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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2002.
(Documenti di legittimazione e titoli impropri).
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
(Documenti di legittimazione e titoli impropri).
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
Commentari • 84
- 1. Disciplina fiscale degli Utility token e dell'attività di miningSalvatore Guarrella · https://fiscomania.com/ · 25 ottobre 2022 · 115.62687
L'Agenzia delle Entrate qualifica gli utility token come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. […] Gli utility token emessi in sede di Initial Coin Offering pongono un problema specifico di utility token IVA: l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 507/2022, li qualifica come documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del Codice Civile, non come buoni corrispettivo. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10861Provvedimento: […] S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. […]Leggi di più...
- integrazione contrattuale·
- art. 2002 cc·
- obblighi informativi·
- giurisprudenza Cassazione·
- compensazione spese·
- art. 1374 cc·
- buoni postali fruttiferi·
- art. 1339 cc·
- prescrizione decennale·
- pubblicazione G.U.