Articolo 99 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 98Articolo 100
Versione
15 dicembre 1981
Art. 99. (Norma transitoria)

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, connessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.
Se e' pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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