Sentenza 4 giugno 2004
Massime • 2
La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione.
L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2004, n. 31408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31408 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Marrone RA - Presidente - del 04/06/2004
Dott. Marini IE ES - Consigliere - SENTENZA
Dott. Colonnese DR - Consigliere - N. 962
Dott. Rotella AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Panzani UCno - Consigliere - N. 2489/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NO N. IL 03/06/1957;
2) AL GO N. IL 06/06/1954;
3) AN LE N. IL 03/02/1947;
4) TR MA N. IL 28/08/1951;
5) ON NI N. IL 12/09/1961;
6) MB UD N. IL 25/03/1954;
7) RO IE N. IL 25/07/1953;
8) CR GO N. IL 23/03/1952;
9) NI NZ N. IL 02/02/1960;
10) MP IA ON N. IL 29/07/1953;
11) MO IC N. IL 01/03/1947;
12) CO AO N. IL 14/07/1948;
13) OL RI N. IL 07/10/1950;
14) AT GA N. IL 14/07/1947;
15) VA IG N. IL 28/04/1958;
16) PP EN N. IL 25/04/1956;
17) RI IM N. IL 29/07/1959;
18) AM RE N. IL 21/08/1948;
19) OR AR N. IL 03/04/1943;
20) TT NI N. IL 03/07/1946;
21) US GI N. IL 02/05/1943;
22) TI CE N. IL 27/03/1954;
23) NI IA IA N. IL 07/07/1956;
24) NI NI N. IL 22/02/1947;
25) UD IG N. IL 06/09/1939;
26) IANI CE N. IL 20/06/1951;
27) RU BE N. IL 16/04/1955;
28) AC NO N. IL 28/02/1955;
29) AL IU N. IL 16/07/1951;
30) BI OL N. IL 26/05/1962;
31) NI OR N. IL 08/05/1962;
32) SA EL N. IL 10/04/1948;
33) RU BE N. IL 23/12/1945;
34) SA OL N. IL 23/02/1964;
35) LO NZ N. IL 18/03/1937;
36) CO IE EP N. IL 19/09/1941;
37) MA IN N. IL 18/07/1944;
nel procedimento anche c/:
1) LL RI N. IL 01/09/1959;
2) SO IG AS N. IL 15/05/1937;
3) AL OR N. IL 23/01/1948;
4) LO IA NI N. IL 23/06/1936;
e su ricorso proposto anche dalle Parti Civili:
1) IO DE N. IL 28/11/1965;
2) EN ET N. IL 06/10/1960;
3) RG NO N. IL 26/12/1962;
4) EL ZI N. IL 31/10/1949;
5) BO CO N. IL 15/06/1952;
6) HI AL N. IL 09/02/1933;
7) RU ER N. IL 30/07/1922;
8) BU NI N. IL 18/12/1952;
9) AT GI N. IL 20/02/1932;
10) LA RM N. IL 11/02/1948;
11) EN BE N. IL 19/04/1960;
12) ET EP N. IL 03/10/1954;
13) RI IA N. IL 28/11/1926;
14) AZ UI N. IL 21/02/1941;
15) ZZ WA N. IL 19/10/1956;
16) ER RI N. IL 16/02/1956;
17) SI EG N. IL 08/12/1939;
18) AT OL N. IL 30/06/1946;
19) NN LV N. IL 02/01/1957;
20) ZA NI N. IL 03/10/1955;
21) NI LI N. IL 04/03/1929;
22) AN SA N. IL 20/03/1965;
23) AN EN N. IL 07/02/1948;
24) GH VA N. IL 06/01/1922;
25) VA BE N. IL 07/02/1960;
26) BI SA N. IL 23/11/1968;
27) OG IA N. IL 25/06/1935;
avverso SENTENZA del 14/03/2003 CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di NI NO, DI GO, MO CO, la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi di ZO DO e LL OM. Il rigetto del ricorso della parte civile AN ED e delle parti civili BE OM + 24. Per i ricorsi di LO NZ, NA IE PE e GG IN in accoglimento del quarto motivo in relazione alla costituzione della parte civile AN l'annullamento senza rinvio e rigetto nel resto. Per il ricorso di CO AM l'annullamento con rinvio in ordine al secondo motivo e rigetto nel resto. Per il ricorso di NI AN + 18 l'annullamento con rinvio in relazione all'ultimo motivo ( condanna in solido alle spese processuali) e rigetto nel resto. Per il ricorso di CE BR l'annullamento senza rinvio in relazione al settimo motivo e rigetto nel resto. Per il ricorso di GA LA l'annullamento con rinvio in relazione all'ultimo motivo e rigetto nel resto. Per il ricorso di ST MA ON l'annullamento con rinvio sul nesso falso in bilancio e dissesto, l'annullamento senza rinvio agli effetti civili in relazione all'art. 416 c.p. in ordine alla costituzione della parte civile AN. Rigetto nel resto. L'annullamento senza rinvio in relazione alla costituzione della parte civile AN e rigetto nel resto per il ricorso di PE IEluigi, ZO GO e ZO NZ.
Udito per le parti civili AN, BE (Oppure ND) OM, GA NO, TE AN, ZI RA, RG DO, US DA, BU NI, DA AL, CO IR, NG TO, ZZ PE, AN MA, AZ SQ, ZO TE, RI RI, SI EG, OL OL, TR VA, MP NT, UL VO, NS IS, NS IO, HI SI, OV LD, MB TT e OG MA l'avv. ES Roli che ha chiesto:
"Voglia la Corte Suprema di Cassazione:
A) IN VIA PRINCIPALE ED IN RITO
Accertata la mancata notifica dei ricorsi proposti dagli imputati:
1) LO, GG e NA (due ricorsi depositati il 29/10/03 ed il 28/10/03);
2) ZO, ZO, PE (un ricorso depositato il 29/10/03);
3) ME CO (un ricorso depositato il 30/10/03);
4) LL OM (un ricorso depositato il 30/10/03);
5) ZO, GA e IN (un ricorso depositato il 30/10/03);
6) CE BR (un ricorso depositato il 29/10/03);
7) ZO IC (un ricorso depositato il 28/10/03);
8) CO AM (un ricorso depositato il 28/10/03);
9) ST MA ON (un ricorso depositato il 28/11/03);
10) LO NZ, MA IN e NA IE PE (come e, da dichiarazione della Corte di Appello di Bologna che si dimette) e dichiarata l'insussistenza del contraddittorio tra gli imputati ricorrenti e le parti civili di cui sopra disponga con ordinanza, la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna affinché provveda alla notifica delle impugnazioni dei suddetti imputati alle indicate parti civili.
B) IN SUBORDINE E NEL MERITO, dichiari inammissibili o rigetti nel merito i ricorsi proposti da GO DI e NO NI nonché da NI + altri;
C) accolga il ricorso per Cassazione proposto - per i motivi ivi descritti - avverso il capo della sentenza della Corte di Appello di Bologna Sez. 2^ Penale n. 918/2003 - di cui si chiede l'annullamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 573, 576 e 622 c.p.p. in riferimento all'art. 606 comma 1^ c.p.p. lett. b) ed e) sotto i profili della violazione degli artt. 125 3^, 192, 539 e 546 3^ c.p.p. - capo che concerne l'azione civile laddove la Corte di Appello di Bologna ha omesso di pronunciarsi ovvero ha implicitamente rigettato il puntuale motivo di appello volto a richiedere la concessione di provvisionali immediatamente esecutive le quali costituivano una legittima aspettativa delle parti lese che avevano documentalmente offerto prova del danno e attendevano da dieci anni vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento in uno con la facoltà di poter agire in executivis senza dover adire il giudice civile in separato giudizio con necessità di affrontare ulteriori costi ed ulteriori anni di giudizio.
Le provvisionali di cui richiede la liquidazione come da conclusioni rassegnate in sede di appello vengono come segue quantificate:
(Lire) Euro
AN IS 444.086.216 229.351,39
AN IO 435.827.436 225.086,08
BE OM 24.643.294 12.727,19
RG NO 561.685.570 290.086,38
EL AN 37.122.621 19.172,23
BO RA 13.699.718 7.075,31
RG MA UC 101.381.243 52.359,04
HI DO 100.470.319 51.888,58
RU DA 296.948.029 153.360,85
BU NI 29.253.656 15.108,25
BI RO e per esso gli eredi MB TT e:
OG MA 520.410.960 268.769,83
IN MA SA 230.186.800 118.881,56
RA IO 103.386.260 53.394,54
DAOS IA 117.164.458 60.510,39
DAOS IA e DAOS AN quali eredi LI 46.096.794 23.807,00
AT AL 32.217.189 16.638,79
LA CA 147.708.000 76.284,81
GH SI 448.194.570 231.473,17
IS LL 279.169.410 144.178,96
LA IR 42.701.936 22.053,70
MA TO 259.353.882 133.945,10
EN TO 194.443.160 100.421,51
ET PE 192.296.300 99.312,75
RI MA 41.720.679 21.546,93
PA IO 36.020.831 18.603,20
AZ SQ 105.795.250 54.638,68
ZZ TE e ER RI 43.100.340 22.259,46 VA LD 208.072.085 107.460,26
SI EG 113.107.826 58.415,32
AT OL 92.424.071 47.733,04
TO SA 241.538.055 124.743,99
NN VA 134.298.008 69.359,13
ZA NT 115.268.581 59.531,25
NI VO 11.992.372 6.193,54
Si conclude e richiede dunque che l'adita Corte di Cassazione annulli detto capo della sentenza di appello ai soli effetti civili rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello che si indica nella Corte di Appello di Bologna ovvero adotti ogni e più opportuna decisione, risultando conforme a giustizia ottenere la condanna di tutti gli imputati nei confronti dei quali ogni parte civile si è costituita e di quelli condannati dalla Corte di Appello, in accoglimento del gravame delle parti civili, ai soli effetti della responsabilità civile, in solido a provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540 comma 2^ c.p.p.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre ad Iva, Cpa e spese generali nella misura di legge.
