(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)) Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.