazione ex art. 324 C.P.. e, unificati sul reato
-base di corruzione, e concesse le attenuanti-gene=
riche, lo condannava alla pena di anni due mesi due di reclusione, L. 250.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
28) FRAGR SA colpevole dei rea-
ti di: M) ricettazione, N) falsità ex art. 473 C.P
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P.,
N bis) falsità idologica ex art. 480 C.P. così mo.
' N ter) cor dificata l'imputazione ex art. 479 C.P.
ruzione ex artt. 319 e 321 C.P., D)truffa, e, uni
ficati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, L.
2.500.000 di "33.
multa, con la duplice interdizione temporanea;
29) IG DO colpevole dei reati di: P) ricettazione, Q) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P Z )
truffa, e, unificati sul reato base della ricetta-..
zione, e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condannava alla pena di anno uno, mesi cinque di reclusione, L. 500mi
la di multa, con la duplice interdizione temporanea,
pena sospesa:
30) GATI GIACIN colpevole dei reati di: F4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., G4) cor-
ruzione ex artt. 319 e 321 C.I P H4) truffa, I4)
corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'impu-
tazione ex art. 324 C.P., 16) corruzione ex art.
319 e 321 C.P., L6) truffa, e., unificati sul reato base di corruzione e concesse le attenuanti meri-
che, lo condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, L. 500.000 di multa, con la interdi-
zione temporanea dai pubblici uffici%;B
31) HE RA colpevole dei reati di:
F4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modifi-
cata l'imputazione ex art. 479 C.P. G4) corruzione .34.
ex artt. 319 e 321 C.P., H4) truffa;
14) corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 324 C.P. e, unificati sul reato base di corru=
zione e concesse le attenuanti generiche, lo condan-
nava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione
L. 500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
32) CO AN colpevole dei reati di:
H) ricettazione, N) falsità ex art. 473 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 474 C.P. Nbis) T
di falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modifi-
cata l'imputazione ex art. 479 C.P., Nter) corruzio-
ne ex artt. 319 € 321 C.P., 0) truffa, o, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le circo-
stanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n.
6 C.P. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 G.P., lo cadannava alla pena di anni due,
mesi sei di reclusione, L.
2.500.000 di multa, con
-་
la duplice interdizione temporanea;
33) LI GI colpevole di: F4) falsi tà ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'im÷
putazione ex art. 479 C.P., G4) corruzione ex artt.
319 e 321 C.P., H4) truffa, 14) corruzione ex art.
-.
319 così modificata l'imputazione ex art. 324 C.P.,.
N6) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., D6) truffa, 35.
P1) associazione per delinquere, e lo condannava
per l'associazione per delinquere, con le attenuan-
ti generiche equivalenti all'aggravante di cui allo art. 61 n. 9 C.P. alla pena di anno uno di reclu- '
sione, e, per gli altri reati, unificati sul reato base di corruzione e con le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P., To condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, L. 350.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
34) IC ET colpevole dei reati di D4) ricettazione, (4) truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le circostan-
ze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6
C.P., lo condannava alla pena di anno uno, mesi due di reclusione, L. 500.000 di multa, con l'interdizio ne temporanea dai pubblici uffici, pena sospesa e interamente condonata;
35) IO VA colpevole dei reati di: A1) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., B1) cor- ruzione ex artt. 319 e 321 C.P., C1) truffa, D1)
corruzione ex art. 319. C.P. così modificata l'impu-
tazione ex art. 324 C.P. e,
• ' unificati sul reato base di corruzione e concesse le circostanze atte- nuanti di cui agli artt.62 bis e 62 n. 6 C.P., lo .36.
condannava alla pena di anni due, mesi due di re- clusione, L. 350.000 di multa, con la duplice inter-
dizione temporanea;
36) ON AT colpevole dei reati di: Gl) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., H1) cor-
ruzione ex art. 310 e 321 C.P., 11) truffa, esclu sa la contestazione di cui al n. 2, L1) M1) N1) corru-
zione ex art. 319 C.P. così modificata l'imputazio-
ne ex art. 324 C.P., e, unificati sul reato base di corruzione e concesse le circostanze attenuanti generiche lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, L.
1.000.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
37) GL ZO colpevole del reato di
D1) corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'im putazione ex art. 324 C.P. ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. e concesse le attenuan-
ti generiche, lo condannava alla pena di anno uno,
mesi sei di reclusione, L. 700.000 di multa, con
-la duplice interdizione temporanea, pena sospesa;
38) CH ST colpevole dei reati di U2) ricettazione, B3)D3)corruzione ex artt. 319
e 321 C.P., E3) truffa, e, unificati sul reato ba-
se di ricettazione e concesse le attenuanti di cui .37.
agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sull'ag!
gravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condanna-
va alla pena di anni tre di reclusione, L. 2.000.000=
di multa, con la duplice interdizione temporanea e lapena parzialmente condonata;
39) SI LO colpevole dei reati di:
E1) ricettazione, esclusa quella delle fustelle sciol te, F1) falsità ex art. 473 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P 11) truffa, esclusa
+
la contestazione di cui al n. 2, _e unificati sul
reato base di ricettazione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, L. 1.200.000
di multa, con la duplice interdizione temporanea;
40) IO IA, colpevole dei reati di: H) ricettazione, I) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., -6-)
truffa, e, unificati sul reato di ricettazione, exclu-
sa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 G.P. e con-
cessele attenuanti generiche, la condannava alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione, L. 500.000
di multa, con l'interdizione temporanea dai pubbli-
ci uffici, pena sospesa;
41) UG LE colpevole dei reati di: .38.
B5) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modifi
cata l'imputazione ex art. 479 C.P., C5) corruzione.
ex artt. 319 e 321 C.P., D5) truffa, e., unificati sul reato base di corruzione, concesse le circostan ze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, L. 500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
42) NC DO colpevole dei reati di: Al) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., B1) corru-
zione ex artt. 319 e 321 C.P , C1) truffa, D1) cor-
ruzione ex art, 319 C.P. così modificata la imputa-
zione ex art. 324 C.P.
• Y unificati sul reato base di corruzione, concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P., lo condannava alla pe-
na di anni due, mesi due di reclusione, L. 350.000
di multa, con la duplice interdizione temporanea;
43) RE UR colpevole dei reati di:
L4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modi-
ficata l'imputazione ex art. 479 C.P., M4) corruzio-
ne ex artt. 319 e 321 C.P ., N4) truffa, e, unifica-
ti sul reato base di corruzione, concesse le circo-
stanze attenuanti generiche, lo condannava alla pe-
na di anni due, mesi sei di reclusione, L. 500.000
di multa, con la duplice interdizione temporanea;
.39.
44) CI IN colpevole del reato di:
D1) corruzione ex artt. 319, così modificata l'impu-
tazione ex art. 324 C.P. , ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. e concesse le attenuan-
ti generiche, lo condannava alla pena di anno uno,
mesi sei di reclusione, L. 700.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea, pena sospesa;
45) AI ERGI colpevole dei reati.
di: 04) ricettazione, P4) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., QA)
truffa, R4) ricettazione, S4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 479 C.B., T4) corruzione ex artt. 319 e 321
C.P., U4) truffa, e, unificati sul reato base della ricettazione, concesse le attenuanti generiche equi-
valenti all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P.
10 condannava alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione, L.
3.000.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
46) NU AL colpevole dei reati di:
S3)04) R4) ricettazione, T3)P4) falsità ex art. 473
C.P. così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P.
U3) S4)V4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., V3) T4) 1
Z4) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., Z3) Q4) A5) 40.
truffa, €., unificati sul reato base di corruzione, concesse le attenuanti di cui gli artt. 62 n. 6 e
62 bis C.P. prevalenti sull'aggravante di cui allo art. 61 n. 9 C.P., lo condannava alla pena di anni tre, mesi due di reclusione L.
2.500.000 di multa,
con la duplice interdizione temporanea;
47) AL LD colpevole del reato di:
D1) corruzione ex art. 319 C.P. così modificato ex art. 324 C.P., ed, esclusa l'aggravante di cui allo art. 61 n. 9 C.P. e concesse le circostanze attenuan ti generiche, lo condannava alla pena di anno uno,
mesi sei di reclusione, L. 700.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea, pena sospesa;
48) US AN colpevole dei reati di: H) ricettazione, I) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., 4)
truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condannava alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione, L. 500.000 di mul ta, con la duplice interdizione temporanea, pena sospesa;
49) PE AT BE colpevole dei reati di: F4) falsità ideologica ex art. 480 c%;Bp%3B . 41.
così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P. G4)
16) N6) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., H4) L6).
D6) truffa, 14) corruzione ex art. 319 così modificata l'imputazione ex art. 324 C.P., e, unificati sul reat to base di corruzione e concesse le attenuanti gene+
riche, lo condannava alla pena di anni tre di reclut sione L. 350.000 di multa, con la duplice interdizio-
ne temporanea;
50) IEON IA colpevole dei reati di S4) L5) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., T4) M5).
corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., U4) D5) truffa,
Q5) falsa testimonianza, e, unificati sul reato base di corruzione, e concesse le attenuanti di cui gli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P., la condannava alla pena. di anno uno, mesi sette di reclusione, L. 200.000.
------
di multa, con l'interdizione temporanea dai pubbli-
ci uffici, pena sospesa;
51) NI OB colpevole dei reati di: L5) falsità iologica ex art. 480 C.P. così mo dificata l'imputazione ex art. 479 C.P., M5.) corru-
zione ex art. 319 e 321 C.P., 05) truffa, e, unifica ti sul reato base di corruzione e concesse le atte-
nuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, L. 500.000 di multa, .42.
con la duplice interdizione temporanea;
52) IZ LI colpevole dei reati di: $3) ricettazione, T3) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., U3).
falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificat l'imputazione ex art. 479 C.P., V3) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., 23) truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., la condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclu-
sione, L.
1.500.000 di multa, con la duplice inter-
dizione temporanea;
53) OL ERUL colpevole dei reati di: Al) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., B1) corru-
zione ex art. 319 e 321 C.P., C1) truffa, D1) corru-
zione ex art. 319 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 324 C.P. יד unificati sul reato base di corruzione, e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, L. 500.000 di multa, con la duplice in-
terdizione temporanea;
54) PO ER colpevole dei reati di:
E1) ricettazione, esclusa quella di fustelle sciol- 43.
te, F1) falsità ex art. 473 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P.; G1) falsità ideolo-
gica ex art. 480 C.P. così modificata l'imputazione di ex art. 479 C.P., H1) corruzione ex artt. 319 e 321 mo C.P I1) truffa, esclusa la contestazione di cui zi al n. 2, e, unificati sul reato base di ricettazion ne e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo.
_condananva alla pena di anni tre, mesi tre di reclu=
sione, L.
3.000.000 di multa, con la duplice inter-
dizione temporanea;
55) PU LU colpevole dei reati di S3) ricettazione, T3) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., U3)
falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., V3) corruzione ex-
artt. 319 e 321 C.P., 23) truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione, e concesse le attenuanti di cui agi artt. 62 bis e-62 n. 6 C.P. prevalenti
-sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C. P., lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclu sione, L-1-500.000 di multa, con la duplice inter-
dizione temporanea;
56) LL PE colpevole del reato di:
M1) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P. così modifi- .44.
cata l'imputazione ex art. 324 C.P. ed, esclusa l'ag gravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione, L. 600.000
di multa, con la interdizione -temporanea dai pubbli ci uffici, pena sospesa;
57) EN OG colpevole dei reati
-
-
di: F2) N2) ricettazione, G2) D2) falsità ex art. 473 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 474
C.P., H2) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
_modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., 12) corrut zione ex artt. 319 e 321 C.P., M2) truffa, e, unifi cati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti gerriche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condannava alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione, L. 500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea, pena sospesa;
58) DO OM colpevole dei reati di: 16) N6) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., L6)
06) truffa, e, unificati sul reato base di corruzio- ne, lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, L. 500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea, pena sospesa;
59) RO IAUC colpevole dei reati
一个 45.
di E5) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 479 C. P F5) corru-
. '
zione ex art. 319 e 321 C.P., G5) truffa, H5) corru-
zione ex art. 319 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 324 C.P., e, unificati sul reato base di corruzione, e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclu-
sione, L. 500.000 di multa, con la duplice interdi-
zione temporanea;
60)ET ER colpevole dei reati di : $3) ricettazione, V3) corruzione ex artt. 319.
e 321 C.P., Z3) truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti di cui agli artt, 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sulla aggra-
vante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., la condannava alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione, L.
800.000 di multa, con la duplice interdizione tempo-
ranea, pena sospesa e. parzialmente condonata;
61) TI AR colpevole dei reati di:
Q1) P6) ricettazione R1) A2) Q6) falsità ex art. 473 C.P., S1) B2) falsità ideologica ex art. 480.
C.P. così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P
T1) U1) C2)16) corruzione ex artt. 321 e 319 C.P. V1)
E2) L6) 06) truffa, P1) associazione per delinquere, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava .46.
per l'associazione per delinquere alla pena di anni due di reclusione, e per tutti gli altri reti unifi-
cati sul reato base di corruzione, alla pena di an-
ni cinque, mesi sei di reclusione, L.
1.000.000 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uf-
fici;
62) HI IN colpevole dei reati di: F4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così
-
modificata l'imputazione exart. 479 C.P., G4) corru
-zione ex art. 319 e 321 C.P., H4) truffa, 14) corru- zione ex artt. 319 C.P. così modificata l'imputazio-
ne ex art. 324 C.P., e, unificati sul reato base di corruzione e concesse le attenuanti di cui agli artt.
62 bis e 62 n.. 6 C.P., lo condannava alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione, L. 500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea, pena so-spesa;
63) OT GI colpevole dei reati di:
S3) ricettazione, T3) falsità ex art. 473 C.P. così
modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., U3) fal-
sità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata
l'imputazione ex art. 479 C.P. _V3) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., Z3) truffa, e, unificati sul..
e concesse le attenuanti reato base di ricettazione .47.
sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., 10
condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclu-
la duplice interdi- sione, L.
1.500.000 di multa, con
zione temporanea;
64) AM SC colpevole dei rea-
ti di: D4) R4) ricettazione, P4) falsità ex art. 473 C.P. così modificata l'imputazione ex art, 474
C.P., Q4) U4) G5) 05) P5) truffa, S4) E5) L5) falsi-
tà ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'im putazione ex art. 479 C.P., T4) F5) H5) I5) M5) cor.
ruzione ex artt. 319 e 321 C.P. così modificata l'im-
putazione ex-art. 324 C.P N5) falsità ex artt.
•---
477 e 482 C.-P. così modificata l'imputazione ex art. 476 C.P • e, unificati sul reato base di ricettazio ne e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condannava alla pena di anni tre, mesi due di reclusione, L 3.200.000
di multa, con la duplice interdizione temporanea;
65) AN FE colpevole dei reati di D3) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., E3) truf fa, e, unificati sul reato base di corruzione e con le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione, L.
: 500.000 di multa, con la duplice interdizione tempo- .48. ranea, pena sospesa e parzialmente condonata;
B
66) SP IARA colpevole dei reati di: $3) ricettazione, T3) falsità ex art. 473 C.P..
Icata l'imputazione ex art. 474 C.P., U.3così modific falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 479 C.P., V3) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., 23) truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n.
6- C.P. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., 10
condannava alla pena di anni tre di reclusione, L
2.000.000 di multa, con la duplice interdizione ten-
poranea;
67) SQ IO colpevole dei reati di: M) ricettazione, N) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., Nbis)
falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modificata
l'imputazime ex art. 479 C.P... N ter) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P. 0) truffa, e, unificati sul reato base di ricettazione e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. lo con-
dannava alla pena di anni due, mesi sei di reclu- sione L.
2.500.000 di multa, con la duplice inter-
dizione temporanea;
•49.
68) AN IETRO, colpevole dei reati di
F4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modifi+
cata l'imputazione ex art. 479 C.P., G4) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., H4) truffa, 14) corruzione.
ex art. 319 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 324 C.P., P1) associazione per delinquere, e,
concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condan-
nava per il delitto di associazione per delinquere alla pena di anno uno di reclusione, e, per tutti gli altri reati unificati sul reato base di corruzio-
concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bisne,
e 62 n. 6 C.P., alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione, L. 350.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
69) TU UL colpevole del reato di
B6) corruzione ex art. 319 e 321 C.P. così modifica-
ta l'imputazione ex art. 324 C.P. e., concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava al-
la pena di anno uno, mesi otto di reclusione, L
500.000 di multa, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena sospesa;
70) AL IA colpevole dei reati di:
. A4) E6) ricettazione, B4) falsità ex art. 474 C.P.,
C4) falsità ideologica ex art. 480 C.P. così modifi- 50.
cata l'imputazione ex art. 479 C.P., D4) 16) corruzio ne ex artt. 319 e 321 C.P., E4) L6) truffa, e uni-
ficati sul reato base di ricettazione, concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis C.P.
prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 n
9 C.P., la condannava alla pena di anni tre, L
2.000.000 di multa, conla duplice interdizione tem poranea;
71) VA SC colpevole dei reati di: F4) falsità ideologica ex art. 480 così modifi cata l'imputazione ex art. 479 G.P., G4) 16) N6 ).
corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., H4) L6) D6) truf_
fa, 14) corruzione ex art. 319 C.P. così modificata l'imputazione ex art. 324 C.P., unificati sul reato base di corruzione, e, concesse le circostanze at-
tenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione, L. 500.000 di multa,
con la duplice interdizione temporanea;
72) VE GO colpevole dei reati di: S3)
ricettazione, T3) falsità ex art. 473 C.P. così mo→
dificata l'imputazione ex art. 474 C.P., U3) falsi-
tà ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'im-
putazione ex art. 479 C.P., V3) corruzione ex artt. 319 e 321 C.P., 23) truffa, unificati sul reato bai
se di ricettazione, e, concesse le attenuanti di .51.
sul-cui agli artt. 62 bis 62 n. 6 C.P. prevalenti sul l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo condan-
nava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione,
L.
1.500.000 di multa, con la duplice interdizione temporanea;
73) VILI NO colpevole dei reati di: M3) ricettazione, N3) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., D3)
falsità ideologica ex art, 480 C.P. così modificata l'imputazione ex art, 479 C.P., Q3) corruzione ex art. 319 e 321 C.P. R3) truffa, unificati sul reato base di corruzione, e, concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 C.P lo condannava
--
alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione, L.
350.000 di multa, con la duplice interdizione tempo-
ranea, pena sospesa;
74) ZA IA colpevole dei reati di:
ricettazione, T3) falsità ex art. 473 C.P. così mo-
dificata l'imputazione ex art. 474 C.P., U3) falsi-
tà ideologica ex art. 480 C.P. così modificata l'im-
putazione ex art. 479 C.P., V3.) corruzione ex artt.
319 e 321 C.P.; Z3) truffa, unificati sul reato base di ricettazione e, concesse le attenuanti di cui
62 n. 6 prevalenti sull'aggravan-agli artt. 62 bis e te di cui all'art. 61 n. 9 C.P., la condannava alla .52.
pena di anni due, mesi sei di reclusione, L. 1.500.000= di multa, con la duplice interdizione temporanea;
75° AVLONI LI colpevole dei reati di: H) ricettazione, I) falsità ex art. 473 C.P.
così modificata l'imputazione ex art. 474 C.P., LL
truffa, unificati sul reato base di ricettazione,
.e concesse le attenuanti generiche prevalenti sul-
l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., lo con-
dannava alla pena di anni due, mesi due di reclusio-
ne, L. 700.000 di multa, con la duplice interdizio ne temporanea
Con la sentenza anzidetta, il Tribunale
di MIlano assolveva:
1) NS RI dai reati ascrittigli per insufficienza di prove;
2) NA LO dai reati a-
scrittigli ai capi N6) 06) per insufficienza di pro-
ve;
3) AI TO dai reati ascrittigli ai capi P2) Q2) R2) perchè il fatto non sussiste;
4) ON AT dal reato di cui al n.
2 del capo I1) perchè il fatto non sussiste;
5) SI LO dai reati ascrittigli ai capi G1) e H1) per insufficienza di prove, dalla
ricettazione delle fustelle sciolte e dalla truffa 53.
di cui al n. 2 del cap (1) perchè il fatto non sussi -
ste;
6) IEON IA dal reato ascrittole al capo R4) per non aver commesso il fatto;
7) PO ER dal reato di ricettazione di fustel-
le sciolte (capo E1) e dalla truffa di cui al n.
2 del capo I1) perchè il fatto non sussiste;
8) HI IN dai reati ascrittigl ai capi F4) n. 1 ed H4) n. 1 per non aver commesso il fatto.
Dichiarava inoltre di non doversi procede-
re nei confronti di:
1) OG IO per i reati ascritti gli ai capi H6) M6), modificato il titolo del reato in quello di cui all'art. 480. C.P perchè estinti
•
per amnistia%;B
2) NA LO per il reato di cui al capo M6), modificato il titolo del reato
perchè estinto in quello di cui all'art. 480 C.P
per amnistia;
3) CA IA per il reato ascritto-
le al capo P4), modificato il titolo del reato in quello di cui all'art. 473 C.P., perchè estinto per amnistia;
4) AT AN per i reati ascrittigli .54.
ai capi T3) e U3) modificati i titoli dei reati il primo in quello di cui all'art. 473 C.P. ed il se-
condo ing quello o di cui all'art. 480 C.P., perchè
estinti per amnistia;
5) DI LO AR per il reato ascritto-
gli al capo M6), modificato il titolo del reato in-
quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinto per amnistia;
6) RI GO per il reato ascrittogli al capo M6) modificato il titolo del reato in quel
_lo di cui all'art, 480 C.P., perchè estinto per amni-
stia;
7) RARO AL per i reati ascritti-
gli ai capi A3) M6), modificato il titolo dei reati in quello di cui all'art. 480 C.P. perchè estinti per amnistia;
8) GATI GIACIN per il reato ascritto-
gli al capo H6), modificato il titolo del reato in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinto per amnistia%;B
9) LI GI per il reato ascrittogli al capo M6), modificato il titolo in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinto per amnistia;
10) IC ET per il reato ascritto.
capo P4), modificato il titolo in quello di gli al oua 473 cp. furcht estido for onenirking ./55.
F 1
11) CH ST per i reati di cui al capo V2), modificato il titolo in quello di cui all'art. 473 C.P., ed ai capi A3) e C3), modificato il titolo in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè
estinti per amnistia;
B
12) PE AT BE per i reati ascrittigli ai capi H6) ed M6) modificato il titolo in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinti per amnistia;
13) DO OM, per i reati ascritti gli ai capi H6) ed M6), modificato il titolo in quel lo di cui all'art. 480 C.P., perchè estinti pe amni-
stia;
14) ET ER per i reati di cui ai capi T3) U3), modificati i titoli dei reati, il
primo in quello di cui all'art. 473 C.P. ed il secon-
do in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinti per amnistia;
_15) TI AR, per i reati ascrittigli ai capi H6.) M6), modificato il titolo in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinti per amnistia;
-
16) AN FE per il reato ascritto-
gli al capo C3), modificato il titolo in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinto per amnistia;
17) AL IA per i reati ascrittile .56.
ai capi F6) M6), modificato il titolo dei reati,
il primo in quello di cui all'art. 473 C.P. ed il secondo in quello di cui all'art. 480 C.P perchè
estinti per amnistia;
18) VA SC per i reati di cui ai capi H6) M6), modificato il titolo in quello di cui all'art. 480 C.P., perchè estinti per amnistia.
Provvedendo sulle azioni civili, esercitate in seno al procedimento penale, condannava:
1) al risarcimento del danno in favore della Regione LOMBARDIA: OS, OG, BAZZANEL-
LA, NA, GN, AI TO, AI Ma-
RIA, NI, RT, DI LO, IN, DOMENE-
GHETTI, ON, ON, RI IA, RI
GO, AM, FRAGR, GATI, HE, ON,
GL, SI, IO, UG, RE, MUCH
CI, AI, PE, NI, OL, LL, RE-
NOLDI, AL, PO, AN, RO, TI, TU,
VA , AVLONI e altri;
2) al risarcimento del danno in favore della U.S.L. n. 75: gli stessi imputati di cui al n. 1), ad eccezione di HE, ON, SI, Pa-
LERMA e PO;
3) al risarcimento del danno in favore della
LE s.p.a.: OS, OG, BONCCORSI, BONZAGNI .57.
AI TO, AI IA, NI, NI, DI
LO, HE, ON, ON, RI GO,
AM, FRAGR, GATI, HE, ON, MES-
SINA, IO, UG, RE, AI, PE,
NI, OL, PO, EN, AN, RINDONE
RO, VA', AVLONI, TI e altri;
(4) al riaccimento del danno in favore del comune di EL: ON, SI, PO,e OS;
5) al risarcimento del danno in favore della FARMINDUSTRIA: OS, ANTOGNIN, TI, BONAC
CORSI, GN, LO TO, AI IA, NI
NI, DI LO, HE, ON, ON,
RI GO, RARO, AM, FRAGR, GATI GHEZZI IO, ON, SI,- IO, UG,
------
RE, AI, PE, NI, IZ, EN,
AN, DO, ET, VA', AVLONI e al-
tri;
6) al risarcimento del danno in favore del la Regione Toscana: OG, OS, TI e MUN-
GAI;
7) al risarcimento del danno in favore.
della AZENDA MUNICIPALIZZATA FARMACIE DI BO:
NA, DI LO, RI GO, PE, DO,
VA , OG, TI e altri;
8) al risarcimento del danno in favore .58.
della FARMITALIA-LO ER s.p.a.: NI, CORBEL-
LINI, ON, IO, IO, OL, OS e altri;
9) al risarcimento del danno in favore-
della AUSONIA FARMACEUTICI s.p.a.: GN, DOMENE
GHETTI, FRAGR, SI, PO, EN, ANTONI
NI, OS, TI e altri;
10) al risarcimento del danno in favore della ALFA FARMACEUTICI s,p.a.: GN, DOMENEGHE -
TI, ON, FRAGR, SI, MUNGAL, IZ, POZ-
ZI, EN, OG, OS, TI e altri;
11) al risarcimento del danno in favore della SCHERING s.p.a.: GN, HE, FRA-
GR, SI, PO, OG, OS, TI-
e altri;
12) al risarcimento del danno in favore.
della SM-NE & NC s.p.a.: GN, CALONE.
TO, AI IA, NI, HE, DONA-
TI, FRAGR, SI, IO, AI, PO,
EN, OG, OS, TI e altri;
13) al risarcimento del danno in favore.
della BRISTOL s.p.a.: GN, AI TO, CAIO-
NE IA, HE, FRAGR, SI, RENOL-
DI, OG, OS, TI e altri;
14) al risarcimento del danno in favore 59.
della FIDIA s.p.a.: GN, AI TO, AI 1.
IA, NI, HE, ON, SI,
IO, AI, ZO, PO, OL, OG,
OS, TI e altri;
15) al risarcimento del danno in favore della PARKE DAVIS s.p.a.: GN, HE,
ON, FRAGR, SI, IZ, PO, EN,
OG, OS, TI e altri;
16) al risarcimento del danno in favore della LEPETIT s.p.a.: GN, AI TO, AI
IA, HE, ON, FRAGR, SI,
IZ, PO, EN, OG, OS, TI e altri
Ordinava infine che la sentenza venisse pubblicata, nei confronti di parte degli imputati,
per una sola volta, a spese di parte, su "Corriere
della Sera" e "Repubblica".
Nel merito della decisione, giova precisa-
re che, circa la responsabilità degli imputati nei confronti dei quali aveva formulato un giudizio di condanna, il primo giudice escludeva che i medicina-
li rifustellati fossero stati posti in vendita al pubblico con segni distintivi mendaci, in considera-
zione del fatto che i bollini fustellati falsi veni-
vano staccati dalle confezioni delle specialità me- $1
.60.
dicinali, per essere applicati alle ricette mutua- bili e spediti con queste alla amministrazione sani-
taria, prima della loro consegna ai clienti assisti ti dal servizio sanitario nazionale;
ma ravvisava nei fatti contestati il reato di uso di segni distin tivi falsi, commesso con l'applicazione dei bollini fustellati falsi alle ricette spedite, riqualifican do tali fatti come delitti contemplati dall'art. 473 C.P. invece dei delitti di cui all'art. 474
C.P. Ritenendo, inoltre, pubblico-ufficiale il medi co convenzimato con il servizio sanitario nazionale nell'attività di rilascio delle ricette in favore-
degli assistiti, riqualificava come reati di corru-
zione di pubblico ufficiale, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, i fatti contesta-
ti col decreto di citazione come reati di interesse privato in atti d'ufficio (cioè la emissione di ri-
cette, destinate a facilitare ai farmacisti lo smal timento dei medicinali rifustellati). Al tempo stes-
S.O, ravvisava nella ricetta, rilasciata dal medico convenzionato, un atto misto di autorizzazione e certificazione, qualificando la sua falsificazione come delitto di falsità ideologica commessa da pub-
blico ufficiale in certificati o autorizzazioni,
ai sensi dell'art. 480 C.P. .61.
Il Tribunale unificava, infine, col vincot lo della continuazione, ai sensi dell'art. 81 cpv.
- i vari reati contestati ai singoli imputati, C.P
con la esclusione del reato di associazione per de-
linquere contestato soltanto a taluni, e considerava come reato più grave per la determinazione della pena base, nei confronti dei farmacisti, oltrecchè
del OS e della NE, il reato di ricetta-
zione, e, nei confronti dei medici, oltrecchè del
Santi, e dell'IN, il reato di carruzione;
escludeva dalle singole fattispecie l'aggravante dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale di cui all'art. 61 n. 9, per i reati ai quali inerisce come elemento costitutivo;
concedeva a tutti, tran-.
ne a OS e NI, le circostanze attenuanti ge-
neriche, ed agli imputati, che avevano provveduto a risarcire il danno a fare offerta reale seguita dal deposito della somma, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale,
proponevano appello tutti gli imputati precedentemen te menzionati, nei confronti dei quali, ad eccezione.
di NS RI, veniva formulato giudizio di condanna..
Apertosi il dibattimento davanti alla Cor- 62.
te di Appello di Milano, veniva disposta la separa-
zione dei giudizi nei confronti di GL ZO,
OL ERGI, e AN IETRO, e si procedeva oltre, nei confronti di tutti gli altri appellanti..
Il giudizio di appello veniva deciso dalla.
Corte di Milano con due distinte sentenze: la prima,
emessa il 24 maggio 1985, e la seconda, emessa il
19 novembre 1985 nei confronti dei tre anzidetti soltanto.
Con la sentenza in data 24 maggio 1985
la Corte di appello di Milano emetteva le statuizion ni che seguono.
Dichiarava, anzitutto, la nullità, limita-
tamente al reato di inosservanza di pene accessorie previsto dall'art. 389 co. 2° C.P. (capo D6), del decreto di citazione a giudizio, davanti al Tribu-
nale di Milano, degli imputati CO, FRAGR,
CH, LI, IZ, ed ordinava la tra-
smissione degli atti allo stesso Tribunale per la rinnovazione del giudizio.
Dichiarava di non doversi procedere nei confronti di NA, DI LO, RI GO, FER-
RARO AL, LI, PE, DO e VA'
per i reati di corruzione ex artt. 319 e 321 C.P.
(capo N6) e di truffa (capo 06) perchè estinti per .63.
prescrizione; nei confronti di NU per il reato
di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (capo
V4) perchè estinto per amnistia.
Escludeva la circostanza aggravante di cui agli art. 61 n. 7 C.P. nei confronti di tutti gli imputati, ai quali era stata contestata. Esclu-
deva, inoltre, quanto al delitto di ricettazione,
la circostanza aggravate di cui all'art. 61-n.
C.P. nei confronti di: GN, RA, BUSINEL
LI, CA, AT, LI, NI, DE
CA, ON, FRAGR, IG, CO, MELCHION
DA, IO, AI, NU, US, IZ, PO,
PU, EN, ET, OT, AM,..
SP, SQ, AL, VE, ZA,.. ZAVALLONI. ucgate
Modificava o riduceva le pene accesso agli imputati appellanti appresso elencati, determi-
nandole:
1) per OS LU, in anni tre di reclusio- ne e L.
2.200.000 di multa, interdizione dai pubbli-
ci uffici per pari durata;
2) per OG IO, ferma restando la pena ir-
rogata per il capo P1), in anno uno, mesi nove di
reclusione e L. 700.000 di multa per gli altri reati unificati col vincolo della continuazione, e, quindi, .64.
complessivamente, in anni tre, mesi nove di reclusip-_ ne e L. 700.000 di multa, interdizione dalla profest sione e dai pubblici uffici per pari durata;
3.) per BAZZAEL IO, ritenuta la sua _ respon sabilità per la contravvenzione di cui all'art. 170
T.U. leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio
1934 n. 1265, così modificata l'originaria imputa- zione, in mese uno di arresto, revocando nel con-
tempo la interdizione dai pubblici uffici e dalla professione;
e con la sospensione dall'esercizio della professione per pari durata;
4) per NA LO, esclusi i capi N6
e 06), in anno uno, mesi undici di reclusione e L.
650.000 di multa;
interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per pari durata;
pena sospesa;
5) per GN ER GI, ritenuta, quanto al capo B5), la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 4 480 e 477 C.P. così modi-
ficata l'originaria imputazione, in anni due, mesi nove di reclusione e L. 2000.000 di multa;
interdi.
zione dalla professione per pari durata e dai pubbli cidi uffici per anno uno;
6) per RA NC, in anno uno, mesi due
di reclusione e L. 500.000 di multa, interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici .65.
uffici per anno uno %;
7) per NE RK, in anno uno, mesi due di
reclusione e も・ 500.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
8) per AI TO, in anno. uno, mesi otto di reclu-.
sione e L. 700.000 di multa;
revoca dell'interdizione.
dai pubblici uffici;
pena sospesa;
9) per AI IA, ritenuta la sua responsabilità
quanto al capo H2), per il reato di cui agli artt.
81 cpv., 110, 117, 480 e 477 C.P., così modificata l'originaria rubrica, in anno uno, mesi dięci di
[reclusione e L.
1.200.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
10) per CA IA, in anno uno, mese uno di
reclusione e L. 500.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pene già sospese e condonate;
11) per AT AN, ritenuta, quanto al capo
U3, la sua responsabilità per il delitto di cui agli
I artt. 81 cpv. 110, 117,480 e 477 C.P., così modifi-
cata l'originaria rubrica, in anno uno, mesi tre.
di reclusione e L. 700.000. di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici .66. per anno uno;
pubblicazione della sentenza;
pene sospese e interamente condonate;
12) per LI IE, in anno uno, mesi quattro di reclusione e 4. 800.000 di multa%; interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici.
uffici per anno uno, pena sospesa;
13) per NI LO, in anno uno, mesi sei di re-
clusione e L. 450.000 dimulta;
interdizione dalla.
professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
14) per NI AE, in anno uno, mesi otto di reclusione e L. 750.000 di multa, interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
15) per ARTI ID, ritenuta la sua responsabilità
quanto al capo D1, per la contravvenzione di cui all'art. 170 del T.U. delle leggi sanitarie, appro-
vato con R.D. 27luglio 1934 n. 1265, così modifica-
ta l'originaria rubrica, in mese uno di arresto;
revoca dell'interdizione dai pubblici uffici, e dalla professione;
sospensione dell'esercizio della pro-
fessione per pari durata;
16) per AN NO LO, in anno uno di reclusid.
ne e L. 400.000 di multa;
interdizione dalla profes- sione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena .67.
sospesa;
17) per DE CA IO, in anno uno, mesi quattro
di reclusione e L. 800.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
18) per DI LO AR, esclusi i capi N6-06), rite-
nuta la sua responsabilità, quanto al capo F4, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 480
e 477 C.P., e quanto al capo B.6, per la contravven-
zione di cui all'art. 170 T.U. delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, così
modificate le originarie imputazioni, dichiarata la.
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, in mese uno di arresto per il reato di cui al capo B6, mesi otto di reclu-
sione per il delitto di cui al capo. P1, anno uno,
mesi dieci di reclusione e L. 500.000 di multa per gli altri reati, e, così, complessivamente, in mese uno di arresto, anni due, mesi sei di reclusione eL. 500.000 di multa%; interdizione dalla professione e dai pubblici uffici per anni due, mesi sei, giorni ""
venti; sospensione dall'esercizio della professione per mese uno%3
19) per IN DO, ritenuta la sua responsabilità
per la contravvenzione di cui all'art. 170 T.U. leg- .68.
gi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.
1265, così modificata l'originaria imputazione, in mese uno di arresto, revoca dell'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione;
sospensione..
dall'esercizio della professione per pari durata;
20) per HE TE, in anno uno, mesi otto di reclusione e L. 900.000 di multa, per i capi 01,
R1, S1, T1, U1, V1, C6, unificati dal vincolo della continuazione, sulla base del più grave reato di ricettazione, e, quindi, tenuto conto della pena già inflitta in primo grado per il reato di cui al capo Pl, complessivamente, in anni due, mesi quat tro di reclusione e L. 900.000 di multa;
interdizio-
ne dalla professione per mesi otto e dai pubblici uffici, per anno uno;
21) per ON EP, in anno uno, mesi due di reclusione e L. 500.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
22) per ON IO, in anno uno, mesi cinque di reclusione e L. 450.000 di multa;
interdizione dal la professione e dai pubblici uffici per pari dura-
ta pena sospesa;
23) per RI IA, ritenuta la sua responsabi- lità per la contravvenzione di cui all'art. 170 del .69.