Uditi i difensori Avv.ti:
- RI VA per l'imputato LE GI che ha chiesto l'inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso nei confronti del proprio assistito.
- ZA TT del foro di Torino e GU FI del foro di Bologna per i ricorrenti LO NZ, NA IE PE e GG IN che si sono associti alla richiesta del P.G. in relazione alla costituzione della parte civile AN e hanno chiesto, previa dichiarazione d'inammissibilità degli appelli delle parti civili, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. - RC AR del foro di Modena per il ricorrente LL OM che si è riportato ai motivi del ricorso;
- YE DO del foro di Bologna che per i ricorrenti NI AN, PE IE LU, ZO GO, ZO NZ, MO CO, CO AM, UZ AU, NA ET, RA LU, OP EN, SE IM, AG DR, TT IE, SU IA, IC ES, RT MA RA, AC NI, NU LU, MAni ES, ER IA, AN GI, SB EL, ST TO, IO OL ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
- NT IC del foro di Ferrara per i ricorrenti GA LA, Ca ZI AR, IZ TO, IN OL che si è riportato ai motivi di ricorso;
- CA TO AR del foro di Ferrara per il ricorrente ZO DO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- AZ UC del foro di Bologna per il ricorrente DI GO che si è riportato ai motivi di ricorso.
1. Premessa.
La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda il gruppo societario RI e le operazioni poste in essere dai fratelli NO e VA NI e con essi da numerosi altri imputati. Secondo la tesi d'accusa i fratelli NI, unitamente ad altri collaboratori, si sarebbero resi autori, nel contesto di una vera e propria associazione a delinquere, di una truffa dalle dimensioni colossali attuata dapprima raccogliendo indebitamente e con vari artifici, risparmio dal pubblico, quindi gestendo lo stesso in modo arbitrario e distrattivo, infine fuggendo con parte del denaro raccolto.
Agli imputati sono stati contestati i reati di associazione a delinquere, di bancarotta fraudolenta riferiti a cinque diverse società del gruppo, cioè la Cento Servizi Finanziari s.r.l. (C.S.F. s.r.l.), la RI Commissionaria s.r.l. (già s.p.a.), la RI SI s.p.a., la CO.F.EUR. s.c.r.l., la società di fatto dei fratelli NI. Tutte queste società sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Ferrara. Ancora sono stati contestati i reati di truffa ed appropriazione indebita, di illecita raccolta del risparmio e di negoziazione di valori e titoli senza autorizzazione, contestati sia a coloro che sono stati ritenuti artefici dell'intera organizzazione sia ai promotori finanziari (capo 5^). Non interessano in questa sede i reati connessi alla fuga dei fratelli NI ed i reati tributari, pure contestati.
Va ancora detto che le varie società dei fratelli NI costituivano il gruppo RI, che era composto da Cento Servizi Finanziari s.r.l., RI Commissionaria s.r.l., RI SI s.p.a., CO.F.EUR. s.c.r.l. e da RI Fiduciaria, che non fu dichiarata fallita. La prima società ad essere costituita fu la Cento Servizi Finanziari, che venne messa in liquidazione il 16.8.1990. Il suo e portafoglio fu trasferito ad altre società del gruppo. C.S.F., commissionaria di titoli e valori, si trasformò ben presto in una società fiduciaria di fatto. Agli investitori veniva riconosciuto un tasso fisso, maggiore di quello assicurato dai titoli di Stato e dalle obbligazioni similari, mentre la provvista così raccolta veniva utilizzata in investimenti speculativi al di fuori del mandato ricevuto, che era soltanto in investimenti a reddito fisso.
Fu poi costituita la RI Fiduciaria s.p.a., autorizzata ad operare come fiduciaria dalla Consob sino al 27.8.1990, quando intervenne la sospensione dell'autorizzazione.
Subito dopo era stata acquistata dalPavv. Gilardi la Progetto 23, trasformata poi in RI SI s.p.a. Nel 1989 il capitale fu portato da 20 milioni di lire a 1,5 miliardi senza esborsi effettivi da parte dei soci apparenti. Il 14.12.1989 vi fu l'ingresso in Progetto 23 di Urafin, facente capo al gruppo Fabbretti, mediante aumento reciproco del capitale di Progetto 23 e di una partecipata della Urafin, la EF. Il capitale fu aumentato a 4 miliardi, la società fu trasformata da s.r.l. in s.p.a.. La partecipazione EF era stata voluta per dimostrare la potenzialità della società ai fini dell'autorizzazione ad operare come SI, ma già nel bilancio 1990 il suo valore fu ridotto a 1572 milioni e la restante parte venne nuovamente ceduta al gruppo Fabbretti. La EF fallirà nel 1993. Il capitale di RI SI fu aumentato nel giugno 1991 per compensare la perdita di 850 milioni risultante dal bilancio 1990. Il denaro necessario venne recuperato dalla provvista di terzi presso le varie società del gruppo. Nel settembre 1991 RI SI divenne la capogruppo.
Nel 1992 cominciò ad operare CO.F.EUR. ed i clienti della SI furono indotti, consapevolmente o meno, a spostare le proprie posizioni sulla cooperativa. A questo punto le altre società erano già state poste in liquidazione.
Per tutte le società il modus operandi fu sempre il medesimo, vale a dire la prospettazione alla clientela di un investimento sicuro, con tasso di rendimento garantito, a fronte invece di investimenti di carattere speculativo. La raccolta fu utilizzata per rimborsare i disinvestimenti e per il pagamento degli interessi ai vecchi clienti, anche presso società diverse da quella in cui veniva effettuato l'investimento.
1.2 La sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Bologna con la sentenza 14 marzo 2003 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 21 giugno 2000. Più specificamente e salvo quanto si dirà con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente, la Corte di Bologna ha rideterminato la pena nei confronti di NI NO, assolvendolo per intervenuta prescrizione dai reati di truffa (capo U), intermediazione abusiva (capo Q) e da altre imputazioni minori. Ha confermato la condanna del NI per i fatti di bancarotta relativi alle società Cento Servizi Finanziari, RI Commissionaria s.p.a., RI SI, CO.F.EUR. e per altre imputazioni minori.
Ha assolto ST MA ON, ZO DO, LL OM, DI GO, da alcune imputazioni di bancarotta relative a varie società, rideterminando per tutti costoro la pena inflitta. La ST è stata condannata per le bancarotte relative alle società RI Commissionaria s.p.a., RI SI, CO.F.EUR.. Il DI è stato condannato per la bancarotta relativa a Cento Servizi Finanziari;
il ZO ed il LL per le bancarotte relative a Cento Servizi Finanziari e RI SI. Va precisato che il DI è stato amministratore unico della C.S.F. sino al 22.7.1988, mentre ZO e LL erano soci della stessa società. La ST come il LL erano componenti del consiglio di amministrazione di RI SI s.p.a. La ST è definita anche organizzatrice della struttura. Alla ST i fatti di bancarotta sono contestati anche con riferimento alla cooperativa CO.F.EUR., come organizzatrice della struttura. In parziale accoglimento dell'appello della parte civile AN la Corte ha condannato la ST al risarcimento dei danni per il reato di associazione a delinquere per cui era intervenuta assoluzione in primo grado.
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado anche con riferimento agli imputati ZO GO, ZO NZ e PE IE LU, che erano stati assolti dal Tribunale unitamente al NI NO ed alla ST dal reato di associazione a delinquere (capo H) e, i soli ZO, ZO e PE da alcune imputazioni di bancarotta riferite a RI SI s.p.a. (capi N1 lett. d) - seconda parte e N1 lett. e). Nel capo d'imputazione ZO e PE erano qualificati come promotori finanziari e organizzatori della struttura organizzativa, mentre il ZO era ritenuto promotore finanziario e partecipe della struttura. La Corte ha accolto l'appello delle parti civili condannando pertanto questi imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili costituite.
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto NA IE PE, GG IN, LO NZ, quali sindaci di RI SI s.p.a., già Progetto 23, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta ed ha accolto in proposito l'appello delle parti civili, affermando ai soli fini civili la responsabilità degli imputati e condannandoli al risarcimento dei danni ed alle spese a favore delle parti civili costituite.
Ancora la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei promotori finanziari appellanti (AC + 29 - tra essi ZO, ZO e PE) per il reato di intermediazione abusiva di cui all'art. 14 legge 1/1991, per il quale il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato condanna ai sensi dell'art. 166 t.u.f. quale norma sopravvenuta più favorevole.
Tuttavia la Corte ha confermato la condanna ai soli fini civili dei promotori finanziari in questione, condannandoli al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili. Hanno proposto ricorso per cassazione NI NO, ZO DO, LL OM, ST MA ON, ZO GO, ZO NZ e PE IE LU (questi ultimi anche per la ritenuta responsabilità in qualità di promotori finanziari per il reato di intermediazione mobiliare abusiva), DI GO, ed i sindaci LO, GG, NA.
Hanno ancora proposto ricorso per cassazione i promotori finanziari MO CO, CO AM, NI AN + 18, CE BR, Cà ZI AR, GA LA, IZ TO, IN OL.
