Provvedimento: […] Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 17/06/2025,dalla visione degli atti rileva che nelle more del giudizio,in data 5/2/2020 e' pervenuta conciliazione giudiziaria ex art 48 bis del D.legs 546/92 legittimamente firmata tra' le parti contendenti. Pertanto,non riscontrando anomalie procedurali che potrebbero inficiare il raggiunto accordo giudiziale tra le Parti,questa Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art 92 c.p. c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1 del decreto legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese. P.Q.M.
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