T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
luglio 1934 n. 1265, così modificata l'originaria imputazione, in mese uno di arresto;
B revoca della
interdizione dalla professione e dai pubblici uffi-
ci; sospensione dall'esercizio della professione per un mese;
24) per RI GO, esclusi i capi N6 e 06 in anno
uno, mesi otto di reclusione e L. 450.000 di multa;
Linterdizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
25) per RARO AL, esclusi i capi N6 e 06;
in anno uno, mesi undici di reclusione e L 650.000.
di multa;
interdizione dalla professione o dai pub-
blici uffici per pari durata;
pena sospesa;
26) per AM OB, in anno uno, mesi sei di reclusione e L 250.000 di multa;
interdizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
27) per FRAGR SA, in anno uno, mesi. nove di reclusione L. 900.000 di multa;
interdizione dal-
la professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
.
28) per IG DO, in anno uno
, mese uno di reclusione e L. 500.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici .70.
per anno uno %; pena sospesa;
29) per GATI GIACIN, ritenuta, quanto al capo
F4, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 117, 480, 477 C.P., così modifica ta l'originaria imputazione, in anno uno, mesi otto
di reclusione e L. 450.000 di multa;
interdizione dai pubblici e dalla professione per pari durata;
pena sospesa;
30) per HE RA, ritenuta, quanto al capo-
F4, la sua responsabilità per il reato di cui agli-
artt. 81 opv., 110, 117, 480, 477 C. P., così modifi cata l'originaria imputazione, in anno uno, mesi otto di reclusione e L. 450.000 di multa;
interdizio ne dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa.;_..
31) per CO AN, in anno. uno, mesi quattro di reclusione, e L. 800.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
32) per LI GI, esclusi i capi N6-06, ritenu
--
ta, quanto al capo F4, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 480
e 477 C.P., così modificata l'originaria imputazio- ne, dichiarata la prevalenza delle circostanze atte-
nuanti generiche sulle aggravanti per tutti i reati .71. contestati, in mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo Pl, e anno uno, mesi tre e giorni dieci di reclusione e L. 350.000 per gli altri rea ti a lui contrestati, e così, complessivamente, in anno uno, mesi undici, giorni dieci di reclusione e L. 350.000 di multa;
interdizione dalla professio- пе e dai pubblici uffici per pari durata;
pena so-
spesa;
33) per IC ET, in anno uno, mese uno di
reclusione e L. 500.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pubblicazione della sentenza;
pena già sospesa e condonata;B
34) per IO VA, in anno uno, mesi due di reclusione e L. 350.000 di multa;
interdizione.
dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
35) per ON AT, ritenuta, quanto ai capi
M1-N1, la sua responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 170 T.U. delle leggi sanitarie, appro vato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, così modifica.
ta l'originaria imputazione dei suddetti capi, in mese uno di arresto, per i capi M1, N1, unificati dal vincolo della continuazione, in anno uno
, mesi otto di reclusione e L. 650.000 di multa per tutti .72.
gli altri capi;
interdizione dalla professione.
dai pubblici uffici per anno uno, mesi otto, giorni diciotto;
sospensione dall'esercizio della profes-
sione per mese uno;
pene sospese;
36) per CH ST, in anno uno, mesi-quat-
tro di reclusione e L. 800.000 di multa;
interdizi ne dalla professione per pari durata e dai pubbli-
ci uffici per anno uno;
pubblicazione dalla senten-
za; pene sospese e interamente condonate;
37) per SI LO, ritenuta la sua responsabi—
lità per i reati di cui ai capi El, Il, unificati dal vincolo della continuazione sulla base del più
grave reato di truffa, in mesi cinque di reclusione e L. 80.000 di multa;
interdizione dalla profession ne per pari durata e dai pubblici uffici per anno.
uno; pena sospesa;
38) per IO IA, ferma restando la pena già
inflitta in primo grado, interdizione dai pubblici uffici per anno uno%;B
39) per UG LE, ritenuta, quanto al capo B5)
la sua responsabilità per il reato di cui agli artt.
81 cpv. 110, 117, 480 e 477 C.P in anno uno, me-
si sei di reclusione e L. 450.000 di multa;
inter-
dizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata, pena sospesa;
.73.
40) per NC DO, in anno uno, mesi due di reclusione e L. 350.000 di multa;
interdizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
↓ pena sospesa;
41) per RE UR, in anno uno, mesi sei di reclusione e L. 450.000 di multa;
interdizione dalla professione è dal pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
42) per CI IN, ritenuta la sua responsabi-
lità per la contravvenzione di cui all'art. 170 T.
U delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 lu-
glio 1934 n. 1265, così modificata l'ori ginaria imputazione, in mese uno di arresto;
revoca dell'in terdizione dalla professione e dai pubblici uffici;
sospensione dall'esercizio della professione per mese uno;
43) per AI ER GI, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravan-
te di cui all'art. 61 n. 9 e su quella di cui allo art. 640 ĉpy, n. 1 C,P., in anno uno, mesi sei di reclusione e L. 800.000 di multa per i capi 04, P4,
R4, V4, unificati dal vincolo della continuazione,
sulla bas e del più grave reato di ricettazione;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sosp esa;
74.
44) per NU AL, ritenuta, quanto al capo U3,
la sua responsabilità per il reato di cui agli artt
81 cpv., 110, 117, 480, 477 C.P.così modificata la originaria imputazione, unificati i capi S3, 13,
U3, V3, Z3, 04, P4, Q4, R4, S4, T4, U4, Z4, A5, su la base del più grave reato di ricettazione, in an no uno, mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 as multa;
interdizione alla professione per pari dura ta e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospe sa;
45) per AL LD, ritenuta la sua responsabilit tà per la contravvenzione di cui all'art. 170 T.U.
delle leggi sanitarie, appovato con R.D. 27 luglio
* 1934 n. 1265, così modificata l'originaria imputa-
zione, in mese uno di arresto;
revoca della inter-
dizione dalla professione e dai pubblici uffici,
sospensione dell'esercizio della professione per met se uno;
46) per US AN, in anno uno, mesi due di reclusione e L. 500.000 di mulia;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
47) per TR BE, esclusi i capi N6, 06, in
anno uno, mesi undici di reclusione e L... 350.000
di-multa; interdizione dalla professione e dai pubb 75.
blici uffici per pari durata;
pena sospesa;
48) per IEON IA, fema restando la pena pecu-
niaria già inflitta in primo grado, in anno uno.
mesi cinque di reclusione;
interdizione dalla profes-
sione e dai pubblici uffici per pari durata:pubbli-
cazione della sentenza;
49) per NI OB, in anno uno;
mesi sette di reclusione e L 500.000 di multa;
interdizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
50) per IZ LI, ritenuta, quanto al capo
V3, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv 110, 117, 480, 477 C.P., così modifi-
cata l'originaria imputazione, in anno uno, mesi quattro di reclusione e L. 800.000 di multa;
inter-
dizione dalla professione per pari durata e dai pub blici uffici per anno uno;
pena sospesa;
51) per PO ER, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P., in amo uno, mesi die ci di reclusione e L 1.000.000 di multa;
interdizio ne dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
52) per PU LU, in anno uno, mesi quattro di reclusione e L. 800.000 di multa;
interdizione .76.
dalla professione per pari durata e dai pubblici uf-
fici per anno uno;
pena sospesa;
53) per LL PE, ritenuta la sua responsabi lità per la contravvenzione di cui agli artt. 172.
e 170 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.
D. 27 luglio 1934 n. 1265, così modificata l'ori-
ginaria imputazione, in mase uno di arresto;
revo-
ca dell'interdizione dai pubblici uffici;
non men-
zione della condanna;
54) per EN OG, ritenuta, quanto al capo
H2, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 opv. 110, 117, 480, 477 C.P., così modifica ta l'originaria imputazione, in anno uno, mesi cin
que di reclusione e L. 500.000 di multa;
interdizio-
ne dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
55) per DO OM, esclusi i capi N6, 06,
in anno uno, mesi sei di reclusione e L. 450.000
di multa;
interdizione dalla professione e dai pub-
blici uffici per pari durata;
andonati mesi due di reclusione, L. 50.000 di multa;
condonate pene ac-
-cessorie%3B pena sospesa;
56) per RO IAUC, ritenuta, quanto al capo
€5, la sua-responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 480, 477 C.P., così modi- .77.
ficata l'originaria imputazione, in anno uno, mesi
sette di reclusione e L. 500.000 di multa;
interdi-
zione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospesa;
57) per ET ER, in anno uno, mesi due di reclusione e L. 500.000 di milta;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
condonati anno uno di reclusion ne e L. 450.000 di multa;
condondate pene accesso-
rie; pena sogesa;
58) per TI AR, in anni due di reclusione per il reato di cui al capo P1, e anni due di reclusio-
ne e L.
1.000.000 di multa per gli altri reati a lui contestati, esclusi quelli per i quali il Tribu-
nale ha dichiarato di non doversi procedere per in-
tervenuta amnistia, e, così, complessivamente in anni quattro di reclusione e L.
1.000.000 di multa;
interdizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata;
59) per HI IN, ritenuta, quanto al capo
F4, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpy , 110, 117, 480, 477 C.P. così modifi cata l'originaria imputazione, in anno uno, mesi quattro di reclusione e L. 500.000 di multa, inter-
dizione dalla professione e dai pubblici uffici per .78.
pari durata;
60) per OT GI, ritenuta, quanto al capo V3,
la sua responsabilità per il reato di oui agli artt
81 cpv. 110, 117, 480, 477 C.P., così modificata l'originaria imputazione, in anno uno, mesi quattro di reclusione e L. 800.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
61) per AM SC, ritenuta, quanto al capo E5, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 480, 477 C.P., così
modificata l'originaria imputazione, in anno-une,
mesi nove di reclusione e L.
1.200.000 di multa:
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per anno uno;
pena sospesa;
62) per AN FE, in anno uno, mesi cinque di reclusione e L. 450.000 di multa;
interdizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari du-
rata; condono di mese uno di reclusione e L. 50.000
di multa;
condonate pene accessorie;
63) per SP IARA, ritenuta, quanto al capo
V3, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 480, 477 C.P., così modifi-
cata l'originaria imputazione, in anno uno, mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa;
interdi- .79.
zione dalla professione per pari durata e dai pubbli-
ci uffici per anno uno;
pena sospesa;
64) per SQ IO, in anno uno, mesi quattro di reclusione e L. 800.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uf-
fici per anno uno;
pena sospesa;
65) per TU UL, ritenuta la sua responsabilità
per la contravvenzione di cui agli artt. 172 e 170
T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio
1934 n.1265, così modificata l'originaria imputazione,
in mese uno di arresto, revoca dell'interdizione dai pubblici uffici;
non menzione della comanna;
66) per AL IA, ritenuta, quanto al capo
C4, la sua responsabilità per il reato di cui agli.
artt. 81 cpv., 110, 117, 480, 477 C.P., così modifi-
cata l'originaria imputazione, in anno uno, mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa;
interdi-
zione dalla professione per pari durata e dai pubbli-
ci uffici per anno uno;
pena sospesa;
67) per VA SC, esclusi i capi N6, 06,
ritenuta, quanto al capo F4, la sua responsabilità
per il reato di cui agli artt. 81-cpv., 110, 117,
1480, 477 C.P., così modificata originaria imputa-
zione, in anno uno, mesi undici di reclusione, L
500.000 di multa;
interdizione dalla professione .80.
e dai pubblici uffici per pari durata;
pena sospe-
sa;
68) per VE GO, ritenuta, quanto al capo U3, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt.
81 cpv., 110, 117, 480, 477 C.P., così modificata l'originaria imputazione in anno uno, mesi quattrof di reclusione e L. 800.000 di multa;
interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per un anno, pena sospesa;
69) per VILI NO, in anno uno, mesi tre di reclusione e L. 350.000 di multa, interdizione dal la professione e dai pubblici uffici per un anno;
pena sospesa;
70) per ZA IA PI, ritenuta quanto al capo
U3, la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 110, 117, 480, 477 C.P., così modifica-
ta l'originaria iputazione, in anno uno, mesi quat tro di reclusione, L. 800.000 di multa, interdizioł
ne dalla professione per pari durata e dai pubbli
-Gi-uffici por un anno pena sospesa;
71) per AVLONI LI, in anno uno, mesi sei di reclusione, L. 700.000 di multa, interdizione dalla professione per pari durata e dai pubblici uffici per un anno, pena sospesa..
La Corte di Appello di Milano, con la ci :
.81.
tata sentenza del 24 maggio 1985, oltre a confer-
mare l'assoluzione per insufficienza di prove già
emessa nei confronti di NS RI,- assolveva
SI LO dai reati a lui ascritti ai capi El-.
G1 (quest'ultimo erroneamente indicato come Al)
per non aver commesso i fatti;
AI ER GI
(erroneamente indicato come LO) dai reati ascritti gli ai capi S4-T4 per insufficienza di prove ed al capo Q4 per non aver commesso il fatto;
IEON IA dal reato ascrittole al capo Q5, perchè
non punibile per ritrattazione.
Revocava, ancora, la condanna al risarcimen to dei danni ed al rimborso delle spese processuali,
emessa:
in favore della LE s.p.a. ed a carico di AI
TO, NI RI GO, GATI, HE, RIN-
DONE, VA ed altri;
in favore della FARMITALIA LO ER s.p.a. ed a carico di IO ed altri;
in favore della REGIONE LOMBARDIA e dell'U.S.L. 75
di MILANO ed a carico di AI ed altri;
in favore della REGIONE TOSCANA e della Regione Lom.
bardia ed a carico del TI;
in favore della AUSONIA FARMACEUTIC s.p.a. della ALFA
FARMACEUTICI s.p.a., della SCHERING s.p.a. della " .82.
SM NE & NC s.p.a., della FIDIA s.p.a.,
della PARKE DAVIS s.p.a., della BRISTOL s.p.a., del-
la LEPETIT s.p.a. ed. a carico di TI.
Condannava, infine, ciascuno degli appelt lanti, per i quali nello stesso giudizio non era stata omessa la revoca della condanna risarcitoria rifondere le spese di rappresentanza e di difesa alle-parti civili.
Con la successiva sentenza, emessa il 19
novembre 1985, la Corte di appello di Milano, al-
*
l'esito di un altro giudizio celebrato separatamen-
)te; dichiarava:
-1) GL ZO, colpevole della contravvenzione di cui all'art. 170 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265,
così modificando l'originaria rubrica, 10 condan nava alla pena di mese uno di arresto, alla sospen-
sione dall'esercizio della professione per mese uno,
pene sospese, con l'assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di associazione per delinque-
re;
2) AN IETRO, colpevole del reato di cui all'art. 480 C. P. così modificata l'originaria rubrica di cui all'art. 479 C.P. e assorbita l'imputazione di cui all'art. 324 C.P. in quella ex art. 319 C.P..
riduceva la pena a lui inflitta ad anno uno, mesi .83.
sei di reclusione, L. 400.000 di multa, interdizione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata, pena sospesa;
3) OL ERUL colpevole del reato di cui al-
l'art. 480 C.P., così modificata l'originaria rubri-
ca di cui all'art. 479 C.P., e, assorbita l'imutazio-
ne di cui all'art. 324 C.P. in quella ex art. 319
C.P., riduceva la pena a lui inflitta ad anno uno,
mesi sei di reclusione, L. 400.000 di multa, interdi zione dalla professione e dai pubblici uffici per pari durata, pena sospesa.
Il secondo giudice, decidendo i due giudi…
zi celebrati separatamente, dava soluzione ad una serie di problemi, sia di natura formale sia di natu ra sostanziale, sollevati dai gravami degli appellan ti, e ribadiva fondamentalmente le stesse conclusio-
ni adottate dal precedente..
Circa le laganze, relative al procedimento di primo e secondo grado, la Corte di merito, accoglien-
do una specifica eccezione, dichiarava la nullità.
del decreto di citazione a giudizio nei confronti di tali imputati, per la parte riguardante un solo capo di imputazione (D6). Respingeva, invece, tutte le altre eccezioni, in particolare quelle relative:
a) alla nullità della perizia;
b) alla nullità dell'or- 84.
dinanza di rinvio a giudizio e del decreto di cita-
---
zione davanti al Tribunale;
c) alla nullità del di-
battimento celebrato davanti al Tribunale, per vizi verificatisi nelle udienze del 7 aprile, 12 aprile e 17 maggio 1983; d) alle nullità per una serie di violazioni del principio di correlazione tra accu-
sa e sentenza;
e) alla nullità della sentenza di primo grado per illegibilità delle firme.
Nel merito, la Corte confermava la suesi -
stenza degli elementi costitutivi ed essenziali del reato di associazione per delinquere, contestato ad un gruppo ben delimitato di imputati, rivendi-
candone l'autonomia nei confronti di tutti gli al-
tri reati per i quali riconosceva la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso.
Ribadendo la natura di segno distintivo nel bollino fustellato, confermava la sussunzione delle fattispecie sotto il titolo del reato di uso di segni distintivi confraffatti dei prodotti indu-
striali, previsto dall'art. 473 C.P., e la sussi-.
stenza del reato conseguente di ricettazione, pre-
visto dall'art._648 C.P..
Ribadiva, inoltre, la qualità di pubblico ufficiale nel medico convenzionato col servizio sa nitario nazionale, quella di persona incaricata di .85.
pubblico servizio nel farmacista convenzionato con lo stesso servizio, e la natura di atto complesso,
mista di certificazione e autorizzazione, nella ri-
cetta rilasciata dal medico convenzionato. De tali premesse;
definito come reato di"comparaggio", ri-
spettivamente a sensi dell'art. 170 e 172 T.U. delle leggi Sanitarie, il fatto già ritenuto nei confrm-
ti di alcuni imputati (in prevalenza medici) come reato di corruzione, riaffermava la colpevolezza degli imputati in adine ai reati ascritti. Indi
adottava le statuizioni precedentemente riportate sia in ordine alle circostanze accidentali, sia in ordine alle pene principali ed accessorie, delle
-quali ultime riconosceva la sussistenza del duplice presupposto, sia infine in ordine ai benefici invo-
cati, reiterando la inscindibilità cronologica del
1'indulto.
Avverso le due sentenze, emesse dalla Cor-
te di Appello di Milano il 24 maggio 1985 ed il 19
novembre 1985, hanno proposto ricorso per cassazio-
ne tutti gli imputati precedentemente indicati e più volte elencati. L'esame delle impugnazioni, pro-
poste da costoro, viene riunificato in questo gi dizio di cassazione per economia processuale..
Tutti i ricorrenti, hanno presentato mo- .86.
tivi a sostegno delle rispettive dichiarazioni di impugnazione. Un gruppo di diciassette ricorrenti,
ai motivi riguardanti le loro singole e specifiche posizioni processuali, ha fatto precedere la illu-
strazione di sei motivi comuni.
Le numerose ed articolate censure dei ri-
correnti si muovono: su un duplice piano, l'uno for-
male e l'altro sostanziale.
Sul piano formale si denunzia: a) la vio-
lazione dell'art. 477 C.P.P., per mancata correlazio-
ne tra contestazione e sentenza in relazione allo art. 416 co. 2° C.P., agli artt. 324 e 319 C.P. ed agli artt. 474 e 473 C.P.; b) la violazione degli artt. 376 e 385 C.P.P., per la mancata contestazione dei reati di falsità ideologica e corruzione di cui ai capi N bis e N ter ad alcuni imputati;
c) la nul-
lità dell'ordinanza contumaciale, emessa dal Tribu-
nale di Milano nella udienza del 2 dicembre -1982.
nei confronti della IZ;
d) la nullità del dibat-
timento, celebrato davanti al Tribunale nel procedi-
mento principale, per vizi verificatisi nelle udien-
ze del 7 aprile, 12 aprile, e 17 maggio 1983, e se-
gnatamente per la sospensione, ordinata il 12 aprile
1983 a norma dell'art. 431 C.P.P., invece del rinvio a tempo indeterminato, a norma dell'art. 432 C.P.P. .87.
e) la violazione dell'art. 520 C.P.P. per la mancata rinnovazione del dibattimento di secondo grado, chie-
sta dal DI LO e TI.
Sul piano del diritto sostantivo, i ricor-
renti hanno mosso molteplici censure sotto angola-
zioni diverse (come violazione di legge penale e come vizi di motivazione) nei confronti dei singoli rea-
ti, per i quali è stata affermata la loro colpevoles-
In ordine al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 C.P., si è contestata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
In particolare si è ricavata la mancanza sia di una lesione dell'ordine pubblico (inteso come ordinamen to del quale vengono assicurate, tranquillità e si-
curezza), sia della finalità associativa del tutto elisa da quella di profitto, sia dell'autonomia,tan to ontologica nei confronti della società lecita
MEDIOPHARMA, quanto cronologica nei confronti dei singoli reati commessi. Uno dei ricorrenti (AN)
ha chiesto la modifica della formula assolutoria dubitativa, già adottata nei suoi confronti.
In ordine al reato di uso di segni distint tivi contraffatti, ex art. 473 C.P., oltre alla man
_canza degli elementi costitutivi, materiali e psico- .88.
logici, sono stati fatti i seguenti rilievi: la man canza della natura di segno distintivo tutelabile,
essendo la tutela apprestata nei prodotti industria-
li alla confezione ed al prodotto;
l'assorbimento.
della ricettazione nella nozione di uso, prevista dall'art. 473 C.P., per il principio di specialità;|
la limitazione della tutela giuridica ai marchi ed ai segni distintivi registrati, con la esclusione di quelli non registrati;
la mancanza di una vendi.
ta (e quindi di un uso) di prodotti non genuini.
La eliminazione del reato di ricettazione
è stata avanzata per una serie di ragioni. In primo luogo, secondo i ricorrenti manca il reato presuppo-
sto, sia perchè difetta nell'ordinamento giuridico penale la tutela del bollino fustellato, sia perchè,
se la illiceità scatta, con la distinzione fatta dai giudici di merito, al momento della gendita del--
la ricetta, il reato presupposto si perfeziona dopo l'acquisto, cioè dopo l'evento previsto per la ri-
cettazione. In secondo luogo, il comportamento rela-
tivo alla ricettazione, già contestato come elemen-
to materiale del reato di truffa, deve essere qua-
lificato come partecipazione a concorso nella fal-
sificazione a norma dell'art. 110 C.P. In terzo luc-
ga, esiste una incompatibilità sostanziale tra tale .89.
reato e quello di uso di segni distintivi contraffat-
ti, ex art. 473 C.P., in quanto il concorso materiale tra i due reati è possibile solo allorquando non sia attuata la falsificazione dallo stesso agente.
Manca, infine, il danno, e quindi il profilo ogget-
tivo, oltre quello soggettivo del reato.
In ordine al reato di omizione, attiva passiva,di cui agli artt. 319 è 321 C.P., le cen-
sure vertono sia sulla esattezza della sussunzione,
sia sulla esistenza dei presupposti e degli elementi materiali e spirituali. Alcuni ricorrenti hanno chie-
sto che il fatto, loro contestato o ritenuto, venga qualificato comecome reato di "comparaggio", a norma
dell'art. 170 del T.U. delle Leggi Sanitarie, in considerazione del fatto che la norma anzidetta non distingue tra medico convenzionato e medico non con-
venzionato e del fatto che il comportamento del cort ruttore è stato già qualificato come reato previsto dall'art. 172 del T.U. citato. Rilevando la natura privatistica del rapporto instaurato tra il medico ed il servizio sanitario, è stata contestata la qua-
lità di pubblico ufficiale del medico convenzionato,
anche perchè il servizio sanitario non è una funzio ne, ma un servizio di pubblica necessità. Si è con-
testata la sussistenza di un contributo causale, $.
.90.
da parte di taluni ricorrenti, nella corruzione dei medici convenzionati, e conseguentemente la esisten-
za di un concorso materiale tra il reato di Corru
zione e il reato di falsità ideologica ex art. 480
C.P., sulla base della mancanza di un contatto di-
retto tra medici e farmacisti. Al riguardo stata
segnalata la qualificazione, più propria, del rea to di favoreggiamento del reato di ricettazione
in relazione all'attività successiva. E' stato ri-
levato, infine, che il rapporto paritario esistente tra medico e farmacista esclude l'attività, richie-
sta tra il corruttore ed il corrotto per la esisten-
za del reato di corruzione;
per cui, se c'è l'ini-
ziativa del medico, il fatto deve essere qualifica-
to come reato di concussione, di cui all'art. 317
C.P.; se invece la volontà dei due agenti si sono incontrate paritariamente, il fatto deve essere qua-
lificato come reato di truffa, di cui all'art. 640
C.P
La contestazione della qualità di pubblico ufficiale nel medico convenzionato si riflette ovvia-
mente, elidendone il presupposto, sulla esistenza
---
del reato di falsità ideologica, di cui all'art. 480 G.P., del quale è stata contestata nel contem-
po la compatibilità col reab di truffa, e sulla e- 91.
sistenza del reato di falsità materiale, di cui al-
l'art. 477 C.P.
In ordine al reato di truffa, è stata con-
testata la esistenza, sia della indicazione delle persone indotte in errore, sia dell'elemento mate-
riale, sotto la specie del danno e della conseguente utilità, sia dell'elemento pisicologico. E' stata rilevata altresì la erronea qualificazione del fat-
to sotto la ipotesi del concorso materiale dei due reati di truffa e ricettazione. Uno dei ricorrenti
(NI) ha negato la esistenza della fattispe-
cie criminosa, lui addebitata, rilevando la natu-
ra fungibile dei bollini fustellati e il fatto che egli vendeva medicinali autentici, a malati veri e su ricette autentiche. Un altro ricorrente (MESSI-
NA), essendo stato farmacista dipendente della far-
macia comunale di EL (affidata alla direzio-
ne del farmacista PO, coimputato), 1 ha denunziato altresì la violazione degli artt. 47, 48 e 51, per la mancata applicazione alla fattispecie di una del-
le due cause di non punibilità, o dell'errore sul fatto determinato dall'altrui inganno o dello adem-
pimento di un dovere.
In ordine agli"accidentalia delicti", è
stata rilevata anche la violazione degli artt. 61 92.
nn. 2, 7, 9, 62 nn..... 4. 6, 62 bis e 69 C.P; sulla dichiarata prevalenza delle circostanze attenuanti
è stata negata l'applicabilità delle pene accesso-
rie. E' stata rilevata altresì la mancata unifica-
zione, ex art. 81 C.P tra le contravvenzioni e i delitti
Circa i benefici dell'amnistia e dell'in dulto, concessi col D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744
si è insistito sullo spostamento del termine fina-
le del "tempus commissi delicti" oltre quello finale di efficacia previsto dall'art. 11 del decreto ci-
tato, e sulla scindibilità del reato continuato,
sotto l'aspetto cronologico, in relazione all'in-
dulto.
In ordine alle pene accessorie, previ ste dagli artt. 30 e 37 C.P.,... sono state rivolte
_censure sia alla durata di esse, sia alla mancata computazione di quelle scontate, a norma dell'art.
140 C.P. sia infine alla possibilità di applicarle cumulativamente ad una sola fattispecie.
Considerato in diritto
Dato il numero delle impugnazimi e, so-
prattutto, la molteplicità dei motivi addotti dagli impugnanti a sostegno delle singole dichiarazioni di impugnazione, è utile operare una distinzione .93.
tra le censure di natura formale, che attengono alla
regolarità ed alla validità del procedimento penale nelle due fasi di merito, e quelle che attengono al diritto penale sostantivo, dando evidentemente,
nella trattazione, la priorità alle prime, secondo lo svolgimento delle due fasi del giudizio.
CENSURE DI NATURA FORMALE
1.- Il ricorrente IO, col sesto mo-
tivo, ripropone anche in questa sede l'eccezione di nullità delle perizie sulla falsità delle "fustel le" acquisite al processo, per violazione del dirite to di difesa;
eccezione già disattesa da entrambi i giudici di merito.Nel ribadire il rigetto della eccezione, il Collegio non può non rilevare che gli adempimenti, effettuati ed acquisiti al processo.
dai periti, sono stati operati in modo rituale e legittimo. Il metodo adottato dai periti nella loro.
ricerca, tecnicamente ortodosso, non ha inciso sulla idoneità delle perizie come strumenti di prova, sot-
to i profili della adeguatezza, della correttezza e della concludenza, tenuto conto della funzione assolta dagli adempimenti, tendente alla acquisizione di prove, e non alla quantificazione dei danni. Pe
raltro, dallo esame degli atti emerge chiaramente che tutta l'attiv ità posta in essere dai periti
-- ... 94.
durante le operazioni, si è svolta col rispetto dell le norme poste a garanzia del diritto di difesa.
2.- Taluni ricorrenti denunziano, in que-
sta sede, la violazione del principio di correlazio- ne tra contestazione e sentenza, e quindi della nor ma processuale penale prevista dall'art. 477,
La ricorrente HE, riferendosi
:
alla sentenza di secondo grado, assume che il giudi ce di merito, pur avendo affermato la sua responsa-
bilità per il reato di associazione per delimere amorma dall'art. 416 comma 2° C.P., è andato assolut tamente fuori progettiva, allorchè ha affermato che il Tribunale ha erroneamente stabilito la pena per tale reato in un anno di recisione, invece che in tre anni, lasciando nella imputato un indbito alone di sospetto in relazione al maggior ruolo recitato all'interno della società criminosa.
Al rilievo, forzatamente enucleato su una rappresentazione chiara e lineare del punto censura-
to, è facile rispondere che la riarva espressa dal secondo giudice, circa la discrasia consacata nel-
la sentenza di primo grado tra la fattispecie ac-
certata e la pena irrogata, rivela una realtà pro-
cessuale che, seppure anomala, è stata opportunamen te quanto legittimamente mantenuta, sia perchè ri- 95.
dontante in favore dell'imputato, sia perchè non rilevata con specifico gravame dal P.M. La giusti-
ficiazione, addotta al riguardo dal secondo giudice,
lungi dal presentare il vizio di natura fomale denun-
ziato, assolve invece l'obbligo della motivazione sotto il profilo della completezza, senza peraltro contravvenire al principio di correlazione imposto dall'art. 477 C.P.P., dovendosi tenere conto della esigenza, da cui trae la sua ragion d'essere il prin cipio anzidetto, costantemente imicato dalla giuri-
sprudenza di questa Suprema Corte nel fatto di evita-
re-pregiudizi per la difesa dell'imputato (cass.
sez. V, 2 maggio 1983, AMITRANO, in Cass. Pen.1984,
p. 2024, m. 1395).
Proprio tenendo presente l'esigenza, dal la quale trae origine e fondamento il menzionato principio di correlazione, è da escludere che il primo giudice lo abbia violato, qualificando nella.
sua sentenza come reato di corruzione il fatto ini zialmente contestato come reato di interesse priva-
to in atti d'ufficio. La censura, riproposta in que-
sta sede sotto vari profili (come omissione e con-
traddittorietà della motivazione e come violazione di legge _penale) dai ricorrenti NA (secondo. motivo), IO, ON, PE e A! (primo .96.
dei rispettivi motivi), ha trovato già puntuale rit sposta negativa nelle argomentazioni, esurienti e logicaemnte ineccepibili, addotte al riguardo da entrambi i giudici. Come è stato opportunamente levato, operando la diversa sussunzione penale, il
Tribunale, nella fattispecie contestata agli impu-
tati (al ON col capo L1, avendo avuto diversa sorte gli omologhi capi M1-N1, al IO col capo
.D, agli altri col capo 14), non ha operato alcuna immutazione del fatto contestato nella imputazione,
essendosi limitato a sussumere sotto la diversa ipo-
tesi del reato di corruzione attiva propria, ex art
319 c. 1 C.P., lo stesso fatto contestato come in-
tersse privato in atti di ufficio. Nelle singole imputazioni contestate all'inizio, nella fase predi battimentale del giudizio di primo grado, risultand espressamente menzionati sia gli atti compiuti da-
gli imputati nella qualità di medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (le prescrizio ni ai pazienti, assistiti dal s.s.n., di specialità
medicinali su indicazione nell'un caso del OS,
negli altri del TI, OG ed altri), sia la ricezione di specifiche utilità (indicate come.
compenso percentuale per ciascuna prescrizione).
La formulazione dell'accusa è tale, peraltro, che .97.
risulta chiaramente indicato il contrasto tra gli atti, compiuti in tale frangente dai soggetti, ed i doveri del ro ufficio, dal momento che è fatta palese la circostanza che le prescrizioni avveniva-
no su indicazione dei corruttori con il conseguente compenso
Codesta constatazione travolge ed isteri-
lisce il rilievo, sul quale indugia uno dei ricor-
renti (VA'), ponendosi il quad to se l'elemento della "contrarietà ai doveri d'ufficio", nel caso di specie, sia una mera qualificazione di un fatto frimasto identico o, non piuttosto, un elemento del-
la fattispecie "corruzione" estraneo a quello dello interesse privato in atti di ufficio. La constatazio.
ne evidenzia, nella ipotesi ritenuta nella sentenza di primo grado, un semplice mutamento nella qualifi cazione giuridica, essendo rimasti inalterati gli elementi del fatto diversamente contestato. Secondo
un principio costantemente affermato da questa Su-
prema Corte, perchè si abbia violazione della cor-
relazione tra sentenza ed accusa, che è espressione della necessità, ribadita dall'art. 6.§3- lett. a)
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo di garantire in un processo giu sto il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, occorre una sostanziale. .98.
_immutazione del fatto contestato;
nel senso che il complesso degli elementi di accusa, formalmente por tat i a conoscenza dell'imputato, abbia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazione, da incidere concretamente sul diritto di difesa, compor tando una effettiva menomazione dello stesso (Cass.
sez. I, 7 dicembre 1981, BORTOLOTTI) in Cass.Pen.
1983, p. 1626, m. 1206; Cass. sez. II, 20 gennaio-
1983, LADDOMODA, ivi, 1984, p. 1173, m. 1238).
Il ricorrente IG lamenta la violazio-
ne dello stesso principio, assumendo (col primo dei motivi specifici presentati dall'avy, LF) che la sentenza ha imutato il fatto,originariamente cont testato, nella parte relativa al "tempus commissi delicti", spostandolo oltre il 31 agosto 1981, con la conseguente esclusione del beneficio dell'amni-
stia di cui al D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744. La
censura, per la quale va precisato che riguarda sol tanto il reato di truffa, di cui al capo Z e non.
anche gli altri due reati (capi P... Q.) per la ragio ne che si dirà tra breve, appare macroscopicamente infondata, e petanto inammissibile, sol che si ten-
ga conto semplicemente del luogo e del tempo, indi-
cati nella formulazione del capo di imputazione,
la quale recita testualmente "in Milano, fino al وري الامور اداری
.99.
settembre 1981".
Taluni ricorrenti, assistiti tutti dall'avv
LF (precisamente RA, HSINELLI, CAVEZZA-
LI, DE CA, IG, CO, NU, US, SGALAM-
BRO, SP, SQ, AL, ZA), col primo dei motivi presentati congiuntamente, denunziano la violazione dello stesso principio, previsto dallo art. 477 C.P.P., per avere ritenuto il Tribunale,
e condiviso la Corte di merito, il fatto contestato come vendita di specialità medicinali con segni di-
stintivi contraffatti, ex art. 474 C.P., come reato di uso di segni distintivi contraffatti, ex art. 473 C.P. Di essi, RA, LL, ) IG
e US, estendono l'ambito della violazione anche al "tempus commissi delicti", col primo dei rispet-
tivi motivi presentati disgiuntamente e specificamen- te Denunzia la stessa violazione, per immutazione del fatto dalla ipotesi prevista dall'art. 474 C.P. a_ quella prevista dall'art. 473 C.P. anche il ricor-
rente OT, col primo dei suoi motivi. Nei confron-
ti di codeste censure, il Collegio si ritione esone-
rato dalla trattazione, dal momento che, per le ra-
gioni da esporre di qui a breve, in ordine al reato
(di cui all'art. 473 C.P. bisogna emettere declarato-
ria di improcedibilità dell'azione penale per mancan .100.
to esercizio del diritto di querela.
Il NI denunzia la violazione del-
l'art. 477 C.P.P., sia nei confronti del reato di ricettazione, di cui all'art. 648 C.P. (primo motit vo), sia nei confronti del reato di uso di segni distintivi contraffatti, di cui all'art. 473 C.Po,
(secondo motivo), sia ancora nei confronti del reato di truffa, di cui all'art. 640 C.P. (terzo motivo).
Rilevato che il Collegio è esonerato dall'indagare,
oltrecchè la censura relativa al reato di cui allo art. 473 C.P., anche l'altra relativa alla ricetta-
zione, dovendosi pervenire per la seconda ad una _
formula ampiamente liberatoria, deve respingersi la censura rimanente, relativa alla truffa. Come
esattamente ha messo in evidenza la decisione impu-
gnata, la pretesa violazione del principio di come-
lazione è contraddetta dalla chiara formulazione del relativo capo di imputazione (capo L), per il quale l'imputato è stato rinviato a giudizio. Dal
suo contenuto è manifesto che la contestazione com-
prende i fatti costituiti dall'acquisto di medicina li rifustellati, dalla loro consegna ai clienti as-
sistiti dal s.s.n., dalla spedizione delle ricette e dal loro invio al s.s.n. con le fustelle contraf-
fatte applicate, cioè tutti i fatti in ordine ai .101.
quali la sentenza del primo giudice ha accertato la colpevolezza dell'imputato. Il ricorrente ritiene che la sentenza del primo giudice abbia immutato fil fatto rispetto al capo di imputazione, circoscri-
vendo la truffa, commessa dall'imputato senza il concorso di alcuno, solo alla fase finale;
e ciò
perchè avrebbe operato una diversa configurazione del fatto, con la costruzione di un diverso ed auto-
nomo reato non contestato, Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il primo giudice ha accertato la fattispecie delittuosa ritenendo essere realizza-
to il materiale indicato nella imputazione, senza per nulla restringerne o limitarne il contenuto.
Tuttavia, anche ad ammettere tale limitazione, nes-
suna violazione del principio in esame potrebbe rile-
vare, ove si tenga conto dell'altro principio di continenza, elaborato dalla giurisprudenza di questa
Suprema Corte al riguardo. E' stato costantemente affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando il fatto ritenuto in sentenza, pur costituendo una pre-
visione più circoscritta rispetto all'imputazione originaria, sia tuttavia in questa ricompresa (Cass,
Sez. v, 2 maggio 1983, AMITRANO, in Cass.Pen. 1984,
p. 2024, m. 1395; Cass. sez. VI, 25 gennaio 1982, .