Infine hanno proposto ricorso le parti civili costituite BE OM + 24, rappresentate dall'avv. ES Roli, e AN ED, pure rappresentato dall'avv. Roli.
1.2. Questioni preliminari.
Le parti civili BE OM, GA NO, TE AN, ZI RA, RG DO, US DA, BU NI, DA AL, CO LI, NG TO, ZZ PE, AN MA, AZ SQ, ZO TE, RI RI, SI EG, OL OL, TR VA, MP NT, UL VO, NS IS, NS IO, HI SI, OV LD, MB TT e OG MA hanno eccepito in via preliminare, con memoria depositata in atti e nelle conclusioni riportate in epigrafe, l'omessa notifica dei ricorsi degli imputati LO, GG e NA, ZO, ZO, PE, MO CO, LL OM, Ca ZI, GA e IN, CE BR, ZO IC, CO AM, ST MA ON, ai sensi dell'art. 584 c.p.p.. Hanno pertanto chiesto che questa Corte disponga la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte d'appello di Bologna affinché provveda alla notifica dei ricorsi alle parti civili. Hanno inoltre eccepito che l'avviso loro notificato ex art. 610, ult. co., c.p.p. non conteneva menzione dei ricorsi degli imputati, ma soltanto dei ricorsi proposti dalle parti civili. Anche la difesa dei ricorrenti LO NZ, GG IN, NA IE PE ha avanzato analoga istanza all'udienza odierna. L'istanza di rimessione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per la rinnovazione della notificazione dei ricorsi degli imputati alle parti civili non può trovare accoglimento. Le Sezioni Unite hanno invero affermato il principio, già espresso in precedenza dalla costante giurisprudenza della Corte, che l'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non da luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione (Sez. Un., 20.3.2003, n. 12878, P.M. Innocenti, rv. 223724). Nel caso di specie le parti civili, come risulta dalla memoria depositata in atti, hanno avuto conoscenza dei ricorsi degli imputati, sì che non vi è stata violazione del contraddittorio.
Neppure è fondata la doglianza relativa alla mancata indicazione nell'avviso notificato alle parti civili a mente dell'art. 610, comma 4^, c.p.p. dei ricorsi presentati dagli imputati. È giurisprudenza di questa Corte, infatti, che l'avviso d'udienza notificato al difensore con il rispetto del termine di trenta giorni consente a quest'ultimo di prendere piena e perfetta conoscenza dello stato degli atti e del contenuto delle difese delle altre parti, al fine di sottoporre al collegio gli opportuni rilievi difensivi.
2. Il ricorso di NI NO.
NI NO deduce:
1) omessa motivazione sui motivi 5-6-7 dell'atto d'appello. Tale motivo di ricorso è ripreso nei motivi successivi.
2) violazione di legge con riferimento agli artt. 516, 517, 518, 519, 521 c.p.p. ed agli artt. 24 e 111 Cost. perché il P.M. dopo l'apertura del dibattimento ha effettuato una contestazione suppletiva. Il ricorrente, pur dando atto dell'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 28.10.1998, n. 13) secondo le quali in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. Un., 11.3.1999, n. 4, rv. 212757), invoca il diverso orientamento giurisprudenziale espresso da successive decisioni di questa Corte che ha affermato che la contestazione in dibattimento di un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1^, lett. b, cod. proc. pen., o di una circostanza aggravante di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso della istruttoria dibattimentale. Tale soluzione, suggerita dalla lettera della legge e dalla necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, sarebbe la sola congruente con nuovi ed essenziali profili del processo penale, dalla configurazione dell'accesso al rito abbreviato quale diritto dell'imputato alla conseguente possibilità di retrocessione del giudizio verso l'udienza preliminare nei casi in cui la modifica dell'imputazione (art. 516 , comma 1^-ter, cod. proc. pen.) o la contestazione di nuovi reati (art. 517, comma 1^-bis) riguardino fattispecie sottratte alla citazione diretta. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza sarebbe nulla a mente del comma 2 dell'art. 522 cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante (Sez. 6^, 15.1.2002, n. 1431, rv. 223844; conf. sez. 6^, 15 gennaio 2002, n. 1430, ric. P.G. e Graceffo, non massimata). 3) Violazione degli arti 165, 295 e 296 c.p.p.. Il ricorrente fu dichiarato latitante ai sensi dell'art. 296 c.p.p.. Le notificazioni dovevano pertanto essere effettuate al difensore a norma dell'art. 165 c.p.p.. Il NI aveva nominato proprio difensore l'avv.
TT Rossi del foro di Modena, pur in assenza di formale elezione di domicilio. Revocato il mandato a tale difensore e nominato l'avv. Chesi del foro Bologna in data 18.4.2001, la notificazione successiva avrebbe dovuto essere eseguita presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Testoni 2. Al contrario per tutta la fase di secondo grado tutte le notifiche sono state effettuate al precedente difensore. Ne discende ad avviso del ricorrente la nullità assoluta della sentenza impugnata e di tutti gli atti del giudizio d'appello. 4) violazione degli artt. 81 cpv., 219, comma 2, n. 1 l. fall.. La sentenza impugnata ha ritenuto la continuazione in luogo dell'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. per i fatti di bancarotta ascritti al NI riferibili a società diverse, oggetto di distinte procedure fallimentari. Ad avviso del ricorrente non sarebbe accoglibile l'affermazione della sentenza impugnata (p. 216- 217) secondo la quale l'aggravante potrebbe essere invocata nella sola ipotesi di più fatti di bancarotta riferibili al medesimo soggetto giuridico e centro d'imputazione patrimoniale, ma non nel caso di società distinte, in virtù del principio di autonomia patrimoniale di ciascuna società, atteso che ogni procedura garantisce creditori diversi.
Ad avviso del ricorrente l'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. dovrebbe operare anche in caso di fallimenti distinti, specie se interdipendenti, perché non vi sarebbe ragione di riservare al collegamento imprenditoriale e societario di gruppo un trattamento penalistico più sfavorevole rispetto al fallimento singolo. Anzi nel contesto di un gruppo i fatti-reato potrebbero presentarsi come dotati di disvalore penalistico minore rispetto ad identici fatti collocati in un fallimento singolo. Il ricorso del NI NO non è fondato.
Per quanto concerne il primo motivo ritiene la Corte di doversi conformare all'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo le quali la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez.Un., 11.3.1999, n. 4, Barbagallo, rv. 212757). In proposito va osservato che le argomentazioni poste a sostegno del contrario orientamento sono già state tutte esaminate e confutate dalla ricordata decisione, che ha sottolineato che la modifica dell'imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un "giusto processo". Ed ancora le Sezioni Unite hanno rilevato che l'opposto orientamento comporterebbe l'assurdo risultato che il giudice - in presenza di una richiesta di modifica dell'imputazione - sarebbe tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., perché si proceda ad un nuovo dibattimento. Nel caso di reato concorrente l'impossibilità di procedere a contestazione suppletiva causerebbe la violazione dei principi d'immediatezza e concentratone del dibattimento (direttiva 66 dell'art. 2 della legge delega); nel caso di circostanza aggravante o di modifica dell'imputazione una compressione ingiustificata dell'ambito d'esercizio dell'azione penale, con conseguente violazione dell'art. 112 Cost.. E le Sezioni Unite hanno sottolineato che non vi è lesione del diritto di difesa perché all'imputato è riconosciuto il diritto alla prova nella sua pienezza anche nel caso di contestazione suppletiva, la facoltà di chiedere il patteggiamento anche con riguardo al reato concorrente contestato in dibattimento o al reato modificato ai sensi dell'art. 516 c.p.p., la possibilità di formulare domanda di oblazione in ordine al fatto-reato modificato o al reato concorrente. Ed ancora hanno osservato le Sezioni Unite che, per quanto concerne l'impossibilità per l'imputato di chiedere il rito abbreviato per fatti già conoscibili dal pubblico ministero a chiusura delle indagini preliminari ed oggetto di contestazione ex artt. 516-517 c.p.p., pare difficilmente comprensibile, sotto il profilo logico, come si possa seriamente agitare tale rilievo, quando l'imputato, pur avendone la facoltà, non abbia optato per il rito abbreviato già prima della data fissata per il dibattimento con riguardo all'imputazione originaria ovvero "principale". Quanto al secondo motivo va sottolineato che dalla sentenza di primo e di secondo grado il NI risulta aver eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Rossi. Ai sensi dell'art. 164 c.p.p. l'elezione di domicilio è efficace in ogni stato e grado del procedimento e dunque anche se l'imputato è latitante. L'elezione di domicilio conserva efficacia anche in caso di revoca del difensore (Sez. 2^, 6.5.2003, n. 26652, Mendella, rv. 226247; conf. Sez. 6^, 21.3.2003, n. 21428, Segala, rv. 225412). Non sussiste dunque la lamentata nullità. Per quanto concerne infine il terzo motivo di ricorso, la tesi sostenuta dal ricorrente non appare fondata. L'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. nel prevedere che la commissione di più fatti di bancarotta possa costituire ipotesi aggravata di un unico reato di bancarotta, detta una disciplina più favorevole ed eccezionale rispetto a quanto previsto in via generale dal legislatore nell'art. 81 cpv. c.p. con la normativa relativa al reato continuato. L'art. 219, comma 2, n. 1 costituisce norma eccezionale di stretta interpretazione, insuscettibile di estensione al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Questa Corte ha già affermato che la pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, della legge fallimentare semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale;
ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione (Sez. 5^, 06/03/2001, n. 530, Lambri;
Cass. pen., 15/06/1984, Frigerio, Giur. It, 1985, 2^, 316).
