Articolo 493 bis del Codice penale
Articolo 561Articolo 539
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
6 febbraio 2016
Art. 493-bis.

(( Casi di perseguibilita' a querela. )) ((I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo))
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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