.102.
ALBERTINI, ivi, 1983, p. 2069, m. 1559).
Deve essere respinta la censura mossa,
nei confronti dell'ordinanza di rinvio a giudizio,
dei dai ricomenti RARA GO (col primo/motivi), DE
CA, CO e SQ (col secondo dei rispettivi motivi presentati disgiuntamente).
RI GO, deducendo violazione degli artt. 185 n. 3 e 376 C.P.P. in relazione agli artt
319 e 324 C.P.7 denunzia la nullità dell'ordinanza anzidetta, sulla base della mancata contestazione-di un-capo di imputazione, e precisamente del capo G4,
contestato soltanto con l'ordinanza di rinvio come reato di interesse privato in atti di ufficio. IN
proposito va ricordato che tutti i fatti, relativi al capo menzionato e compendiati in seno alla ordi-
nanza sotto la ipotesi delittuosa prevista dall'art. 324 C.P., trovano sede e riscontro negli atti proces suali della fase istruttoria, essendo stati speci-
ficamente contestati in sede di interrogatorio del➡
l'imputato ed avendo lo stesso esercitato anche su di essi il suo diritto di difesa. Circa l'ulteriore censura, fatta dallo stesso ricomente in ordine alla immutazione dei fatti operata successivamente da entrambi i giudici di merito qualificandoli come reato di corruzione ed in ordine al mancato assor- .103.
bimento di tale reato nel capo 14, è da rilevare,
in primo luogo, che anche in tale operazione non sussiste alcuna violazione del principio di correla zione tra accusa e sentenza, trattandosi, come si
è detto, di diversa definizione giuridica dello stes-
so fatto, operata a sensi dell'art. 477 c. 1 C.P.P.;
in secondo luogo, che dalla lettera e dal contenuto della sentenza del Tribunale (implicitamente convali-
data dal secondo giudice) si coglie agevolmente che il primo giudice, in sede di determinazione della sanzione penale, ha commisurato lapena base su un unico reato di corruzione, scelto come reato più
grave, non ritenendo con ciò autonomi e distinti i due capi di imputazione e confermandone la fusion ne attraverso la sanzione riportata nel dispositi-
VO.
I ricomenti DE CA, CO e SQ,
deducendo la nullità dell'ordinanza di rinvio per violazione degli artt. 376 e 385 C.P.P. lamentano
la mancata contestazione dei reati di concorso nel-
la falsità in autorizzazioni amministrative e nella corruzione, di cui ai capi N bis ed Nter, essendo stato fatto, nel corso dell'istruzione, un generica accenno ai relativi fatti, senza la indicazione con-
+
temporanea di alcuna difinizione giuridica di essi .104.
A parte la pre clusione, opponibile allo SQ
a norma dell'art. 525 C.P.P., per avere omesso di dedurre specificamente tale doglianza in sede di appello, va ribadito anche in questa sede che i fat ti anzidetti sono emersi ed hanno trovato luogo nel le contestazioni mosse agli imputati in istruttoria nel corso degli interrogatori,e che su di essi han-
no avuto modo di esporre la loro versione, tanto che entrambi i giudici hanno considerato uno dei ricorrenti (il CO) sostanzialmente confesso su tali punti.
Non ha consistenza la censura, mossa alla decisione impugnata dalla ricorrente IZ (primo motivo), per vizio di motivazione (sotto la specie della carenza) e per violazione di norme processua-
li penali, sul punto relativo alla eccepita nullità
della sentenza di primo grado per inosservanza del-
l'art. 497 C.P.P. La decisione impugnata, nel con-
fermare la legittimità dell'ordinanza dibattimenta-
le, emessa dal Tribunale il 2 dicembre 1982, corret tamente si è astenuta dal censurare la valutazione,
fatta dal giudice di merito sulla certificazione medica attestante l'impedimento della imputata, in quanto accompagnata e sostenuta da motivazione per.
nulla arbitraria, ma-persuasiva ed immune da vizi .105.
logico-giuridici. Per di puù, si è data esplicita cura di prendere in esame e disattendere puntualmen+
te anche la preoccupazione dell'imputata, nascosta nel fondo della istanza e manifestata con i motivi di appello, per l'estenuante durata del dibattimen-
to, ritenuto incompatibile con il suo stato di salu-
te. La decisione, adottata al riguardo da entrambi i giudici di merito, ha fatto pertanto corretta ap-
licazione delle regole giuridiche previste per il rito speciale del giudizio in contumacia, previsto dagli artt. 497 e sgg. C.P.P., e della relativa ela borazione giurisprudenziale. Secondo quanto è stato costantemente affermato, il giudice di merito è li-
bero di negare attendibilità alla prova dell'impedi-
mento a comparire dell'imputato mediante esibizione di certificato medico, sia per quanto attiene alla veridicità della certificazione, sia per ciò che attiene alla natura, gravità ed attualità dell'impe.
dimento, anche se deve dare ragione del suo convin-
cimento con motivazione logica ed adeguata. Al giudi-
ce dell'impugnazione, inoltre, non spetta valutare e censurare il merito dell'apprezzamento compiute nella decisione impugnata in ordine all'impedimento a comparire addotto dall'imputato, ma deve limitar-
si ad accertare se il potere discrezionale attribui - .106.
to al giudice del dibattimento dall'art. 497 comma
3° C.P.P. sia stato o no esercitato sulla base di una motivazione adeguata, immune da vizi logico-giu ridici (cass. sez. I, 29 settembre 1982, GAMBINO,
in Cass Pen., 1984, p. 329, m.__. 250; cass. sez. I,
17 marzo 1982, CRISTIANI, ivi, 1983, p. 1792, m.
1342; conf. anche cass. sez. V, 5 ottobre 1983, Belli,
ivi, 1985, p. 690, M. 410).
Alcuni ricomenti (NA, DI LO,
RARO AL, HE, IZ, VA') ripropon gono in questo giudizio una serie di censure, già
sollente e disattese nelle due fasi di merito, cir ca la nullità del dibattimento celebrato davanti al Tribunale e di tutti gli atti conseguenti, per-
vizi verificatisi nelle udienze del 7 aprile, 12
aprile, e 17 maggio 1983. I ricorrenti NA,
DI LO, RARO AL, VA' (con il primo dei rispettivi motivi) e IZ (con il secondo.mo-
tivo), incentrando le censure sull'ordinanza emes-.
sa dal Tribunale il 12 aprile 1983, deducono viola-
zione di norme processuali penali: tutti degli artt.
431, 432 e 438 C. P. P.; DI LO e RARO anche del-
1'art. 189 C.P.P .; VA' dell'art. 166 C.P.P. IL
ricorrente HE, inoltre, raccogliendo una censu-
ra, già sollevata da altra imputata sotto la specie........ .107.
della abnormità nei confronti dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 17 maggio 1983 e già dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione con ordinan za del 3 novembre 1983, la ripropone in questa sede deducendo vizio di motivazione. Lo stesso ricorren-
-
te deduce, altresì, la inesistenza dei verbali delle udienze del 7 aprile e del 12 aprile 1983,
non essendo state tenute le due udienze e non essen-
do stato adottato conseguentemente alcun provvedi-
mento.
Tutte le censure, testè elencate, non han-
no pregio e debbono essere respinte.
Circa il vizio di motivazione, denunziato nei confronti dell'ordinanza del 17 maggio 1983,
è da rilevare che, a parte la giustificazione esau-
riente ed ineccepibile posta dal Tribunale a fonda-
mento della decisione adottata, dall'esame degli atti risulta che anche il difensore dello attuale tiammette ft GHE221 ricorrente si astenne a suo tempo dal sollevare ri-
serve al riguardo, tanto che il tribunale non ha
¡ritenuto di tornare a discutere, in seno alla senten- za,• di un punto sul quale le parti hanno prestato jacquiescenza. Va ricomato, in proposito, che pur non richiedendosi una riserva di gravame contro le fordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari .108.
al giudizio ovvero durante il dibattimento, tutta-
via è necessario che il difensore, il quale rappre=
senta l'imputato a tutti gli effetti, opponga imme-
diatamente le ragioni del dissenso (anche per la possibilità della revoca o della modifica dell'ordi nanza) nel corso stesso del dibattimento, perchè,
in difetto si ha acquiescenza che rende non più impu-
gnabile il provvedimento (Cass. Sez. (✓ 11 aprile
1983, CRIVALLARO, in Cass.Pen. 1984, p. 1695, m.
1185; Cass,Sez. VI, 29 gennaio 1979, BANTERLE, ivi
1980, p. 8157 m. 776).
Non ha riscontro nella realtà del procedi-
mento in esame il vizio di inesistenza, dedotto nei confronti delle due udienze e dei relativi provve dimenti sopra specificati, Dall'esame degli atti processuali è dato rilevare sia i due accadimenti,
storicamente e ritualmente verificatisi dinanzi al
Tribunale, sia la registrazione di essi in specifi- ci documenti e 1l'inserimento degli ultimi tra gli atti formali del procedimento di primo grado. L'ine sistenza giuridica dei provvedimenti del giudice,
secondo quanto ha affermato la giurisprudenza di questa Suprema Corte, è configurabile esclusivamen te rispetto a quegli atti che, seppure materialmen-
te esistenti, siano privi dei requisiti minimi (qua ..109
li la provenienza da un organo investito dal potere giurisdizionale penale, la esternazione in forma
Iscritta, l'adozione nei cafronti di una persona esi-
stente ed assoggettata alla giurisdizione penale)
necessari per potere essere riconosciuti come atti processuali del giudice e come tali assolutamente inidonei a produrre quegli effetti che la legge ri-
collega agli atti di questo tipo, e non coprende anche quegli atti che, pur essendo provvisti dei requisiti minimi per essere qualificati come atti processuali, siano tuttavia affetti da vizi che,
a seconda della maggiore o minore gravità ad essi attribuita dall'ordinamento, possono incidere, con diversi gradi di rilevanza, nella loro validità,
ma che non impediscono mai la sanatoria sia pure per effetto del formarsi della cosa giudicata (cass,
sez. feriale, 2 settembre 1985, COSTANZO, in Cass.
Pen. 1986, p. 498, m. 372; conff., in tema di senten-
..
Cass. Sez. V, 16 marzo 1979, PINA, ivi, 1980, za,
p. 781, m. 729; Cass. Sez. III, 2 febbraio 1979,
MISURACA, ivi, 1980, p. 11811 m. 1102).
Le condizioni di legittimità dell'ordinanza mento del 12 aprile 1983, con la quale il Tribunale
ha accolto la eccezione di nullità ed ha fissato una nuova udienza per la prosecuzione del dibatti- .110.
mento (pervenuto ad uno stadio quasi finale della discussione), debbono essere ricercate in una dupli-
ce direzione: anzitutto, nella natura del provvedimen to, emmato nella procedente udienza del 7 aprile.
1983, per chiarire se nella specie si è trattato di una sospensione o di un rinvio a tempo indetermi nato del procedimento (ex artti 431 e 432 C. P.Pi
in secondo luogo, nella applicabilità e nella porta-
ta dell'art, 189 c. 3 C.P.P., per il quale "il giudi-
ce che dichiara la nullità ordina la rettificazione o la rinnovazione degli atti, qualora sia necessaria o possibile", al fine di stabilire se nel caso speci fico la rinnovazione o la rettificazione siano state necessarie e possibili.
La sussistenza della possibilità e della necessità di rinnovazione della ordinanza dichiarata nulla (malgrado, peraltro, la sanatoria verificatas:
a-sensi dell'art. 471 C.P.P.), deve essere valutata in relazione alla ricorrenza, al momento della ema-
nazione del predetto provvedimento nullo, dei presup posti per la sospensione o per il rinvio a tempo indeteminato del dibattimento. I due istituti proces suali, sottoposti dalla prassi giudiziaria ad una continua applicazione ed elaborazione, sono ben di- versi e confon zbili tra loro, nè convertibili l'u- 111.
no nell'altro. Secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema
Corte, il provvedimento di sospensione, a norma del-
l'art. 431 C.P.P., anche nella forma del rinvio ad udienza fissa, respinto dalla prassi come "tertium genus" tra i i due previsti dal codice di rito (cass.
Sez. V, 20 marzo 1973, VITIELLO, in Cass.Pen., 1974,
p. 869, m. 1323), è un provvedimento ordinatorio,
che non ha natura giurisdizionale nè dal lato forma-
le nè da quello sostanziale, ed è inteso esclusivamen te a disciplinare il regolare corso del dibattimen-
to, assicurandone la continuità (cass, sez. I, 9
febbraio 1976, CARUSO, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1977,
+921, m. 1101; Cass. Sez. I, 7 giugno 1971, VITTORI,
ivi, 1972, p. 1737, m. 2511)... Nel caso in esame,
ricorrevano i presupposti per ordinare la sospensio-
ne del dibattimento (causa temporanea di impedimento alla prosecuzione del dibattimento, costituita da juno scipero del personale di cancelleria, oramai cessata alla data di rinnovazione della ordinanza dichiarata nulla), anche perchè la nullità del prov-
vedimento era stata dichiarata non per vizi intrin-
seci di esso, ma come mero riflesso della nullità
idel -processo verbale di udienza. Alla rinnovazione dell'ordinanza non poteva essere di ostacolo l'art. 112.
431 C.P.P. (norma peraltro non direttamente applica-
bile alla fattispecie, regolata invece principalmen te dal citato art. 189 C + 3 C.P.P.), anche perchè.
la causa che aveva determinato la sospensione del dibattimento era nel frattempo cessata, mentre la causa (pur essa temporanea) che impediva la ripresa.
del dibattimento nell'udienza del 12 aprile 1983
era nuova a diversa (ritenuta nullità riflessa del-
la precedente ordinanza di sospensione e necessità
di darne comunicazione alle parti ed ai difensori)
e perchè non si è mai dubitato che la norma citata non esclude successive, ripetute sospensioni, deter-
minate da cause diverse. L'ultima circostanza consen-
tita appunto, ed anzi imponeva, nella rinnovazione della ordinanza di sospensione, la rettificazione.
della data, ma nonlegittimava l'adozione di un prov-
-vedimento di rinvio a tempo indeterminato, per il
-quale, data la sua diversa natura giurisdizionale,
si richiedevano diversi presupposti e la cui adozio+
ne avrebbe procurato-grave pregiudizio all'economia del processo ed agli stessi imputati, costretti non solo a subire un consistente ritardo nella defini-
zione del processo, ma anche e soprattutto la rin-
novazione assai gravosa di un dibattimento protratto-
si per quattro mesi per lo interrogatorio di tutti .113.
gli imputati e la escussione di un elevato numero di testimoni.
A tal proposito non rileva l'uso del rito
{ camerale, adottato nella rinnovazione della ordinanza dichiarata nulla. La scelta del rito deve essere valutata alla stregua del disposto dell'art. 148
c. 4° C.P.P., per il quale i provvedimenti per l'at-
tuazione di disposizioni ordinatorie del procedimen-
to (fra i quali rientra, come si è detto, quello in esame), sono dati senza l'osservanza di speciali formalità. Senza dubbio, il rito camerale adottato dal giudice di merito escludeva l'applicabilità del l'art, 438 cpv. 1° C.P.P., ma tale rito era legitti-
mato dal modo in cui la questione dibattuta era stata sollevata, e cioè con istanza scritta, depositata fuori udienza in cancelleria. Va rilevato, comunque che da esso nessun pregiudizio poteva derivare per la difesa, la quale dal provvedimento emesso in tale forma vedeva accolta, malgrado il parere difforme del P.M. ed al di là del disposto dello art. 471
C.P.P., la sua tesi e vedeva riconosciuta quindi l'utilità del suo contributo allo svolgimento del..
processo. D'altra parte, l'ammissibilità del rito camerale non era conclusa dalla circostanza che,
in tal modo, la data dell'udienza fissata per la pro- ོ
.114.
secuzione del dibattimento sarebbe stata notificatal alle parti ed ai difensori, invece che letta in us dienza dal Presidente, posto che per un verso tale ultima forma di comunicazione deve riterrai, nello ordinamento processuale penale, valida solo in quan-
to sostitutiva della notificazione (come si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 166 comma 1°
€ 3° C.P.P.) che resta la forma ordinaria incont dizionatamente valida, e, per altro verso, che la notificazione eseguita singolarmente a ciascuna del-
le parti private e dei difensori offre garanzie non minori di quelle derivanti dalla presunzime legale di conoscenza a seguito della lettura inpubblica udienza, senza alcun particolare destinatario.
Per quanto attiene alla specifica censu-
ra, fondata sulla inosservanza dell'art. 166 c. 3°
C.P.P., giova rilevare che, a quanto risulta dagli atti del processo ed espressamente riconoscono i ricorrenti IZ e VA', alle parti private ed ai relativi difensori (oltrecchè al P.M.) fu recapi-
tata, con la notifica eseguita, la fotocopia del-
l'ordinanza emessa il 12 aprile 1983, nella quale si faceva esplicita menzione del procedimento n.
4544/82 a carico di OS GI ed altri. Dal che discende che la forma processuale, adottata dal Tri- .115.
bunale per la prosecuzione del procedimento, non ha leso in alcun modo, nè minimamente limitato, i diritti della difesa, essendo pacifico che tutti gli imputati ed i loro difensori furono avvertiti della nova udienza e che di fatto parteciparono alla ulteriore appendice del dibattimento, circoscritta alla prosecuzione della discussione orale.
Viene reiterata anche in questo giudizio la censura, già mossa nei due gradi di merito, alle perizie fatte in istruttoria sulla falsità delle fustelle acquisite al processo, in quanto eseguite col/metodo a campione, invece che conl'esame sistema-
tico di tutto il materiale raccolto (sesto motivo del ricorrente IO). Giova precisare, a tal pro-
posito, che l'incidenza del risultato degli accerta-
menti eseguiti e consacrati negli atti di tali adem-.
pimenti risulta fortemente affievolita, in conseguen di za delle conclusimi che qui a breve saranno adottate in materia di censure della legge penale sostanti-
va, e precisamente a proposito dei reati di cui agli artt. 473 e 474 C.P. e di cui all'art. 648 C.P. Ri-
cordato che entrambi i giudici di merito hanno suffi-
cientemente messo in luce le ragioni, e non soltanto di opportunità, che hanno imposto ai termici di
-
adottare tale metodo di indagine, quale unico prati-. .116.
cabile in ancreto, la censura deve essere respinta in questa sede. Invero, secondo un orientamento, pa-1
cifico quanto di evidente esattezza, della giurispru denza di questa Suprema Corte, le modalità di svolgi-
mento dell'attività del perito, quando siano state le norme poste a garanzia del diridiritto. dirispettate difesa, non incidono sulla validità dell'elaborato paitale, ma sulla inidoneità di esso come strumento di prova;
così i metodi analitici seguiti, gli accer-
tamenti da lui compiuti e le operazioni effettuate possono essere oggetto di censura sotto il profilo del-
la adeguatezza, della correttezza e della concludent za, ma non sotto quello della validità dell'atto processuale (cass, sez, III, 1 dicembre 1978, ZANI,
in Cass. Pen. 1980, p. 187, m. 187).
I ricorrenti TI e DI LO denunziano
-(rispettivamente col primo e con il secondo dei mo-
tivi) vizio di motivazione, sotto la specie della mancanza e della illogicità (DI LO soltanto) della motivazione, in ordine al rigetto della rinnovazio ne parziale del dibattimento, a norma dell'art. 520.
C.P.P.. La decisione impugnata sul punto presenta.
adeguata ed ineccepibile giustificazione, tale da porre la discrezionalità, esercitata in proposito dalla Corte di merito, al riparo del sindacato di .117.
questo giudice di legittimità. Invero, circa la ri-
chiesta, avanzata dal DI LO e diretta alla escus.
sione del teste MONDELLINI, il secondo giudice ha reso espliciti i motivi, di per sè validi e fondati,
per i quali ha ritenuto inammissibile l'istanza;
circa l'altra richiesta, formulata in modo generico dal TI, le puntuali ed analitiche argomentazio-
ni, addotte dalla stessa Corte per dimostrare l'ade-
guatezza degli elementi probatori, acquisiti a cari co dell'imputato nel giudizio di primo grado, consacrano in modo certo che le ragioni del convincimento, an-
corate alle risultanze acquisite, possono prescinde re dalla acquisizione di ulteriori elementi probato ri. Secondo un orientamento costante di questa Supre-
ma Corte, l'omessa pronuncia sulla richiesta di rin-
novazione del dibattimento non comporta difetto di motivazione, qualora dalla sentenza si desuma che il giudice ha implicitamente escluso la necessità
di tale rinnovazione (cass. Sez. I, 12 marzo 1982,
CACCIAPUOTI, in Cass. Pen. 1983, p. 1565, m. 1624;
Cass. Sez. I, 26 giugno 1981, AGNELLINI, ivi, 1983,
p. 653, m. 431) Ciò, perchè l'esercizio del potere discrezionale del giudice di appello di rinnovare il dibattimento costituisce un caso di applicazione particolare del principio generale cosiddetto dell'e- .118.
☐
!conomia delle prove, che non tollera attività su-
perflua e del quale si riscontrano altre applicazion ni (artt. 299, 457, 465, e 455 C.P.P.), vincolato
-
com'è, alla condizione rigorosa di non completezza dell'istruttoria già espletata nella precedente fase
(del giudizio (Cass. Sez. IV, 12 giugno 1981; SANTANASIO, it 1610). in Cass.Pen. 1982, p. 1793, t
Per comodo d'indagine, vengono esaminate in questa parte, per quanto non attinenti solamente all'aspetto formale del rito ed implicanti anche questioni di diritto sostanziale, le censure mosse da taluni ricorrenti nei confronti dell'azione ri-
sarcitoria, esercitata dagli enti e dalle ditte fart maceutiche con la loro costituzione di parte civile nel presente processo penale. In particolare, AI
TO (decimo motivo) contesta la legittimazione ad agire della Regione Lombardia, della U.S.L. 75,
della FARMINDUSTRIA e delle singole cæfarmaceuti-
che, deducendo violazione degli artt. 22; 23 e 91
C.P.P. e difetto assoluto di motivazione;
EL
NI (nono, decimo ed undicesimo motivo), contesta la legittimazione ad agire degli stessi deducendo violazione degli artt. 2043 c.c. e 22 c.p.p. e vizio di motivazione;
HE (primo motivo), RI
GO (quarto motivo) e RA (quinto motivo del- .119.
l'avv. BOVIO) contestano la legittimazione ad agire della Regione, della USSL 75 e della FARMINDUSTRIA,
deducendo violazione degli artt. 22, 23 e 91 C.P.P.)
e vizio di motivazione;
AI (ottavo motivo) con-
testa la legittimazione ad agire della FARMINDUSTRIA
per vizio di motivazione. Analoga censura muovono
OS (quinto motivo) nei confronti dell'azione eser-
citata dalla Regione Toscana per violazione dell'art. 185 C.P., NA (sesto motivo) e RI GO.
(quarto motivo) nei confronti della AZDA MUNICI-
PALIZZATA FARMACIA di BO.
Tutte le censure sopra elencate sono prive di fondamento e debbono essere disattese. La deci-
sione impugnata, che, condividendo le ragioni po-
ste dal Tribunale a fondamento della ordinanza di-
battimentale del 14 gennaio 1983, ha riaffermato la sussistenza della legittimazione ad agire (le-
gitimatio ad causamt delle pati civili costituitesi nel procedimento penale, ha dato corretta applicazio-
ne sia alle norme di diritto processuale penale, pre-
viste dagli artt. 22, 23 e 91 C.P.P sia alle nor-
me di diritto sostantivo, previste dagli artt. 185
C.P. e 2043 C.C., adempiendo nel contempo l'obbligo della motivazione sotto il triplice profilo della completezza, della correttezza e della logicità. .120.
E' utile premettere che, secondo le nor-
me penali sostantive e processuali ricordate e, So
prattutto secondo i principi elaborati dalla giu-
risprudenza in sede di applicazione delle stesse,
alla base della legittimazione attiva dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, cioè della cosiddetta "legitimatio ad causam", vi è la natura plurioffensiva dell'illecito penale, per la quale,
mentre il danno criminale subito dallo stato-collet tività trova la sua sanzione nella pena, il pregiu dizio patrimoniale o non patrimoniale direttaemnte causato dalla condotta criminosa, ossia il danno civile, viene riparato mediante la restituzione o il risarcimento. La legittimazione attiva, della persona alla quale il reato ha recato danno, ad eser-
citare la relativa azione nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, deriva dalla sus-
sistenza, a carico dell'autore del reato, delle ob-
bligazioni alla restituzione ed al risarcimento del danno, nascente ex delicto a norma dell'art. 185 C.P. e delle leggi civili espressamente richiamate;
La causa del danno, quale fonte della relativa azio-
ne restitutoria o risarcitoria, deve essere costi-
tuita dal reato. In proposito è stato affermato re-
centemente che il reato, che abbia cagionato il dan-
no anche non patrimoniale, non è il reato come fatt .121.
tispecie o modello legale, bensì il reato come "fatt to illecito", cioè il reato nella sua materialità
in cui si esprime l'efficacia dell'azione dell'agen-
te e che comprende sia elementi che fanno capo allo illecito penale sia quelli che fanno capo all'ille-
cito civile (Cass. Sez. I, 9 aprile 1984, SPARACINO,
in Cass.Pen. 1985, p. 2280, m. 1525). E' stato al-ட்
tresì affermato che il danneggiato, cui spetta il risarcimento del danno ai sensi degli artt, 185 C.P.
e 22 C.P.P., non si identifica necesarimente col soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia ri-
portato un danno riff gibile eziologicamente all'azio-
ne od omissione del soggetto attivo del reato (Cass.
+ 1982, Sez. IV 2 marzo 1981, RIVA,... in Cass.Pen
p. 1826, m. 1652; Cass. sez. III, 8 ottobre 1965,
FERRETTI, ivi, 1966, p. 417, m. 618).
Nel caso di specie, tutti i soggetti, pub-
blici e privati, costituiti parte civile nel presen te processo, sono legittimati ad esercitare l'azione dal momento che la lesione ed il danno, verificati-
si, come conseguenza diretta ed immediata della com-
missione dei reati accertati, nella sfera degli in- teressi di cui sono centri autonomi e portatori,-
hanno fatto sorgere in loro favore l'obbligazione risarcitoria ex delicto di cui all'art. 185 C.P., |
.122.
о come soggetti passivi dei reati 0 come soggetti soltanto danneggiati degli stessi.
Come ha opportunamente quanto esattamente rilevato la Corte di merito, nel sistema delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, spettano alle Regioni
le funzioni amministrative. in materia di assisten za sanitaria e farmaceutica;
ad esse fa capo pertan to l'organizzazione del servizio sanitazio naziona-
le, la qual cosa legittima codesti enti autarchici ad esercitare l'azione civile a tutela dei corri-
spondenti interessi, di fronte a comportamenti diret-
ti ad arrecare pregiudizio al corretto fuzionamento del servizio pubblico, quali sono certamente quel-
li accertati nel presente procedimento. Le Regioni
possono delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle loro funzioni in paticolare ai Comuni o ad altri enti locali, e, per quel che concerne il ser-
vizio sanitario, tale delega ha luogo normalmente in favore delle unità sanitarie locali (U.S.L.),
senza che ciò incida sulla titolarità delle stesse.
funzioni. D'altra parte la delega comporta attribu zione di particolari compiti agli enti delegati,
-ai quali non può essere negata la titolarità delle azioni civili, diretti ad assicurare tutela penale .123.
a tali compiti.
Nella specie, è certo che la Regione Lom-
bardia ha delegato alle unità sanitarie locali dei capoluoghi di provincia, e quindi perla pr incia,
e quindi per la provincia di Milano all'USL 75, l'e-
sercizio delle funzioni relative alla liquidazione dei rimborsi, æettanti a tutti i farmacisti del ter-
ritorio provinciale, a cominciare dall'l gennaio
1981. Ad elidere la legitimatio ad causame di code-
sta Regione non vale il rilievo, fatto dalla ricor-
rente HE, della contemporanea esistenza dell'ufficio liquidazione dei sogressi enti mutua-
listici, istituito dal Ministro del Tesoro, ai sen-
si dell'art. 65 e per gli effetti dell'art. 77 del-
la citata legge 23 dicembre 1978 n. 833. I fatti illeciti, che costituiscono la "causa petendi" del-
l'azione risarcitoria, esercitata dalle parti civi-
li presenti nel processo, si estendono infatti fino al settembre 1981, malgrado le pertinaci e quasi cocciute contestazioni di numerosi ricorrenti per altra piu sul tempus commissi delicti", contestazio-
ni sonoramente smentite dagli atti e debitamente di sattese dai due giudici di merito. Al cospetto di tale dato temporale incontrovertibile, si pone la competenza dell'ufficio istituito da una normativa
7 .124.
transitoria, competenza che è temporalmente limita-
ta alle attività esistenti fino all'entrata in vi-
gore della legge, cioè fino al 1 gennaio 1979, essen-
do suber hata in tale data la normale gestione delle attività da parte delle istituzioni sanitarie.
Nè ad elidere la legitimatio ad casan del-
la U.S.L. 75 di Milano può valere la circostanza che l'ente è privo di personalità giuridica. Infat
ti, nell'ordinamento giuridico italiano non sono infrequenti i casi nei quali ad un centro unitario di interessi venga attribuita una limitata sogget tività giuridica, con la corrispondente capacità
processuale. Ciò che si richiede è che l'ente abbia acquistato una certa autonomia tra i soggetti chel
la capacità processuale abbia fondamento nella-leg-
...ge. Nella specie tale fondamento deve ravvisarsi nella legge della Regione Lombardia 5-aprile 1980
n/. 36, la quale, nell'art. 13% attribuisce all'As-
sociazione dei Comuni, costituite per dare attuazio-
ne al servizio sanitario, "personalità di diritto
-pubblico"; nell'art. 28 estende le disposizioni pre cedenti alle unità sanitarie locali, la cui zona--
--
coincide con il territorio comunale (come è il caso dell'USL 75, salvo che per talune speciali attribu-
zioni); e, nell'art. 23, attribuisce al presidente .125.
del comitato di gestione dell'unità sanitaria la rappresentanza legale dell'ente. Quale che sia la qualificazione delle unità sanitarie locali, recente-
mente introdotte nell'ordinaemnto positivo italiano,
è indubbio che esse possono stare in giudizio in difesa dei loro interessi.
Peraltro, il riconoscimento della legitti-
mazione ad agire in favore della Regione Lombardia
e della USL 75 non importa la duplicazione dell'unico danno risarcibile. Anzitutto perchè il danno da ri-
sarcire, che come si è detto deve essere tenuto di-
stinto dal cosiddetto criminale, non pare sia il medesimo tra i due enti. La differenziazione delle loro attribuzioni, sotto il profilo della titolarità
e dello esercizio, oltrecchè della generalità e del-
la specificità, pur nell'ambito del servizio sanita-
rio unitariamente considerato, e l'esistenza di strut-
ture organizzative diverse per ciascuno di essi,
inducono a ritenere che sia possibile identificare.
danni morali e patrimoniali differenti, sebbene in parte omologhi, riportabili alle rispettive sfere giuridiche. In secondo luogo, la titolarità dell'azio ne civile deve essere riconosciuta ai due enti, in forza del collegamento esistente tra il reato accer-
tato e la lesione prodotta nelle rispettive sfere .126.
giuridiche istituzionali, lasciando al giudice civile l'identificazione del concreto danno risarcibile,
la sua quantificazione e l'adozione di una pronun-
cia che eviti al debitore di pagare due volte la stesso debito.
Quanto alla legittimazione ad agire delle case farmaceutiche, è da rilevare che la stessa,
così come la condanna generica già pronunciata nella fase di merito, per la quale si richiedeva l'astrati ta idoneità del comportamento illecito, accertato nel giudizio, a provocare una lesione nella sfera giuridica delle parti civili, discende in modo chiar ed evidente dal collegmento, esistente tra i compor tamenti illeciti, posti in essere dagli imputati con la truffa attuata in danno del servizio sanitario median te l'uso di bollini fustellati anomali, e la sfera giuridica delle case farmaceutiche, alle quali si riferiscono i bollini anzidetti. Tutto ciò prescin-
de, ovviamate, dal quesito, al quale si dà risposta.
in altra parte, se la irregolarità e la manomis-
sione dei bollini fustellati, applicati alle specia
: lità farmaceutiche, costituiscono o no reati autono ing mi, dal momento che l'attività, svolta dagli imputa-
ti per alterare tale materiale, costituisce di per sè il mezzo fraudolente (l'artificio o il raggiro) .127.
con il quale è stato attuato l'illecito.
Per quanto attiene, infine, alla legitti-
mazione ad agire della FARMINDUSTRIA (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DELLE INDUSTRIE FARMACEUTICHE), le consi derazioni già fatte inducono ad attribuire anche.
----
ad essa, seppure in assenza di personalità giuridi-
ca, autonomia e capacità processuale, trattandosi di una asociazione non riconosciuta, istituita per la tutela degli interessi delle cose farmaceutiche associate, interesse certamente compromessi e lesi dai comportamenti degli imputati e quindi dagli il-
leciti accertati in questo processo.
In tema di azioni risarcitorie e di costi tuzione di parte civile, non hanno consistenza anco ra i vizi, denunziati dal OS, per violazione di legge, in ordine all'azione civile esercitata dalla
Regione Toscana nei suoi confronti, ed il vizio di motivazione, denunziato da NA e da RARA
GO in ordine all'altra azione esercitata dalla AZ
DA MUNICIPALIZZATA FARMACIA di BO nei loro con-
fronti. L'intervento della prima è legittimato dalla latitudine della attività illecita del OS, il cur ambito rombelica, tenuto conto della ramificata orditura della sua attività commerciale di rappresentante di medicinali e delle numerose persone implicate, .128.
si estendeva oltre i limiti della provincia di Mila- no e toccava le due Regioni, legittimamente costi-
tuitesi parti civili e come tali comparse anche in questo giudizio di cassazime.
Anche l'intervento dell'Azienda Municipa
lizzata Farmacia di Bollate, nei confronti di Bonac- corsi e di ER UG,è legittimato dalla latitu-
dine della loro attività illecita, in quanto anche dopo la dichiarazione di estinzione dei reati di cui al procedimento n. 612/79 F R.G., non va escluso,
in linea di ipotesi, che la loro attività sia stata estesa fino a tale azienda nella commissione dei reati di cui ai capi F4) G4) H4) 14), il cui locus commissi delicti risulta indicato in Milano e nei singoli luoghi di attività di ciascun medico. A tal riguardo va aggiunto che non è censurabile-la-sen-
tenza impugnata per non aver fatto alcuna menzione esplicita delle due ultime questioni, già sollevate con gravami, dal momento che la relativa giustifi-
cazione è agevolmente ricavabile dalle più generali argomentazioni poste a base della decisione, in os-
sequio ad un principio giurisprudenziale costantemen-
te affermato (Cass. Sez. IV, 19 novembre 1981, SER-
GNESE, in Cass. Pen. 1983, p. 957, m. 631; Cass. Sez.
IV, 14 aprile 1981, BITTI, ivi, 1982, p. 1393, m.. •129.
1298).
A chiusura della/indagine relativa a vizi formali, bisogna disporre la correzione di due errori materiali, specificaemnte segnalati dagli interessa-
ti nella sentenza impugnata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 149 C.P.P. Nei confronti di SI.
LO, nel punto del dispositivo in cui lo tesso
è assolto dal reato di cui al capo A1, deve intender-
si invece dal reato di cui al capo Hl. Nei confronti di AI ERGI, nel punto del dispositivo in cui è indicato il capo V4 deve scriversi U4 e nel punto in cui è indicato AI LO deve scriversi
MUNGA X ERLUIGI..MUNGAL ERLUIG
CENSURE DI NATURA SOSANALE
Dopo talune precisazioni in materia di applicazione di cause estintive di reati verificate-
si durante il corso del giudizio (in particolare
--
Hurante gli atti preliminari ed il giudizio di cassa-
gione), questa parte comprende una trattazione di problemi di ordine generale e comuni a numerosi ri- correnti ed una rassegna analitica delle singole impugnazioni proposte.
Anzitutto debbono essere dichiarati estinti reati ascritti a GATI IN e EN OG, norma dell'art. 150 C.P., risultando dagli atti a •.130.
che gli stessi sono deceduti nel corso degli atti preliminari al giudizio di cassazione, il primo in data 24 gennaio 1986 ed il secondo in data 30 otto-
bre 1986 (vedi certificati di morte).
Debbono essere dichiarati estinti, a norma dell'art. 157 C.P., i reati di "comparaggio", conte stati ai sensi dell'art. 170 del T.U. 27 marzo 1934 n 1265, agli imputati BAZZAEL (capo B6), RT
| (capo 01), IN (capo D1), RI IA (capo
-D1), ON (capi M1-N1), CI (capo D1), AL
(capo D4), GL (capo D1), e DI LO (capo
B6), e contestati ai sensi dell'art 172 dello stest so-T.U. agli imputati LL (capo M1) e TU (ca-
po B6). Nei confronti di tutte le contravvenzioni testè elencate, commesse fino al settembre 1981,
si è già compiuto, sin dal marzo 1986, il termine di prescrizione di anni tre prorogato della metà
per effetto degli atti interruttivi, previsto dallo art. 157 n. 5 C.P
In accoglimento della sepcifica impugna-
zione, proposta da DO OM per violazione delle norme penali relative alla prescrizione, deb bono essere dichiarati estinti, a norma del'art. 157-C P. i reati di cui ai capi 16 e L6, unici re-
siduati a carico del DO. Sia rispetto al reato .131.
di corruzione, di cui all'art. 321 in relazione al
l'art. 319 C.P sia rispetto al reato di truffa,
• '
di cui all'art. 640 co. 1° € 3° e 61 n. 7 C.P., il secondo a seguito della eliminazione della circostan-
za aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. e della dichiarazione di prevalenza delle circostanze atte-
nuanti sulle aggravanti, si è già compiuto il termi-
ne di prescrizione di anni cinque prorogato della metà per effetto degli atti interruttivi, gevisto dall'art. 157 n. 4 C.P. Essendo stati commessi i reati anzidetti fino all'aprile 1977, il decorso della prescrizione si è compiuto sin dalla fine del mese di ottobre 1984.