3. Il ricorso di ST MA ON.
ST MA ON è stata ritenuta responsabile dei reati di cui ai capi I, N esclusi i capi N1 e), N2, relativi ai fatti di bancarotta riferiti rispettivamente alle società RI Commissionaria s.p.a., poi s.r.l., RI SI p.a., CO.F.EUR.. Essa inoltre è stata ritenuta responsabile, ai soli effetti civili, a seguito dell'appello della parte civile Angioni, del reato di associazione a delinquere.
Ha proposto ricorso deducendo:
1) difetto ed illogicità della motivazione con riferimento alla condanna per i fatti di bancarotta. La Corte d'appello avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità della ricorrente anzitutto sulle cariche sociali ricoperte, non considerando che in realtà la ST sarebbe stata soltanto componente del consiglio di amministrazione di RI Commissionaria dal 6.3. al 10.12.1990 e sindaco supplente di CO.F.EUR., carica quest'ultima priva di operatività in presenza dei sindaci effettivi. Ancora la Corte di merito si sarebbe fondata su una presunta e mai dimostrata conoscenza di tutti gli aspetti dell'attività del gruppo, mentre in realtà essa avrebbe svolto soltanto la funzione di consulente amministrativa e contabile. Tutte le partite relative agli investimenti dei soci sarebbero state mantenute estranee alla contabilità aziendale. Le dichiarazioni del dott. Zaccagnini secondo il quale la ST si sarebbe occupata di una proposta relativa alla sistemazione dei debiti della società Fiduciaria del Sempione sarebbero irrilevanti perché nessuna imputazione è stata elevata con riferimento a tale società. VA NI si sarebbe limitato a dire che la ricorrente si occupava della redazione del bilancio, il che confermerebbe soltanto il suo ruolo di consulente amministrativo e contabile.
Le dichiarazioni de relato del curatore AD relative ai contatti diretti della ST con i clienti VI e BO sarebbero inutilizzabili in quanto dichiarazioni de relato, in difetto di audizione delle fonti dirette, ex art. 195, comma 3, c.p.p.. In ogni caso si tratterebbe soltanto di due clienti, coniugi, a fronte di circa 300 clienti che non risulta che abbiano trattato con la ST. Lo stesso curatore AD avrebbe scritto nella relazione ex art. 33 l. fall. che non risulta provato alcun rapporto diretto della ST con i clienti.
La ST avrebbe percepito per la sua attività di consulenza per la CO.F.EUR. soltanto 60 milioni all'anno a fronte degli importi ben più rilevanti riconosciuti agli altri imputati ritenuti responsabili dei fatti di bancarotta.
Le dimissioni della ST con lettera 15.2.1993 sono state considerate prova della volontà di costituire prova documentale della sua estraneità ai fatti, ma in realtà il fatto di essersi recata successivamente all'ICCREA per ritirare titoli di rilevante valore, dimostrerebbe che essa non intendeva prendere le distanze dal gruppo in alcun modo. La lettera di dimissioni era conseguenza della fine del rapporto sentimentale con lo NO NI, anche se la ricorrente accettò di collaborare quantomeno alla redazione del bilancio 1992.
Quanto ai verbali informali relativi alla gestione del gruppo, redatti dalla segretaria Bordin, da cui secondo la Corte di merito risulterebbe il suo diretto coinvolgimento nella gestione complessiva del gruppo, da essi si ricaverebbe soltanto che la ST redigeva bilanci provvisori e di previsione, dava informazioni sull'attività svolta per la costituzione della SIM, richiamava i soci al rispetto della normativa civilistica in ordine alla copertura delle perdite. Non avrebbe fatto insomma altro che svolgere le sue mansioni di consulente.
Non vi sarebbe prova che la ricorrente fosse consapevole di indicare a bilancio dati non corrispondenti al vero e del fatto che le singole società non adempivano il mandato ricevuto dagli investitori e gli amministratori compivano atti di distrazione.
Non risponderebbe a verità la ritenuta qualità di socia di Progetto 23, per la quale non è stata levata alcuna imputazione, e della RI SI.
Quanto alla brochure di presentazione del gruppo, sarebbe la stessa sentenza impugnata a sottolineare a p. 176, che la ST vi è indicata come responsabile dell'area amministrativa e di controllo, funzioni che corrisponderebbero al ruolo di consulente. Il ritiro dei titoli all'ICCREA sarebbe un episodio isolato e la sentenza impugnata avrebbe errato nell'affermare, in difetto di prove, che la ricorrente avesse eseguito sistematicamente prelievi sino al marzo 1993. Del resto per lo specifico episodio alla ST erano state rilasciate apposite procure, a dimostrazione che non si trattava di condotta sistematica. Sarebbe inconferente il richiamo al fatto che la ricorrente non potesse essere ignara dell'esistenza di conti occulti presso la Cassa rurale di Crevalcore, quando in realtà essa si recò presso la Cassa soltanto per ricevere l'autorizzazione a ritirare i titoli all'ICCREA, e non risulta che i titoli afferissero a pretesi conti occulti.
La ST non avrebbe scelto il dott. LO quale amministratore di RI Fiduciaria e presidente del collegio sindacale di una non meglio definita ( dalla sentenza impugnata) società RI. Essa si sarebbe limitata ad indicare un valido commercialista da incaricare di svolgere le funzioni di controllo della SIM.
La presenza della ST alle riunioni del collegio sindacale di RI SI (dep. GG) dimostrerebbe soltanto che essa svolgeva il suo ruolo di consulente.
Non vi sarebbe stata un'attività sistematica di collaborazione al "sacco" del patrimonio liquido ancora presente a garanzia dei creditori nell'ultima fase di vita del gruppo, perché l'unico episodio ad essa riferibile sarebbe il ritiro dei titoli presso l'ICCREA.
La Corte avrebbe errato nel ritenere diverse circostanze indice del ruolo di gestore o di partecipe della gestione della ST, perché quanto alla negazione di aver saputo dal NI che la RI era già stata sospesa dall'attività, negazione ritenuta non credibile dalla Corte, in realtà non vi sarebbe mai stato un provvedimento di sospensione. Inoltre sarebbe illogico ritenere che la ST abbia mentito nel ritenere di non esser stata a conoscenza del trasferimento degli investimenti dei clienti da altre società del gruppo a CO.F.EUR., perché essa ha ammesso di aver predisposto la lettera con cui i fiducianti trasferivano le loro attività ed essa sarebbe stata a conoscenza soltanto dei trasferimenti effettuati su regolare mandato dei clienti. A questo proposito a nulla rileverebbe che la ST fosse presente presso la sede del gruppo, posto che non risulta che essa trattasse con i clienti. La prova che la Corte ha ricavato dal fatto che l'ufficio gestioni cui aveva fatto riferimento la ST nelle sue difese sarebbe stato fantomatico, non reggerebbe perché nel capo d'imputazione N) si fa riferimento al NI DR come responsabile della direzione dei capitali in gestione. Analoghe informazioni emergerebbero dalla brochure illustrativa. Risulterebbe dalla sentenza che degli investimenti continuava ad occuparsi l'agente di cambio CH RO, oltre a NO e VA NI. La ricorrente non avrebbe avuto accesso ai terminali che gestivano i conti dei clienti e ne generavano gli estratti conto. Essa aveva riconosciuto che le pervenivano i conti d'ordine, al fine della redazione del bilancio, ma tale circostanza sarebbe insufficiente per ritenere che essa fosse a conoscenza del passaggio incontrollato del risparmio gestito da RI Commissionaria alle altre società del gruppo.
La Corte di merito non sarebbe comunque giunta ad affermare che la ricorrente fosse a conoscenza delle attività illecite del gruppo, limitandosi a sostenere che non vi sarebbero elementi tali da spiegare perché non avrebbe dovuto essere informata. Non vi sarebbe insomma prova che la ricorrente fosse a conoscenza della diversa ed illecita destinazione del denaro investito dai risparmiatori. 2) le imputazioni di bancarotta di cui ai capi 14 ed N3 fanno riferimento, tra l'altro, al reato di cui agli artt. 223, comma 1, n. 1 l. fall. in relazione all'art. 2621 c.c.. Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite conseguente alle modifiche della disciplina dettata dall'art. 223 l. fall. da parte della legge 61/2002, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se fossero integrati gli elementi costitutivi della fattispecie previste dalle nuove norme incriminatrici e se sussistesse quindi continuità normativa con la vecchia disciplina. La sentenza impugnata non avrebbe effettuato alcun accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata ed il dissesto della società.
