Versione
28 dicembre 1978
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1 marzo 1980
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1 luglio 1981
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12 novembre 1983
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Art. 65. (Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni gia' di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi) ((In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali))
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonche' la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349 , che provvedono altresi' al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali
I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che e' attribuito al patrimonio dello Stato.
Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego.
Le Regioni assegnano parte dei beni di cui ali precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalita'.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonche' la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349 , che provvedono altresi' al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali
I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che e' attribuito al patrimonio dello Stato.
Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego.
Le Regioni assegnano parte dei beni di cui ali precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalita'.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 30/05/1984 n. 571 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 30 maggio 1984 · 4.9981484
[…] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598). Dette UU.SS.LL. sono pertanto tenute at dichiarare anche redditi relativi at immobili di cui artt. 65 et 66 legge n. 833 del 1978 et proventi derivanti da prestazioni rese a terzi dietro corrispettivi et con carattere abitualita\'.
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Giurisprudenza • 113
- 1. Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14079Provvedimento: […] Parte_2 art. 65 legge n. 833/1978 e art. 5 d.lgs. n. 502/1992, nonché destinati all'erogazione del servizio sanitario, è infondato per la decisiva ed assorbente ragione per cui l'ipoteca legale, consentita all'agente dall'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 in funzione di strumento di sollecitazione ad adempiere, […]Leggi di più...
- espropriazione forzata·
- giurisdizione tributaria·
- vincolo di destinazione·
- opposizione ad ipoteca legale·
- spese processuali·
- cartella di pagamento·
- patrimonio indisponibile·
- art. 77 d.P.R. n. 602/1973·
- art. 1, comma 274, legge n. 311/2004·
- titolo esecutivo