Art. 140.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271))
[…] Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale.]
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