3) nel ravvisare la responsabilità ai soli fini civilistici della ST per il reato di associazione a delinquere di cui al capo H) la Corte di merito avrebbe motivato in termini illogici ed in violazione di legge. Ciò in quanto:
a) nel reato di associazione a delinquere parte offesa sarebbe esclusivamente lo Stato e non sussisterebbe situazione di plurioffensività.
b) la pronuncia sugli interessi civili presuppone necessariamente la condanna dell'imputato e l'accertamento della penale responsabilità, sì che non potrebbe aversi condanna al risarcimento del danno in presenza di una sentenza di proscioglimento con formula piena, come nella specie è avvenuto.
c) la procura rilasciata dalla parte civile AN all'avv. Roli non sarebbe stata valida per proporre impugnazione. La Corte di merito ha ritenuto diversamente perché essa conferisce all'avvocato "tutte le facoltà volute dalla legge per l'espletamento del presente mandato, nessuna esclusa". Peraltro la giurisprudenza ha chiarito che la procura speciale si presume conferita soltanto per un grado del giudizio, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa. L'impugnativa agli effetti civili sarebbe pertanto inammissibile. Vanno esaminati anzitutto i motivi di ricorso relativi all'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile AN ed all'ammissibilità della costituzione della predetta parte civile. L'art. 100, co. 3, c.p.p. dispone che la procura speciale rilasciata al difensore di una parte privata diversa dall'imputato si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Questa Corte (Sez. IV, 16.9.2003, nr. 35566, Silveira, rv. 226031), in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che per l'impugnazione proposta dal difensore della parte civile è necessaria una procura specificamente conferita, la quale, indipendentemente dal tenore formale dell'atto, va ritenuta sussistere in ogni caso in cui sia possibile desumere sul piano sostanziale l'implicito conferimento del mandato a promuovere, se necessario, il procedimento di gravame. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 1 c.p.p. il rilascio di "procura speciale al fine della costituzione di parte civile, di difesa e rappresentanza in giudizio nel procedimento penale contro ... in ogni stato e grado del giudizio, conferendo al... difensore ogni facoltà di legge. La Corte di merito (p. 276 e ss.) ha osservato che la formula usata in cui si precisa che "nessuna facoltà è esclusa", se valutata con riferimento al giudizio di primo grado, è priva di contenuto posto che in tale grado la parte civile è priva della facoltà di esprimere opzioni particolari, come quella del rito abbreviato o del patteggiamento. Ne ha derivato che la formula impiegata non può che significare che s'intende conferire al difensore anche la facoltà d'impugnare.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Questa Corte ha già affermato che dal principio che il mandato ad impugnare, pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuto nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia conferito in modo espresso, consegue che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con 'ogni facolta'' prevista dalla legge ( Sez. 2^, 13.11.2002, nr. 38122, P.M. c. Vitelli, rv. 222854). Il fatto che, a norma dell'art. 76, co. 2, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, implica soltanto l'acquisizione di tale posizione soggettiva per tutta la durata del procedimento, con facoltà di partecipazione e difesa, salvo le ipotesi di esclusione o revoca della costituzione, ma non vale di per sè a conferire al difensore il ben diverso e autonomo potere di impulso processuale consistente nella facoltà di impugnare la sentenza assolutoria che abbia definito il giudizio favorevolmente all'imputato.
Nè l'espressione generica, contenuta nella procura, "conferendo ogni facoltà di legge", può ritenersi, pur nella sua ampiezza, espressiva del potere di impugnare, giacché, riguardata con il tenore complessivo del documento, rappresenta nient'altro che una clausola di stile in riferimento alla attività di costituzione, assistenza e difesa, da esercitarsi con tutte le facoltà consentite per l'efficace espletamento dei compiti indicati nell'atto: essa perciò è insuscettibile di implicare gli estremi di un mandato comprensivo anche del potere d'impugnazione.
L'appello della parte civile AN va dunque dichiarato inammissibile e per l'effetto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla condanna della ST al risarcimento dei danni ed alle spese per il reato di cui al capo H). Gli ulteriori profili dedotti dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso restano assorbiti.
Per quanto attiene alla censura relativa alla mancata valutazione da parte della Corte di merito dell'intervenuta modifica del testo dell'art. 223, comma 2, n. 1 l. fall. e del difetto di continuità normativa tra vecchio e nuovo testo della norma (2^ motivo di ricorso), giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 marzo 2003, AN e altri, hanno affermato il principio, cui il Collegio ritiene di adeguarsi, secondo il quale la riformulazione degli artt. 2621 c.c. e 223, co. 2, n. 1 l. fall. ad opera dell'art. 1 D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente previsti, ma ha determinato una successione di leggi, con effetto parzialmente abrogativo in relazione ai fatti commessi prima della riformulazione, che non integrano le nuove fattispecie incriminatrici. Com'è noto la nuova ipotesi contravvenzionale introdotta dall'art. 2621, co. 3 e 4, nuovo testo dispone che " La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta". Analoga esclusione della punibilità è prevista nell'ipotesi di delitto punibile a querela di parte prevista dall'art. 2622, nuovo testo. La già ricordata decisione delle Sezioni Unite ha ritenuto che la riformulazione dell'art. 2621 c.c. (ed il discorso evidentemente vale anche per l'ipotesi di cui all'art. 2622) non abbia comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente previsti, ma abbia determinato anche in questo caso una successione di leggi, con effetto parzialmente abrogativo in relazione ai fatti commessi prima della riformulazione che non integrano le nuove fattispecie incriminatrici.
La sussistenza degli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa costituisce dunque requisito perché si possa affermare la continuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina e la conseguente punibilità dei fatti pregressi. L'introduzione di un elemento specializzante rispetto alla fattispecie precedentemente prevista dalla norma incriminatrice comporta che il fatto in cui tale elemento specializzante non sia ulteriormente previsto cessi di essere considerato dalla legge come reato, con la conseguenza che in tal caso dovrà trovare applicazione l'art. 2, co. 2, c.p.. Nel caso in esame gli importi oggetto di falsa rappresentazione in bilancio indicati nei capi d'imputazione 14, N3, sono di tale entità da consentire di affermare che il superamento delle soglie di punibilità previste dalla nuova norma incriminatrice è stato certamente oggetto di contestazione. Si consideri in proposito che il capo 14 fa riferimento all'ingente raccolta di denaro effettuata nel 1988 da RI Commissionaria s.p.a., che il capo II quantifica in 19.600 milioni, e che il capo N3 fa riferimento alla partecipazione EF, ancora indicata nel bilancio 1990 di RI SI p.a., per oltre 1,5 miliardi di lire. L'art. 223, comma 2, n. 1 legge fall., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 61/2002, richiede che la condotta di falso prevista dagli artt. 2621, 2622 e ss. abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, anche in questo caso introducendo un elemento specializzante rispetto alla fattispecie precedentemente prevista dalla norma incriminatrice. In entrambi i capi d'imputazione si assume che lo stato di dissesto fosse già esistente e che le false comunicazioni sociali siano state poste in essere allo scopo di nasconderlo, con ciò peraltro consentendo alle società fallite di proseguire l'attività, aggravando la situazione in atto e dunque contribuendo a cagionare il dissesto. Deve infatti ritenersi che rientri nell'ambito della causazione del dissesto l'attività che ne provoca l'aggravamento.
Va conclusivamente affermato che nelle imputazioni mosse alla ricorrente erano già ritualmente contestati gli elementi introdotti dalla nuova disciplina e che su di essi il giudice di merito ha ritualmente pronunciato, sì che nella specie non può trovare applicazione il principio sancito dall'art. 2, comma 2, c.p.. Per il resto la complessa censura mossa dalla ricorrente alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata (1^ motivo di ricorso) non è fondata.
Va premesso che sotto molteplici profili il gravame censura la ricostruzione dei fatti cui è pervenuto il giudice di merito, formulando ipotesi alternative. Esula peraltro dai poteri della Corte di Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, rv 210566), nonché la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 2.7.1997, n. 6402, Dessimone e altri, rv 207944). Conseguentemente il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori ( essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo del provvedimento impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, rv 212565; sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, rv 206104).
Tanto premesso, va detto che nella sostanza la ricorrente afferma di aver svolto soltanto attività di consulente contabile ed amministrativa e di non esser mai stata a conoscenza delle illecite operazioni di dirottamento dei fondi provenienti dalla clientela degli investitori dall'investimento richiesto, che doveva essere effettuato su titoli a reddito fisso, su operazioni speculative, e del trasferimento della liquidità ottenuta dai risparmiatori da una società all'altra del gruppo. La sentenza impugnata non avrebbe dimostrato l'esistenza di uno specifico apporto della ricorrente all'attuazione del disegno criminoso, indispensabile per configurare il concorso dell'extraneus nei fatti di bancarotta. In proposito va ricordato il rilievo espresso dai giudici di primo grado ( p. 150 sent. Trib. Ferrara) che hanno osservato che la responsabilità della ST, come di ZO, LL, DI, NI NO e VA, non può essere valutata considerando soltanto il ruolo istituzionale assunto, perché il coinvolgimento nelle attività del gruppo andava al di là della presenza od assenza di un'etichetta nominale ed al di là dei confini di una precisa denominazione sociale.