In conseguenza delle cause estintive ap-
plicate, la sentenza impugnata deve essere annulla-
ta senza rinvio, a norma dell'art. 539 n. 1 C.P.P.;
nei confronti di GATI e EN perchè i reati loro
ascritti sono estinti per morte del reo;
nei confron-
ti di BAZZAEL, RT, IN, RI IA
CI, AL, GL, LL e TU in ordine all'unico reato loro ascritto, nei confronti di A-
NI e DI LO limitatamente al reato di comparag.
gio loro ascritto, e nei confronti di DO in ordine ai mati a lui ascritti, perchè tutti detti reati sono estinti per prescrizione. Dalle pene, .132.
complessivamente inflitte a ON e DI LO, deve essere inoltre eliminato mese uno di arresto per ciascuno.
Le numerose impugnazioni dei ricorrenti ripropongono in questa sede tutta una serie di pro-
blemi di diritto sostantivo, dalla soluzione di talu-
ni dei quali dipendono la fondatezza ed il parziale accoglimento delle impugnazioni stesse.
Il primo problema, al quale sono collega-
te, in modo diretto, la sussistenza dei due reati previsti dagli artt. 473 e 474 C.P. ed, in modo in-
diretto, la sussistenza del reato di ricettazione,
contestati in prevalenza agli imputati farmacisti,
attiene alla natura del bollino della specialità
che ilmedicinale. Va ricordato, a tal proposito, c bollino, esterno o fustellato, è un tagliandino se-
gnaprezzo di confezioni medicinali, recanti l'indica-
zione delnome, oltreche del prezzo, del medicinale
e, normalmente, anche della casa produttrice. Nei
confqonti di esso si pone il quesito se possa con-
-siderarsi-un segno distintivo dei prodotti industria- li e, conseguentemente tutelato come tale dal nostro ordinamento giuridico, costituisca i reati previstil dalle norme citate, o se, piuttosto, riconosciuta-
gli natura giuridica diversa (documentale) sia al- trimenti о non sia per nulla tutelato penalmente. .133.
I due giudici di merito, sia pure per via e per argomentazioni parzialmente diverse, sono giun-
ti alla identica conclusione, attribuendo al bollino fustellato la natura di segno distintivo di prodotti industriali, tutelato penalmente dagli artt. 473.
e 474 C.P. In particolare, il primo giudice, distin-
guendo tra la destinazione al consumatore e la desti-
nazione agli enti assistenziali, ha limitato la fun-
zione probatoria di identificazione soltanto alla seconda ipotesi;
il secondo giudice, invece, mentre respinge la distinzione operata dal precedente, allar-
ga il riconoscimento dell'ambito probatorio sul piano ontologico ed indica nel bollino fustellato sia la natura di contrassegno reale sia la natura di contras segno personale di prestazione Per dare una esatta risposta al problema,
da tempo affrontato anche dalla dottrina industriali-
stica, giova prendere l'avvio dalla ricerca dei cri-
teri giuridici, che caratterizzano la nozione di marchio e di segno distintivo e, corrispondentemente dei criteri empirici (dotati tuttavia di una loro precisa portata giuridica) utilizzabili per attribui re in concreto siffatta qualifica ad elementi della realtà. E' dato oramai definitivamente acquisito .134.
che il marchio, così come ogni altro segno distin-
tivo, rappresenta uno strumento del quale si serve
1'imprenditore nei rapporti con il pubblico, e che ciò che lo caratterizza è la funzione, appunto di-
stintiva, che è chiamate ad assolvere. A proposito del marchio, prototipo dei segni distintivi in gene-
rale, bisogna riconoscere che il concetto di funzione in senso giuridico o di funzione giuridicamente tus telata ha acquistato una importanza centrale, in quanto,da un lato, esso viene a rappresentare la chiave interpretativa più importante della relati-
va disciplina, dall'altro,viene a costituire la for-
mulazione più significativa della essenza stessa del fenomeno, sotto il profilo giuridico e dei suoi tratti più fondamentali ed imprescindibili.
Se la funzione in generale rappresenta peri marchio, come per ogni altro segno distinti-
vo, ciò che nel discorso-normativo caratterizza-la fattispecie, --se ne deve dedurre che, viceversa, è
irrilevante ai fini dell'attribuzione della qualifi-
ca il contenuto del segno stesso. Ove sussista con rilevanza giuridica la funzione di identificazione,
di distinzione, di differenziazione, è indifferente il contenuto del segno, e.,.. reciprocamente, il con-
tenuto non può più in alcun modo supplire al difet .135.
to intrinseco di destinazione funzionale distintiva di una entità, per farla assurgere a rango di segno distintivo in senso tecnico e proprio. Sicchè, pur-
chè sia svolta la funzione distintiva, è indifferente che il segno abbia un contenuto meramente grafico o iconografico ed anche una valenza espressiva ed ideografica.
Non esiste pertanto un'ontologia del segno,
riferibile al suo contenuto: una entità del mondo esterno si qualifica come segno distintivo non per il suo contenuto, ma per la sua idoneità a distingue re, quindi per la sua funzione di consentire ad un destinatario di separare con la mente qualche real-
tà o manifestazione di attività da una molteplicità
di altre realtà od attività derivanti da diversa fonte.
La tipologia dei segni distintivi non si
RR riconduce a diversità di contenuti, bensì unicamente a diversità di cose, fenomeni, attività, che si in-
tendono contraddistinguere. Più precisamente, tutti i segni distintivi son espressione della esigenza -
delle imprese di differenziarsi, redendo-possibile al consumatore la scelta fra le varie soluzioni al-
ternative offerte sul mercato. Ciò che varia è l'og-
getto che ciascuno di essi contraddistingue, potendo .136.
essere di volta in volta il prodotto (il marchio)
l'attività di impresa come tale (ditta), il negozio e lo stabilimento (insegna), e così via. I segni distintivi sono degli strumenti che l'imprenditore utilizza per distinguere la propria attività di im presa, i propri prodotti, i propri locali, dall'at tività, dai prodotti, dai locali dei concorrenti.
La funzione, detta appunto distintiva,
è comune a tutti i segni distintivi. Ove non vi è
funzione distintiva non vi è segno distintivo. Il
segno distintivo assume specifica valenza, rilevan za e tutela solo allorchè, e fintanto che, assolva la funzione differenziatrice che gli è propria. Se
questa funzione cessa, se la capacità distintiva e-differenziatrice vime meno, viene meno la tutela giuridica, la ragione della protezione come segno distintive. Di conseguenza, la funzione differen-
ziatrice ed il persistere della stessa rappresentano il presupposto del nascere e la condizione essenzia-
te-del-permanere della rilevanza giuridica e della tutela del segno distintivo.
La correlazione tra segno distintivo e funzione differenziatrice, nel nostro sistema giu-
-ridico positivo, non sta soltanto all'origine del- la tutela del segno, ma è anche condizione del per .137.
manere della medesima. Codesto assunto non discende solo da considerazioni di natura logica, ma trova saldo fondamento positivo anzitutto nello art. 2598
n. 1 cod.civ., la disposizione di legge che in dot-
trina è stata definita la norma di base della pro-
tezione dei segni distintivi, tipici o atipici, in quanto per la sua ampiezza comprende al proprio in-
terno tutte le ipotesi di violazione del diritto esclusivo su qualunque realtà dotata di funzione distintiva.
L'art. 2598 n. 1 cod.civ.,digonendo che compie atti di concorrenza sleale chiunque usa se-
gni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri, assu-
me ad elemento essenziale della tutela del segno distintivo, l'idoneità confusoria dell'attentato.
Da ciò la conseguenza, costantemente condivisa dalla elaborazione giurisprudenziale, secondo la quale il pericolo di confondibilità, necessario perchè
il segno distintivo possa essere tutelato, non deve essere astratto, bensi attuale e concreto, desumi-
bile dalla natura intrinseca dei fatti dedotti ed accertati e dalle loro caratteristiche e modalità
(Cass. 9 giugno 1969, n. 2013, in Mass. Giud. CIV.
1969, 1045). .138.
Non è dunque il mero uso, la mera ripro-
duzione non autorizzata o comunque indebita di segni altrui che fa scattare la repressione a tutela dei segni stessi, bensì il loro uso e la loro riprodu zione confusoria. Ancora una volta, se non vi è at.
tuale funzione distintiva, viene meno la ragion d'es-
sere della tutela del segno.
Sulla base dei criteri enunciati, la giu-
risprudenza ha più volte affermato il principio,
per il quale l'uso di alcuni segni distintivi, con modalità tali tuttavia da non determinare confon-
dibilità attuale e concreta, non costituisce ille-
cito, dal momento che non risulta, in tale ipotesi,
in pericolo la funzione differenziatrice che costi tuisce ragione, ma anche limite, della tutela, Nel-
le ipotesi di vendita di prodotti manomessi, ed in particolare nelle ipotesi di vendita di prodotti.
dopo che ne siano stati eliminati i numeri di matri.
cola e di codice mediante tagli ed abrasioni sugli involucri, la giurisprudenza, pur ravvisando un lecito, non lo riconduce tuttavia alla violazione dei segni distintivi altrui, sia perchè talinon possono considerarsi elementi, quali appunto i nu-
meri di matricola, diretti a consentire determinati
.adempimenti (nella-specie, la garanzia in caso di .139.
reclamo) E non già a differenziare il prodotto ri-
spetto a quello del concorrente, sia in relazione alla circostanza che la eliminazione postula il venir meno della funzione differenziatrice e così dell'ate tualità di un segno distintivo.
I principi, elaborati dalla interpretazio-
ne giurisprudenziale, assumono particolare rilievo nella vicenda che riguarda i ricorrenti, in quanto dimostrano che non vi è neppure logica e necessaria correlazione tra segno distintivo, funzione distin-
tiva e aderenza materiale al/prodotto Anche elementi,
che col prodotto e con la sua confezione fanno migi-
nariamente corpo, possono non rilevare come segni distintivi, allorchè la loro funzione non sia quella di differenziazione costante della fonte produtti-
va nei confronti del consumatore.
La riconducibilità della nozione tutelata di segno distintivo ad un pericolo "attuale e con-
creto" di confondibilità significa pertanto che la funzione differenziatrice, perchè di segno distintia vo si possa parlare, deve essere tuttora operante.
Allorchè la funzione differenziatrice ri-
spetto ai prodotti concorrenti venga meno, si è al di fuori della nozione e della tutela dei segni di.
stintivi, ancorchè si sia in presenza di elementi 140.
che già svolsero, ma che ora non svolgono più, una funzione di differenziazione. Il fenomeno è ben not to alla disciplina vigente in materia di marchi ret gistrati, prototipo di segni distintivi. L'art. 41
del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sui brevetti per marchio d'impresa, sancisce la estinzione del dirit-
to e così della tutela, allorchè il marchio sia venuto nominazione generica del prodotto". Al ri guardo la elaborazione giurisprudenziale ha chiari to come la decadenza non postuli un atteggiamento soggettivo di tolleranza dell'avente diritto, essen-
do sufficiente il dato oggettivo della perdita del la funzione distintiva e del correlativo acquisto da parte del marchio del valore di nome comune di un intero genere merceologico.
I principi in tema di volgarizzazione de marchio vengono correttamente estesi a qualsiasi altro segno distintivo. Lo svolgimento effettivo di una funzione di segno differenziatore è presupposto della attribuzione, a ditta insegna o altri elemen ti atipici, della tutela dei segni distintivi, ed il suo oggettivo venir meno con il passare del tem po costituisce causa di decadenza della tutela.
La possibilità che un simbolo, un segno,
un nome cessi di essere rilevante perchè in concre .141.
to non viene usato in funzione distintiva, ovvero perchè questa funzione in generale è venuta meno,
assume nel nostro ordinamento giuridico positivo,
la connotazione di un fenomeno del tutto fisiologi-
co. La destinazione iniziale, la volontà e l'inten-
zione di chi il segno in origine creà ed appose,
a nulla valgono ove oggettivamente la funzione di-
stintiva sia venuta meno.
Fissata la nozione dei "segni distintivi dei prodotti industriali" tutelati dal nostro or-
dinamento giuridica positivo, bisogna rivolgere l'at-
tenzione e l'indagine sul ballino, onde stabilire se anch'esso rientri tra i segni tutelati penalmen-
te dagli artt. 473 e 474 C.P. E per dare risposta esauriente a tale quesito, bisogna determinare, anzi-
tutto, la funzione e la natura del bollino, quali emergono dai materiali normativi.
La genesi del bollino, sia esse fustellato sia esso esterno (al quale le case produttrici stan no facendo ritorno dopo la non felice esperienza-
...delle unità sanitarie) è circoscritta alla materia delle cosiddette specialità medicinali e, data la..
rilevanza acquisita nella circolazione e nel consumo di esse dal prezzo ivi riportato, appare legata alla lenta e secolare politica dei prezzi nel campo far- دارد
.142..
maceutico.
I prezzi dei farmaci sono da secoli ogget-
to dell'attenzione del pubblico potere. I medica-
menti, inizialmente tutti galenici, sono da sempre.
beni di rilevanza sociale, necessari come sono alla salute e, spesso, alla sopravvivenza degli individui
Nè peraltro all'utente-malato, costretto delegare la scelta di essi al medico-prescrivente, è facile comparare il grado di utilità al suo sacrificio eco-
nomico. Codesta situazione ha indotto l'intervento A
normativo del potere pubblico, nella determinazione dei prezzi dei farmaci. Tale intervento, avviato,
a quanto risulta, da una prima tariffa rudimentale,
contenuta a difesa dell'interesse pubblico, ma già
articolata sulle caratteristiche tecniche dei farma-
ci, nell'ordiannza di Federico II di Svevia emessa probabilmente nel 1240 per la Sicilia, attraversa una lenta e secolare evoluzione storica che tocca varie città della nostra penisala (Roma, Venezia,
Regio LI, Firenze e la Lombardia austriacal,_
fino ad affermare il principio della imposizione del prezzo fisso dei medicinali, secondo legge e non variabile nè in aumento nè in diminuzione/ Princi-
pio codesto, che, attraverso la legislazione preuni taria del Regno del Piemonte e quella successiva. .143.
unitaria, viene recepito e trasfuso nella legisla-
zione italiana vigente.
In unprimo tempo, il principio riguarda
-soltanto le preparazioni farmaceutiche, e si appli ca quindi ai prodotti terapeutici semplici o compo sti, preparati nella farmacia o in officina ad es sa annessa (preparazioni magistrali) oppure prepa-
rati da officine industriali autorizzate e vendute dal farmacista che risponde anche della loro compo sizione (preparazioni officinali).Al farmacista vie-
ne-imposto l'obbligo di redigere manualmente ed a scrittura,senza bisogno di autenticazione perchè
destinate a far corpo con i contenitori dei prepa-
rati, le etichette contenenti anche i prezzi risul-
tanti dalla applicazione della tariffa ufficiale.
L'art. 125 del T.U. leggi sanitarie, approvato con
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e modificato dalla 1.
1 maggio 1941 n. 422, dal R.D.L. 13 aprile 1944 n.
119 (convertito nella 1. 5 maggio 1949 n. 179) e dalla 1. 9 ottobre 1964 n. 990, dispone: che almeno ogni due anni, a cura del Ministero della Sanità,
è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali;
che è vietata la vendita al pubblico di medicinali al prezzo diverso da quello indicato..
nella tariffa;
che è indicato nella tariffa lo scon- .144.
to che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi fi nalità di assistenza o beneficienza, tenuti normatif vamente alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. L'art. 37 del R.D. n. 1706 del 1938
(in unune alle art. 3 del D.M. 15 giugno 1966) fa ob-
bligo ai farmacisti di annotare, fra l'altro, sul-
le etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali il prezzo praticato, con specifica indicazione: a) dell'importo complessive delle sostanze;
b) dell'importo complessivo degli oneri professionali;
c) del costo del recipiente quando sia fornito dal farmacista.
A seguito del passaggio da un tipo di prot duzione manuale o artigianale presso la farmacia...
ad un tipo di produzione industriale presso offici-
ne e complessi impianti di case farmaceutiche, il principio della imposizione del prezzo fisso secon-
do legge è stato esteso alla produzione delle cosid-
dette "specialità medicianli" e degli altri prodotti.
assimilati. Sono specialità medicinali, la cui messa in vendita è sottoposta alla preventiva registr-azion no presso-il-Ministero della Sanità: i prodotti te-
raputici, semplici o composti, preparati a forma di dose di medicamento secondo una formula prestabi- 145.
lita dal produttore, dietro autorizzazione del MIni.
stero della Santià, contenuti in recipienti o invo-
lucri determinati, muniti di etichette, pronti per la vendita, e chiusi in modo che non sia possibile apoprtarvi modificazioni;
b) le preparazioni diete- _
tiche, i cosmetici ed i prodotti igienici ai quali sia comunque attribuita efficacia terapeutica;
c)
i prodotti cui sia attribuita efficacia terapeutica,
che siano messi in commercio con uno speciale mar-
chio di fabbrica, pur non essendo preconfezionati a forma o dose di medicamento. Sono assimilati alla specialità, sottoposti a controlli anche preventivi della Autorità Sanitaria, i vaccini, i virus, i sie
-ri, le tossine ed ogni altro prodotto simile deter minato con decreto del Ministero della Sanità. Le
specialità, poste in vendita dal farmacista, debbono essere state fabbricate ed immesse in commercio in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia, cioè registrate, etichettate, perfetta-
mente conservate e chiuse ermeticamente, e con l'in-
dicazione della data e del numero della preparazione
(D. ACIS 1 dicembre 1947 in G.U. 19 dicembre 1947
n. 291).
Per quanto la netta separazione tra i prez-
zi imposti alle specialità medicianli all'atto della .146.
registrazione e i prezzi degli altri medicinali rego-
lati ancora dalla tariffa sia stata codificata dal
R.D.L. 7 agosto 1925 n. 1732 e dal successivo Rego-
lamento approvato con R.D. 3 marzo 1927 n. 478, ri-
guardanti le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, un elenco di speciali tà medicinali autorizzate, allegato alla FARMACOPEA
ufficiale, è previsto sin dal R.D. 13 luglio 1914
(contenente il regolamento alla legge 22 maggio
1913 n 468), nel quale è stabilito che le specia-
lità stesse, sia esse nazionali o estere, debbono portare ben visibile anche all'esterno il prezzo.
La nozione del bollino, esterno o fustel-
lato, quale elemento facente parte della confezio-
ne o dell'involucro previsti per le specialità me-
dicianli, appare nella convenzione stipulata il 23
-marzo 1956 tra gli enti mutualistici ed i rappresen-
tanti dei farm tisti e dell'industria farmaceutica.
Nell'art. 2 della citata convenzione viene previsto l'obbligo per i produttori di munire le confezioni dei prodotti prescrivibili per assistenza diretta di "un bollino-esterno o di un fustellato", indi-
canti possibilmente il nome della ditta, il tipo di confezione, e, in ogni caso, il nome del prodot to, ed i numeri corrispondenti alla ditta, al pro- .147.
dotto, e al tipo di confezione, determinati secondo un codice convenzionale, nonchè il prezzo di vendi-
ta al pubblico del prodotto stesso. Il sucessivo art. 3 disciplina analiticamente la funzione del bolt.
lino esterno o del fustellato, ai fini dell'applica zione della convenzione stipulata, funzione che pre-
suppone lo stacco del bollino dalla confezione, prima della consegna del prodotto al consumatore e l'in-
vio di esso, da parte del farmacista, al fine di mostrae il diritto e di percepire il rimborso degli sconti praticati.
La disciplina della convenzione è stata recepita dal D.L. 4 maggio 1977 n. 187, convertito nella 1. 11 luglio 1977 n. 395, in cui, da un lato,
si precisa che le confezioni farmaceutiche delle specialità medicinali inserite nel prontuario tera=
peutico debbono segitare ad essere munite del bolli si no esterno o fustellato, dall'altro/impone ai farma.
cisti l'obbligo di applicare il bollino anzidetto.
sulle ricette spedite a favore degli assistiti. E.
l'accordo nazionale triennale, reso esecutivo dal
D.P.R. 15 settembre 1979, nell'art. 9 ha ribadito l'obbligo per il farmacista di applicare sulle ri-
cette il bollino esterno o fustellato staccati dalla confezione consegnata, disciplinando l'invio delle .148.
ricette e precisando che per il produttore e per.
il venditore l'applicazione del bollino esterno o fustellato costituisce di per sè tariffazione delle specialità medicinali.
Dai materiali normativi menzionati, emer-
gono due circostanze di non poco momento per l'inda-
gine in corso. In primo luge, il bollino (esterno.
o fustellato) non ha un contenuto di identificazio-
ne del prodotto rispetto al consumatore dal momento che tutte le indicazioni che in esso devono compari-
fre trovano comunque più chiara rappresentazione in altre parti della confezione, tanto vero che l'indica
-zione della ditta produttrice ed il tipo di confezio ne possono anche essere affidati sul fustellato a numeri di codice convenzionali, Sicchè, le indicazio-
ni del fustellato costituiscono al più una parziale riproduzione di alcuni dati , comunque già presenti nella confezione. In secondo luogo, il bollino ester no o fustellato non è affatto destinato a svolgere una funzione distintiva, anche perchè è destinato ad essere staccato dal prodotto prima della conse-
gna al consumatore, venendo così meno la funzione di accompagamento del prodotto e cadendo in radice qualsiasi funzione distintiya.
Le due circostanze segnalate dimostrano .149.
come la scelta del prodotto, la sua riconoscibilità,
la possibilità di ripetere o non ripetere scelte,
non sono affatto affidate al bollino esterno o fu-
stellato, il quale vime meno proprio nel momento
(la vendita) nel quale inizia l'esigenza differen-
ziatrice, di guisa che al fustellato non può più
in alcun modo essere riconosciuta, una volta che sia staccato, funzione distintiva, e quindi natura di segno distintivo. La originaria aderenza fisica al prodotto non modifica tale conclusione, sia per-
chè, fino a quando tale connessione permane, il bol-
lino non contiene alcun elemento di identificazio-
ne che non sia già, e in miglior modo, presente nel la confezione, sia perchè, comunque, una volta stac-
cato, viene meno quella funzione differenziatrice,
che le norme positive e la relativa interpretazione giurisprudenziale vogliono attuale e concreta, perchè
si possa parlare di segno distintivo..
I materiali normativi, ai quali si è fatto riferimento, se da un canto valgono a dimostrare in negativo che il bollino (esterno o fustellato)_
non è e non opera come segno distintivo di prodotti industriali, dall'altro consentono in positivo di inquadrarne la natura giuridica, nel nostro ordina-
mento positivo, tenendo conto della funzione affidata- 150.
esso,gli e di precisare, soprattutto, se la tutela di
quale elemento e frammento di una realtà giuridica,
trovi sede soltanto nei rapporti privatistici di diritto civile, o anche, di per sè e a prescindere dalle fattispecie penali genemali (come il reato di truffa) nell'ordinamento, penale sostantivo.
La funzione, che appare positivamente as-
sognata al bollino, esterno o fustellato, consiste anzitutto nella acquisizione della prova di una pre-
stazione, cioè la consegna del prodotto all'assistic to conseguentemente e correlativamente nella æqui-
sizione del titolo ad una controprestazione, cioè
il rimborso del prezzo del farmaco consegnato. Tale
funzione, tenuto conto della natura documentale del bollino, lo destina pertanto, sul piano civilistico,
nell'ambito tipico dei documenti probatori, e più precisamente della sottocategoria dei documenti pro-org-
batori di legittimazione, prevista dall'art. 2002
_cod. civ. La funzione del documento probatorio di legittimazione, di cui alla norma citata, viene in-
dicata nel fatto che esso dimostra, cioè prova l'e.
sistenza di fatti giuridicamente rilevanti, dei quali il discorso, o comunque i segni in esso conte-
nuti danno notizia e assicurazione e che nello stes-
so tempo legittimano il possessore ad una presta- .151.
zione. La categoria dei documenti probatori di le-
gittimazione, che, quali titoli impropri, sono docu-
menti a legittimazione reale in quanto collegano il diritto alla prestazione alla materiale esibizio-
ne di cose, comprende l'ampio settore delle
contro
-
marche, dei bumi, dei contrassegni. A tale categoria sono riconducibili anche i tagliandi o cedole di granzia, cioè i cartellini originariamente uniti al prodotto o inclusi nella confezione, che con l'acquisto sono destinati ad essere separati e spe-
diti al produttore, per dimostrare l'avvenuto acqui-
sto e così la legittimazione alle prestazioni di as-
sistenza tecnica e di granzia.
Alla situazione dei documenti a legittima-
zione reale è assimilabile, per quanto attiene alle convenzioni, stipulate o stipulande in materia di assistenza sanitaria, quella del bollino, esterno o fustellato, trattandosi di un elemento della real-
tà che, ancorchè all'origine possa aver fatto corpo.
con la confezione del prodotto, staccandosene è de-
stinato a provare e legittimare.
Codesta situazione, riconosciuta come rile vante sul piano della tutela civilistica, lo diventa ancor più sul piano della tutela penale, solo che si faccia caso alla natura della etichetta, che, 152.
incorporata o applicata alla confezione, accompagna ogni preparato farmaceutico ed alle cautele con le quali il pubblico potere ha circondato il suo con-
tenuto e la sua provenienza, a partire dalla fabbri cazione manuale dei farmaci. Se si tiene conto che la lege impone come element necessario ed impre scindibile, per la tutela e l'affidamento di chi deve farne uso, la presenza dell'etichetta (scritta a mano o a stampa) sui farmaci manipolati o fabbri-
cati, appare evidente che la sua alterazione non può essere, e non è, considerata penalmente irrile-
vante nel nostro ordinamento positivo.
Sia perle preparazioni magistrali, appron-
tate sulle indicazioni del "magister medicinae".
sia per quelle officinali il farmacista risponde della loro composizione e del loro dosaggio. Egli
pertanto ha l'obbligo di annotare su un'apposita etichetta, destinata a comparire sui recipienti e sugli involucri delle preparazioni, la data della.
spedizione, la indicazione quantitativa e qualita-
tiva del farmaco secondo la ricetta, la dose delle somministrazioni, la denominazione esatta secondo
. ..l'uso della pratica medica ed il loro dosaggio
Sulla confezione dei galenici è stata ritenuta l'op portunità che sia indicata anche l'officina produt- .153.
trice. L'omissione dell'obbligo di applicare l'eti-
chetta o l'applicazione di una etichetta priva della denominazione dei componenti e dei loro dosaggi è
sanzionata penalmente.
Con l'avvento delle specialità medicinali,
al sistema dei controlli successivi (per la specia-+1
lità vere e proprie) o preventivi (per gli assimi-
lati) alla fabbricazione, comunque assicurati rispet-
tiva inte dalla registrazione o dalla autorizzazio- ne, fa seguito e permane l'esigenza di tutelare la fiducia dei destinatari dei farmaci. Infatti le spe-
cialità, poste in vendita dal farmacista, debbono.
essere state fabbricate ed immesse in commercio regi strate, etichettate, e con la indicazione della data.
o del numero della preparazione. Anche la vendita.
delle specialità medicinali, prive delle indicazioni richieste o con indicazioni diverse da quelle regi-
strate, costituisce illecito sanzionato penalmente.
I due illeciti anzidetti, di natura contrav venzionale, si aggiungono ed integrano la tutela penale, apprestata in difesa della pubblica incolu-
mità dall'art. 445 C.P. col divieto di somministrazio-
ne di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Essi inoltre, imponendo la presenza, nel
preparato galenico o nella specialità, di una etichet- .154.
ta, scritta a mano nelle preparazioni magistrali.
o con mezzi meccanici negli altri casi, e comprovant te, oltre alla esattezza del suo contenuto, la sicura ed autentica provenienza del preparato dal "MAGISTER
APOTHECAE" (sia esso lo stesso farmacista, sia essal l'officina o lo stabilimento industriale), rivelano j'importanza che la legislazione farmaceutica attric buisce alla etichetta come portatrice e rivelatrice)
dei fenom eni e degli atti giuridicamente rilevanti di cui fa attestazione-
La etichetta, la cui autenticità è assicut rata e garantita dalla sua presenza sul preparato e dal tenore del suo contenuto, come documento ri-
sulta depositario, al pari di una qualsivoglia scrit tura privata, del bene, giuridicamente protetto,
della fede pubblica, intesa codesta come la fiducia che la società ripane negli oggetti e nelle forme.
esteriori (monte, emblemi, documenti), ai quali l'or.
dinamento giuridico attribuisce un valore importan-
te. E se il fenomeno riguarda, in modo scoperto ed evidente, le etichette scritte a mano ed applicate ai preparati magistrali non riguarda meno quelle stampate con mezzi meccanici e portate sulle confe-
zioni dai preparati officinali o dalle specialità
medicinali, .155.
L'etichetta, pertanto, sia essa scritta a mano o stampata con mezzi meccanici, rientra tra le scritture private, menzionate e tutelate dallo art. 485 C.P. per la difesa della pubblica fede.
Il discorso, che attiene all'etichetta in generale,
si riferisce anche al bollino, sia esterno sia incor-
porato come fustellato, in quanto esso, sia pure in una dimensione più ridtta, riproduce esattamente gli elementi fondamentali della confezione etichetta di cui fa parte, ivi compresa la menzione della re-
gistrazione o autorizzazione e del prezzo. Il bollit no, destinato come è potenzialmente al distacco dalla confezione etichetta, diventa anche esso portatore autonomo di una verità, e quindi depositario di bene giuridico penalmente protetto dall'art. 485 C.P.
Giova ricordare, in proposito, che la nozio-
ne di scrittura privata in materia di falso non si restringe alla categoria degli atti che contengono una dichiarazione di volontà e dai quali, pertanto,
può derivare, ai sensi dell'art. 2702 cod.civ. il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi di un dirit to soggetivo, ma si estende a tutte le scritture formate dal privato a fini di prova (Cass. Sez. V.
19 maggio 1978, BARBINI, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1979,
..p. 532, m. 557). Codesta estensione, operata a propo- .156.
sito di disegni, plastici, riproduzioni fotografi_|
che e fotomontaggi, non senza contrasti sia in giu-
risprudenza sia in dottrina, si basa sul presupposto che oggetto materiale del falso può essere ogni cosa genericamente definita come documento in senso lato,
alla cui integrità e genuinità l'ordinamento giuri dico ha, in forma naturalmente tipica ed espressa,
conferito la tutela penale, ed, in particolare, sul la base di una nozione di scrittura privata, che comprende non solo gli atti chela legge civile defini- Sce come tali, ossia gli scritti commenti dichiara-
zioni di verità o di volontà e da cui può derivare il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi di un diritto soggettivo, ma ogni scrittura formata dal privato a fini di prova. Come giustamente è stato
-messo in luce dalla dottrina, oggetto della tutela penale è il documento inteso non nella sua entità
corporea, ma nel suo elemento contenutistico,
nella scrittura che esso contiene;
-per cui il docu-
mento esige, di norma, il "tenore documentale", cioè
quella dichiarazione di volontà o quella attestazio-
ne di verità (contenuto concettuale del documento),
la cui falsificazione vulnera la fede pubblica.
Circa la tutela penale del fotomontaggio a norma dell'art. 485 C.P. è stato ricordato non .157.
soltanto che la nozione di scrittura privata, ai fini penali, è più ampia di quella prevista dallo art. 2702 cod.civ., ma che il successivo art. 2712.
cod.civ., dispone che ogni rappresentazione mecca-
nica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime (Cass. Sez. V, 15 febbraio
1971, P.M. in c.BUISI, in Cass.Pen.Mass. Ann. 1972,
p. 145, m. 80; Cass Sez. II, 22 gennaio 1969, PIVI
ivi, 1970, p. 796, m. 1110; in materia di falsità
dei modelli A.S.14, A.S.15 e C.N. 23, predisposti dalla Opera nazionale per gli invalidi di guerra,
Cass. Sez. V, 3 febbraio 1983, LUONGO, in Cass.Pen.
1984, p. 1117, m. 794).
Il duplice risultato, raggiunto nella ri-
srca della natura giuridica del bollino fustellato,
[negativo l'uno che he ha escluso la natura di mar-
chio o segno distintivo di prodotto industriale e
(positivo l'altro che ne ha affermato la natura e la funzione di scrittura privata mutata dalla eti-
chietta-madre, induce questo collegio ad adottare.
conclusioni diverse da quelle adottate nella fase di merito, nella operazione di sussunzione dei fat-
(ti, commesse da parte degli imputati ed accertati, T
.158.
sotto le ipotesi penali previste dalla legge. Anzi-
tutto, si deve escludere che l'attività di falsifi-
cazione dei bollini fustellati rientri nella ipote-
si, contestata o ritenuta, di contraffazione, altera.
zione o uso di segni/distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, prevista dall'art. 473
C.P., o dell'altra ipotesi, residuata nei confronti di due soli imputati (AI TO e AN), di introduzione nello Stato commercio di prodotti con-segni falsi, prevista dall'art. 474 C.P. Ricono
seiuta, poi, la natura di scrittura privata al bol line fustellato, sia perchè parte della etichetta alla quale è incorporato, sia perchè, col distacco da essa, destinato anche ad assolvere funzione auto-
noma quale documento probatorio di legittimazione,
l'attività di falsificazione de-1 bollino fustella-
to, operata con mezzi meccanici , rientra nello sche-
ma del reato di falsità in scrittura privata, previe sto dall'art. 485 C.P
Da ciò consegue, anzitutto, che tutte le numerose attività di falsificazione, accertate a ca-
rico dei ricorrenti di cui si dirà tra breve, costi-
tuiscono, in ipotesi, il reato previsto dall'art. 485 C.P. essendo uscite le cose contraffatte dal-
la sfera individuale dei singoli ricorrenti in modo .159.
giuridicamente rilevante. La perseguibilità di tale
II
reato risulta sottoposta alla condizione dell'eserci-
zio del diritto di querela con l'art. 493 bis C.P.,
introdotto dall'art. 99 della legge 24 novembre 1981
689. Poichè per tutti i fatti anzidetti, commes-
si prima del 15 dicembre 1981 (data di entrata in
(vigore della Legge 24 _novembre 1981 n. 689), non è
stato esercitato il diritto di querela dalle rispet-
tive parti offese entro il termine previsto dal 1°
comma dell'art. 99 della legge più volte citata,
bisogna dichiarare di non doversi procedere nei con-
fronti degli imputati per il reato di falsità in scrittura privata, perchè l'azione penale m poteva esser iniziata per il mancato esercizio del diritto di querela.
Consegue, inoltre, che, nelle ipotesi di..
ricettazione, contestate agli imputati (di cui si darà l'indicazione tra breve) ai sensi dell'art. 648 C.P., venendo meno il reato di falsità in scrit tura privata per il mancato esercizio del diritto di querela, esula la ipotesi penale prevista dalla relativa norma penale sostantiva, per la mancanza.
del reato presupposto, essenziale per la integrazio ne del reato di ricettazione. Giova ricordare, a.
tal proposito, che, secondo un costante orientamento .160.
della giurisprudenza consolidatasi malgrado il contra-
sto della dottrina dominante, non è configurabile.
il reato di ricettazione nel caso in cui il reato.
presupposto sia punibile a querela di parte e questa non sia stata proposta (Cass.Sez. II, 24 aprile 1986,
GENOVESE, in Centro EL Doc.;, M. 172887; Cass. Sez-
II, 22 novembre 1972, CHAN, in Cass Pen Mass Ann
1974, p. 812, m. 1217; Cass. Sez. II, 8 febbraio 1967,
ARTOLEVA, ivi, 1968, p. 1110, m. 1731), Sicchè, le persone, alle quali è stata mossa l'imputazione del reato di ricettazione a sensi dell'art. 648 C.P.
debbono essere assolte da tale reato perchè il fatto non sussiste.
Consegue, infine, che, in accoglimento dei motivi proposti nei confronti del reato di falsi-
tà ex art. 473 C.P. e del reato di ricettazione ex art. 648 C.P., dai ricorrenti OS, OG, REZI
RI, GN, RA, LL, AI
IA, EZ, NI, DE CA, HE,
ON, FRAGR, IG, CO, SI, MINON-
ZIO, AI, NU, US, IZ, PO, PU,
TI, OT, AM, SP, SQ, AL,
VE, VILI, ZA, AVLONI, nei confronti
del reato di falsità ex art. 474 C.P. e di ricetta-
•
zione ex art. 648 C.P. dai ricorrenti AI TO .161.
e AN, la sentenza impugnata deve essere annul-
lata nei confronti di tutti i ricorrenti sopra elen-
cati limitatamente a tali reati, ai sensi degli artt. 524 n. 1 e 543 n. 2 C.P.P. L'accoglimento dei moti-
vi relativi al reato di ricettazione, non essendo esclusivamente personali ai ricorrenti, giova, per
1'effetto estensivo previsto dall'art. 203 C.P.P.,
anche ai ricorrenti RARO AL, CA,
AT, IC, CH e ET, i quali,
pur avendo proposto impugnazione, non hanno dedotto motivi sul capo anzidetto. Secondo quanto è stato affermato in sede di elaborazione giurisprudenzia-
le dell'art. 203 C.P.P., perchè si verifichi l'ef-
fetto estensivo dell'impugnazione, è necessario che il giudice accolga i motivi di gravame ritualmente proposti dall'imputato e contenenti difese che, non avendo carattere esclusivamente personale, siano comuni ed utilizzabili, in concreto, per il riesame più favorevole della posizione dell'imputato non impu-
gnante o senza motivi (Cass. Sez. II, 16 ottobre.
