Articolo 81 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 80Articolo 82
Versione
19 aprile 1942
Art. 81.

Nei casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e' giudizio pendente, davanti l'autorita' giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 749 e 750 del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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