La sentenza impugnata con un'ampia motivazione (pp. 240-249) ha dimostrato che la ST:
1) ha avuto una posizione centrale che le consentiva di osservare e conoscere le vicende dell'intero gruppo RI, risultando consapevole della realtà effettiva della gestione delle società e del portafoglio clienti da parte dei fratelli NI. 2) non soltanto ha compreso e condiviso l'amministrazione apparente e reale delle società, ma ha fornito il proprio consapevole apporto causale, assumendo pertanto il ruolo di concorrente. È stato sottolineato sia dalla sentenza impugnata che dai primi giudici che la ricorrente, che ha rivestito non soltanto la qualifica di membro del consiglio di amministrazione di RI s.p.a. per nove mesi, ma anche di membro del consiglio d'amministrazione di RI Fiduciaria dal giugno 1989 al maggio 1993, nella qualità di consulente contabile e responsabile dei servizi amministrativi, ha avuto anche il compito di predisporre i ed. bilancini di verifica delle società, vale a dire la bozza di bilancio destinata ad essere discussa ed approvata dal consiglio di amministrazione. Tali bilanci sono comprensivi dei conti d'ordine che, in una società che amministra il denaro affidatole dai clienti a scopo d'investimento, hanno un ruolo fondamentale, perché in essi deve essere inserita la massa amministrata. Correttamente la sentenza impugnata, come già i giudici di primo grado, non hanno creduto alla ST quando essa ha affermato di non aver saputo nulla della gestione del patrimonio dei terzi e di non aver potuto verificare la corrispondenza tra investimenti e depositi. Del resto, come ha sottolineato la sentenza di primo grado, non soltanto tale dato non poteva non essere accertato dalla ricorrente, in ragione del suo carattere fondamentale, ma addirittura per RI Fiduciaria la ST ha ammesso che tale dato risultava dalla contabilità. Ancora è stato rilevato che la ST non è credibile quando afferma di non esser stata a conoscenza del concreto modus operandi di RI Commissionaria s.p.a. e di come venissero ripianate le perdite. La stessa ricorrente (cfr. sentenza primo grado, p. 163) ha ammesso nel corso del suo esame che la società si comportava come una fiduciaria di fatto che raccoglieva risparmi tra gli investitori e li gestiva.
Per quanto concerne RI Fiduciaria, di cui la ricorrente fu come s'è detto, componente del consiglio di amministrazione dal giugno 1989 al maggio 1993, risulta dalle sentenze impugnate che la ST seguì, per sua stessa ammissione, le problematiche relative alla sospensione dell'attività a seguito dei provvedimenti Consob, verificò a campione la posizione dei clienti, elaborò addirittura la bozza della lettera ai clienti per il trasferimento degli investimenti in RI SI, partecipò alla decisione di chiudere l'attività della società perché giudicata antieconomica rispetto alla costituzione di RI SI s.p.a., controllò il ripianamento delle perdite. Tutti questi dati emergono dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del suo esame, e sono incompatibili con l'affermazione di non aver svolto il ruolo di amministratore e di non aver controllato da dove provenissero i soldi per la copertura delle perdite di bilancio.
Dai verbali informali delle riunioni del ed. consiglio di amministrazione del gruppo, redatti dalla segretaria Laura Bordin (che li ha confermati in sede testimoniale) emerge un ruolo attivo della ricorrente nel richiamare i consiglieri alla necessità di ricoprire le perdite di bilancio, nell'illustrare i costi di gestione, nell'aggiornare sullo stato della procedura per l'iscrizione della SI.
Diffusamente la sentenza d'appello, come già quella di primo grado, confuta le tesi difensive esposte dalla ricorrente in ordine al ruolo della cooperativa CO.F.EUR. che a suo dire avrebbe dovuto operare nel settore immobiliare. È stato sottolineato che non risulta nessuna attività d'investimento immobiliare di CO.F.EUR. e che la ST non poteva non saperlo, stante il suo ruolo di consulente contabile, contabilità, che doveva essere nota alla ricorrente, evidenzia movimenti del tutto analoghi a quelli di una SI ed ancora risultano frequenti trasferimenti di somme tra CO.F.EUR. e la SI, mentre la rete dei promotori finanziari è la stessa, fatti questi che non potevano sfuggire al consulente contabile.
Per quanto concerne il ritiro dei titoli all'ICCREA la ST - risulta dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado - sapeva (lo dichiara essa stessa) che i NI avevano dei conti alla Cassa rurale di Crevalcore e la ricorrente dichiara di non essersi stupita per l'ammontare dei titoli, considerandoli risparmi privati. I titoli peraltro erano depositati su conti intestati rispettivamente alla RI SI ed alla CO.F.EUR., sì che la ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole dell'irregolarità dell'operazione di ritiro, non trattandosi di conti personali dei fratelli NI. La teste NO, si è osservato, ha dichiarato che la ST era a conoscenza dell'esistenza dei conti segreti.
In conclusione la sentenza impugnata, come quella di primo grado, hanno ampiamente dimostrato la perfetta conoscenza da parte della ricorrente dell'illecita gestione del denaro versato dai risparmiatori e dell'attività delle varie società del gruppo, in un con lo specifico apporto rappresentato dall'attività di consulenza e gestione sotto il profilo amministrativo, culminato con il ritiro dei titoli presso l'ICCREA per un importo elevatissimo, titoli che servivano a precostituire la provvista per finanziare l'imminente fuga dei principali responsabili.
Non sussiste dunque il lamentato vizio di difetto ed illogicità della motivazione.
4. Il ricorso di AL GO.
DI GO ha formulato sei motivi di ricorso:
1 ) Travisamento del fatto, errata interpretazione delle risultanze processuali, difetto e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che le operazioni transitate sul conto personale di cui il DI fu cointestatario insieme al NI NO fino al settembre 1988 fossero riferibili a somme provenienti dal conto Rolo della C.S.F. ( 7 miliardi di cui 3.809 milioni versati a favore di alcuni agenti di cambio e 2. 868 milioni utilizzati per rimborsi a clienti). Il conto non sarebbe stato utilizzato per la gestione C.S.F., ma per la personale attività di remisier svolta dal DI e dal NI. Le somme furono prelevate dal conto presso il Rolo della C.S.F. soltanto perché vi erano state versate per errore. Non sarebbe vero che il DI avesse conferito nella C.S.F. un consistente numero di risparmiatori che a lui facevano capo, contributo che avrebbe costituito la premessa indispensabile per il modus operandi poi seguito dalla società nella gestione del risparmio investito. Tantomeno il DI avrebbe fornito altro contributo, curando il settore informatico della gestione. Il DI in realtà avrebbe portato in C.S.F. un numero limitato di risparmiatori e non avrebbe curato il settore informatico.
Con riferimento all'operazione AS il ricorrente afferma che risponde a verità che egli, quale amministratore unico di C.S.F., tenne i rapporti con il AS, ma nega che le operazioni fossero speculative, trattandosi di correnti operazioni di borsa. Non vi sarebbe prova che il ricorrente avesse materialmente consegnato al AS circa tre miliardi di lire, perché ciò sarebbe avvenuto a mezzo banca, con regolari fissati bollati. I rilievi a carico del DI contenuti nel memoriale di NO NI non sarebbero utilizzabili perché mai confermati da quest'ultimo in dibattimento nel contraddittorio delle parti.
Il DI avrebbe percepito il compenso di 404 milioni quale emolumento dovutogli per la sua attività di amministratore di C.S.F., oltre che di anticipo sugli utili e ricavo per la cessione della quota di C.S.F. Mai avrebbe percepito l'ulteriore somma di 600 milioni.
Quanto alla costituzione della Margia s.r.l. con la moglie la Corte di merito avrebbe affermato che la società fu destinataria della somma di 3 miliardi in base ad una prova logica priva di ogni consistenza, nell'assoluto difetto di ogni indizio. Gli incrementi di capitale erano il frutto dell'attività libero-professionale del DI, del patrimonio familiare, dei proventi percepiti da C.S.F. quale amministratore unico, di investimenti finanziari. Anche l'affermazione della Corte che il DI violò i suoi doveri di amministratore non tenendo una contabilità che tenesse conto di tutte le operazioni eseguite per conto della società, comprese quelle transitate sul conto cointestato con il NI, sarebbe sfornita di fondamento.
2) La sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità del DI per i fatti di bancarotta senza tener conto che la sua attività era cessata anni prima del fallimento. L'affermazione che il DI creò le premesse per la determinazione dell'AN che, ingigantendosi con il passar del tempo, avrebbe causato il dissesto, sarebbe immotivata. Mancherebbe la prova che la condotta del DI sia stata concausa del dissesto.
3) La Corte avrebbe dovuto tener conto del fatto che la pluralità di fatti di bancarotta andava ricondotta ad unità, sotto il profilo della sussistenza di un unico reato.
4) La sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere al ricorrente l'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p.. 5) Nel determinare la misura della pena la Corte di merito non avrebbe valutato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. partendo da una pena base (cinque anni di reclusione) troppo elevata. 6) Tutti i reati per cui è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente sarebbero prescritti.
I motivi non sono fondati.
Al DI è contestato il reato di cui agli artt. 223, comma 1, n. 2, e 216, comma 1, n. 1 e 2 l. fall.. In particolare è contestato di aver cagionato il fallimento di C.S.F. per effetto di operazioni dolose rappresentate dall'aver illegalmente sollecitato la raccolta di pubblico risparmio, dall'aver violato costantemente l'impegno assunto da C.S.F., quale mandataria, di acquistare per conto dei clienti titoli azionari o altri titoli pubblici o privati, effettuando invece il DI ed il NI l'acquisto per conto proprio e nell'aver continuato la raccolta, non richiedendo la dichiarazione di fallimento, quando sul finire del 1988 si era evidenziata una perdita di circa 15 miliardi di lire. A ciò si aggiunge la distrazione e la dissipazione di ingenti somme di denaro e l'occultamento della documentazione contabile allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
In ordine al primo motivo è sufficiente osservare, come si è già sottolineato con riguardo al ricorso della ST, che esula dai poteri della Corte di Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto nonché la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado hanno ricostruito le vicende del conto nr. 5093060/01/05 aperto presso la Banca Commerciale di Cento ed intestato al DI ed al NI NO. Dai movimenti del conto relativi agli anni 1987 e 1988, documentati dagli estratti conto bancari, risultano uscite rilevanti a favore di agenti di cambio ed entrate provenienti sia da altri conti della C.S.F. sia direttamente dagli investimenti dei risparmiatori. I movimenti in entrata ed uscita ammontano a decine di miliardi. Correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto che la destinazione del denaro raccolto per fini diversi dagli ordini dei clienti e per una gestione personale, posta in essere per il tramite di un conto nero, non facente parte della contabilità ufficiale della società, implichi la distrazione dal patrimonio sociale di somme che ivi dovevano essere gestite, distrazione che si è tradotta in una perdita secca perché le operazioni speculative ebbero esito negativo, sì che il denaro investito andò perduto.