1984, COMPARETTI, in Cass. Pen. 1986, p. 1127, m..
884; Cass. Sez. I, 5 dicembre 1978, CAMPAGNA, ivi,
1980, p. 1123, m. 1301; Cass. Sez. I, 3 ottobre 1977
PROVENZA, ivi, 1979, p. 1209, m. 1251). La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata anche nei 162.
confronti di RARO AL, CA, AT,
IC, CH e ET, limitatamente ai rea-
ti di ricettazione loro contestati perchè il fatto non sussiste.
All'annullamento parziale della sentenza impugnata consegue, nei confronti dei ricorrenti
AN, RARO AL e VILI, la eliminazio-
ne dell'aumento di pena di giorni dieci di reclu-
sione e L. 20.000 di multa ciascuno;
nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, per i quali è stato disposto l'annullamento anzidetto, bisogna procede+
re, per come risulterà dalla rassegna delle posizion ni specifiche dei singoli ricorrenti e dal rinvio.
finale, alla nuova determinazione delle pene loro inflitte.
Alcuni ricorrenti medici, ai quali si ag giunge, con argomentazioni più specifiche ed arti-
colate anche AI RI (farmacista), ripropongono in questa sede la natura giuridica del medico, con venzionato col servizio sanitario nazionale, cen-
surando, sotto angolazioni diverse, sia la qualifi ca di pubblico ufficiale, attribuita dai giudici di merito al medico convenzionato, sia la sussun-
zione, operata dagli stessi giudici, dei comporta-
menti degli imputati sotto lo schema penale dei rea- .163.
ti di corruzione passiva ex art. 319 C.P., ed atţi-
va, ex art. 321 C.P., e di falsità ideologica, ex art. 480 C.P.
La decisione impugnata, attribuendo, al pari della precedente, la qualifica di pubblico uf-
ficiale al medico, convenzionato col Servizio Sani-
tario nazionale in esecuzione della legge 23 dicem-
bre 1978 n. 833, ha fatto corretta applicazione del-
le norme gimidiche positive, e principalmente delle norme penali sostantive fra le quali ha un ruolo primario la norma definitoria prevista dall'art. 357 C.P.
L'argomento principale, sul quale i ricor+
renti incentrano le loro censure (e che le assorbe tutte), si fonda sullo stato giuridico del medico.
convenzionato, il quale, a quanto si precisa, ben-
chè legato al servizio sanitario nazionale (e,primm,
agli enti mutualistici) da un vincolo negoziale ri-
salente ad una convenzione, rimane tuttavia un priva- to e libero professionista, sia pure esercente un
--
servizio di pubblica necessità, e non diventa, per effetto della convenzione stipulata, organo del. ser vizio sanitario nazionale. Il medico convenzionato,
si precisa, non concorre a formare la volontà dello ente pubblico, nello esercizio della sua attività .
1
☐
.164.
professionale dedicata agli assistiti del servizio sanitario nazionale, e non riveste, pertanto, nel-
l'espletamento di tale attività, la qualifica di pubblico ufficiale.
L'obiezione, che non trova radici e soste-
gno nelle norme positive, non ha consistenza e deve essere respinta.
Il medico, che esplica l'attività profes-
_sionale sanitaria in qualità di medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, esercita le finzio-
ni e riveste la qualità di pubblico ufficiale, in virtù del disposto dell'art. 357 n. 2 C.P., il qua-
le, agli effetti della legge penale, attechnisce tale qualifica ad ogni persona che esercita pubbli-
che funzioni amministrative (oltrecchè legislative o giudiziarie) anche temporaneamente, gratuitamen-
te o con retribuzione, volontariamente o per obblit go. Secondo un principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte a conclusione di un'elabo-
rata attività di interpretazione della norma citata alla quale non è mancato il contributo della dottri- na la qualifica di pubblico ufficiale può essere attribuita sia a colui che forma o concorre a for- mare la volontà dello ente pubblico o comunque lo
rappresenta di fronte a terzi, sťa a colui che, indi+ .165.
pendentemente dall'essere legittimato alla formazio-
ne della volontà dell'ente pubblico o alla rappresen-
tanza di fronte a terzi, esercita una pubblica fun-
zione, essendo munito di poteri di coazione o di attestazione facente pubblica fede (Cass. Sez. VI,
20 febbraio 1981, GLASER, in Cass, Pen. 1982, p. 1328,
m. 1196; Cass. sez. VI, 17 dicembre 1966, STENO,
ivi, 1968, p. 302, p. 454. Per l'attribuzione della qualifica: a chi forma o concorre a formare la vo-
lontà dell'ente pubblico, Cass, sez. III, 19 ottobre
1966, PEZ, ivi, 1967, p. 957, m. 1488; Cass. Sez.
II, 27 gennaio 1984, CLIMENTI e altro, ivi, 1964,
p. 7433 m 1306; a chi esercita funzioni autoritarie,
Cass. Sez. III, 3 marzo 1961, DI CUFFA, in Giust.
Pen. 1961, II, c. 879, m. 1041; a chi è munito di potestà certicatoria, Cass. Sez. III, 15 maggio 1964,
MORANDO, in Cass.Pen. 1964, p. 1057, m. 1913). E1
stato precisato, altresì, che, per la qualifica di pubblico ufficiale, non è necessario essere dipen-
dente dello Stato o di altro ente pubblico, ma ciò
che conta è l'effettivo esercizio della pubblica .
funzione (Cass.Sez. II, 24 febbraio 1975, PREDIERI,
in Cass. Pen. 1976, p. 740, m. 866; Cass. Sez. VI,
25 febbraio 1967, ZINGARIELLO, ivi, 1968, p 113,
.....
m. 119). Ciò, in quanto, come è stato opportunamente .166.
osservato dai giudici di merito, il diritto pubbli- CO, oltre agli organi di-retti della pubblica ammi-
nistrazione, conosce ache gli organi indiretti co-
stituiti da soggetti, i quali, pur non facendo parte della struttura degli enti pubblici cui non sono legati da rapporto di impiego, sono tuttavia ad essa vincolati da rapporti giuridici o addirittura di fatto (cosiddetto funzionario di fatto) che attribui-
scono poteri specifici di un ente pubblico (di for-
mazione della volontà; autoritativi o certificativi).
Il servizio sanitario nazionale, istitui-
to nel nostro ordinamento giuridico con la f 23 di-
cembre 1978 n. 833 per la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse del-
la collettività costituzionalmente riconosciuti (art. 32 cost.), comprende il complesso, oltrecchè delle strutture, dei servizi e delle attività (mutuati da precedenti istituzimi già definite "parastata-
li") anche delle funzioni destinate alla promozione,
al mentenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, secondo quan-
to recita testualmente l'art. 1 comma terzo della legge citata.
Il medico, convenzionato con il servizio sanitario nazionale in virtù di una stipulazione .167. intercorsa con uno dei suoi enti pubblici di assi-
stenza (nella specie U.S.L.), pur conservando la condizione di libero professionista e pur non entran-
do a far parte della struttura del servizio come pubblico impiegato, è investito, limitatamente alla attività professionale esplicata nell'ambito della convenzione, dei poteri (di formazione della volontà
e di certificazione) dell'ente pubblico, in quanto concorre a realizzare i suoi fini istituzionali,
impegnandolo mediante il rilascio di ricette alla.
erogazione di farmaci e di teraie, seando modalità
e condizioni prescritte, al fine di evitare abusi,
e condizionandone le determinazioni in materia assi-
stenziale. Tenuto conto del disposto dell'art. 357
battribuzione della qualifica di pub- n. 2 C.P. per
blico ufficiale al medico convenzionato, non hanno rilevanza nè la natura della convenzione che lega il medico all'ente pubblico nè la temporaneità delle prestazioni del medico e quindi la facoltà, attribui. ta a costui, di risolvere"ad nutum" il rapporto con il servizio sanitario nazionale. Accertata la sussi-
stenza di tale presupposto, con riferimento alle qualità personali dei soggetti agenti, correttamente i giudici di merito hanno proceduto alla duplice sussunzione sopra ricordata. Essi hanno esteso, inol .168.
tre, il titolo del reato di corruzione anche ai SO
getti concorrenti, privi della qualifica di pubblit co ufficiale, a norma dell'art. 117 C.P escluden-
. "
do, con motivazione implicita derivata dalla gravità
della fattispecie (specificamente nei confronti di
LO IA), la sussistenza della circostanza at-
tenuante facoltativa (e quindi discrezionale), pre-
vista nella norma stessa.
Connesso col problema precedentemente rit solto, l'altro relativo alla natura giuridica del-
la ricetta, rilasciata dal medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, alla quale alcuni rit.
correnti negano la qualifica di certificazione am-
ministrativa, contestando nel contempo la legitti-
mità della sussunzione penale, operata dai giudici di merito, nei confronti degli artt. 477 e 480 C.
P
Alla ricetta, rilasciata dal medico con-
venzionato col servizio sanitario nazionale, deve
essere riconosciuta la natura di atto amministrati vo complesso, in quanto, agli effetti della legge penale, partecipa della duplice natura, del certifi-
cato amministrativo e dell'autorizzazione ammini strativa, sotto tutti i profili (soggettivo, ogget- tivo e formale). Ha la natura di certificazime per .169.
quanto attiene a ciò che il medico attesta di aver compiuto o percepito con i propri sensi e di cui
è destinato a provare la verità; ed ha la natura di autorizzazione perchè autorizza l'assistito a ritirare dalla farmacia, con la spedizione della ricetta, i medicinali prescritti in dipendenza degli accertamenti sanitari compiuti. La ricetta, rila-
sciata dal medico convenzionato nell'esercizio della funzione propria del servizio sanitario nazionale,
* più esattamente nell'esercizio di un potere discre zionale attribuitogli sotto la specie della discre-
zionalità tecnica (per ciò compatibile con i diritt soggettivi degli assistiti), partecipa anche della efficacia formale propria degli atti della pubblica amministrazione, cioè della presunzione relativa
(o iuris tantum) di legittimità.
La soluzione, testè adottata, oltre a con
fermare, imprime continuità ad un costante orienta-
mento giurisprudenziale, elaborato da questa Supre-
ma Corte, vigente il precedente ordinamento sanita-
rio ed assistenziale, nei anfronti delle ricette rilasciate dal medico cosiddetto "mutualista". Le
stesse venivano riconoscite come documenti, aven la natura di certificati, nella parte in cui atte-
stavano il diritto soggettivo del lavoratore alla .170.
assistenza, mediante una dichiarazione di verità
o di scienza, ricognitiva e non costitutiva del di- ritto e le caratteristiche proprie della autorizza-
zione nella parte in cui rendevano operativo il di-
ritto dell'assistito alla erogazione dei medicinali
(Cass. Sez. V, 24 novembre 1978, DI CIO, Mass.Pen.
140993; Cass Sez. V, 19 febbraio 1974, PROTANO, in
Giust.Pen. 1974, II, 609; Cass. Sez. II, 18 gennaio
1974, SESSI, ivi, 1975, II, 133).
Una delle œnsure, dedotte in comune dal gruppo dei diciassette (in prevalenza farmacisti)
riguarda la qualificazione del farmacista come in-
caricato di pubblico servizio e, con la attribuzio+
ne della circostanza aggravante di cui all'art. 61
n. 9 C.P., la violazione dell'art. 31 C.P. La deci
sione impugnata, ad avviso dei ricorrenti dopo 1
avere esattamente qualificato il farmacista come titolare di un servizio di pubblica necessità, ha
errato nel precisare che la sua attività, nell'am
bito del servizio sanitario nazionale, assume la
natura del pubblico servizio..
La soluzione, data dal secondo giudice anche in mancanza di una precedente e fondata su una premessa più affermata che dimostrata, è esat- ta e viene condivisa. .171.
Non è fuori luogo ricordare al riguardo la controversia, da tempo dibattuta (ed ancora non del tutto spenta) nella dottrina elaborata sulla legislazione farmaceutica, circa la natura del prov
_vedimento che precede e consente concretamente l'e-
sercizio di una farmacia, se cioè esso sia autorizza-.
zione o concessione. Di fronte all'uso promiscuo di tali termini, sia nel testo unico sia nelle leg-
gi complementari, ed in genere in tutti i provvedi menti legislativi che riguardano la materia delle concessioni e delle autorizzazioni, la dottrina si divisa, ritenendo una parte che l'attività farma-
ceutica sia un servizio pubblico, in quanto attivi-
tà propria della pubblica amministrazione, eserci-
tata dallo Stato mediante concessione ai privati o ad enti pubblici, e ritenendo un'altra parte che l'attività farmaceutica costituisca, invece, un ser-
vizio di interesse pubblico, esercitato dietro au-
torizzazione della pubblica amministrazione e sotto la sorveglianza di essa. L'alternativa non è priva di rilevanza pratica, oltrecchè giuridica, in quanto nella prima ipotesi si perviene al riconoscimento dell'esistenza di un monopolio statale delle farma-
cie, con la conseguenza della revocabilità della concessione senza indennizzo da parte dello Stato, .172.
che può assumere il servizio in gestione diretta.
Prima della istituzione del servizio sanit tario nazionale, che ha apportato profore innovazion ni in tutta la materia dell'assistenza sanitaria,
e quindi anche nel campo farmaceutico, il problema ha trovato soluzione nella elaborazione giurispru denziale. E' stato affermato, infatti, dalla giri-
sprudenza di questa Suprema Corte, che la cosiddet-
ta autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia rientra nella categoria delle concessioni amministrative, mediante le quali viene attribuito al privato un nuovo diritto e, nel caso particolare,
il diritto ad esercitare una determinata attività
professionale, non libera a tutti coloro che possie dono certi requisiti, essendo prestabilito il numero
..
delle farmacie ed essendo la titolarità di esse con-
ferita in seguito a concorso. (Cass. 24 agosto 1948
n- 1548, in Gust.Compl. Cass. Civ. 1948, II, 744).
Più di recente, in sede di elaborazione giurispru-
denziale amministrativa, è stato affermato ancora.
una volta che l'esercizio farmaceutico è attribuito in regime non di- autorizzazione ma di concessione
costitutiva, e cioè sulla base di controlli volti esclusivamente al raggiungimento di pubblici inte-
ressi e non al concorrente incremento della sfera 7 .173.
economica del professionista che aspira ad ottenere la sede farmaceutica (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giu-
gno 1973, n. 650, Ente Osp. PETRUCCIOLI C.Medico
!
Prov. GROSSETO e altro, in Foro amm. 1973, I, 2, l
569; contro, tuttavia, Corte Conti, Sez. III, 25
gennaio 1965, n. 2044, CARBONI c. IST PREV., in Cons.
Stato, 1965, II, 90). A tale soluzione non è stata
1
ritenuta di ostacolo la presenza di tre elementi dalla dottrina segnalati come incompatibili alla natura della concessione, cioè la trasferibilità
del diritto all'esercizio, la irrevocabilità del provvedimento soggetto a decadenza ed il diritto del titolare (o gestore provvisorio) o dei loro ere- di di ottenere dal successore la corresponsione del
1'indennità di avviamento, anche se subentrante sia un ente pubblico. E sulla base di codesto orientamen-
to è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di meri-
to, in sede penale, la responsabilità penale di tito-
lari di farmacia, partecipanti a serrate di protesta contro decisioni del governo, per il reato di inter-
ruzione di un pubblico servizio di cui all'art. 331
C.P.
L'istituzione del servizio sanitario nazio-
nale, più che riaffermare, ha riordinato, fissandone definitivamente la natura, il servizio pubblico del- .174.
l'attività farmaceutica, con la disciplina normati-
va apprestata (artt. 28-29-30 e 31 della legge 23
dicembre 1978 n. 833). Oltre a disporre l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono ti-
tolari enti pubblici e privati, convenzionate secondo criteri e modalità ben determinati, il legislatore rincipioha posto il principio fondamentale che la produzio-
ne e la distribuzione dei farmaci debbono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obietti-
vi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pub-
blica della produzione (art. 29 n. 1 legge citata),
Tutta l'attività farmaceutica rientra, pertanto,
nel servizio sanitario nazionale, come parte inte-
grante e preminente del complesso delle funzioni,
delle strutture, dei servizi e delle attività de-
stinati alla produzione, al mantenimento ed al recu-
pero della salute fisica e psichica di tutta la po-
polazione (art. 1 co. 3 legge citata).
Dalle considerazioni che precedono discen-
de che al farmacista, titolare di farmacia, deve essere riconosciuta la qualità di incaricato di pub-
blico servizio in ogni caso, e quindi, diversamente da quanto ha ritenuto il secondo giudice, a prescin-
dere dalla eventuale convenzione stipulata con il .175.
servizio sanitario nazionale a norma degli artt.
43 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Giova
ricordare, infatti, che, nella nozione di pubblico servizio, alla luce della interpretazione giurispru-
denziale dell'art. 358 C.P., deve ritenersi compre-
sa qualsiasi attività mon autoritaria, annessa ed accessoria ad una pubblica funzione, anche di natu-
ra meramente esecutiva o materiale, che, nel qua-dro dell'organizzazione dello Stato o degli altri enti pubblici, venga espletata a servizio della collet-
tività (Cass. Sez. II, 16 gennaio 1981, GENESINI,
in Cass.pen., 1982, p. 960, mi. 857; Cass. Sez. VI,
21 dicembre 1970, ACTIS e altri, ivi, 1972, p. 1662)
m. 2373); e che, inoltre, per persona incaricata-
di un pubblico servizio deve intedersi non soltanto-
l'impiegato dello Stato o di un altro ente pubblico che presti un pubblico servizio, ma ogni altra per-
sona che presti permanentemente o temporaneamente,
con retribuzione o gratuitamente, per obbligo o velm tariamente, un pubblico servizio nell'interesse del la collettività (art. 358 n. 2 C.P..)...
L'applicazione delle pene accessorie, pre-
viste dall'art. 31 C.P., viene contestata sotto ulte-
riori profili. Taluni ricorrenti (il gruppo dei di-
ciassette, costituito in prevalenza da farmacisti) .176.
negano l'applicabilità della pena accessoria della interdizione dalla professione alla fattispecie che li riguarda, sul presupposto che non è ravvisabile una violazione di doveri inerenti alla professione di farmacista (convenzionato o no), e quindi un abu-
so di essa a norma dell'art, 31 C.P. nel fatto di avere acquistato medicinali con fustelle riattacca-
te e di were presentato al servizio sanitario nazio-
le fustelle mm autentiche per il rimborso. Tale conte stazione si fonda su una inaccettabile distinzione o, più esattamente, separazione operata nelle presta-
zioni del farmacista tra attività professionale e attività commerciale, alla quale ultima soltanto si vorrebbe agganciata l'attività illecita sopra specificata.
Il servizio farmaceutico, specie dopo la rinnovata organizzazione del servizio sanitario na-
zionale, è attività professionale ed imprenditoria-
le-al contempo, nella quale i due aspetti, malgrado il diverso ruolo recitato nella lunga e secolare evoluzione all'arte "degli speziali",. sono sempre sta-
ti e sono tuttora esenziali e complementari, comun que inscindibili per l'assolvimento dei fini SO-
ciali da perseguire. L'aspetto imprenditoriale di-
scende dalla peculiarità del servizio, per il quale .177.
bisogna assumere ed assicurare la vendita dei prepa rati a dose o forma di medicinali e delle specialità.
medicinali a tutta la popolazione (il che non di-
scrimina ovviamente tra cittadini e stranieri), che ne faccia libera richiesta in conformità alla legge.
Tale aspetto, se nel tempo è andato sempre più accen tuandosi con l'espansione della produzione industria- le....dei medicinali e con l'allargamento dell'ambito dell'assistenza farmaceutica attraverso le conven-
zioni stipulate tra enti pubblici e farmacie, rima-
ne tuttavia un elemento secondario e subordinato nell'esercizio dell'attività farmaceutica, condizio nato comunque alla sussistenza ed alla permanenza dei requisiti professionali del titolare dell'impre sa. La conferma di ciò si trae agevolmente da due constatazioni. Anzitutto in Italia non è consentita la vendita di specialità medicinali al di fuori del le farmacie regolarmente autorizzate: coloro che si incaricano della distribuzione dei prodotti far-
maceutici-industriali e sui quali riposa la genesi di tutta questa vicenda giudiziaria, (eufemistica-
" mente chiamati "collaboratori scientifici ed a tut-
..t'oggi privi di una disciplina normativa) fanno ope-
ra di intermediazione e costituiscono un collegamen-
to tra le ditte produttrici e le farmacie, sia pure .178.
(purtroppo) attraverso un'opera di propaganda sui medici, ma mai tra le ditte stesse e gli interessati al consumo. In secondo luogo, il Codice Deontologi-
co del farmacista, pubblicato nel 1979 dalla FEDERAL
ZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI (F.O.F.I.), nel port le regole relative al comportamento professiona-re
le dei farmacisti, non trascura i rapporti degli stessi sia con gli enti e le autorità sanitarie sia anche con l'industria farmaceutica. A convalidare le radici profondamente etiche ed umanitarie di tutta l'attività del farmacista, nella sua unità inscindi-
bile di professionista e di imprenditore, basta segna-
lare questa norma dontologica, che sotto l'apparenza di un dovere di pedagogia sociale nasconde l'eleva-1
to grado di civiltà raggiunto dalla categoria pro-
fessionale: "Le vetrine sono lo specchio della far macia e della professione farmaceutica. Esse devono essere sempre curate: i messaggi in esse contenuti debbono tendere a educare e informare l'opinione pubblica sui problemi della salute prescindendo da ogni vantaggio puramente economico". E' evidente,
pertanto, che qualunque comportamento fraudolento realizzato dal farmacista nella provvista, oltrec-
chè nella preparazione e nella distribuzione, dei farmaci (siano essi preparati galenici o speciali - .179.
tà medicinali), costituisce una patente e grave vio.
lazione dei doveri inerenti alla professione, e quin-
di un abuso di essa tale da legittimare l'irrogazione della sanzione accessoria. Ciò è conforme a quanto già affermato da questa Suprema Corte, per la quale l'ipotesi dell'abuso della professione, ai fini della applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 31 C.P., presuppone un uso abnorme del diritto allo esercizio della professione ed un comportamento ille-
cito particoalrmente grave sia dal lato oggettivo.
sia dal lato soggettivo (Cass. Sez. V, 3 giugno 1983.
ZA, in Cass. Pen., 1984, p. 2190, m. 1481).
Altri ricorrenti, esercenti sia la profes-
sione medica sia quella farmaceutica, negano che le due pene accessorie, dell'interdizione dai pubblici uffici e della interdizione dalla professione, possano trovare contemporaneamente applicazione in una unica fattispecie penale. A ciò induce, secondo i ricorren
1'interpretazione letterale dell'art. 31 C.P.,
per la quale alla congiunzione "o", che lega le due ipotesi sanzionatorie, si deve attribuire valore di-
sgintivo e di coordinamento tra due elementi o due proposizioni della stessa specie, che si escludono
To si contrappongono tra loro e che esprimono un'al-
ternativa. Il rilievo non ha fondamento. Come ha .180.
avuto occasione di afermare questa Suprema Cortenfermare
in sede di applicazione della norma in esame, 1'al-
ternatività delle pene accessorie, prevista dallo art. 31 C.P. ultima parte, non si riferisce ad un potere di scelta alternativa conferito al giudice,
bensì a due diverse situazioni, relative alla irro-
gabilità della pena in considerazione della qualita soggettiva del reo (pubblico funzionario, esercente di un pubblico servizio, oppure esercente una pro-
fessione, arte, industria ecc.). Sicchè, se il con-
dannato riunisce in sè la duplice ed inseparabile qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e di esercente una professione,
legittimamente possono applicarsi insieme l'una e
l'altra pena accessoria (Cass. Sez. VI, 13 novem-
bre 1984, RAPONI, in Cass.pen. 1986, p. 1091, m.
-847).
Il principio affermato discende, peraltro,
da un corretto uso dei canoni ermeneutici nell'ese gesi dell'art. 31 C.P. Invero, la congiunzione "o posta a legame e soltanto tra le due locuzioni dal legislatore, ha valore soltanto disgiuntivo, e quin-
di implicitamente copulativo, e non anche alternati- vo, in quanto diretta ad indicare esclusivamente la distinzione, e non la contrapposizione, tra due . 181.
realtà giuridiche aventi fra loro un legame deter-
minato da un'affinità oggettiva (la comune natura
di sanzione accessoria). Ove il legislatore avesse voluto attribuire valore alternativo, oltrecchè di-
sgiuntivo, alla congiunzione anzidetta, l'avrebbe posta dinanzi alla prima, oltre alla seconda locu-
zione, facendo un uso più corretto della lingua in ossequio a quanto registrano autorevoli linguisti.
Il senso, fatto palese dal significato proprio del-
le parole secondo la loro connessione, trova con-
ferma nell'altra operazione ermeneutica, cioè l'in-
terpretazione logica, in qanto la "ratio" della nor-
ma va ricercata e fissata nell'esigenza, avvertita dallegislatore, di imporre due sanzioni specifiche seppure accessorie, per ciascuna violazione, attra-
versol'abuso, di due distinte sfere normative, l'una della pubblica amministrazione e l'altra dell'or-
dine professionale sia dei medici sia dei farmaci-
sti (art. 12 co. 1 Disposizione sulla legge in gene-
rale del cod. civ.).
Da quanto sopra discende che, in presen-
za del duplice presupposto, l'applicazione delle due pene accessorie ai singoli imputati, commisura-
te per la durata a quanto prescrive l'art. 37 C.P
.
è del tutto legittima. Ciò riguarda anche i ricor- .182. renti LUPICA e IEON, nei confronti dei quali sussiste il presupposto che ha legittimato l'irro-
gazione della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Circa l'ulteriore rilievo, relativo al compito della sospensione provvisoria hella durata della pena accessoria, previsto dall'art. 140 C.P.
non può non rimandarsi alla fase delle esecuzione.
delle pene come alla sede più competente.
Alcuni ricorrenti ripropongono in questa sede, sotto forme diverse (violazione di legge e vizi di motivazione) le censure relative alle cir-
costanze accidentali inerenti alle singole fatti-
specie loro attribuite, e più precisamente alle cirt
_costanze aggravanti di cui agli artt. 61 nn. 2, 7
e 9 C.P. ed alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 4 e 6 C.P. Poichè i motivi, dedotti a sostegno di tali censure, sotto il pretesto di vizi di legittimità, sollecitano il riesame di circo-
stanze che rientrano nel merito del giudizio, costi-
tuiscono censure in punto di fatto della sentenza.
impugnata-e. pertanto sono inammissibili in questo giudizio di legittimità. Al riguardo sono necessa-
rie, tuttavia, due precisazioni. Circa l'art. 61 n. 9 C.P., l'elisione dello aggravamento di pena 183.
in conseguenza del giudizio di comparazione effet-
tuato dal giudice di merito tra gli'accidentalia'
a norma dell'art. 69 C.P., cioè della equivalenza o della prevalenza delle attenuanti, o anche in con seguenza dell'assorbimento in un reato complesso,
non elimina anche la circostanza concretamente ed oggettivamente esistente, e quindi non modifica la natura circostanziata del reato accertato, dal mo-
mento che non manca di spiegare ulteriori effetti penali (ad esempio, l'impedimento oggettivo all'ap-
plicazione dell'amnistia). Da ciò discende che, anche in tali casi, permane il presupposto per l'applica-
zione di pene accessorie conseguenti alla commission ne del fatto con abuso dei poteri o con violazione...
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a_
un pubblico servizio. Circa l'art. 61 n. 2 C.P.,
va precisato che, laddove dall'esame delle singole.
posizioni di ciascun ricorrente residua a carico dello stesso un solo reato, non collegabile con nessun'altra fattispecie criminosa, viene meno la possibilità di un nesso teleologico quale presuppo-
sto per la circostanza aggravante in esame, la qua-
le pertanto si elide in modo automatico.
In questa sede vengono riproposte, anche esse sotto diverse forme (violazione di legge o vi- .184.
zi di motivazione) le censure relative alla mancata applicazione dei benefici dell'amnistia e dell'in-
dulto, concessi col D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744
Al riguardo va osservato che i motivi, dedotti dai ricorrenti anche in questo giudizio allo scopo di operare uno spostamento, oltre il termine finale del 31 agosto 1981, del "tempus commissi delicti"
in ogni fattispecie unificata, nascondono il tenta-
tivo di riaprire l'indagine su un frammento (tempo rale) della fattispecie;
tentativo più volte para-
lizzato dai giudici di merito con argomentazioni penetranti e logicamente ineccepibili, riferite sia
- ad una problematica generale sia alle singole real tà e posizioni dei ricomenti. Poichè codesti mo-
tivi, salvo per ciò che attiene ad un problema spe cifico dell'indulto, costituiscono censure in punte-
di fatto della sentenza impugnata, non possono tre-
vare ingresso in questo giudizio e sono inammissi-
bili.
Il problema relativo alla scindibilità
o no dei reati unificati col vincolo della continua-
zione a norma dell'art. 81 cpv. C.P., sia essa omo-
genea o eterogenea, ai fini dell'applicazione dello indulto, ha avuto già esatta soluzione in entrambe
le decisioni dei giudici di merito. Per quanto non .185.
possa più escludersi, in linea di principio, la scin-
dibilità del reato continuato anche nei confronti del beneficio in esame, in ossequio ad una evoluzione.
legislativa, e conseguentemente giurisprudenziale,
più attenta alla concreta affermazione del principio del "favor rei", essa tuttavia rimane operante su singole entità criminose realizzate entro un arco temporale ben determinato e circoscritto, entro cioè
il termine finale di efficacia del beneficio, fissa-
to dall'art. 11 del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744.
Ciò non soltanto nelle ipotesi di illeciti compresi
ed altri esclusi dal beneficio, ma anche nel caso di violazioni per le quali è prevista l'applicazio ne dell'indulto in misura ordinaria e violazioni le cui pene sono condonabili in misura ridotta (Cass.
Sez. II) 23 marzo 1985, TORRI, in Cass.pen. 1986,
p. 1555, m. 1218). La scindibilità non è operante,
invece, nei confronti del reato continuato, il cui
"tempus commissi delicti" abbia oltrepassato il ter-
mine finale di efficacia fissato dal decreto citato
A tale "distinguo" inducono la natura so-
stanziale del beneficio ed una corretta e rigorosa interpretazione dell'art. 8 del D.P.R. 18 dicembre
1981 n. 744.
cou
Giova ricordare che l'indulto lo Stato li- .186.
mita il suo atto di clemenza al condono della pena,
ma non cancella il reato nè abolisce la sua azione penale, in quanto, pur rinunziando al suo diritto di punire, non rinunzia tuttavia all'accertamento di tale diritto. Sicchè anche quando l'indulto venga applicato prima che la condanna sia divenuta irrevocabile, la preventiva applicazione viene fat-
ta nel presupposto della colpevolezza dell'imputato in previsione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Da tale premessa discende che l'integrità del reato continuato, ontologicamente unico a norma dell'art. 81 cpv. C.P., non essendo intaccata dal beneficio diretto secondo la natura attribuitagli dall'art. 174 C.P. alla elisione tota-
-
-
le o parziale della pena, può essere frantumata sol-
- ...
tanto da una specifica previsione normativa contenu-
ta nel provvedimento di clemenza. Senonchè, il se-
condo comma dell'art.8 del decreto citato, nel pret vedere codesta frantumazione, con unrichiamo espli cito, nei confronti dei reati previsti dal primo comma dello stess articolo non ha fatto alcun rifer rimento in deroga all'elemento cronologico fissato nel successivo art. 11, lasciando implicitamente intangibile ed inscindibile l'unità dei reati con- tinuati commessi oltre il termine finale di effica .187.
cia, ivi previsto.
ESAME DELLE IMPUGNAZIONI
Risolti taluni problemi di ordinė genera-
le e quindi comuni a più ricorrenti, appare più a-..
gevole esaminare i motivi (quelli rimanenti), dedot. ti a sostegno di ogni singola impugnazione, con la precisazione che bisogna escludere da questa rasse-
gna l'esame di quei ricorsi, la cui posizione si
è esaurita in conseguenza delle conclusioni già adot tate (GATI, EN, BAZZAEL, RT, IN,
RI IA, CI, AL, LL, TU, MAR-
SIGLIO).
Nella rassegna è opportuno seguire l'ordi-
ne alfabetico dei cognomi degli imputati, con la sola deroga di quello del OS che si fa precedere.
a tutti gli altri per seguire l'ordine dato dal pre-
cedente giudice di merito.
1) OS GI - Superate le censure, mos-
se colprimo e col quinto motivo relative rispettiva-
mente al reato di cui all'art. 473 C.P. ed alla con-
danna al risarcimento dei danni in favore della Re-
gione Toscana, restano da esaminare gli altri tre.
Per quanto attiene alla violazione ed erronea appli-
cazione dell'art. 324 C.P. (secondo motivo), va se-
gnalata l'assoluta infondatezza dell'assunto, dal momento che il Rosa non risulta più chiamato a ri- .188.
spondere del reato di interesse privato in atti di ufficio, previsto dall'art. 324 C.P. Sia con la prima sia con la seconda sentenza di merito, l'imputato.
è stato condannato invero per una duplice fattispe-
cie (unificata) del reato previsto dall'art. 321
C.P., (così come ha chiesto superfluamente, in que-
sta sede, il ricorrente in via principale), avendo il Tribunale definito come tale il fatto precedente-
mente contestato al capo F) dell'imputazione come freato di interesse privato in atti di ufficio ex art. 324 C.P. E' da escludere il vizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (ter-
zo motivo), in quanto la Corte di merito, nel conferma-
re sul punto la decisione adottata dal primo giudice,
si è data aura di indicare in modo esplicito le ragio-
ni e gli elementi sui quali ha fondato la sua scel-
ta, nell'esercizio del potere discrezionale ricono-
scit e dall'ordinamento positivo. In proposito, ha segnalato, in primo luogo, la notevole gravità dei fatti, equiparata per spessore a quella del gruppo.
associatosi per delinquere, ed in secondo luogo,
--oltre al comportamento dell'imputato improntato a criteri di vera e propria professionalità, l'esisten- za a suo carico di precedenti penali contro il pa-
trimonio (furto ed assegni a vuoto). L'indicazione 189.
di codesti elementi, lungi dal consacrare un vizio di motivazione sotto la specie della contraddittorie-
tà, costituisco un valido supporto argomentativo alla discrezionalità esercitata, ponendola al ripa-
ro dal sindacato di questo giudice di legittimità.
Circa la violazione ed erronea applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 (quarto moti-
vo), a parte la considerazione che il reato di cui all'art. 473 C.P. (il capo B) menzionato dal ricor-
rente) è stato eliminato dalle imputazioni poste a carico del OS, il secondo giudice correttamente ha ritenuto il reato continuato cessato successiva-
mente al 31 agosto 1981, sulla base delle emergenze processuali, peraltro non validamente smentite dallo stesso ricorrente. Essendo stato eliminato il reato di ricettazione, ritenuto dai giudici di merito il reato più grave sul quale è stata calcolata la pena
2 bisogna disporre la rideterminazione della. base pena da infliggere per i reati accertati a carico.
del OS (capi D-E-F-C).
2) OG IO Superata la censural relativa all'art. 473 C.P., oggetto del secondo MO-
tivo, rimangono da esaminare il primo, il terzo ed il quinto. Per quanto attiene alla erronea applica-..
zione della legge penale in relazione all'associazio .190.
ne per delinquere (primo motivo), il secondo giudi-
ce, ribadendo la colpevolezza dell'imputato per ta-
le reato, ha fatto esatta applicazione della legge penale sostantiva, ed in particolare dell'art. 416
C.P. Se è incontestabile, come ha ampiamente quan-
to approfonditamente illustrato il ricorrente, che l'oggetto della tutela penale apprestata dal reato di associazione per delinquere, si sostanzia nel peri-
colo di lesione dell'ordine pubblico, non si può
nemmeno mettere in dubbio che, nel caso di specie,
la finalità del profitto economico, impressa dagli associati (fra i quali 1 OG) alla societas sceleris costituita, non ha eliminato nè affievolito la natura antigiuridica e penale dei reat i programma-
ti, strumentalmente indirizzati al raggiungimento del profitto. Gli agenti, ponendo in essere al di fuori o al di sopra della società MEDIOPHARMA una organizzazione illicita per la esecuzione illimita ta, nello spazio e nel tempo, di reati già program mati, a prescindere dalla concomitante finalità
di speculazione economica, hanno dato vita ad un organismo antisociale, con relativa stabilità ed articolazione di compiti, la cui sola esistenza, suscitato un diffuso quanto giustificato allarme sociale, ha costituito un turbamento dell'ordine .191..
pubblico. Il giudice dimerito, pertanto, al cospetto degli elementi consacrati nel processo, correttamen-
te ha sussunto la fattispecie sotto la ipotesi crimi-
nosa prevista dall'art. 416 C.P., riconoscendo nel contempo ad essa la dovuta autonomia, rispetto ai reati realmente consumati, seppure unificati dalla identità del disegno criminoso. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il delitto di asso-
ciazione per delinquere, previsto dall'art. 416 C.P.,
è reato plurisoggettivo di pericolo contro l'ordine pubblico, nella cui formulazione il pericolo non è
elemento costitutivo del reato stesso, bensì è la ratio giustificativa della norma incriminatrice.
