Articolo 389 del Codice penale
Articolo 346 bisArticolo 377 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
15 dicembre 1981
Art. 389.

(( (Inosservanza di pene accessorie). )) ((Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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