Articolo 92 del Codice penale
Articolo 91Articolo 93
Versione
1 luglio 1931
Art. 92.

(Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce la imputabilita'.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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