Da ciò discende l'atonomia dell'incriminazione rispet to ai reati successivamente ed eventualmente commes-
si in attuazione del pactum sceleris i quali, in tal modo, concorrono con il delitto summerzionato,
ma che, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 C.P. (Cass. Sez.I,
17 dicembre 1982, REA, in Cass. Pen. 1984, p. 856,
m. 595; più recente, Cass. Sez. I, 18 maggio 1984,
_ ADINOLFI, ivi, 1985, p. 2212, 1437) A non diver-
vatsa conclusione induce l'esame della censura relativa al reato di truffa (terzo motivo). La Corte di meri-
------
to, nel procedere alla sussunzione del fatto sotto .192.
tale reato e nell'affermarne la colpevolezza del-
l'imputato con il supporto di idoma ed esauriente motivazione, si è data cura di segnalare la sussi-
stenza di tutti gli elementi costitutivi della fat tispecie criminosa. Nè si può seriamente affermare-
che, nel fare ciò, la stessa Corte abbia trascurate ia indicazione delle persone offese, sol che si ten-
ga conto del contenuto delle singole imputazioni (V1-
L6-06), nelle quali sono esplicitamente indicate più che gli individui, difficilmente identificabili per la natura e la dimensione delle indagini, le istituzioni, pubbliche e private, indotte in errare.
dall'attività fraudolenta dell'agente. Del pari pri-
vo di consistenza è il quarto motivo, relativo al-
la misura della pena, alla cui determinazione (e qui interessa la sola pena base) la decisione impu gnata ha proceduto in modo ortodosso, giustifican-
do conidaeo ed incensurabile supporto argomentati-
vo la scelta operata nell'esercizio del relativo potere discrezionale. A seguito della eliminazione dei reati di cui all'art. 473 C.P. (capi R1-Q6) e di cui all'art. 648 (capi Q1-P6), ferma restando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 416
C.P. (capo. P1), appare oportuno disporre la nuova determinazione dell'aumento di pena per i reati uni- .193.
\ficati (S1-T1-16-N6-V-16-06), mantenendo come pena base quella già inflitta per il reato di corruzione dal secondo giudice di merito.
3) NS RI Non ha pregio nè può
trovare ingresso in questa sede l'unico motivo, de-
dotto a sostegno della sua dichiarazione di impugna-
zione. Sotto l'apparenza di un vizio di motivazione,
come travisamento dei fatti, il ricorrente propone il riesame di talune circostanze che attengono pale-
semente al merito e sono pertanto inammissibili in questa sede di legittimità (la chiamata di correo,
la coesistenza di un altro figlio maschio di NS
GI, la commissione per conto del padre). Peraltro
la decisione impugnata, lungi dal travisare gli ele-
menti indicati ne ha fatto buon geverno, assolvendo.
appieno l'obbligo della motivazione sotto il profilo della corretta valutazione delle prove. Essendo stato
eliminato, oltre al reato di cui al capo A2, anche
il reato di ricettazione di qui al capo Z1, -permane l'assoluzione per insufficienza di prove dagli altri reati (capi B2-C2-E2).
4) NA LO Superate le censure relative alla nullità del giudizio di primo grado (Primo motivo), al principio di correlazione tra accusa e sentenza (secondo motivo), alla qualità .194.
di pubblico ufficiale del medico convenzionato (ter-
_zo motivo), alla condanna risarcitoria (sesto moti-
vo), rimangono da esaminare soltanto il quarto ed il quinto motivo. Va premesso che, sebbene la deci sione impugnata non abbia dedicato, nella sua ras-
segna, al CC un capo specifico, così coment ha fatto per gli altri imputati, ha dato ugualmente risposta alle laganze mosse col gravame nel comples-
so della motivazione apprestata, sia in sede di trat-
tazione di questioni comuni sia in sede di conclu-
sioni. Non è inutile ricomare a tal proposito che,
-secondo quanto è stato costantemente affermato dall la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motic
-vazione di una sentenza deve essere valutata nel suo complesso, poichè essa costituisce una unità
formale e sostanziale, onde se in ordine ad un punt to della decisione manchi una specifica motivazio-
-ne ricavabile dalle più generali argomentazioni pos ste a base della decisione, non è ravvisabile vi-
zio di motivazione (cass. sez. IV, 19 novembre 1981,
SEIGN ESE, in Cass. Pen. 1983, p...957, m. 631 Conf.
Gass. Sez. V;
2 maggio 1983, AMITRANO, ivi, 1984,
p. 2024, m. 1395). Per quanto attiene al vizio di motivazione, denunziato in relazione agli artt. 195.
motivo), la Corte di merito ha ritenuto la sussisten-
za del reato di corruzione, confermando con ciò il risultato della indagine fatta dal primo giudice,
+
sulla base di argomentazioni perspicaci e penetran-
ti, assolutamente ineccepibili sul piano logico.
Il secondo giudice, invero, pur ammettendo la sussi stenza del rapporto di specialità tra l'ipotesi pre-
vista dall'art. 319 C.P. e l'altra prevista dall'art
170 B.U. leggisanitarie, ha ritenuto tuttavia di affermare la penale responsabilità del medico con'
venzionato come il CC, non, come assume er-
roneamente il ricorrente, sul presupposto della qua-
lità dell'agente (medico-pubblico ufficiale), ma sulla considerazione del comportamento da costui tenuto concretamente;
comportamento che con la omis sione di ricette del tutto false o con la integrazio-
ne di ricette già spedite in farmacia, esula dalla finalità di agevolare la diffusione di un prodotto farmaceutico, tipica del "comparaggio", ed utilizza invece il potere di rilasciare ricette per finalità
del tutto estranee a quelle dell'atto, integrando con ciò la fattispecie penale prevista dall'art. 319 C.P. Circa il vizio relativo alla entità della pena (quinto motivo) la laganza è smentita dal fatto che la Corte di merito, proprio in accoglimento di .196.
essa, ha ridotto considerevolmente la pena princi-
pale inflitta dal primo giudice (da anni tre di re-
clusione e L. 700.000 di multa ad anno uno e mesi undici di reclusione e L. 650.000 di multa); in mi sura tale , cioè, da concedergli il beneficio del-
la sospensione condizionale della pena (precedent mente esclusa dall'entità della pena), sulla base.
di una implicita prognosi favorevole. Circa la man-
cata applicazione dell'indulto previsto dal D.P.R
18 dicembre 1981 n. 744; la decisione impugnata ha date generale ed ineccepibile risposta in altra e più opportuna sede (f. 160 e segg.).
5) GN ERGI
- Le conclusioni,
adottate in ordine ai reati di falsità e di ricetta-
zione, incidono largamente sugli undici motivi,dedot-
ti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazio-
ne. Elidono anzitutto, in modo radicale e si direb be automatico, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e per ciò che attiene alla circostanza ag-
gravante del nesso teleologico, il nono motivo. Eli
-xx-
dono, altresì, l'ottavo motivo, dal momento che l'al-
ternativa tra il reato di truffa e reato di ricet-
tazione, sulla quale il ricorrente ha fondato la.
sua specifica cemura, è stata sciolta proprio nel senso da lui prospettato, cioè con la esclusione del ..197.
reato di ricettazione. Passando all'esame degli al-
tri motivi, non sussistono i vizi di motivazione denunziati con i primi tre: più precisamente, sotto la specie del difetto ed erroneità della motivazione con riguardo alle prove ex post definite non decisit ve per la condanna (primo motivo); sotto le specie del difetto di motivazione con riguardo alle prove decisive (secondo motivo); e sotto la specie della omessa valutazione degli argomenti probatori a favo-
re dell'imputato (terzo motivo). La decisione impu-
gnata, su tutti i punti fatti oggetto di tali censu-
re, presenta specifica ed esauriente motivazione,
immune dai vizi logico-giuridici denunziati. La Cor.
te di merito, nel ribadire la colpevolezza del Bon-
zagni in ordine ai reati a lui contestati (e qui ridimensionati), ha dato considerazione e giusto peso a tutti gli elementi probatori, consacrati agli atti nella duplice fonte delle prove (diretta ed-
indiretta) ed attinenti alla posizione del NI.
In ordine a tali elementi, oltre a respingere con argomentazioni convinmti ed ortodosse i rilievi di natura formale circa la legittimità della loro utilizzazione, ha messo inrisalto e ribadito diffu-
samente sia la scarsa incidenza (se non addirittura la mancanza di incidenza) di quelli definiti dal primp- .198.
giudice "non decisive", sia il peso probatorio e la notevole incidenza di quelli già definiti dal-
lo stesso giudice "decisivi". Va disattesa altresi la denunziata violazione di legge penale, ex art. 524 n. 1 C.P.P., circa il diniego della circostan-
attenuante di cui all'art. 62 n. 4°C.P. (nono motivo), circa il diniego delle circostanze atte nuanti generiche (decimo motivo) e circa l'eccessi-
vità della pena inflitta e il diniego dei benefici
(undicesimo motivo). La decisione impugnata corret-
tamente non ha ritenuto sussistente, nella fattispe-
cie ricostruita sul conto del NI, la circo-
stanza attenuante del danno di speciale tenuità pre-
visto dalla norma citata, dal momento che il profit-
to illecito conseguito (ed il conseguente danno ca-
gionato) dallo stesso è risultato di una certa en-
-tità, tale da porlo tra i maggiori di quelli accer-
tati nel processo. Peraltro la stessa indicazione,
data per una ipotesi dal ricorente, dell'ammontare.
-
di due milioni di lire non è tale da che si possa
-considerare, dal punto di vista oggettivo, non solo lieve ma di rilevanza minima (Cass.Sez. II, 11 apri le 1984, MUCHETTI, in Cass.pen. 1985 p. 2009, -m...
1279; Cass. Sez. I, 17 marzo 1982, FILIA, ivi, 1984
p. 275, m. 188). Le altre due censure non possono .199.
avere ingresso in questa sede, in quanto, riguardan-
do le circostanze attenuanti generiche e la misura della pena inflitta (con la conseguente esclusione dei benefici), cozzano contro il potere discrezio-
nale, riconosciuto al riguardo dall'ordinamento posi-
tivo ed esercitato dal giudice di merito in modo cor-
retto e legittimo. Lo stesso, infainfatti,
• su entrambi i punti, ha dato esplicita indicazione degli elemen-
ti, sui quali ha fondato le relative scelte operate nell'esercizio del suo potere. Codesta indicazione,
confortata da una motivazione minuziosa e logicamen te ineccepibile, pone la discrezionalità esercitata al riparo dal sindacato di questo giudice di legit-
timità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essendo ve-
nuto meno il reato più grave mal quale il secondo giudice ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere per i reati accertati a carico del NI (S4-B5-T4-
C5-04-U4-D5).
6) RA NC. Nell'interesse della ricorrente sono stati presentati dall'avv.
LF sei motivi in comune con altri sedici ricor renti (di cui quattordici farmacisti, al pari della
LL, e due collegati ad attività farmaceutiche tre motivi specifici%;B dall'avv. BOVIO altri cin- .200.
que motivi specifici in comune colla ricorrente DO-
NATI. Di essi risultano superati dalle considerazio ni fatte in generale e dalle conclusioni adottate tutti i motivi comuni, il primo ed il secondo dei motivi specifici dell'avv. FI, il primo, parzi mente il secondo, il terzo ed il quinto dei motivi dell'avv. IO. Nessuno degli altri motivi rimanen ti ha pregio. Circa l'erronea applicazione dell'art
640 co la contraddittoreità della motivazione sul la sussistenza dei presupposti del reato, (ultimo dei motivi specifici di FI ed, in parte, secon- dei do/motivi di IO), va segnalato che la ricomente sotto l'apparenza di una censura alla motivazione della sentenza, in realtà ripropone l'esame di tutti gli elementi di fatto, per rimettere in discussio-
ne la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di truffa accertata sul conto della Bram-
billa, in particoalre la sussistenza del vantaggio e del danno conseguente & quella dello elemento psi-
cologico. Poichè tutto ciò costituisce censura-in
- punto di fatto, il motivo, al di fuori di quelli
-
_consentiti ex art. 524 C.P.P., non-può avere ingres-
-so-in-questa sede. Circa la violazione di legge ed-
il vizio di motivazione, relativi all'applicazione dell'art. 81 cpv. C.P. e del D.P.R. 18 dicembre .201.
1981 n. 744, la censura, circoscritta oramai alla sola truffa, non ha consistenza. Le argomentazioni della sentenza impugnata, riguardanti la LL,
integrate sia da quelle addotte in linea generale sia dal contenuto della sentenza di primo grado,
assolvono l'obbligo imposto sul punto dall'art. 474 n. 3 C.P.P., dal momento che consacrano la persisten-
za,nella mente dell'imputata, di un unico ed identi co disegno nella realizzazione dei singoli frammenti della sua attività criminosa. (Cass, Sez. IV, 19
novembre 1981, SERGNESE, citata). Sul diniego del beneficio, fondato su un impedimento di ordine tempo rale, la decisione impugnata, oltre alla trattazione di ordine generale, ha aggiunto ulteriori ed esaurieh-
ti considerazioni, ineccepibili sul piano logico.
Essendo stati eliminati i reati di uso di segni con-
traffatti e di ricettazione ed essendo venuto meno per ciò il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere por l'unico reato accertato sul conto della ricorente
(capo L).
7) LL IR Nell'interesse del ricorrente sono stati presentati dall'avv. FI
sei motivi comuni (gruppo dei diciassette) e quattro .202.
motivi specifici;
dall'avv. PISAPI altri tre moti vi. Di essi risultano superati, dalle considerazio ni fatte in generale e dalle conclusioni adottate,
tutti i motivi comuni;
il primo, il secondo ed il quarto dei motivi specifici dell'avy. FI ed i primi due motivi dell'avy. Pisapia. Non può
ingresso in questa sede, perchè inammissibile,
nica censura residuata, relativa alla violazione dell'art. 640 C.P. (terzo motivo di entrambi gli atti). Nel contestare la sassistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, sia quello oggettivo materiale sia quello soggettive o psicologico,
il ricorrente propone il riesame degli elementi di fatto, che costituiscono il merito. Sicchè il moti vo dedotto cade fuori da quelli consentiti e previe sti dall'art. 524 C.P.P. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricetta-
zione ed essendo venuto meno per ciò il reato più
grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere per l'unico reato accer-
tato sul conto del ricorrente (capo L).
8) AI TO Dei dieci motivi, pre-
sentati a sostegno della sua dichiarazione di impu-
gnazione, sono elisi dalla trattazione il primo, •203.
il secondo, il terzo, il sesto ed il decimo. Sono
prive di consistenza le due censure relative al rea-
...
to di truffa, sotto la specie della carenza assoluta di motivazione in ordine al dolo l'una (quarto motivo (1)
Laadecisione impugnata, nel ribadire la colpevolezza del AI per il reato di truffa, non soltanto ha mutuato la esatta ricostruzione e l'altrettanto esatemutuato.
ta sussunzione dei fatti nella fattispecie ccrimino-
sa della truffa, operate dal primo giudice, ma ha reiterato nel contempo la indicazione degli elementi inequivoci da cui ha derivato la esclusione della buona fede e la conseguente sussistenza del profilo psicologico nell'agente. Non sussiste la violazione.
dell'art. 62 n. 6 C.P. (ottavo motivo), dal momento.
che la decisione, escludendo nella fattispecie la sussistenza della circostanza attenuante invocata,
ha dato corretta applicazione sia alla norma penale,
sostantiva citata, sia soprattutto, ai principi ela-
borati dalla interpretazione giurisprudenziale ed opportunamente menzionati nella sentenza impugnata.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, infatti, nei casi in cui l'offeso o gli aventi diritto rifiutino di ricevere la somma loro offerta dall'imputato, questi deve provvedere secondo le fomalità previste per l'offer- .204.
ta reale dagli artt. 1206 e ss. cod. civ. e cioè
effettuando il deposito della somma oblata e facen-
do seguire il giudizio di convalida nella sede civi-
le (Cass. sez. II, 15 maggio 1984, FE, in Giust.Pen.
1985, II, 619; Cass, SezI, 3 maggio 1984, NICASTRO
in Mass.uff. 19842 m. 165.074; Cass. Sez. III,
novembre 1983, CARNEVALE? ivi, 1983, m. 162.238)
Anche l'orientamento meno rigoristico, che ritiene ammissibbile una forma irrituale, ma sempre necessa-
ria, dell'offerta reale, richiede comunque che la somma sia posta nella libera ed incondizionata di-
sposizione dell'avente diritto (Cass. Sez. II, 4
febbraio 1983, RAGUTI, in Cass.pen. 1984, p. 1637,
m. 1096). Ad analoga conclusione induce l'esame del-
l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 62 n. 4 C.P. (settimo motivo). Anche su tale punto,
_la decisione impugnata, con argomentazioni puntual-
monte ed ineccepibilmente addotte in sede di trat'
tazione generale (f. 149) ha fatto corretta appli-
cazione sia della relativa norma penale sostanti-
va sia dei primipi elaborati dalla interpretazione giurisprudenziale. La censura relativa alla determi.
nazione della misura della pena inflitta sotto la specie della violazione degli artt. 132 e 133 C.P.
e. del vizio di motivazione (nono motivo) urta e s'in- .205.
frange contro la discrezionalità, esercitata al ri-
guardo dal secondo giudice in modo legittimo e cor retto, con la ampia indicazione degli elementi sui quali ha fondato la scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale anzidetto. Essendo stati eliminati i reati di commercio di prodotti con se-
gni falsi ex art. 474 C.P. e di ricettazione ed es sendo venuto meno per ciò il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato lapena ba-
se, bisogna disporre la pideterminazione della pena da infliggere per i reati accertati a carico del ricorrente (capi S2-T2).
9) AI IA - Dei sei motivi, dedotti a sostegno della sua dichiarazione di impugnazio-
ne sono elisi dalla trattazione i primi tre e, sol tanto in parte (per ciò che attiene alla qualifica di pubblico ufficiale attribuita al medico conven-
zionato) il quarto. Con tale ultimo motivo, cioè
il quarto, la ricorrente deduce violazione di norme penali (art. 319 e 321 C.P.) e vizio di motivazio ne sotto un profilo più particolare. La stessa con-
testa, invero, l'autonoma configurabilità del reato di corruzione, poichè, sussistendo nei soggetti in-
teressati il concorso di volontà assolutamente con-
vergenti ai fini dell'attività truffaldina, manche- .206.
rebbe nella specie, più esattamente nelle condotte del corruttore e del corrotto, l'alterità necessaria per l'integrazione del reato di corruzione La cen sura non ha consistenza nè pregio. A parte la di- stinzione tra 'alterità' e "parità" delle condotte,
della quale non si coglie la incidenza sulla specie (se non per la esclusione di un possibile
"metus publicae potestatis", qualificante una diver sa ipotesi delittuosa), la condotta, richiesta come elemento materiale costitutivo del reato di corruz
(no, va tenuta distinta, appunto perchè ben diversa,
da quella richiesta per il reato di truffa. La cor-
ruzione, infatti, si consuma con il ricevere o l'ac-
cettare la promessa di denaro o di altra utilità
per omettere o ritardare un atto di ufficio o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio. Per.
la integrazione di tale reato non si richiede cioè
una forma particolare di condotta, esendo possibile che lapromessa o l'accettazione siano effettuate anche in mancanza di dichiarazioni esplicite. Per
la consumazione del reato di truffa, invece, è neces-
aaria tutta un'attività, nella quale vengono in parti-
colare considerazione da un canto gli artifizi o raggiri in concreto attuati, dall'altro la sorpresa della buona fede della persona indotta in errore. .207..
Nel caso di specie, per qanto gli autori del reato di corruzione e del reato di truffa (in concorso)
siano identici, differiscono e vanno tenute ben di-
stinte le rispettive attività materiali realizzate dagli agenti. Tali attività costituiscono segmenti e frammeti di realtà ben distinti oggettivamente
(e anche cromlogicamente, tali da integrare fattispe cie penali ontologicaemnte differenti. Peraltro,
secondo un costante orientamento giurisprudenziale.
dia questa Suprema Corte, è ipotizzabile il concorso.
materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa, ed in particolare tra il reato di corru-
zione ed il reato di truffa in danno della pubblica amministrazione (Cass. Sez. V, 5 giugno 1972, BREN-
CICH, Riv.pen. 1973, II, 147, e Rep.Gen. Ann. 1973,
p. 631; Cass. sez VI, 29 gennaio 1971, COCOZZA,
in Cass.Pen., 1972, 494).
Non può avere ingresso in questa sede il quinto motivo dedotto, relativo a vizio di motivazio ne circa il concorso nel reato di truffa. Sotto l'apt parenza di un vizio della motivazione, in realtà la ricorrente ripropone l'esame di elementi di fatto della fattispecie e cioè la sua posizione nella far macia ed i rapporti intrattenuti col SA, al fine di escludere la volontarietà dei fatti consumati .208.
ed ammessi. Poichè tutto ciò costituisce censura in punto di fatto, il motivo anzidetto è inammissibi le. Va disatteso infine il sesto motivo, che attiene alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in quanto, a parte la conside zione che nessuna prova emerge dagli atti che il danno cagionato alla pubblica amministrazione dall'et tività della AI sia stato di tale entità da esse re considerato oggettivamente di speciale tenuità,
sul punto la Corte di merito ha fatto corretta ap-
plicazione sia della norma penale sostantiva sia della sua elaborazione giurisprudenziale con riferi mento al danno della pubblica amministrazione. Es-
sendo stati eliminati i reati di uso di segni con-
traffatti e di ricettazione ed essendo venuto meno per ciò il reato più grave, sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporne la rideterminazione della pena da infliggere alla
AI per i reati accertati a suo carico (H2-12-
M2).
10) CA IA- Nell'interesse della ricorrente sono stati presentati, oltre ai sei moti-
י
'
vi comuni (al gruppo dei diciassette), anche due altri motivi specifici. Di essi risultano elisi dal-
la trattazione sia i sei motivi comuni, come si è .209.
detto in precedenza, sia il primo dei motivi speci-
fici. Non ha fondamento la censura, mossa con l'al-.
tro motivo (il secondo) e relativa alla violazione di legge, sotto la specie della erronea applicazio-
ne dell'art. 640 C.P. e del vizio di motivazione,
sotto la specie della contraddittorietà. A parte il tentativo, attuato dalla ricorrente di conseguire il riesame, inammissibile in questa sede, di elemen-
ti di fatto attinenti sia alla materialità sia al profilo psicologico della fattispecie, è da rileva re che la decisione impugnata correttamente ha sus-
sunto l'attività criminosa della AM sotto la ipotesi penale prevista dall'art. 640 C.P. Infatti
con una indagine generale minuziosa ed analitica,
quanto ineccepibile per completezza e per logicità,
ha messo nel dovuto risalto la sussistenza dei presup-
posti e degli elementi costitutivi del reato di truf.
fa nelle varie attività realizzate in proposito dai farmacisti imputati di truffa, dei quali fa parte la ricorrente, Nè è da trascurare che la motivazione generale del secondo giudice va integrata con quella più specifica del precedente, nella quale sono indi-
cate puntualmente le emergenze processuali sulle quali entrambi i giudici di merito hanno fondato la duplice operazione della ricostruzione e della .210.
sussunzione del fatto nei confronti della CA.
Essendo stato eliminato il reato di ricettazione ed essendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bi-
sogna disporre la ridterminazione della pena da in-
fliggere alla ricorrente per l'unico reato rimanente a suo carico (capo Q4).
11) AT AN - Dei quattro motivi.
presentati a sostegno della sua dichiarazione di impugnazione, è eliso dalla trattazione soltanto il terzo, che attiene al resto di ricettazione. Non
hanno fondamento e debbono essere respinti gli al-
tri tre motivi, con i quali il ricorrente denunzial violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cpv.
e 110 C.P... e vizio di motivazione, sotto la specie del travisamento del fatto, sia in ordine al reato di corruzione (primo motivo), sia in ordine al reato di falsità (secondo motivo), sia, ma limitatamente all'elemento psicologico, in ordine al reato di truf fa (terzo motivo). La decisione impugnata, su tut-
ti e tre i capi fatti oggetto di censura, oltre a dare corretta applicazione alle norme penali sostan-
tive segnalate, ha dato congrua ed adeguata motival zione, assolvendo appieno l'obbligo impostole dagli artt. 474 e 475 C.P.P., sotto il triplice profilo .211.
della completezza, della logicità, e, particolamen-
te della correttezza. Pur non assecondando il tental tivo del ricorrente, diretto al riesame del merito attraverso il vaglio di singole emagenze di fatto,
estraneo ai compiti di questo giudice di legittimi-
tà, è da rilevare tuttavia che la Corte di merito,
nel procedere alla duplice operazione della zione e della sussunzione della fattispecie relativa al AT, ha messo in risalto e correttamente-
valutato taluni elementi decisivi, dai quali ha deri-
vato la certezza della partecipazione consapevole ed attiva, dell'imputato alla consumazione degli illeciti addebitatigli, Per di più, il secondo giu-
dice non ha potuto astenersi dal definire la prote-
sta di estraneità dell'imputato incomprensibile,
al cospetto delle dichiarazioni diffuse rassegnate dallo stesso nel processo e della impostazione difen siva dell'appello, diretto ad accreditargli un"ravve dimento attuoso", rivelatosi peraltro tardivo e steri-
le. Essendo stato eliminato il reato di ricettazio-
ne ed essendo venuto meno il reato più grave, sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena ba-
se, bisogna disporre la rideteminazione della pena da infliggere al AN, per i reati accertati a suo carico (capi U3-S3-23). .212.
12) LI IE - Nell'interesse del ricorrente sono stati presentati, oltre ai sei moti+
vi comuni (al gruppo dei diciassette) anche quattro motivi specifici, Di essi risultano elisi dalla trai-
tazione, sia i sei comuni, come si è detto inprece sia il primo dei motivi specifici. Non pos sono troure ingresso in questa sede gli altri tre motivi, che attengono: il secondo, a violazione degli artt -110, 117 C.P. e vizio di motivazione in rela t zione all'imputazione di cui all'art. 480 C.P.; il a violazione dell'art. 110 e vizio di motivaļ
zione in relazione agli artt. 319 e 321 C.P.; il quarto, a violazione dell'art. 640 C.P. per insussis stenza dei presupposti oggettivi-e-soggettivi. Con
essi il ricomente, sotto l'apparenza dei vizi denun ziati, propone di nuove l'esame del merito attraver-
so una ulteriore rivalutazime di elementi probatori consacrati negli atti. Poichè ciò costituisce censu-
ra in punto di fatto della sentenza impugnata, i motivi sono inammissibili, Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricetta-
ziane ed essendo venuto meno il reato più grave mal quale il giudice di merito ha calcolato la pena ba-
se, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere al LI per i reati accertati .213.
a suo carico (capi H3-13-L3).
13.) NI LO - Non hanno pregio i quat tro motivi, presentati dal ricorrente a sostegno della sua dichiarazione di impugnazione. Costituiscono
censure in punto di fatto della sentenza impugna-
quindi inammissibili in questa sede, il primota,
motivo, che attione alla valutazione della fattispe-
cie relativa al capo D2 (qualificata come reato di corruzione e non di "comparaggio"); ed il secondo motivo, che attiene alla sussistenza del reato di corruzione, con riferimento ai compensi ricevuti per la falsificazione delle ricette. Appaiono privi di consistenza gli altri due, relativi al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
4 C.P., alla determinazione del reato più grave (ter-
zo motivo) ed alla durata delle pene accessorie (quar-
(to motivo), al cospetto delle ragioni esaurientemen-
te indicate dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
14) NI AE - Degli undici motivi, presentati dal ricorrente a sostegno della sua dichiarazione di impugnazione, restano da esami-
nare in questa sede soltanto il quinto, relativo al reato di truffa, l'ottavo, relativo alla circostan za attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P. essendo 1 .214.
elisi tutti gli altri dalla trattazione. Circa la prima delle due censure rimanenti, relativa a vio-
lazione e falsa applicazione dell'art. 640 C.P.,
violazione dell'art. 477 C.P.P. e carenza di motiva zione, la decisione impugnata ha dato adeguata e
✓ convincente risposta, facendo corretta applicazion delle relative norme penali. Come ha giustamente rilevato il secondo giudice, la pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e senten-
za è contraddetta dalla chiara formulazione dei capi di imputazione, per i quali il RB è stato rinviato a giudizio, da cui risulta inequivocabil- mente per quali fatti gli fu contestato il reato di truffa. In ordine a tale reato, poi, legittima-
-mente contestato, la stessa decisione non ha trascu rato di indicare, con argomentazioni esaurienti ed ineccepibili logicamente, sia la sussistenza di tut-
ti gli elementi costitutivi, materiali e morali.
sia la paternità del RB. Per quanto attiene all'altra censura, la sua infondatezza, già segna-
lata dal giudice di merito, appare ancora più evi-
dente in questa sede, sol che si consideri che lo stesso ricorrente riconosce che ogni acquisto ebbe
-una-media di circa L. 500.000, ammontare codesto
.. .
che non può seriamente considerarsi di minima ri- .215.
levanza, tale da arrecare un danno patrimoniale di speciale tenuità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed
Lessendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bi-
disporre la rideterminazione della pena da infliggere al ricorrente per il reato rimasto a suo carico (capo L).
15) AN LO NO - Dei quattro moti-
-
vi, presentati dal ricorrente a sostegno della dichia-
razione di impugnazione con l'aggiunta di una suc-
cessiva memoria, essendo elisi tutti gli altri dal-
la trattazione, resta da esaminare soltanto il pri-
mo che attiene alla violazione dell'art. 524 n.
1 C.P.P., in relazione agli artt. 640 e 43 C.P. Co-
desto motivo non può avere ingresso in questa sede,
dal momento che, vertendo esclusivamente sulla natu-
ra del profilo psicologico che accompagnò il compor-
tamento antigiuridico tenuto ed ammesso dall'imputa-
to, si traduce in una vera e propria censura in pun-
to di fatto, inammissibile dinanzi a questo giudice di legittimità. Essendo venuto meno dal novero dei reati contestati ed accertati sul conto del Damiano,freati. quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 C.P. (capo N3) a seguito del dispo- •.216.
sto annullamento parziale, deve essere eliminata dal la pena inflitta a costui la frazione di aumento.
di giorni dieci di reclusione e L. 20.000 di multa.
Sicchè la pena principale risulta fissata nella mi-
sura definitiva di mesi undici, giorni venti di re-
clusione e L. 380.000 di multa, mentre debbono ave durata uguale a quella della pena principale le duar pene accessorie, cioè la interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.
16) DE CA IO - Nell'interesse del ricorrente sono stati presentati, oltre ai sei moti-
vi comni (al gruppo dei diciassette), anche altri quattro motivi specifici. Di essi risultano elisi dalla trattazione, olte ai motivi comuni, di cui si è detto, il primo, il secondo ed il quarto di quelli specifici. Circa la censura, mossa col ter-
zo motivo e relativa alla violazione dell'art. 640.
n. 1e 2, secondo comma C.P., a parte la considera-
zione di fondo che la decisione impugnata al riguar-
do ha accertato ed opportunamente indicato la sus-
sistenza di tutti gli elementi costitutivi del rea-
to di truffa, è da rilevare tuttavia che il motivol
⚫ vertendo esclusivamente sulla sussistenza del pro-
filo psicologico che accompagnò il comportamento antigiuridico tenuto dal De CA, si traduce in .217.
una vera e propria censura di fatto, inammissibile dinanzi a questo giudice di legittimità. . Essendo
stati eliminati i reati di uso di segni contraffat-
ti e di ricettazione ed essendo venuto meno il reate-
più grave, sul quale il giudice di merito ha calco-
lato lapena base, bisogna disporre la rideterminazio-
ne della pena da infliggere al ricorrente ti accertati a suo carico (capi Nbis Nter
17) DI LO AR Dei sei motivi, pre-
-
sentati dal ricomente a sostegno della dichiarazione di impugnazione, restano da esaminare il terzo ed il sesto, essendo elisi tutti gli altri dalla tratta zione. Circa la mancanza di motivazione, per apparen za della stessa, in relazione alla confermata respon sabilità per il reato di cui all'art. 416 C.P. (ter-
zo motivo), la decisione impugnata, lungi dal conte-
nere la manchevolezza denunziata, ha assolto pienamen-
te l'ob. go della motivazione, imposto dagli artt.
474 e 475 C.P.P., soprattutto sotto il contestato profilo della completezza. La Corte di merito, infat ti, nel mutuare il quadro complessivo delle attività
criminosa del Di BE, delinata con sufficiente pre-
cisione dal primo giudice, si è fatta carico di re-
spingere il tentativo, attuato dal Di BE per mini mizzare l'importanza dal suo apporto nell'associazion .218.
ne illecita, disattendendo al riguardo la introdu-
zione di un ulteriore teste a discarico sulla base anche della sua scarsa incidenza probatoria. In or dine alla mancata applicazione della leggepenale,
in riferimento alla durata della pena accessoria del l'interdizione dai pubblici uffici conseguente a l'applicazione dell'art. 140 C.P., va rilevato che il rilievo è fuori luogo in questa sede in quanto attiene (e va sottoposto) alla successiva fase del la esecuzione della pena. Essendo venuto meno il reato di "comparaggio" di cui all'art, 170 T.U. les-
ge sanitaria (capo B6) a seguito del disposto annul-
lamento parziale, deve essere eliminata la relativa pena di mese uno di arresto.
18) HE TE - Dei quattordici motivi, presentati dalla ricorrente a sostegno della dichiarazione di impugnazione, sono elisi dalla trat-
tazione il primo, il secondo, l'ottavo ed il nono.
I rimanenti tutti non possono avere ingresso in que=
sta sede. Di essi, il terzo motivo, censurando la scelta del reato più grave, operata dai giudici di merito per la determinazione della pena base, urta contro la sfera di discrezionalità, attribuita al riguardo dall'ordinamento giuridico positivo ed eser-
citata legittimamente da entrambi, col supporto di adeguata giustificazione, addotta dal primo e mu- .219.
tuata dal secondo, logicamente ineccepibile. Tutti
gli altri, contestando la partecipazione o la con-
sumazione autonoma (per la truffa) di singoli reati ed i rispettivi profili psicologici dell'imputata,
ripropongono in questa sede l'esame del merito del-
la vicenda. Poichè costituiscono censure in punto di fatto della sentenza impugnata, i motivi anzidet.
ti sono inammissibili in questo giudizio di cassa-
zione. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essendo ve nuto meno, per la fattispecie unificata col vincolo della continuazione, il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bi-
sogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere alla HE per i reati accertati a suo carico (capi Q1-R1-S1-T1-U1-V1-C6), ferma re-
stando quella inflitta per il capo Pl.
19) ON EP
- Dei cinque motivi presentati dalla ricorrente a sostegno della dichia ed razione di impugnazione/ in comune con altra ricor-
rente (già menzionata) RA NC, sono e-
lisi dalla trattazione il primo, parzialmente il secondo, il terzo ed il quinto. Circa la violazione.
di legge e la carenza di motivazione, relativa al reato di truffa, la ricorrente, sotto l'apparenza. 220.
di codeste censure in realtà ripropone l'esame di
.
elementi di fatto, ed in particolare dell'elemento psicologico, per rimettere in discussione la sussi-
stenza della fattispecie penale di truffa accertata sul conto della/imputata/. Poichè ciò costituisce
ċensura in punto di fatto il motivo, estraneo li previsti dall'art. 524 C.P.P.; non può avere in-
gresso in questa sode. Circa la violazione di legp ed il vizio di motivazione, relativi all'applicazio ne dell'art. 81 cpv. C.P. e del D.P.R. 18 dicembre
1981 n. 7443 la censura, circoscritta oramai alla sola ipotesi di truffa continuata, non ha consistent sa za. Come già si è detto precedentemente, le argoment tazioni della sentenza impugnata riguardanti la DONA-
TI, integrate sia da quelle addotte in linea genera le sia dal contenuto della sentenza di primo grado,
assolvono l'obbligo imposto sul punto dall'art. 474 n. 3 C.P. P dal momento che consacrano la persi-
stenza, nella mente dell'imputata, di un unico ed identico disegno nella realizzazione dei singoli frammentidella sua attività criminosa (Cass. sez
IV, 19, no-vembre 1981, SERGNESE, citata). Essendo
stati eliminati i reati di uso di segni contraffat- ti e di ricettazione ed essendo venuto meno il rea-
to più grave sul quale il gidice di merito ha cal- 221.
colato la pena base, bisogna disporre la ridetermi-
nazione della pena da infliggere alla ON per l'un co reato rimasto a suo carico (capo L)..
20) ON IO MA Va disatteso
l'unico motivo, presentato dal ricorrente a sostegno della dichiarazione di impugnazione e relativo a vizio di motivazione sulla colpevolezza dell'imputa-
to per i reati contestatigli (falsità, corruzione e truffa). La sentenza impugnata, su tutti i capi fatti oggetto della censura, presenta motivazione adeguata e sufficiente, immune dal vizio logico-giu-
ridico denunziato. A tal proposito va rilevato che la Corte di merito, nel sottoporre a nuovo esame gli elementi probatori messi in evidenza dal primo giudice (più precisamente la prova documentale, te-
stimoniale e logical, ha fatto buon governo e corrett ta valutazione delle rispettive emergenze, dandone hel contempo congrua ed ineccepibile giustificazione
Nè peraltro ha trascurato di prendere in considera-
zione gli argomenti contrari, sottoposti dall'appel-
ante con i motivi di gravame, per i quali ha fatto.
opportuno rimando alla cofutazione già fatta dal primo giudice.
21) RI GO - Dei quattro motivi, pre- sentati dal ricomente a sostegno della dichiarazione .222.
di impugnazione, resta da esaminare soltanto il se-
condo, che attiene alla violazione di legge penale
• Plush ed al vizio di motivazione relativi agli artt. 42,
43, 319 e 640 C.P., essendo elisi dalla trattazione gli altri tre. Circa l'unica censura rimasta in pia di, riguardante specificamente i reati di corruzi ne e truffa, a parté la considerazione che il ten-
tativo di ottenere una formula assolutoria, sia pu re dubitativa, per entrambi i reati pone il motivo formiato al limite di una censura in punto di fat to, va segnalato che la decisione impugnata, nel confermare e ribadire la colpevolezza dell'imputa-
to per i reati anzidetti, non soltanto ha fatto con retta applicazione delle relative norme penali sostan-
tive, ma ha assolto appieno l'obbligo della motiva=|
zione impostale dall'art. 474 n. 3 C.P.P., sotto il triplice profilo della completezza, della logici tà e della correttezza. A proposito dell'ultimo pro-
-filo, sul quale il ricomente ha diffusamente spie-
gato la sua contestazione, la Corte di merito, lun gi dal travisare i fatti emersi dagli atti, ne ha rafforzato l'interpretazione esatta data dal primo giudice, vanificando, con argomentazioni ineccepibi-
li, gli sforzi del difensore protesi a minimizzare il significato e l'incidenza accusatoria di un as- .223.
segno rinvenuto.
