Articolo 195 del Codice della navigazione
Articolo 194Articolo 196
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21 aprile 1942
Art. 195.
(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio).

In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorita' consolare.

Le predette autorita' provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilita' delle cose lo richieda, le medesime autorita' provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma e' devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

Le modalita' per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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