Quanto all'operazione AS allo stesso risultano confluire somme ingenti, come lo stesso ricorrente riconosce, sia pur sottolineando che i trasferimenti furono effettuati tramite movimenti bancari. Anche in questo caso i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente in carico al DI la distrazione di circa tre miliardi, consegnati al AS ed interamente perduti nelle operazioni speculative (tale è la natura delle operazioni di borsa) poste in essere.
La sentenza impugnata ha rilevato che la somma di 404 milioni erogata al DI a titolo di compenso per assistenza informatica e marketing non trova corrispondenza nell'attività effettivamente svolta dal ricorrente. Del pari la somma di 600 milioni pure erogata al DI è priva di giustificazione. Correttamente è stata pertanto ritenuta la distrazione.
La vicenda della s.r.l. Margia, costituita tra il DI e la moglie LI MA RA, vede effettuare un aumento di capitale da 20 milioni ad un 1 miliardo, finanziato con risorse già esistenti presso la società, in parte rappresentate da attività immobiliari ed in parte da un conferimento infruttifero dei soci. Queste disponibilità non possono derivare dal patrimonio personale del DI o della moglie, alla luce delle modestissime entrate risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Correttamente pertanto la Corte di merito ha ritenuto che le disponibilità affluite in Margia derivassero da somme distratte da C.S.F..
Infine la prova della tenuta della contabilità in modo tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari è per tabulas, in ragione della già ricordata esistenza di un conto nero. Del tutto corretta è poi l'affermazione della Corte di merito della sussistenza del nesso di causalità tra la condotte sopra descritte ed il dissesto di C.S.F., tenuto conto che, com'è stato ampiamente evidenziato dai giudici di merito, in particolare dalla sentenza del Tribunale di Ferrara, per effetto delle varie operazioni si determinò un'ingente perdita che non provocò immediatamente il fallimento della società soltanto perché il dissesto venne celato con il trasferimento dell'attività in capo alle altre società del gruppo RI e con il soddisfacimento dei risparmiatori per il tramite di denaro ricavato dai versamenti effettuati dai fiducianti delle altre società del gruppo. Di ciò la Corte di merito ha tenuto conto osservando che la condotta del DI creò le premesse di quell'AN che andò ingigantendosi con il passar del tempo. La Corte ha considerato l'autonomia dei singoli fatti di bancarotta per i quali è stata ritenuta sussistente la responsabilità del ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, e correttamente non ha applicato la disciplina della continuazione, ma l'aggravante prevista dall'art. 219 l. fall., trattandosi di vicende riferibili tutte al dissesto di un'unica società, la C.S.F.. Ancorché la Corte d'appello non abbia espressamente motivato in ordine alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. va osservato che l'entità delle somme distratte o dissipate e soprattutto delle somme sborsate dai clienti di C.S.F. destinate ad operazioni di pura speculazione ed andate irrimediabilmente perdute, situazione puntualmente messa in luce dalla sentenza impugnata, implica necessariamente, in ragione del ruolo svolto dal ricorrente, l'esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante in parola.
Nel considerare la gravita dei fatti in una con l'assenza di precedenti penali e con la brevità della collaborazione con il NI NO, la Corte ha fatto puntuale applicazione dei parametri dettati dall'art. 133 c.p. per la determinazione della pena. Infine la pena edittale dei reati di bancarotta per cui è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente esclude, avuto riguardo alla data in cui è stato dichiarato il fallimento di C.S.F. (27.1.1994), poi convertito in liquidazione coatta amministrativa, che sia maturata la prescrizione.
5. Il ricorso di AN DO.
ZO DO è stato condannato per i reati di cui all'art. 223, comma 1, n. 2 per aver cagionato il fallimento di C.S.F. per effetto di operazioni dolose (capo A1, lett. a e c) e per aver cagionato il fallimento della società Progetto 23, poi RI SIM p.a. (capo N1, lett. a e lett. e).
Il ricorrente deduce manifesta illogicità di motivazione. Con riferimento alla vicenda C.S.F. la Corte avrebbe ammesso che il ZO non era a conoscenza del "buco" di 15 miliardi e di conseguenza nulla sapeva del conto corrente segreto aperto da NI e DI ed avrebbe accertato che il ricorrente non aveva concorso nel violare l'impegno assunto da C.S.F. di acquistare per conto dei clienti titoli azionari od altri titoli pubblici, l'acquisto avvenendo invece per conto proprio. Su queste premesse sarebbe del tutto contraddittorio ritenere sussistente la responsabilità per il capo A1, lett. a) dove si contesta al ricorrente di aver provocato il fallimento sollecitando illegalmente la raccolta di pubblico risparmio, effettuando la raccolta presso i risparmiatori con modalità che si risolvevano in un mero prestito fruttifero. Se il ZO ignorava l'attività criminale posta in essere dal NI e dal DI non poteva essere condannato in concorso con gli stessi per questi medesimi fatti. Analogo ragionamento secondo il ricorrente vale per i capi N1 a) ed e). La società RI SI nacque dopo l'uscita dal ZO dalla Progetto 23. Egli cedette le proprie quote nel maggio 1990. Pertanto il ZO non potrebbe rispondere di aver omesso di chiedere il fallimento della RI SI pur in presenza di dati di bilancio che lo imponevano, procedendo invece al ripianamento delle perdite con denaro sottratto agli investitori delle altre società del gruppo. Analoga accusa riguarda la Progetto 23, ma nel bilancio 1989, l'unico approvato quando il ZO era ancora membro del consiglio d'amministrazione, la perdita era modesta e vi erano prospettive future vantaggiose.
Il ZO non potrebbe aver violato gli obblighi di cui all'art. 6 legge 1/1991, perché egli era uscito dalla società molto prima che la legge entrasse in vigore.
Il ricorso non è fondato.
Per quanto attiene al capo A1, la sentenza impugnata ha precisato (p. 204) che il ZO era tra i soci fondatori di C.S.F. e che pertanto era conscio della situazione in cui operava la società, violando gli obblighi relativi agli impegni cui dovevano essere destinate le somme versate dai clienti. Egli infatti, come gli altri soci fondatori, conferì un consistente pacchetto di clienti, in precedenza acquisito con altre attività, che gestì con modalità che C.S.F. strutturalmente non era in grado e non era autorizzata a riconoscere. Ciò perché riconoscere ai clienti un interesse precostituito esponeva la società a grossi rischi a fronte di investimenti effettuati con metodi speculativi. Questo sistema di gestione non riguardò soltanto le somme affluite sul conto segreto, ma l'intera gestione di C.S.F., come sia la sentenza impugnata che quella di primo grado hanno messo ben in luce.
Per quanto attiene invece a Progetto 23 ed a RI SI va premesso che il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del ZO esclusivamente per il reato di cui al capo N-N1 a), vale a dire per l'uso del denaro dei clienti per ripianare le perdite della società rilevate nel bilancio relativo all'anno 1989, denaro proveniente dai clienti della C.S.F. e della RI Commissionaria, uso deviato che ha contribuito ad estendere l'AN (p. 154 sent. 1^ grado;
p. 206 sent. impugnata).
Il Tribunale ha osservato che, prima di uscire dalla Progetto 23, ZO e LL, quali componenti del consiglio di amministrazione, approvarono il bilancio relativo all'anno 1989 dove si dava atto che la copertura delle perdite veniva effettuata mediante rinuncia da parte degli azionisti della società ai finanziamenti infruttiferi effettuati precedentemente, mentre in realtà nessun finanziamento era mai stato effettuato dal ZO e dal LL, per cui di fatto la copertura delle perdite avveniva con il denaro degli investitori.
Ne deriva che il ZO non ha riportato condanna per il reato di cui al capo N-N1 a) per i fatti successivi all'assunzione da parte della società della denominazione RI SI e che nessun addebito è stato ritenuto sussistente per il capo N1 e). Le ulteriori censure del ricorrente, secondo il quale la perdita di bilancio evidenziata per l'anno 1989 dalla società, ancora denominata Progetto 23, sarebbe stata modesta, si traducono in una diversa valutazione delle risultanze processuali, come tale inammissibile in questa sede.
6. Il ricorso di TR OM.
TR OM è stato condannato per i reati di cui all'art. 223, comma 1, n. 2 per aver cagionato il fallimento di C.S.F. per effetto di operazioni dolose - capo A1, lett. a) e lett. c) e per aver cagionato il fallimento della società Progetto 23, poi RI SIM p.a. - capo N1, lett. a), b) c).
