Articolo 445 del Codice penale
Articolo 405Articolo 424
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1 luglio 1931
Art. 445.

(Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica)

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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