22) RARO AL - Dei tre motivi,
presentati dal ricomente a sostegno della dichiara-
zione di impugnazione, i primi due sono elisi dalla trattazione, mentre in ordine al terzo, che attiene alla mancata applicazione dello art. 140 G.P, u. c.
alla durata della pena accessoria, a precisare che tale rilievo va segnalato più opportunamente nella competente fase esecutiva. Essendo venuto meno,
per l'effetto estensivo previsto dall'art, 203 C.P.
P., il reato di ricettazione (capo Z2) ed essendo stata eliminata la relativa pena di giorni dieci di reclusione e L. 20.000 di multa, a carico del ricor-
rente residua la pena nella misura definitiva di anno di reclusione uno, mesi dieci, giorni ventive L. 630.000 di multa oltre alla interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per pari durata.
23) AM OB. - Il ricorrente,
insieme con RE UR, ha presentato sette motivi a sostegno della dichiaraizone di impugnazio-
ne, i quali, essendo comni ad entrambi (ad eccezione del secondo e del terzo), venogno examinati congiun-
tamente. Di essi, il primo ed il sesto sono elisi
Iche dalla trattazione;
il secondo ed il terzo riguardano
1
l'uno al solo AM e l'altro al solo RE) •224.
Iverte vertendo esclusivamente sulla sussistenza dell'ele mento materiale e dell'elemento psicologico nei fatti illeciti attribuiti ai due imputati, sotto la parven-
za di un vizio di motivazione (per illogicità e cont traddittorietà) propongono censure in punto di fat-
to estrance a questo giudizio e quindi inammissibim fii;
il settimo, che attiene all'aumento di pena la continuazione ed all'esclusione dell'indulto diag oui al D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, urta contro la specifica motivazione, con la quale il secondo giudice ha giustificato con argomentazione adeguatal la discrezionalità esercitata sul primo punto e l'ap-
plicazione della legge penale sul secondo punto.
Non ha pregio il quarto motivo, con il quale i due ricorrenti denunziano erronea configurazione del delitto di cui all'art. 319 C.P., anzicchè della contravvenzione di cui all'art. 170 T.U, 27 marzo
1934 n. 1265 (comparaggio), o, in via gradata, del-
la ipotesi di cui all'art. 318. C.P. La Corte di me-
rito, confermando la colpevolezza degli imputati anzidetti, per il delitto di corruzione propria ed escludendo dalla fattispecie la configurazione del-
le due altre ipotesi, contravvenzionale l'una e de-
littuosa l'altra, ha fatto corretta applicazione delle relative norme penali sostantive, alla luce .225.
della interpretazione elaborata dalla giurispruden-
+za di questa Corte. Invero, pur ammettendo la sus-
sistenza del rapporto di specialità tra l'ipotesi prevista dall'art. 170 T.U. citato e l'ipotesi pre-
vista dallo art. 319 C.P., ha ritenuto tuttavia di affermare la responsabilità dei due medici per il reato di conruzione, non. come assumono i ricorrenti.
sul presupposto del diverso elemento soggettivo e quindi della diversa qualificazione giuridica, ma sulla considerazione del comportamento tenuto con-
cretamente da costoro, comportamento che, con la emissione di ricette del tutto false se da un canto esula dalla finalità di agevolare la diffusione di unprodotto farmaceutico, tipica del "comparaggio",
dall'altro utilizza il potere di rilasciare ricette per finalità del tutto estranee, o più esattamente contrarie a quelle dell'atto, integrando con ciò la fattispecie penale tipica dell'at. 319 C.P. Nè si vede, a proposito della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 318 C.P., come ricette false o
(falsificate, rilasciate da medici convenzionati,
possono entrare a far parte degli atti della pubbli ca amministrazione e possono ritenersi provvisti,
dal punto di vista della loro efficacia formale,
della presunzione iuris tantum di legittimità propria .226.
degli atti amministrativi. E' del pari privo di fon-
damento il quinto motivo, col quale i ricorrenti denunziano erronea esclusione dell'incompatibilità
tra la ipotesi di cui all'art. 640 C.P. e quella di falsità idologica. La Corte di merito, negando all'attività di falsificazione delle ricette tura di mezzo per la commissione del reato di truf-
fa ed escludendo l'assorbimento della prima nel-se-
condo, ha dato corretta applicazione alle norme pe-
nali sostantive ed ha fatto nel contempo ossequio all'insegnamento tradizimale e consolidatissimo del la giurisprudenza, secondo cui è possibile il concon-
50 materiale tra il reato di truffa ed il reato di falsità, data la diversità dei rispettivi oggetti giuridici tutelati. Nè a diverso avviso induce la tesi che vorrebbe limitato il preteso assorbimento al caso del falso ideologico, sul presupposto che questo si identificherebbe, in quanto mendacio, con
gli artifici e raggiri della truffa, dal momento che proprio la lesione di un individuato bene giri-
dico, quale è l'interesse alla fede pubblica, quali-
fica l'attività di falsificazione come reato tipico ed autonomo nei confronti del reato di truffa.
24) FRAGR SA - Nessuno dei tre motivi, presentati dal ricorrente a sostegno del- .227.
la sua dichiarazione di impugnazione, può avere in-
gresso in questa sede. Il primo di essi, sotto la parvenza di vizi di motivazione (per omessa, insuf-|
ficiente e contraddittoria motivazione), propone in realtà il riesame di elementi probatori già cor-|
rettamente valutati, più precisamente della confes-
sione dell'imputato e delle dichiarazioni dei testi
Il che costituisce censura in punto di fatto, inam-
missibile dinanzi a questo giudice di legittimità.
Il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 133 C.P. e vizio di motivazione nella determinazione della misura del-
la pena, urta contro la discrezionalità legittimamen-
te esercitata sul punto dal secondo giudice. La Corte.
di merito, nel determinare la pena, si è data espres- sa cura di indicare tutta una serie di elementi (qua-
li la complessa personalità e la situazione di di-
pendenza psicologica dello imputato), sui quali ha fondato la scelta operata nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall'ordinamento positi vo. Codesta indicazione, confortata dal supporto di una ineccepibile motivazione con la quale im-
plicitamente ha disatteso le istanze dell'appellan)
te, pone la discrezionalità esercitata al riparo-
dal sindacato di questo giudice di legittimità. Non A..
.228.
ha fondamento la censura relativa al reato di cui al capo D6, sol che si consideri che la stessa. Corte
ha limitato il provvedimento, emesso sul capo anzi detto nei confronti del FRAGR, soltanto alla nullità del decreto di citazione a giudizio di pri mo grado, nella parte della motivazione che lo ri-
guarda (f. 266). Il P.M., al quale il secondo giu-
dice ha disposto la trasmissione degli atti limita tamente a tale capo, non potrà non tenere nel debi to conto sia la omissione deliberata nella parte motiva del benchè minimo riferimento alla rinnova-
zione del giudizio, sia la situazione processuale prospettata dal ricorrente. Il contenuto della me-
moria, depositata dal ricorrente agli atti di questo giudizio, superato dal mancato accoglimento del motivo proposto dal coimputato, dal quale discende
1 inapplicabilità dell'art. 203 C.P.P. Essendo star ti eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essendo venuto meno il reato più grave, sul quale il giudice di merito ha cal-
colato la pena base, bisogna disporre la ridetermi nazione della pena da infliggere al ricorrente per i reati accertati a suo carico (capi Nbis-Nter-0).
25) IG DO - Risultano elisi dalla trattazione sia i sei motivi, presentati in comune .229.
con gli altri ricorrenti (il gruppo dei diciasset-
te), sia i tre motivi, presentati nell'interesse
---
esclusivo del ricorrente. Essendo stati eliminati i reati diuso di segni contraffatti e di ricetta-
zione ed essendo venuto meno il reato più grave sul
.quale il giudice di merito ha calcolato la pena ba-
se, bisogna disporre la rideterminazione della pe-
na da infliggere al IG, per l'unico reato ac-
certato a suo carico (capo Z).
26) HE NÇ - Dei quattro motivi,
presentati dal ricorrente a sostegno della dichia-
razione di impugnazione, il primo è eliso dalla trat-
tazione. Gli altri tre, attinenti tutti a vizi di motivazione (sotto la specie della omissione, del difetto e della erroneità di motivazione) non hanno pregio e debbono essere disattesi. Circa la conte-
stata sussistenza del reato di corruzione, con rifles si sui reati di falso e di comparaggio (secondo mo-
tivo) e circa la contestata sussistenza del reato di truffa (terzo motivo), la decisione impugnata,
con la concisa quanto incisiva precisazione fatta all'inizio della motivazione che riguarda l'imputa-
to e con il successivo rimando sia alla parte genera le della stessa sentenza sia alla condivisa motiva-
zione del precedente giudice di merito, ha assolto .230.
interamente l'obbligo imposto dagli artt, 474 e 475
C.P.P., sotto il triplice profilo della completezza,
della correttezza e della logicità. Circa la deter-
minazime della pena, ed in particolare l'applicazio ne degli artt. 132 e 133 C.P., (quato motivo), è
da rilevare che la decisione impugnata, nel fare uso del potere discrezionale riconosciuto in propo-
sito al giudice di merito, si è data cura di ren-
dere espliciti gli elementi (soprattutto relativi alla personalità del Ghezzi), sui quali ha fondato la scelta operata. Codesta indicazione, confortata dal supporto da adeguata e logicamente ineccepibile giustificazione, pone la discrezionalità esercitata al riparo del sindacato di questo giudice di legit-
timità
27) CO AN - Nell'interesse del ricorrente sono stati presentati dall'avv. FI
sei motivi in comune con altri (gruppo dei dicias-
sette) e quattro motivi specifici, dall'avv. DEVOTO
altri quattro motivi specifici. Di essi restano da esaminare soltanto i terzi dei due gruppi di moti-
vi specifici, relativi alla violazione di legge ed al vizio di motivazione circa il reato di truffa,
essendo elisi dalla trattazione tutti gli altri.
Codesti due motivi non possono trovare ingresso in 231.
questa sede, in quanto vertono sugli elementi costi tutivi della fattispecie di truffa riconosciuta ed accertata, della quale contestano la sussistenza sia degli elementi materiali sia del profilo psico-
logico. Essi costituiscono pertanto censure in pun-
to di fatto della sentenza impugnata e sonop inammis+
sibili in questo giudizio di legittimità. Essendo
stati eliminati reati di uso di segni contraffat-
ti e di ricettazione ed esendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calco- lato lapena base, bibogna disporre la ridetermina-
zione della pena da infliggere al ricorrente, per i reati accertati a suo carico (capi Nbis -Nter
0).
28) LI GI
- Dei quattro motivi,
presentati dal ricorrente a sostegno della dichia-
razione di impugnazione, solo il secondo risulta eliso dalle considerazioni generali fatte in prece-
denza. Gli altri tre rimanenti non hanno comunque pregio e debbono essere disattesi. Circa il primo,
che attiene a violazione di legge e vizi di motiva-
zione (sotto la specie del difetto, contraddittorie-
tà della motivazione e travisamento dei fatti) per il reato di associazione per delinqure, a parte il tentativo inaccettabile di riaprire in questa sede .232.
l'imagine sul materiale e sui connotati reali del-
la societas sceleris, la decisione impugnata, nel confermare e ribadire la colpevolezza del Lianza
per il reato in esame, non soltanto ha proceduto ad una esatta ricostruzione dei fatti e ad una al-
trettanto esatta qualificazione giuridica degli stes-
si, ma ha fornito anche una adeguata ed approfon dita motivazione al riguardo, adempiendo appieno l'obbligo imposto dagli artt. 474 e 475 C.P.P. sot.
to il triplice profilo della completezza, della cor rettezza e della logicità. Se da un canto non ha mancato di idugiare sulla problematica giuridica suscitata dall'esistenza del reato previsto dal-l l'art. 416 C.P., circa la sua natura ontologica e la sua autonomia dagli altri reati, dall'altro, lun-
gi dal travisare i fatti esaminati, ne ha dato giu-
sta valutazione e fatto buon governo, sussumendoli sotto l'ipotesi autonoma del reato di associazione per delinquere. In ordine al terzo motivo, che at-
tiene a violazione di legge e vizio di motivazio-
ne per il reato di corruzione, a prescindere dalla considerazione che la decisione impugnata sul capo anzidetto presenta esauriente ed ineccepibile giu-
stificazione, le due censure, nelle quali esso si articola (la mancanza di qualità di pubblico uffi- 233.
ciale e la assenza di alterità nei soggetti), tro-
vano esauriente confutazione negli argomenti addotti in precedenza, in occasione dell'esame del quarto motivo del ricorso LO IA, ai quali si fa rin.
vio. Circa la censura, relativa alla mancata conces sione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. (quarto motivo), a parte il rilievo che nessun elemento concreto e specifico è stato indicato dal ricomente a sostegno della stessa, ba stano a confutarla le ragioni già illustrate dentemente, in occasione dell'esame di altri ricor
29) IC ET Dei tre motivi spe-
cifici presentati dal ricorrente a sostegno della dichiarazione di impugnazione, resta da esaminare solo il secondo, risultando elisi dalla trattazio–
ne gli altri due di essi ed i sei motivi, presenta-
ti in comune con gli altri (gruppo dei diciassette).
Codesta censura, poichè è incentrata sulla insussi-
stenza del reato di truffa per difetto dello elemento soggettivo, verte esclusivamente su elementi di fatto e costituisce pertanto censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inammissibile in questa sede. Essendo stato eliminato il reato di ricettazione e quindi il reato più grave sul quale .234.
il giudice di merito ha calcolato la pena base, bi-
sogna dispone la rideteminazione della pena da in-
fliggere al ricorrente per l'unico reato accertato a suo carico (capo Q4).
30) - IO VA - Dei sette mo-
tivi, presentati dal ricorrente a sostegno della a dichiarazione di impugnazione, sono elisi dalla trat-
tazione il primo, il quinto, il sesto ed il setti-
mo; non hanno fondamento e debbono essere respinti gli altri tre, che riguardano vizi di motivazione
(sotto la specie della omissione e contraddittorietà
della motivazione e travisamento dei fatti) e vio- lazionedifegge in ordine al reato di corruzione.
La decisione impugnata, confermando e ribadendo la colpevolezza dello imputato per il reato in esame,
non soltanto ha fatto buon governo degli elementi di prova consacrati negli atti del processo (ivi comprese le quattro ricette espressamente indicate dal ricorrente), dandone corretta valutazione al fine della ricostruzione/della definizione giuridi ca dei fatti, ma ha fatto giusta applicazione delle norme panali sostantive (artt. 319 e 321 C.P.)e dato altresì adeguata giustificazione di tutto ciò
adempiendo interamente l'obbligo di motivazione,
di cui agli artt. 474 e 475 C.P.P. sotto il tri- 235..
plice profilo più volte ricordato. E' utile preci-
sare, sul conto del IO, che il riferimento alla riduzione della pena a lui inflitta ed alla mancata concessione del beneficio della non menzio-
ne, fatto a chiusura del quinto motivo, non è accom pagnato da alcuna censura al riguardo ed esonera.
questo collègio dal farne oggetto di esame.
31) ON AT- Dei due motivi, presen-
tati dal ricorrente a sostegno della dichiarazione di impugnazione, il primo è eliso dalla trattazio-
ne. Il secondo, che denunzia carenza e contraddit-
torietà di motivazione in ordine agli elementi costi-
tutivi (ed in particolare all'eelemento psicologico)
di tutti i reati a lui contestati, sotto l'apparen-
za di un vizio di legittimità, ripropone l'esame di elementi di fatto, e quindi del merito del giu= |
dizio. Poichè ciò costituisce censura in punto di fatto della sentenza impugnata, il motivo è inammis sibile in questa sede. Essendo venuti meno i due.
reati di'comparaggio' ex art. 170 T.U. 27 marzo 1934
n. 1265, di cui ai capi H1 ed N1 dell'imputazione,
dalla pena inflitta al ON deve essere eliminata la relativa pena di mese uno di arresto.
32) CH ST I tre motivi pro-
posti dal ricorrente a sostegno della dichiarazione .236.
di impugnazione, sono privé di pregio. I primi due che attengono a violazione di norme penali (artt.
329, 321 C.P.) e vizio dimotivazione, sotto l'appa renza di vizi di legittimità propongono il riesame del merito relativo al reato di corruzione, sul pu to relativo al tempo in cui è intervenuto l'atto contrario all'ufficio e sul punto relativo alle pe
-sone-destinatarie delle ricette rilasciate. Poichè
entrambi i motivi costituiscono censure in punto di fatto della sentenza impugnata, sono inammissi-
bili in questa sede. Anche il terzo, relativo al
la violazione dell'art. 36 C.P. in riferimento al-
l'art. 475 C.P., non ha consistenza. Il giudice di secondo grado, nel fare menzione della pubblicazion ne della sentenza, non l'ha compresa tra le pene accessorie inflitte allo imputato (nè poteva, non essendo più applicabile l'art. 475 C.P., a seguito della estinzione per amnistia del reato di cui allo]
art. 473 C.P. contestato al capo V2). Infatti la menzione è accompagnata dalla precisazione che le pene accessorie debbono essere applicate in base a criteri esposti nella parte generale, criteri che escludono, di per sè, la pubblicazione. Essendo sta-
to eliminato, in virtù dell'effetto estensivo del-
1'impugnazione previsto dall'art. 203 C.P.P., il .237.
reato di ricettazione e quindi essendo venuto meno.
_il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato lapena base, bisogna disporre la ri-
determinazione della pena da infliggere al ricorren-
te, per i reati accertati-a-suo carico, (capi B3-
D3 £3)
33) SI LO - Dei cinque motivi,
presentati dal ricorrente a sostegno della dichia-
razione di impugnazione, restano da esaminare i prit mi tre, essendo elisi dalla trattazione gli ultimi due e, per ciò che attiene al reato di cui all'art. 474 (rectius 473) C.P., anche il primo in parte,
Il primo ed il secondo motivo, che denunziano vizi di motivazione (sotto la specie della illogicà ed omessa motivazione e del travisamento dei fatti),
malgrado l'apparenza di vizi di legittimità ripropon- 1
gono l'esame di taluni aspetti particolari della re fattispecie penale di truffa;
più esattamente la susistenza del profilo psicologico nell'agente e le modalità relative all'invio delle ricette e dei bollini alla USHL 75. Tali rilievi costituiscono cen-
sure in punto di fatto della sentenza impugnata,-
e pertanto sono inammissibili in questa sede...Va
disatteso, inoltre, il terzo motivo, che denunzia omessa motivazione in ordine alla ipotesi di cui •238.
agli artt. 47 e 48 C.P., nonchè errata interpretazio-
ne ed applicazione dell'art. 51 C.P. La decisione impugnata, confermando la colpevolezza dell'imputa-
to ed escludendo dalla fattispecie la sussistenza della esimente invocata, sia sotto il profilo reale sia sotto quello putativo, ha fatto corretta applic cazione delle relative norme penali sostantive e dei principi giurisprudenziali elaborati al riguar-
do. Come giustamente ha rilevato la Corte di merito il dipendente di una farmacia comunale, quale in-
contestabilmente era all'epoca dei fatti il IN
con un ruolo subordinato ad un direttore di farma-
_cia, se non ha l'obbligo di impedire gli eventi del littuosi dei quali sia responsabile il suo superio-
re nella gestione della farmacia, ha tuttavia il dove-
re di astenersi dal commettere fatti illeciti, nè
può sottrarsi alle sue responsabilità invocando lo
- adempimento di un dovere derivante dall'ordine del superiore gerarchico. Infatti a prescindere dalla questione (non rilevante nel caso di specie) se il rapporto gerarchico esistente all'interno di una farmacia comunale tra il direttore e gli altri di-
pendenti debba considerarsi di diritto pubblico o di diritto privato, soltanto l'ordine legittimo de
عير
la pubblica autorità, come testualmente recita il .239.
primo comma dell'art. 51 C.P. toglie antigiuridici tà semprecchè sia assolutamente insindacabile, al fatto.commesso dall'agente in esecuzione di esso ed interviene ad integrare gli estremi della discri minante prevista dalla norma citata, Nel novero di tali ordini legittimi, assolutamente insindacabili,
non può certo rientrare quello di commettere, fatti illeciti, sanzionati penalmente. Come è stato oдor-
tunamente rilevato, il farmacista è unprofessioni-
sta, al quale spetta sempre il potere di sindacare se quanto gli viene richiesto è conforme ai doveri che derivano dalla sua professione e, nel caso di specie, dal servizio pubblico al quale è preposto.
A tal riguardo, è stato costantemente affermato,
dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Supre
ma Corte, che l'esimente dell'adempimento di un do-
vere Ai applica a condizione che l'ordine superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e che ciò non si verifica quando l'ordine si concreta nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato,
perchè il manifesto carattere delittuoso del compor tamento ordinato comporta la sindacabilità dell'ordi-
ne impartito e ne esclude l'efficacia esimente sot-
to il profilo non solo obiettivo ma anche putativo
(Cass. Sez. V, 28 maggio 1984, GUERRIERI, in Cass. Pen. 240.
1986, p. 48, m. 17; Cass. Sez. V, 21 aprile 1983,
ROGNATO, ivi, 1985, p. 339 , m. 167; Cass. Sez. VI,
18 maggio 1973, MELACCI, ivi, 1974, P 50, m. 27).
.
La Corte di merito, inoltre, lungi dall'omettere,
o dal trascurare soltanto, l'obbligo della motiva-
zione impostole dall'ordinamento processuale pena le, ha confutato e respinto la prospettata sussiste za nella fattispecie delle ipotesi di emore previste dagli artt. 47 e 48 C.P, tenendo nel dovuto contó a la peculiarità della posizione dell'imputato e sull base di esaurienti ed incisive argomentazioni, del tutto ineccepibili sul piano della logica. Circa
la sanzione penale, sebbene con la eliminazione del reato di uso di segni distintivi rimangono inalterati sia il solo reato di truffa (di cui al capo Il) sia la relativa pena principale di mesi quattro di re-
clusione e L. 70.000 di multa(esendo venuto meno l'aumento per la continuazione di mesi uno di reclu-
sione e L. 10.000 di multa), tuttavia il Collegio
ritiene di disporre la rideterminazione della san-
-zione, limitatamente alle pene accessorie da in-
-fliggere...
34) IO IA - Sono da disattende-
re entrambi i motivi, con i quali la ricorrente,
a sostegno della dichiarazione di impugnazione, de- .241.
duce vizio vizio di motivazione, sotto la specie del travisamento dei fatti (primo motivo) e della con-
traddittorietà della motivazione ed omesso esame di punti decisivi (secondo motivo). Su tutti i punti,
fatti oggetto delle censure, la decisione impugnata presenta congrua motivazione, logicamente ineccepi-
bile. Infatti la Corte di merito, nel ribadire la colpevolezza dell'imputata (oramai circoscritta alla sola truffa), ha dato considerazione a tutte le emer-
genze processuali ed ha fatto buon governo e corret ta valutazione di tutti gli elementi probatori uti-
-
li e decisivi della fattispecie, pervenendo con ar-
gomentazioni incensurabili alla logica conclusione già adottata dal precedente giudice. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione, ed essendo venuto meno il reato
più grave sul quale il giudice di merito ha calco-
lato la pena base, bisogna disporre la ridetermina-
zione della pena da infliggere alla ricorrente per l'unico reato accertato a suo carico (capo L).
35) UG LE - Sono da disattendere i tre motivi, con i quali il ricorrente, a sostegno...
della sua dichiarazione di impugnazione, deduce vizi di motivazione in ordine al reato di concorso nella truffa (primo motivo), al reato di corruzione (se-
ية المه در ترش انا من القوة الا بله .242.
condo motivo) ed al reato di falsità ex art. 480
C.P. (terzo motivo). Su tutti e tre i capi di impu-
tazione anzidetti, la decisione impugnata presenta congrua ed incensurabile motivazione. Contrariamen-
te a quanto assume il ricorrente, le due sentenze dei giudici di merito, le cui motivazioni si int grano tra di loro, hanno proceduto ad una giusta va tazione di tutte le emergenze processuali, dalla n quale, attraverso la individuazione e la indicazi ne di tutti gli elementi costitutivi dei reati accer tati, sono risaliti alla egatta sussunzione ed af-
fermazione di colpevolezza, ma hanno anche adempiu-
to pienamente l'obbligo loro imposto dagli artt.
474 e 475 C.P.P.) sotto il triplice profilo, puù
volte ricordato, della completezza, della correttez-
za e della logicità.
36) NC DO - I tre motivi, posti dal ricorrente a sostegno della dichiarazione di impugnazione, riguardano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di falsità ideo-
logica (primo motivo) e violazione di legge soltant to in ordine all'applicazione dell'art. 62 n. 4 Tutti
codesti motivi, per quanto attiene alla qualità di pubblico ufficiale del medico convenzionato, alla
-natura giuridica della ricetta, alla parità o alter .243.
rità dei soggetti nel reato di corruzione, ed al valore del danno cagionato, trovano oportuna ed ade guata risposta nelle precedenti considerazioni di carattere generale e nelle considerazioni già fat-
te in occasione di altri ricorsi (in particolare di NE IA e LI). A tutto ciò si aggiunge considerazione, che sui due capi sul pun-
to fatti oggetto delle censure, la decisione impu-
gnata presenta, di per sè, motivazione adeguata ed esauriente, immune da qualsivoglia vizio logico-giu ridico.
37) RE UR Sei dei sette moti-
vi, presentati dal ricorrente a sostegno della di-
chiarazione insieme con l'altro ricomente FIORAMON- TI, sono da disattendere per le ragioni già illustra-
te in occasione dell'esame del ricorso presentato da quest'ultimo. Circa il terzomotivo, che è l'uni-
co riguardante la posizione del solo RE, va-
rilevato che, sotto il pretesto di denunziare un vizio di motivazione (sotto la specie della illogi—
cità e della contraddittorietà) sulla buona fede dell'imputato e conseguentemente sull'elemento psi- cologico dei reati il ricorrente ripromripromendo l'esame...
di elementi di fatto delle fattispecie, presenta,- come si è detto, censure in punto di fatto, inammis 244.
sibili in questa sede di legittimità.
38) AI ERGI Degli otto motivi,
presentati dal ricorrente a sostegno della sua di-
chiarazione di impugnazione, sei (esattamente il primo, il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo) sono elisi dalla trattazime. Il secondo ed il quinto, contestando, sottol'apparenza dellas denunzia di vizi di legittimità, la decisione adot tata dal secondo giudice in ordine a taluni reati
(la formula dubitativa per i reati di cui ai capi
S4-T4 1'uno, la condanna per il reato di cui al capo
D4, l'altro), propongono il riesame di elementi di fatto delle singole fattispecio, o, pertanto, cos tuendo censure in punto di fatto, sono inammissibi li in questa sede di legittimità. Essendo stati eli-
minati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere per l'unico reato rimasto a carico del ricorrente (capo UA), per il quale era stata irrogata soltanto una frazione di pena come aumento per la continuazione
39) NU AL - Nell'interesse del ri corrente dall'avy, LF sono stati presentati,
a sostegno della dichiarazione di impugnazione, i seimotivi comuni (del gruppo dei diciassette) ed al .245.
tri tre motivi specifici. Di essi sono elisi dalla trattazione sia tutti i motivi comuni sia il primo di quelli specifici. I rimanenti, negando, sotto ilpretesto della violazione dell'art. 110 C.P., l'u-
no il contributo causale dell'imputato nella falsi-
ficazione (secondo motivo) e l'altro il contributo causale nella corruzione (terzo motivo), attengono più propriamente al riesame del merito delle due fattispecie, e pertanto, costituendocensure in pun-
to di fatto, sono inammissibili in questa sede di legittimità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna dispor re la rideterminazione della pena da infliggere al
NU per i reati accertati a suo carico (capi V3-U3-.
Z3-Q4-S4-T4-Z4-A5).
40) US AN
- Nell'interesse del ricorrente, sono stati presentati dall'avv. ASTOL-
FI, a sostegno della dichiarazione di impugnazione,
i sei motivi comuni (al gruppo dei diciassette) ed altri quattro motivi specifici. Di essi resta da esaminare soltanto il terzo dei motivi specifici,
in quanto tutti gli altri sono elisi dalla tratta-
zione. Circa codesto motivo, che riguarda la erronea 246.
applicazione dell'art. 640 n. 1 e 2 secondo comma
C.P., per insussistenza dei suoi presupposti e la
contraddittorietà ed insufficienza della motivazio-
ne sul punto, basta far caso alla breve notazione,
posta dal ricorrente come premessa alle censure am-
--
piamente articolate sulla insussistenza del profilo oggettivo e del profilo soggettivo, per ritenere:
che, sottola parvenza di una violazione di norma penale, il ricorrente in concreto tenta di riaprire l'esame del merito attraverso la rivalutazione di elementi di fatto. Poichè ciò costituisce censua to di fatto, la censura è inammissibile in que-
sta sede di legittimità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricetta-
zione ed essendo venutomeno il reato più grave, sul quale il giudice dimerito ha calcolato la pena ba-
se, bisogna disporre la rideterminazione della pe-
na da infliggere al US, per l'unico reato ac-
certato a suo carico (capo L).
41) PE BE AT Dei tre mo-
tivi, presentati dal ricorrente a sostegno della di chiarazione di impugnazione, resta da esaminare sol-
tanto il secondo, in quanto gli altri due risultano elisi dalla trattazione. Il motivo rimanente, rela-
tivo a difetto di motivazione circa la esclusione .247.
di circostanze accidentali, non ha fondamento, dal |
momento che la decisione impugnata non ha mancato that!! di dare risposta, adeganta, esauriente e logicamen te ineccepibile sugli specifici punti, fatti ogget to delle censure..
42) IEON IA Nessuno dei tre -mo-
-
tivi presentati dalla ricormite, può trovare anco-
་glimento. In ordine ai primi due, relativi a viola-
zione ed erronea applicazione dell'art. 110 C.P.
ed a vizi di motivazione in proposito, va osservato che la ricorrente, sotto il pretesto di una denunzia di vizi di legittimità, in realtà propone il riesa-
me di circostanze attinenti alle modalità di exu-
zione degli illeciti (il primo in relazione al dott.
COGNE, il secondo in relazione al dott. NI).
Lo stesso riferimento al riempimento delle ricette firmate in bianco dal NI, a parte la esatta confutazione fatta in proposito dal secondo giudi-
ce, tradisce la stessa intenzione nella ricorrente,
la quale si astiene dal proporre una vera e propria amer problematica giuridica, così come fa il NI.
Tutto ciò costituisce pertanto cemura in punto di fatto ed è inammissibile in questa sede di legitti-
mità. Circa il vizio di motivazione, denunziato col terzo motivo in relazione agli artt. 31 e 36 C.P., 1.248.
la decisione impugnata non merita censura, dal moment to che ha rilevato opportunamente che le pene acces sorie seguono per legge la condanna, precisando pe-
raltro che quelle temporanee vengono commisurate alla durata della pena principale.
43) NI OB
- Dei tre motivi,
presentati dal ricorrente, non ha fondamento in pri me, relativ al vizio di motivazione ed alla viola-
zione e falsa applicazione dell'art. 480 C.P. La
decisione impugnata, infatti, non soltanto ha preso in esam la problematica relativa ad unpreteso mandato di riempimento, respingendo l'applicazione dell'art. 486 C.P. nella fattispecie, ma ha confortato anche siffatta decisione con argomentazioni esaurienti e del tutto ortodosse sul piano del diritto vigente.
Come giustamente oserva la Corte di merito, nell'or dinamento giuridico positivo, l'esercizio della pro fessione di medico chirurgo è riservata in via esclu-
siva ai soggetti che siano in possesso di determi-
nati requisiti, tali da far presumere ordinariamente la loro capacità professionale, e che siano iscrit ti al relativo ordine professionale. La ricetta,
rilasciata dal medico nell'esercizio della sua atti-
vità professionale, non è nè un contratto nè comun que un negozio di diritto privato, avente ad ogget- .249.
to diritti disponibili, per il quale si possa ipo-
tizzare un rilascio in bianco o un negozio accesso-
rio di riempimento, ma, a seconda della sua destina- zione. A a unparere per il cliente in ordine alla cura
da eseguire, o un presupposto per l'acquisto dei far maci prescritti in farmacia (essendo nella gran parte dei casi interdetto ai farmacisti di vendere prodot ti medicinali in mancanza di apposita prescrizione medica) onfine, nel caso dimedici convenzionati con
11 S.S.N., una certificazione-autorizzazione ammini strativa. Il rilascio di una ricetta costituisce,
pertanto, esercizio della professione medica, e,
come tale, non può in nessun caso essere delegato,
e, men che mai, essere oggetto di unmandato, Sicchè
nel caso in un medico, che autorizzi altri a riempi re propri ricettari firmati in bianco, con o senza istruzioni (a prescindere dal caso della mera detta-
tura) deve ravvisarsi un illecito, che non può esse-
re discriminato da una prassi che contravviene mani festamente a norme giuridiche, oftrecchè alle speci-
fiche regole di dontologia medica. Nel caso di spe-
cie, i giudici di merito, negando il preteso "ius adimplendi per mandatum" nell'imputato, giustamente hanno sussunto il fatto sotto l'ipotesi penale del reato di falsità previsto dall'art. 480 C.P. Il se- .250.
☐ condo ed il terzo motivo, in una al primo per il resto, non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto, sotto. il pretesto della denunzia di vizi di legittimità, propongono il riesame di elementi di fatto, sia oggettivi sia soggettivi, degli ille-
citi contestati. Costituendo censure in punto di fatto, i motivi anzidetti sono inammissibili in sta sede di legittimità;
44) IZ LI I due motivi di na-
tura formale, presentati dalla ricorrente a sostegn della sua dichiarazione di impugnazione, sono elisi
-entrambi dalla trattazione. Dovendosi eliminare nei confronti della ZZ, in applicazione dell'art. 203 C.P., i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione e venendo meno conseguentemente il reato più grave sul quale il giudice di merito ha
calcolato la pena base, bisogna disporre la rideten-
minazione della pena da infliggere alla ricorrente per i reati accertati a suo carico (U3-V3–Z3).
- Non ha fondamen- 45) OL ERUL.
to e deve essere rigettato l'unico motivo, presen-
tato dal ricorrente e relativo al difetto di moti-
vazione sulla misura della pena. La decisione imput gnata, nel determinare la sanzione concretamente inflitta, si è data cura di/indicare gli elementi. 251.
sui quali ha fondato la sua scelta, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito dall'ordinamento giuridico. Codesta indi-
cazione, confortata dal supporto di adeguata moti-
vazione, pone la discrezionalità esercitata al ripa-
ro dal sindacato di questo giudice di legittimità.
46) PO ER - Va disatteso, perchè
infondato, l'unico motivo, presentato dal ricomente e relativo alla omessa motivazione sull'elemento psicologico dei reati, sulla mancata concessione della non menzione e sul condono per le pene accessorie temporanee. La decisione impugnata, su tutti i pun-
ti fatti oggetto della censura, presenta motivazio-
ne adeguata ed esauriente, immune dal vizio logico-
giuridico denunziato. La Corte di merito, infatti,
con argomentazioni analitiche ed ineccepibili sul piano logico, dà conto e giustificazione sia del comportamento, (in esso compreso il profilo psicolo-
gico) del PO, direttore della farmacia comunale di EL, sia delle scelte operate nell'opporre il diniego ai benefici invocati. Essendo stati eli-
minati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazime ed essendo venuto meno il reato più gra ve sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione-del- .252.
la pena da infliggere al ricorrente, per i reati accertati a suo carico (capi Gl-Hl-11).
47) PU LU - Delle tre cemure,
pelle quali si articola l'unico motivo presentato dal ricorrente, le prime due sono elise dalla trat'
tazione, mentre la terza, relativa al vizio di moti vazione sulla entità della pena base inflitta, non ha fondamento. La decisione impugnata, nel fissare la misura della pena base, si è data cura di indi-
care esplicitamente la ragione sulla quale ha fon-
dato la sua scelta nell'esercizio del potere discre zionale spettante sul punto al giudice di merito.
Codesta indicazione, confortata dal supporto di ido nea quanto ineccepibile motivazione, pone la discre-
zionalità esercitata al riparo dal sindacato di que-
sto giudice di legittimità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricetta-
zione, ed essendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere al ricorrente, per i reati accert tati a suo carico (U3- V3-Z3).
48) DO OM - Il ricorso propo-
sto da cestui è stato esaminato ed ha trovato acco-
glimento all'inizio della trattazione, nella parte. .253.
\ relativa alle censure della legge penale sostantiva.
