Articolo 29 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 28Articolo 30
Versione
28 dicembre 1978
Art. 29. (Disciplina dei farmaci)

La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalita' pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualita' e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalita' del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni gia' concesse per le specialita' medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunita' economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalita' della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilita' dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attivita' degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente