Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
La fattispecie delittuosa prevista dal comma tredicesimo bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non contrasta con la direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, in quanto l'art. 2, paragrafo 2, lett. b) della medesima consente agli stati membri di non applicarla quando il rimpatrio abbia natura di sanzione penale o consegua ad una sanzione penale. (Fattispecie relativa a reingresso nel territorio dello Stato di straniero accompagnato alla frontiera in virtù di un provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza).
Commentario • 1
- 1. Approda alla Corte di giustizia UE la controversa questione dellaLuca Masera · https://dirittopenaleuomo.org/
Clicca qui per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2014, Giud. Bouchard. Clicca qui per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Torino del 7 aprile 2014, Giud. Natale. 1. In diverse occasioni, negli ultimi tre anni, questa Rivista ha avuto occasione di occuparsi del delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato (art. 13 co. 13 e 13 bis TU imm.), l'unica fattispecie che, anche dopo la sentenza El Dridi della Corte di giustizia UE e la complessiva riscrittura del sistema penale del TU imm. a opera del d.l. 89/2011, continua a punire con la pena della reclusione (da uno a quattro nelle ipotesi base, da uno a cinque nei casi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2012, n. 12750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12750 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/03/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 843
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 26860/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) XE TA N. IL 28/04/1976;
avverso la sentenza n. 289/2011 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, deL 10/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10.3.2011 il Tribunale di Alessandria, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, la pena di anni uno di reclusione a XE AU in relazione al reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 13, comma 13 bis, perché essendo stato espulso dal territorio dello Stato il 6.7.2010 mediante accompagnamento alla frontiera ed imbarco su motonave diretta a Durazzo in esecuzione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, faceva illegalmente rientro in Italia, accertato l'8.3.2011.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della sussistenza di causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. In particolare, ad avviso del ricorrente, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e la sopravvenuta la decisione della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU El Dridi, hanno rilievo anche in ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. A XE AU è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 bis, perché essendo stato espulso dal territorio dello Stato il 6.7.2010 mediante accompagnamento alla frontiera ed imbarco su motonave diretta a Durazzo in esecuzione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 8.3.2010, aveva fatto illegalmente rientro in Italia, fatto accertato l'8.3.2011. Per tale fatto all'imputato è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione.
Orbene, va ribadito in primo luogo che, qualora l'imputato si limiti a chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in un'analitica motivazione per escludere l'esistenza di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della pena quantomeno un'ammissione del fatto se non addirittura "una forma di ammissione di responsabilità" (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli;
Sez. 3, 26.6.1995, Donazzolo;
Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie;
Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno;
Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli). Tanto premesso, devono senz'altro escludersi possibili ricadute nella fattispecie in esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE e della sopravvenuta decisione della Corte di giustizia U.E., 28/04/ 2011, El Dridi, come prospettate - per vero genericamente - dal ricorrente, pur alla luce di tale ultima decisione laddove ha affermato che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". Presupposto del reato contestato a XE AU, ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 bis è il provvedimento di espulsione emesso l'8.3.2010 dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, ai sensi dell'art. 16, comma 5 e ss., della cui legittimità e compatibilità con le disposizioni della direttiva europea 16/12/2008/115 non è dato dubitare poiché, se è vero che le espulsioni previste dall'art. 16 hanno natura amministrativa, tuttavia le stesse conseguono alla commissione di un reato e ad una sanzione penale o come sanzione sostitutiva (comma 1-4) ovvero come misura alternativa alla detenzione (comma 5-8). In proposito va ricordato, altresì, che l'art. 2, paragrafo 2 lett. b) della direttiva citata consente agli stati membri di non applicare la direttiva stessa ai cittadini dei paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale in conformità della legislazione nazionale. Del resto, la direttiva europea ha riguardo - per quanto qui interessa - alle modalità della procedura di rimpatrio, mentre ciò che ha rilievo ai fini del reato di cui si tratta è la legittimità del provvedimento di espulsione eseguito.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che la circostanza che al provvedimento di espulsione del magistrato è stata data esecuzione in data 6.7.2010 mediante accompagnamento alla frontiera ed imbarco su una motonave diretta a Durazzo non contestata dal ricorrente. Conseguentemente, l'unico profilo di contrasto della fattispecie in contestazione con le disposizioni della direttiva rimpatri in astratto ipotizzabile è quello relativo alla durata del divieto di reingresso alla luce dell'art. 11 paragrafo 2 della direttiva stessa, laddove prevede che "la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni;
può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale". Così che, la durata del divieto superiore a cinque anni previsto dalla normativa interna è in via generale incompatibile con siffatta disposizione, tanto che tra le modifiche introdotte dalla L. n. 129 del 2011, al fine di adeguare la disciplina interna alla direttiva europea, è stato previsto al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 14 che il divieto di reingresso di cui al precedente comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, fatti salvi casi specificamente indicati.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente, espulso dal territorio dello Stato in data 6.7.2010 mediante accompagnamento alla frontiera ed imbarco sulla motonave, ha fatto rientro in Italia non oltre l'8.3.2011, data dell'accertamento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012