.49) RO IACUC - Dei quattro motivi,
presentati dal ricorrente, va esaminato il primo,
relativo a vizi di motivazione, sotto la specie del travisamento dei fatti e del conseguente vizio lo-
gica-giuridico, essendo elisi gli altri tre dalla trattazione. La decisione impugnata, sui punti fat-
ti oggetto della specifica censura, presenta corret-
ta motivazione, assolutamente immune dai vizi logico-
い giuridici denunziati . La Corte di merito, nel valut tare gli elementi di prova consacrati agli atti del processo. e particolarmente quelli specifici offer-
ti dalle dichiarazioni dello stesso imputato, lungi.
dal travisarne il contenuto o dall'alterarne la inc denza probatoria, ha dato loro una valutazione rigot rosamente aderente alla realtà e, conseguentemente,
il giusto peso probatorio. D'altronde, anche il ri-
corrente, al cospetto delle gravi ammissioni da lui fatte nelle fasi di merito, non potendo smentire la realtà di una condotta illecita storicamente e definitivamente consacrata, ha tentato di sminuirne che la valenza penale, attribuendo a se stesso, pulalla condotta, un basso grado di consapevolezza dei dove ri inerenti alla professione medica. Sicchè, elevant...
do tali ammissioni dell'imputato a dignità di confes- .254.
sione e collegandos vi tutte le conseguenze di ordi-
ne penale, la Corte di merito non ha violato, ma ha adempiuto l'obbligo di motivazione impostole da-
gli artt. 474 e 475 C.P.P. sotto il profilo speci-
fico della correttezza.. Circa la pretesa sussunzio-
ne della fattispecie sotto la ipotesi penale previ-
eta dall'art. 170 T.U. 27 marzo 1934 n. 1265 (cosid detto 'comparaggio' nel caso di specie definito "al la rovescia"), valgono in questa sede le ansidera-
zioni fatte in precedenza, in occasione dell'esame dei ricorsi di altri medici imputati.
50) ET ER - Non può trovare ingresso in questa sede l'unico motivo, presentato dalla ricorrente e relativo al difetto di motivazio-
ne circa l'elemento psicologico della fattispecie
Vertendo esclusivamente la censura sulla esistenza o no della buona fede dell'imputata nella commissio-
ne dei fatti, il motivo si traduce in una censura in punto di fatto della sentenza impugnata, e per-
tanto è inammissibile in questo giudizio di legit-
timità. Essendo stato eliminato il delitto di ricet-
tazione ed essendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pe=
na base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere alla ricorrente, per i reati act .255.
certati a suo carico (capi V3-23).
51) TI AR - Degli otto motivi pre-
sentati dal ricorrente, il primo, il terzo, il quar to, il quinto ed il sesto, sono elisi dalla tratta-
zione, mentre tutti i rimanenti sono infondati e meritano rigetto. Nei confronti del secondo e del settimo motivo, che denunziano l'uno vizio di moti-
vazione l'altro violazione di norma penale sostanti-
va in relazione al reato di associazione per delin-
quere, ex art. 416 C.P., valgono le ragioni, prece- |
dentemente esposte in rccasione del ricorso di ANTO
GNINI, circa la problematica prospettata, relativa alla finalità di speculazione, all'autonomia crono-
logica ed ontologica dei singoli reati ed al concor so materiale tra gli stessi ed il reato di asociazio ne per delimuere. Circa il settimo motivo, che nun zia la violazione dell'art. 62 n. 6 C.P., la deci sione impugnata, negando nella fattispecie la sussi stenza circostanza attenuante sotto il profilo dell'avvenuta riparazione del danno, ha fatto esatta applicazione della relativa norma penale sostantiva.
Come giustamente hanno rilevato i giudici di merito,
a parte la considerazione che la somma destinata alla riparazione non riguardava tutte le parti civi-
li costituite ed interessate al risarcimento, l'offer- .256.
ta fatta non fu seguita dal posito della somma,
essenziale per la liberazione del debitore, senza il quale il danno non può ritenersi risarcito (Cass.
Sez. VI, 7 aprile 1979, MICHELAZZI, in Cass.Pen. 1980, p 509, m. 534; Cass. Sez, I, 25 gennaio 1977
VENOSA, ivi, 1978, p. 642, m.620). D'altra parte il fatto che il danno sia stato risarcito, nei con fronti della Regione Lombardia, nel giudizio di ap pello e con la stessa somma precedentemente respinta,
non è rilevante ai fini della concessione della cir costanza- attenuante anzidetta, in quanto per la sua sussistenza si richiede che il risarcimento ab-
bia avuto luogo prima del giudizio di primo grado.
(Cass. Sez, I, 24 febbraio 1976, GIAMMORO, in Cass.Pen?
Mass. Ann;
1977, p. 564, m. 662; Cass. Sez.I, 23
ottobre 1970, MENEGHIN, ivi, 1972, p. 114 m. 34).
In ordine all'ultimo motivo, che denunzia la viola-
zione degli artt. 23 e 133 C.P., è da rilevare che la Corte di merito, nel determinare la entità del-
la pena, si è data cura di indicare gli elementi sui quali ha fondato la scelta, operata nell'eser-
cizio del potere discrezionale riconosciutole dalla legge penale. Codesta indicazione, confortata dal supporto di un'ampia ed analitica giustificazione
Ineccepibile sul piano logico, pone la discreziona .257.
lità esercitata al riparo dal sindacato di questo giudice di legittimità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazio-
ne ed essendo venuto meno per la fattispecie conti-
nuata il reato più grave sul quale il gidice di me-
rito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere al ricon-
rente per i reati unificati col vincolo della con-
tinuazione ed accertati a suo carico (capi S1-B2-
T1-V1-C2-16-N6-V1-E2-L6-D6), ferma restando la pena già inflitta per il capo Pl.
52) HI IN - Delle cinque consu-
re, presentate dal ricorrente a sostegno della di-
chiarazione di impugnazione, la terza, relativa al diniego della circostanza attenuante di cui all'art
62 n. 4 C.P., è elisa dalla trattazione. Le prime due, circoscritte ad una richiesta di assoluzione,
l'una dal reato di corruzione l'altra dal reato di truffa, riproponendo l'esame del merito del giudizio,
costituiscono censure in punto di fatto della senten za impugnata e sono inammissibili in questa sede di legittimità. Anche la quarta, relativa alla scel-
ta del reato più grave nell'ambito della continuazio he, non può avere ingresso in questo giudizio, dal momento che la decisione impugnata, con motivazione 258.
adeguata e sufficiente, ha dato conto del potere discrezionale esercitato, procedendo alla indicazione degli elementi apprezzati e ponendo la discreziona-
lità esercitata al riparo dal sindacato di questo giudice dilegittimità. Va disattesa, infine, l'ulti ma censura, relativa alla durata delle pene accesso rie, dal momento che il giudice di merito ha dato corretta applicazione all'art. 37 C.P. determinando la durata delle pene accessorie in misura eguale.
a quella della pena principale inflitta per il rea to unico, perchè continuato.
53) OT GI Dei sette motivi, pref sentati dal ricorrente, resta da esaminare soltanto il quinto, relativo a vizio di motivazione sotto la specio del travisamento del fatto e violazione.
di norme penali sostantive (81 cpv., 110, 319, 321
C.P.), in quanto tutti gli altri risultano elisi dal la trattazione. Codesto motivo non ha fondamento,
in quanto la decisione impugnata, nel confermare la colpevolezza dell'imputato per il reato di cor-
ruzione di cui agli artt. 319, 321-C.P. (capo V3.
dell'imutazione) ha dato giusta considerazione e-
corretta valutazione a tutti gli elementi della fat-
tispecie, interpretandoli in aderenza alla realtà
ed ha fatto nel contempo esatta applicazione delle 259.
relative norme penali sostantive. Essendo stati eli minati i reati di uso di segni contraffatti e di.
ricettazione ed essendo venuto meno il reato più gra+
ve sul qale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infliggere al ricorrente, per i reati accer-
tati a suo carico (capi U3-V3-Z3).
54) AM SC. Il ricorrente fa parte del gruppo dei diciassette, per i quali l'avv. LF ha presentato motivi comuni a soste-
gno delle rispettive dichiarazioni di impugnazione.
Poichè tali motivi sono elisi dalla trattazione,
restano da esaminare i due motivi, presentati sepa-
ratamente e specificamente dal ricorrente. Non può
avere ingresso il primo motivo, concernente la viola-
zione dell'art. 110 C.P. per i reati di falsità di cui ai capi 54-E5, in quanto, contestandosi la sus-
sistenza dei rapporti intercorsi tra l'imputato ed il NI e conseguentemente la sussistenza del con-
corso negli illeciti, il motivo si traduce in una-
censura in punto di fatto della sentenza impugnata,
inammissibile in questa sede di legittimità. Non-ha pregio, altresì, l'altro motivo, che denunzia L'erro-
hea qualificazione del reato di cui al capo I5,-come-
corruzione in luogo di "comparaggio". La decisione .260.
impugnata, ritenendo in ordine al capo 15 della im-)
putazione lo LA responsabile di corruzione ed il NG responsabile del reato di cosiddetto
"comparaggio", ha fatto esatta applicazione delle relative-norme penali sostantive. Come opportunamen te e lueidamente ha messo in evidenza il secondo giudice;
nelle fattispecie della corruzione le con dotte del corruttore e del corrotto danno luogo a reati reciprocamente autonomi, previsti da norme incriminatrici diverse e che escludono il concorso degli agenti nello stesso reato: perciò si distin-
gue tra corruzione attiva e corruzione passiva, corf rispondenti a tipologie penali distinte anche norma tivamente. Il collegio non ignora il tentativo, oper rato dalla dottrina (al quale si collega per conte-
nuto la censura del ricorrente), diretto ad unifi-
care le due posizioni soggettive nel quadro di un unico reato a concorso necessario;
ma non può non aggiungere che tale tentativo non ha trovato eco e.
consenso (tranne in un caso isolato, (Cass. Sez. V,
30 ottobre 1968, MONIZZA, in Cass.Pen. 1969, p. 1331.
m. 2036), nella costante elaborazione girispruden-
ziale di questa Suprema Corte, per la quale la cor ruzione continua a specificarsi in una analità dia panalità
reati distinti. Per l'altro reato, il cosiddetto . 261.
"comparaggio", il legislatore ha dettato una disci-
plina del tutto omologa a quella della corruzione,
dalla quale si discosta per le qualità personali degli agenti e per il dolo gecifico: anche qui è
state distinto il comparaggio attivo da quello pas- 1
|sive, configurati come reati autonomi, ed il testo dell'art. 172 T.U. 27 marzo 1934 n. 1265 rappresenta l'esatto parallelo del reato previsto dall'art. 321
C.P. Poichè, nel caso di specie, il giudice di meri to ha accertato che lo LA corrompeva i medi-
ci non già al fine di agevolare la diffusione dei medicinali in tal modo prescritti, ma per accelera-
re lo smaltimento delle scorte di merce "refustella-
ta" e conseguire il profitto della truffa in danno del S.S.N., l'assenza nell'imputato del dolo speci-
fico del comparaggio e l'utilizzazione delle ricette a fini diversi da quelli di autorizzare gli assisti ti dal S.S.N. al libero esercizio del loro diritto..
alla assistenza, giustamente non hanno consentito,
nè consentono, di ravvisare in tale condotta la con travvenzione di cui all'art. 172 T.U. citato. Come
è stato opportunamente puntualizzato, si versa nella
specie in un caso di corruzione attiva di medico convenzionato attuata dallo LA, alla quale corrisponde, dal lato passivo, una contravvenzione .262.
di comparaggio commessa dal NG, il quale ha agi to invece con lo scopo di favorire la diffusione di alcuni farmaci a preferenza di altri, conforme-
mente ad una prassi illecita largamente diffusa,
ma ignorando il diverso e più grave uso che delle ricette sarebbe stato fatto dal farmacista. Essendo
stati eliminati di di segni contrai ti e di ricettazione ed essendo vento meno il più grave sul quale il giudice di merito ha calco-
lato la pena base, bisogna disporre la ridetermina-
zione della pena da infliggere al ricorrente, per i reati accertati a suo carico (capi P4-04-54-14-
V4-E5-F5-G5-H5-15-15-M5-N5-05-P5).
55) AN FE - Sono infondati e vanno disattesi entrambi i motivi, presentati dal ricorrente a sostegno della dichiarazione di impu-
gnazione. Per quanto attione al primo, è da rilevare che il reato di falsità, contestato al capo L3 della imputazione, per il quale si muove cemura, è stato
già dichiarato estinto a sensi dell'art. 151˚C.P.,
per efetto dell'amnistia, dal primo giudice. Ilise
1 condo motivo, contestando il concorso nella truffa aggravata continuata, propone il riesame di elemen-
ti di fatto e quindi del merito del giudizio. Costi-
tuendo ciò censura in punto di fatto della sentenza .263.
impugnata, il motivo è inammissibile in questo giudi zio di legittimità.
56) SP IARA Il ricorrente, che fa parte del gruppo dei diciassette per i quali l'avy.
LF ha presentato motivi comuni, ha presentato altri due motivi separati e specifici. Degli ultimi rimane da esaminare il primo motivo, che denunzia la violazione dell'art. 110 C.P. in relazime ai reati.
di falsità e di corruzione, essendo elisi dalla trat:
tazione l'altro tutti i motivi comuni. Il motivo che rimane non può avere ingresso in questo giudizio,
dal momento che si incentra sulla contestazione del-
la sua partecipazione, a titolo di concorso, nelle due fattispecie delittuose. Poichè con ciò il ricor-
rente propone un nuovo esame del merito del giudizio,
il motivo costituisce censura in punto di fatto del.
la sentenza impugnata e pertanto è inammissibile in questa sede. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essen do venuto meno il reato più grave sul quale il giudi-
ce di merito ha calcolato la pena base, bisogna di sporre la rideterminazione della pena da infliggere al ricorrente, per i reati accertati a suo carico
✓ capi U3-V3-23).
57) SQ IO Nell'interesse del 1 .
.264.
ricorrente (che fa parte del gruppo dei diciassette)
sono stati presentati, oltre ai motivi comuni di cui si è più volte detto, anche quattro motivi se-.
parati dall'avy, LF e sei ulteriori motivi ag.
giunti dall'avy. LA VILLA. Dei motivi presentati separatamente restano da esaminare il terzo dell'
LE ed il primo (in parte), il quarto ed il to dei motivi aggiunti, in quanto tutti gli altri sono elisi dalla trattazione. Per quanto attiene alle censure relative al reato di truffa, del quales si contesta la sussistenza sia dell'elemento ma-
teriale (primo dei motivi aggiunti) sia l'elemento psicologico (terzo motivo LF e quinto motivo aggiunto), è da rilevare che le stesse riguardano.
elementi di fatto, e quindi il merito del giudizio.
Sicchè, costituendo censure in punto di fatto della decisione impugnata, sono inammissibili in questo giudizio di legittimità. A non diversa conclusione induce l'esame del quarto motivo aggiunto, il qual denunzia violazione degli artt. 319-e 480 C.P. La
contestazione del concorso dei due reati di falsitàl
e di corruzione, sotto il pretesto della denunzia di una violazione di norme penali sostantive, nascon-
de il tentativo di ottenere un riesame delle emer-
genze processuali, per escludere che il ricorrente .265.
abbia avuto contatti o intese con i medici. Poichè,
pertanto, il motivo costituisce più propriamente una censura in punto di fatto, esso è inammissibile.
in questa sede. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna dispor T
re la rideterminazione della pena da infliggere al ricorrente, per i reati accertati a suo carico (ca-
pi 0-Nbis-Nter).
58) AN IETRO Il ricorrente ha presen-
tato cinque motivi a sostegno della dichiarazione di impugnazione. Il primo, il secondo ed il quinto motivo, che denunziano vizi di legittimità in rela-
zione rispettivaemnte alla mancata assoluzione o derubricazione per i fatti-corruzione, al mancato assorbimento degli altri fatti di corruzione nel reato di truffa ed alla formula assolutoria dubi-
tativa per il reato di associazione per delinquere,
vertendo su circostanze materiali delle fattispecie fatte oggetto delle rispettive censure, propongono il nuovo esame del merito del giudizio. Pertanto,
costituendo censure in punto di fatto della sentenza impugnata, sono inammissibili in questa sede. Sono
infondati, inoltre, e debbono essere respinti gli... .266.
altri, che attengono alla individuazione del reato più grave per la determinazione della pena base (ter zo motivo) ed alla commisurazione delle pene acces-
sorie (quarto motivo). Su entrambi i punti censurati la sentenza presenta congrua e logicamente inecce-
pibile motivazione, con la quale da un canto pone in evidenza il fondamento della scelta operata.
nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta al giudice dimerito nella determinazione della pena,
e dall'altro il carattere unitario del reato conti nuato e conseguentemente della pena, sulla cui du-
--rata vanno commisurate le pene accessorie, sempre previsti all'interno dei limiti, minimo e massimo,
dall'ultimo inciso dell'art. 37 C.P.
59) AL IA L'unico motivo,
- pre-
sentato dalla ricorrente con atto separato e rela-
tivo alla violazione dell'art. 110 C.P. in relazio-
ne a tutti i capi di imputazione contestati, sot-
to 1'apparenza di una violazione di legittimità,
in raltà rimette in discussione taluni elementi del-
la fonte specifica delle prove, dei quali propone una valutazione diversa da quella operata dai giu-i dici di merito. In particolare contesta la atten- dibilità e la incidenza probatoria sia delle autoac- cuse del rag. NI (morto prima del giudizio) sia .267.
| della chiamata in correità del TI. Tali rilievi vertendo macroscopicamente sul merito del giudizio,
costituiscono censure in punto di fatto della sen-
tenza impugnata e sono inammissibili in questa sede di legittimità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essent do venuto meno il reato più grave sul quale il giu-
dice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione della pena da infligge-
re alla ricorrente per i reati accertati a suo cari-
co (capi C4-D4-E4-16-L6). Gli altri motivi, presen-
chal tati in comune gruppo dei diciassette, evidentemen-
te sono elisi dalla trattazione.
60) VA' FRANCESCO Dei quattro motivi,
presentati dal ricorrente, resta da esaminare sol-
tanto il terzo, che denunzia vizio di motivazione
(so specie della omissione di motivazione. 11e-
strinseca") in relazione ai capi 16 ed L6, essendo elisi dalla trattazione gli altri tre. Il motivo rimanente non può avere ingresso in questa sede,
in quanto, contestando la partecipazione dell'impu-
tato al cosiddetto "scandalo di BO" attraverso la rivalutazione delle dichiarazioni dello stesso e del TI, sotto il pretesto di una omissione
nella motivazione, ripropone il riesame del merito. .268.
Poichè il motivo anzidetto costituisce censura in punto di fatto, lo stesso è inammissibile in que-
sto giudizio di legittimità.
61) VE GO
- L'unico motivo, presentato dal ricorente ed attirente al reato di ricettazione,
è elisa dalla trattazione. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricetta-
zione ed essendo venuto meno il reato più grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena ba
-se, bisogna disporre la rideterminazione della pe-
na da infliggere al ricorrente, per i reati accer-
tati a suo carico (capi-U3-V3-23).
62) VILI NO - Dei sette motivi presentati dal ricorrente, il primo, il secondo,
il sesto ed il settimo sono elisi dalla trattazio
....
ne. L'infondatezza del terzo motivo, relative alla violazione degli artt. 319 C.P. e 170 T.U. 27 mar-
zo 1934 n. 1265, trova giustificazione nelle ragid-
ni precedentemente esposte a sostegno della diffe-
renza e della autonomia delle fattispecie penali integranti il reato di corruzione e di "comparag-
gio". Gli altri due motivi, che denunziano inos-
servanza ed erronea applicazione dell'art. 640 C.R
(quarto) e violazione di legge per il mancato as-
sorbimento dei reati nello unico reato di truffa. .269.
(quinto), attraverso la rivalutazione dell'elemento
7
materiale e di quello psicologico dei singoli episo-
di al fine di stabilir e la esatta sussunzione di essi nelle ipotesi penali, propone il riesame del merito. Esse costituiscono, pertanto, censure in pun
to di fatto della sentenza impugnata e sono inammist.
sibili in questo giudizio di legittimità.
63) ZA IA _ Della ricorrente, chel fa parte del gruppo dei diciassette, resta da esami nare solo il secondo dei due motivi, presentati se=
paratamente, in quanto l'altro e tutti i motivi.com muni sono elisi dalla trattazione. Il motivo rimanen-
te, che denunzia insufficiente motivazione in ordi-
ne al reato di cui agli artt. 319, 321 C.P., sotto.
l'apparenza di un vizio di motivazione, in realtà
apre il riesame delle dichiarazioni, rese dalla stes-
sa imputata a proposito dei suoi rapporti con il
TI e il GATI. Con ciò il motivo, riproponendo il resame del merito, costituisce censura in punto di fatto della sentenza impugnata ed è inammissibi-
le in questo giudizio di legittimità. Essendo stati eliminati i reati di uso di segni contraffatti e di ricettazione ed essendo venuto meno il reato più
grave sul quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, bisogna disporre la rideterminazione
-
3T .270.
della pena da infliggere alla ricorrente, per i rea-
ti accertati a suo carico (U3-V3-Z3).
64) AVLONI LI Dei cinque motivi,
-
presentati dal ricorrente, i primi quattro non pos-
sono trovare ingresso in questa sede, in quanto,
come appare macroscopicamente dalla stessa formu-
lazione adottata, Vertono su una rivalutazione di tutti gli elementi della fattispecie, attraverso la richiesta di assoluzione, di diversa definizione giuridica o di semplici circostanze attenuanti, Poi-
chè tali motivi costituiscono censure in punto di fatto della sentenza impugnata, sono inammissibili in questo giudizio di legittimità. Non ha pregio,
inoltre, l'ultimo motivo, che attiene ad erronea applicazione di norme penali e difetto di moti-
vazione. Contrariamente a quanto assume il ricorren-
te con il rilievo non del tutto specifico nel suo contenuto, la decisione impugnata, nel ribadire la colpevolezza dell'imputato per il reato di truffa di cui al capo L (che qui interessa, essendo stati
eliminati gli altri due a lui contestati) ha tenu-
to nel dovuto conto ed applicato specificamente e lementi probatori, emersi a carico dello stesso.
Sulla base di siffatta corretta valutazione, limi-
tata alla posizione specifica dello AVLONI, la .271.
Corte di merito ha proceduto, con motivazione esaurien-..
\te quanto conseguente, sia alla esatta sussunzione sia alla altrettanto esatta attribuzione ed afferma-
zione della colpevolezza, Essendo stati eliminati,
come si è detto, i reati di uso di segni contraffat ti e di ricettazione, ed essendo venuto meno il rea-
(to più grave sul quale il giudice di merito ha calco lato la pena bam, bisogna disporre la rideterminazio-
ne della pena da infliggere al ricorrente, per l'uni co reato accertato a suo carico (capo L).
RINVIO E SPESE
L'annullamento, precedentemente disposto nei confronti di parecchi imputati (dei quali si farà cienco di qui a breve) limitatamente ai due reati previsti dagli artt. 473 e 648 C.P., eliminan-
do, come si è visto più volte, la violazione più
grave (la ricettazione) sulla quale il giudice di merito ha calcolato la pena base, impone di procede-
re alla nuova determinazione delle pene da infligge
Ire a tutti gli imputati anzidetti. Siffatta operaziot ne comporta una duplice valutazione: anzitutto, at-
traverso la comparazione delle componenti (materiali e psicologiche) dei singoli reati unificati, la ri-
determinazione in concreto, e non in astratto, della violazione più grave;
in secondo luogo, attraverso .272.
la considerazione dei parametri indicati dagli artt.
132, 1331 133 bis e 133 ter C.P..., la ridetermina-.
zione della entità della pena, commisurata sulla violazione più grave prescelta e dell'aumento per
--
la continuazione, commisurato sui reati cosidetti satelliti.
E' di tutta evidenza che codesta opera-
zione, circoscritta interamente nell'ambito del me-
rito e non legittimata da alcuna specifica deroga,
esula del tutto dalla sfera di competenza di que-
sto giudice, anche perchè implica l'esercizio di una estesa discrezionalità (art. 132 c. 1 C.P.),
tuttora ed istituzionalmente incompatibile con le funzioni di legittimità, demandate alla Corte di
Cassazione. Peraltro la scomparsa della violazione già ritenuta più grave, e della conseguente pena base, toglie alla radice la eventuale presenza, nel-
la decisione di merito, di elementi di calcolo uti-
li ed idonei a consentire la rideterminazione, della pena definitiva in questa sede, senza scendere ad un-gidizio discrezionale, * rendendo superfluo ant che il rinvio a norma dell'art. 539 n. 9 C.P.P..
(conforme, ma con riferimento all'art. 538 C.P.P.
Cass. Sez. I, 8 novembre 1978, DI RA, in Cass.
Pen 1980, p. 785,- -735). .273.
Nè a superare l'ostacolo anzidetto può
sopperire l'ultimo comma dell'art. 533 C.P.P., mo-
dificato dall'art. 1 D.L. 20 aprile 1974 n. 104 cont vertito nella L. 18 giugno 1974 n. 220. Il Collegio
non ignora gli sforzi, fatti dalla dottrina proces-
sualistica per estendere attraverso l'applicazione della norma citata il riesame del merito in cassazio-
ne, specialmente con riferimento alla nuova discipli na della continuazione ed alla disciplina delle cir-
costanze del reato;
sforzi ai quali non è rimasta estranea la giurisprudenza di questa Suprema Corte,
rivendicando l'uso dell'analogice legis nell'inter-
pretazione della norma (Cass. Sez. I, 8 febbraio
1979, DE FENDIS, in Cass.Pen. 1980, p. 785, m. 736).
Una corretta interpretazione del comma
3° dell'art. 538 C.P.P. non consente la sua applica zione alle fattispecie in esame. Giova ricordare,
infatti, che i tre commi, i quali compongono l'art. 538 C.P.P., sono posti sotto la rubrica "Rettifica-
zione di errori materiali non determinanti annulla-
mento". Ciò evidenzia che il potere speciale, attri-
buito dal 3° comma dell'articolo citato alla Corte
di Cassazione, rientra anch'esso nel potere di retti ficazione, il quale è del tutto fuori ed estraneo al potere di annullamento, con o senza rinvio, attri .274.
buito alla stessa Corte dagli artt. 539 e seguenti del C.P.P. IL potere di rettificazione, che rispon-
de, più che ad una esigenza di economia di giudizi a quella più sostanziale di legittimità della pena prevalente su ogni limite formale, costituisce un rimedio, che, come è stato opportunamente rilevato dalla dottrina processualistica, si inquadra solo )
incidentalmente nel sistema delle impugnazioni, ma dogmaticamente, si colloca sul piano diverso e supe-
riore del principio di legalità (il che, al più.po-
trebbe legittimare l'uso, non dell'"analogia legis".
ma dell' analogica iuris" prevista dall'art. 12 cpr.
ultimo inciso delle Disp. sulla legge in. generale del cod. civ.), Giò è tanto vero che, in tema di correzione di errori materiali, commessi dai giudi
-ci di merito nel provvedimento impugnato, la norma di cui all'art. 538 commi 1° e 2° C.P.P.-, è stata
-riconosciuta come disposizione speciale, che deroga prevale su quella generale, contenuta nell'art. 149 C.P.P. (Cass. sez. I, 31 maggio 1985, PECCHIA
in Cass.pen. 1986, D. . 760, m. 536).
Nel caso di specie, essendo stato dispo-
sto l'annullamento parziale della sentenza impugna-
ta in conseguenza della declaratoria di improcedi-
bilità di un reato (art. 473 C.P.) e dell'assoluzio .275.
ne degli imputati dall'altro (art.648 C.P.), si ver
sa al di fuori delle ipotesi di rettificazione di errori, previste dall'art. 538 C.P.P., ivi compresa.
quella di cui al terzo comma dello articolo stesso.
Opinare diversamente sigificherebbe fare una ingin-
stificata quanto arbitaria opera di espunzione di una locuzione intera nella lettura della norma anzi-
detta, la quale recita testualmente: "Ia Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento..." Tutto ciò, a prescinde re dalla posizione del quesito se la dichiarazione di improcedibilità e l'assoluzione possano conside-
rarsi applicazione di disposizioni di legge più fa-
vorevoli all'imputato, secondo quanto dispone il comma 3° dell'art. 538 C.P.P.; quesito che, se risolt to positivamente, per la sua portata dirompente aprit rebbe senza limiti l'ambito angusto e limitatissimo della cognizione di merito della Corte di Cassazione
ed anticiperebbe, surrettiziamente di fatto, l'av=
vento del giudice di terza istanza.
Non è inutile chiarire, a tal proposito,
che gli stessi sforzi dottrinali e gurisprudenziali,
testè segnalati, non hanno ancora toccato il proble-
ma specifico posto dal caso in esame. Infatti la
dottrina processualistica ha fermato la sua attenzio- B
.276.
ne principalmente sul fenomeno di unificazione giu ridica "quoad poenam" che, muovendo da presupposti del fatto rilevanti cronologicamente e sul piano finalistico, apre una problematica di merito, nella quale il giudizio sulla unicità del disegno crimi noso può derivare soltanto da una serie di valuta-
zioni storiche a critiche. La giurisprudenza, dal suo canto (in particolare, Cass. Sez. Un. 21 aprile
1979, CHIARUGI, in Cass.pen. 1979, p. 1483) si è
posto il problema della rideterminazione della pe-
na del reato continuato, di fronte alla estinzione per amnistia di reati satelliti edi fronte alla man-
cata indicazione singulatim delle frazioni di pena da parte del giudice di merito. In tal caso, la de-
terminazione dell'aumento di pena per i residui rea-
ti satelliti da parte della corte di Cassazione.,
ove non si voglia fondare sul disposto del n.
9-del-
Hart. 539 C.P.P.? trova giustificazione più con-
geniale, per la presenza della lacuna (equivalente ad errore) del giudizio di merito, nel potere di rettificazione previsto dal 2° comma dell'art. 538
C. P.P.
Da tutto ciò consegue che l'annullamento deve essere disposto con rinvio, a norma dell'art .277.
to, di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza parzialmente annullata (nella specie, un'al-
tra sezione della Corte di appello di Milano) rideter minare la violazione più grave delle singole fatti-
specie unificate e la pena, (comprendente eventual-
mente quella base e quella in aumento) da infligge-
re a ciascun ricorrente. Il rinvio riguarda i se-
\guenti ricorrenti: OS, OG, NS RI
(erroneamente indicato in dispositivo, perchè già
assolto per insufficienza di prove), GN, BRAM-
BILLA, LL, AI TO, AI IA, CARA-
EL, AT, EZ, NI, DE CA,
HE, ON, FRAGR, IG, CO,
IC, CH, SI, IO, AI, NU,
US, IZ, PO, PU, ET, TI,
OT? AM, SP, SQ, AL, VE,
ZA, AVLONI. Il rinvio, deve essere escluso,
invece, nei confronti di AN, RARO AL
þ VILI, essendosi protuta rideterminare la pena definitiva inflitta a ciascuno di essi, sulla base delle indicazioni analitiche date dal secondo giudi-
te..
In conseguenza del rigetto integrale dei rispettivi ricorsi, debbono essere imposti gli oneri previsti dall'art. 549 C.P.P. , a carico dei seguenti .278.
ricorrenti: NA, NI, ON, RI GO,
AM, HE, LI, MAFFIORLI, UG, MON
CALVI, RE, PE, IEON, NI, OL
RO, HI, SPANO , AN, VA'.
Per effetto dell'art. 92 C.P.P., deve es-
-sere riconosciuto il diritto al rimborso delle spe-
se, anticipate per questo giudizio di cassazione,
in favore della Regione Toscana, della Regione Lom
bardia, e della Unità Sanitaria Locale di Milano
N. 75, costituitėsi parti civili e comparse nel di-
battimento. Al rimborso anzidetto debbono essere condannati i ricorrenti interessati, secondo la ri-
spettiva elencazione fatta nel dispositivo di que-
sta sentenza.
P T. M.....
La Corte
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei con-
fronti di GATI GIACIN e EN OG, poiche"
i reati agli stessi ascritti sono estinti per mor-
te-dei-rei-
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di BAZ-
ZAEL, RT, DI LO, IN, RI IA,
ON, CI, AL, LL, TU e MARSIGLIO
tutti imputati ritenuti colpevoli, rispettivamente dei reati di cui agli artt. 170 e 172 T.U. leggi .279.
sanitarie, poichè i reati predetti sono estinti per prescrizione, ed elimina le relative pene.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con-
fronti di DO OM in ordine ai reati di cui agli artt. 319-321 C.P. ed all'art. 640 C.P.
(capi 16-L6), perchè i reati predetti sono estinti per prescrizione, eliminando le relative pene.
confronAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di OS,
OG, NS RI, GN, RA,
LL, AI IA, LI, NI, DE
CA, HE, ON, RA, IG,
CO, SI, IO, AI, NU, US, PIZ
ZI, PO, PU, TI, OT, AM,
SP, SQ, AL, VE, VILI, ZA,
AVLONI, in ordine al reato di cui all'art. 485
C.P.; così definiti i fatti già ritenuti come reati di cui all'art, 473 C. P..,.. per improcedibilità della azione penale, per difetto di querela;
nonchè in ordi ne ai reati di ricettazione ai predetti imputati ascritti perchè il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GA
NE TO e AN, in ordine ai reati di cui all'ar
485 C.P., così definiti i fatti già ritenuti come reato di cui all'art. 474 C.P., per improcedibilità
dell'azione penale, per difetto di querela;
nonchè 280.
nei confronti degli stessi e di RARO AL. e, per l'effetto estensivo, nei confronti di CARA-
EL, AT, IC, CH, ET in
-
ordine ai reati di ricettazione loro ascritti perchè.
il fatto non sussiste.
Elimina, nei confronti di AN, RARO SALVATO-
RE e VILI, l'aumento di pena di giorni dieci di reclusione e L. 20:000 di multa ciascuno.
Rinvia alla stessa Corte di Appello di Milano per la identificazione della violazione più grave, nei casi di reato continuato, e per la rideterminazione delle pene, nei confronti di OS, OG, AREN
SI RI, GN, RA, LL, AI
TO, , GANE IA, CA, AT, CAVEZZA+
LI, NI, DE CA, HE, ON,
FRAGR, IG, CO, IC, CH,
SI, IO, AI, NU, US, IZ,
PO, PU, ET, TI, OT, SGA=
LAMBRO, SP, SQ, AL, VE, ZA, ZA
VALLONI. Rigetta, nel resto, i ricorsi dei predet-1
ti ricorrenti, ad eccezione dei ricorsi di GATI,
EN, DO, BAZZAEL, RT, IN, FER-
RARI IA, CI, AL, LL, TU, MARSI-
GLIO.
Rigetta in toto i ricorsi di NA, NI, .281.
ON, RI GO, AM, HE, LI,
・
NC RE, PE, IE- IO, UG, ::
-6.
ON, NI, OL, RO, HI, SPANO!,.
AN, e A!, che condanna tutti, in solido, al
pagamento delle spese del procedimento, e, ciascu-
no, al pagamento della somma di L. 500.000 in favo-
re della Cassa delle ammende.
Condanna in solido AI, OS, OG @ SANTIN
al rimborso delle spese del gidizio di cassazione in favore della Regione Toscana, liquidate in com plessive L. 1.141.000, ivi comprese L. 1.000.000
per onorari
Condanna in solido OS, OG, NA, BON-
ZAGNI, NE IA, AI TO, NI, CORBELLI
NI, DI LO, HE, ON, ON, RA-
RI GO, AM, FRAGR, HE, ON, MES.
SINA, IO, UG, RE, PE, PINGOLI
NI, PO, RUSSI, SP, VA' e AVLONI al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in favore della Regione LOMBARDIA in com-
plessive L. 1.050.000, ivi comprese L. 1.000.000
per onorario.
Condanna in solido OS, OG, NA, BON-
ZAGNI, AI TO, AI IA, NI, NI,
DI LO, HE, ON, ON, RI 282.
GO, AM, FRAGR, IO, UG, MO-
RELLI, AI, PE, NI, OL, RO,
SPANO! VA , AVLONI e TI al rimborso del le spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della unità socio-sanitaria locale n. 75-di
Milano, sin complessive L. 1.050.000, -ivi comprese
L.
1.000.000 per onorarior
Dispone la rettificazione della sentenza di appello nei confronti di SI LO, nel senso che, lad-
dove nel dispositivo assolve lo stesso SI "dal reato di cui al capo A1", va inteso invece "dal rea-
to di cui al capo H1",
Dispone la rettifica della sentenza di appello nei
_ confronti di AI ERGI, nel senso che nel dispositivo, laddove è indicato il capo V4, deve leggersi UA, e nel senso che, laddove è indicato..
- AI LO, deve leggersi AI ERGI.. _
Così deciso in Roma il 15 novembre 1986.
IL PRESIDENTE
Dott Romeo Salvatori
Romnes folenter
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Italico Libero Troja Толно Авио би
Add, la:(1) e sotto la speeve della me dell'art. 640.C.P. l'altra (quinto motive/." Етака а лише нно additi
ت
DEP
C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Secondo Sezione Pensla
theBey arefineduns in 20/0 2/10/1987, be You AR he discosto lo correto delle crescute sullenira upp peup the mell forme comme dopo le porte & on ly seung rings be shellous impuesta we compwuli di salli IA & fewith qubrogio» devque essere apginale l pargle « e di rotari viergiation;
che mel coming yone, if precale in com lew мина poroles ricetta in folo i repin. be mef comme undicesimo, il quale, inizia le parole « coudound in scule....17 con
< хорати deve essere espunta to pardo DIRIGENTE LA CANCELLERIA
(Dan. Warto De Padlis)
(Vedi xetxe! CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ezione Penals/
Can, oximeury in 24/6 27/9/1988, la Cork the disposto lo correriqué delle bore seule state wing upp keuse the upl мее addo
- Olly stems, bork di quello de MI us for lo identificarione della violozione fun ми I love » Jinvia
-->> deve ewère perillo;
«Tussia Sezione dely bork di diffollo dehad altro MIus for la identificazione della violeвомо "Grove più prove!...
IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA™
(Dott o De Poolis) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 LUG. 2003 Udita in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere
IL CANCELLIERE Mod. 82 A. Spinosi Roma 473 C.P., B2) falsità ideologica ex art. 480 C.P.,
62 n. 6 C.P. prevalenti di cui agli artt. 62 bis e 319 C.P, e 170-T.U. delle leggi sanitarie (quarto 543 n. 2 C.P.P., dovendo un altro giudice di meri-