Sentenza 9 giugno 1969
Massime • 2
Perche sussista la concorrenza sleale e necessario che, se non il danno, il pericolo di danno sia attuale e concreto e, percio, che esso possa desumersi dalla natura intrinseca dei fatti dedotti ed accertati e dalle loro caratteristiche e modalita. Pertanto, non e ipotizzabile un illecito di concorrenza per confusione fra un prodotto immesso in commercio ed un altro che, invece, e custodito in un deposito, fino a quando anche il secondo non sia introdotto nel mercato.*
Quando un prodotto non sia tutelato da un diritto di privativa e consentita l'imitazione, oltre che degli elementi intrinseci, anche di quelli estrinseci e formali inerenti alla struttura e al funzionamento del prodotto stesso. In tal caso non ricorre l'ipotesi di concorrenza per confusione, perche l'imitazione attiene alle caratteristiche formali indispensabili per il funzionamento di un determinato prodotto, le quali percio non possono avere funzione individualizzante di alcuno di essi,ma devono necessariamente impiegarsi da chiunque intenda fabbricarlo, come e a lui consentito dalla Mancanza di un brevetto. ( V.832-69, massima n. 339167).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1969, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1969 |
Testo completo
Perche sussista la concorrenza sleale e necessario che, se non il danno, il pericolo di danno sia attuale e concreto e, percio, che esso possa desumersi dalla natura intrinseca dei fatti dedotti ed accertati e dalle loro caratteristiche e modalita. Pertanto, non e ipotizzabile un illecito di concorrenza per confusione fra un prodotto immesso in commercio ed un altro che, invece, e custodito in un deposito, fino a quando anche il secondo non sia introdotto nel mercato.*