Il LL deduce:
1) difetto di motivazione sullo specifico motivo d'appello con cui il ricorrente aveva contestato la sua qualità di socio, asseritamente occulto, della s.r.l. C.S.F. dalla costituzione nell'estate del 1987 sino al 1990. Ciò con riferimento all'imputazione di cui al capo A1) 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento dei fatti per aver ritenuto la responsabilità del LL per i fatti di cui al capo A1, lett. a) e c), pur avendo assolto il ricorrente dalle restanti imputazioni di cui ai capi A3 ed A4 cioè per aver occultato la documentazione contabile relativa ai fondi gestiti attraverso i conti correnti occulti ed attraverso operazioni non potute accertare dal curatore del fallimento C.S.F. e per aver falsificato i bilanci esponendo utili e crediti inesistenti. Il LL, assolto da queste imputazioni, non poteva sapere nulla delle operazioni illecite del NI e del DI. Con riferimento alle imputazioni di cui al capo N1 relative alla società Progetto 23, poi RI s.p.a., il LL, assolto dalle imputazioni di cui ai capi D) ed E), non poteva essere consapevole delle finalità illecite delle operazioni societarie di Progetto 23 nel momento in cui era divenuto componente del consiglio di amministrazione.
Inoltre l'apparente regolarità della gestione delle varie società escludeva che il LL potesse essere consapevole, sul piano del dolo, dell'illiceità delle operazioni. Sarebbe anche illogico affermare che le operazioni di acquisizione di altre società sarebbero state eseguite con denaro affidato dai clienti, in quanto il dissesto non si sarebbe verificato se gli esborsi avessero avuto una diversa copertura.
3) illegittimo diniego di prova rilevante ( CTU) richiesta nei motivi d'appello, essendo incomprensibile la motivazione della Corte di merito che la richiesta non sarebbe posta a fondamento di precise censure, riallacciandosi invece essa a quanto esposto nel precedente motivo di ricorso.
4) violazione di legge, difetto ed illogicità della motivazione per aver ritenuto la responsabilità del LL soltanto in base alla sua ritenuta qualità di socio occulto della C.S.F., senza dimostrare la sua qualità di amministratore di fatto o di extraneus concorrente. Per l'imputazione di cui al capo N1 sarebbe mancata la prova del collegamento tra la presenza del LL nel consiglio di amministrazione di Progetto 23 per due mesi ed i fatti contestati. Il ricorso non è fondato.
In ordine alla qualità di socio occulto della s.r.l. C.S.F. la sentenza impugnata, per quanto non espressamente confutato, ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, che ha affermato espressamente che esistevano indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione del LL alla società (p. 75). Il Tribunale ha dato atto che il LL aveva dichiarato di esser stato coinvolto nel nuovo gruppo societario per l'influenza di VI OL, suo superiore gerarchico in Interbancaria alla pari del ZO;
che le stesse persone erano comparse come soci sia in C.S.F. sia in Progetto 23; che il LL non aveva versato denaro per entrare a far parte di C.S.F. ed in Progetto 23 facendo valere il credito maturato grazie al trasferimento alle nuove società del loro portafoglio clienti;
che la partecipazione non poteva che essere occulta, perché il LL collaborava ancora con Interbancaria. In sostanza se si tiene conto che l'attività del gruppo RI iniziò con C.S.F., mentre le altre società furono costituite successivamente per nascondere la perdita che si veniva determinando con l'impiego dei capitali dei clienti con attività speculative e per pagare i vecchi clienti con il denaro fresco versato dai nuovi e che il LL fu presente sin dall'inizio, alla pari di tutti gli altri imputati che provenivano da Interbancaria, ben si comprende che il LL non poteva non essere socio, sia pur occulto, di C.S.F.. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale e con esso la sentenza impugnata vanno pertanto condivise.
Va poi osservato che, come già si è rilevato per il ZO, la sentenza impugnata ha precisato (p. 204) che il LL era tra i soci fondatori di C.S.F. e che pertanto era conscio della situazione in cui operava la società, violando gli obblighi relativi agli impegni cui dovevano essere destinate le somme versate dai clienti. Anche il LL, infatti, come gli altri soci fondatori, conferì un consistente pacchetto di clienti, in precedenza acquisito con altre attività, che gestì con le modalità che C.S.F.
strutturalmente non era in grado e non era autorizzata a riconoscere. Ciò perché riconoscere ai clienti un interesse precostituito avrebbe esposto la società a grossi rischi a fronte di investimenti effettuati con metodi speculativi. Questo sistema di gestione non riguardò soltanto le somme affluite sul conto segreto, ma l'intera gestione di C.S.F., come sia la sentenza impugnata che quella di primo grado hanno messo ben in luce. Non vi è pertanto contraddittorietà di motivazione tra le assoluzioni pronunciate dalla Corte per le restanti imputazioni di cui al capo A1 e la ritenuta responsabilità per i fatti di cui alle lettere a) e c) dello stesso capo.
Per quanto concerne il capo N1 la sentenza impugnata ha correttamente messo in luce (p. 205) che il LL era divenuto socio e componente del consiglio di amministrazione di Progetto 23 senza sborsare una lira, e che egli condivise la scelta che al ripianamento delle perdite si provvedesse prelevando liquidità dalla provvista precedentemente versata dai clienti di C.S.F. e di RI Commissionaria. La liquidità non poteva derivare da finanziamenti infruttiferi dei soci, perché tali finanziamenti in realtà non esistevano. Di ciò il LL, vale a dire uno dei presunti finanziatori, non poteva non essere a conoscenza. E correttamente la sentenza impugnata ha sottolineato che, nella comprovata assenza di fonti di liquidità alternative (ed il giudizio della Corte si fonda sugli accertamenti compiuti dai curatori dei fallimenti), il LL, alla pari degli altri soci non poteva ignorare che i ripianamenti erano tratti proprio dalla liquidità versata dai risparmiatori, che non avrebbe potuto essere intaccata. La dimensione delle operazioni e l'entità del dissesto, trasferito da una società all'altra mano a mano che peggiorava la crisi del gruppo, sempre secondo lo stesso metodo - nella sostanza una vera e propria catena di S. NT - era tale che il LL alla pari degli altri imputati non poteva ignorare i fatti, pur in presenza di una contabilità formalmente corretta. Del tutto correttamente la Corte di merito ha respinto la richiesta di c.t.u. contabile avanzata in sede d'appello. È esatto il rilievo che il ricorrente non ha specificato su quali specifiche poste di contabilità e bilancio tale perizia avrebbe dovuto essere effettuata. Soprattutto ai sensi dell'art. 603 c.p.p. la rinnovazione del dibattimento non va disposta ove il giudice ritenga, con motivazione congrua come nel caso di specie, di essere in grado di decidere allo stato degli atti. Infine va sottolineato che la responsabilità del LL è stata affermata dalla Corte non soltanto in relazione alla sua qualità di socio di Progetto 23, ma in ragione del fatto che egli certamente sapeva che la provvista fornita dai risparmiatori era gestita in modo scorretto, vuoi perché faceva parte del consiglio di amministrazione vuoi perché aveva portato egli stesso un considerevole pacchetto di soci, sì che ha fornito uno specifico apporto alla condotta illecita dei concorrenti, astenendosi dall'attivarsi in senso contrario nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione ed anzi collaborando fattivamente proprio in ragione dell'apporto di clientela assicurato.
7. Il ricorso di ZO, ZO e PE.
I ricorrenti ZO GO, ZO NZ, PE IEluigi deducono:
1) difetto ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 223, comma 2, n. 2 (capo N1 - lett. d) relativa alla società Progetto 23, poi RI SI s.p.a., perché la sentenza impugnata ha così statuito, pur avendo affermato che non vi è prova del concorso dei ricorrenti nelle condotte falsificatorie descritte. Si sottolinea che il capo N1 lett. d) richiama soltanto i fatti di cui al capo N2, vale a dire le condotte falsificatorie da cui i ricorrenti sono stati assolti.
2) violazione dell'art. 223 l. fall. in relazione all'art. 6 e 14 legge 1/1991 nonché difetto ed illogicità della motivazione. La Corte di merito ha ritenuto la responsabilità di ZO, DR e ZO in riferimento al capo N1 lett. e) per aver violato gli obblighi previsti dall'art. 6 lett. a-b-c-d-f legge 1/1991 causando così il fallimento di RI SI s.p.a. Si sottolinea che gli obblighi previsti dall'art. 6 citato fanno riferimento alla società d'intermediazione e dunque agli amministratori e non ai promotori finanziari.
3) violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli artt. 74 c.p.p. e 240 l. fall. in relazione alla ritenuta ammissibilità
dell'appello della parte civile AN ed alla ritenuta condanna al risarcimento del danno. La parte civile sarebbe creditore soltanto di CO.F.EUR. e non di RI SI, con la conseguenza che egli non potrebbe vantare azione di danni nei confronti dei responsabili della bancarotta di RI SI.
4-5) violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento agli artt. 74 c.p.p. e 416 c.p. in relazione alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di associazione a delinquere. Difetterebbe la legittimazione della parte civile AN a domandare il risarcimento dei danni trattandosi di reato contro l'ordine pubblico. Il danno patito inoltre sarebbe ricollegabile non al reato di cui all'art. 416 c.p., ma ai reati fine. 6) Violazione di legge in relazione agli artt. 100 e 76 c.p.p. perché l'avv. Roli procuratore della parte civile AN era privo di specifica procura ad impugnare la sentenza di assoluzione di primo grado.
Il sesto motivo è fondato per le ragioni già esposte con riferimento alla ricorrente ST, dovendosi ritenere l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile AN. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per quanto concerne la condanna del ZO, del PE e del ZO al risarcimento dei danni e delle spese a favore delle parti civili per i reati di cui al capo H) e di cui ai capi N1 lett. d) seconda parte e lett. e). I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.
8. Il ricorso di LO NZ, GG IN, NA IE PE. I ricorrenti LO NZ, GG IN, NA IE PE, tutti sindaci della fallita RI SI s.p.a. sono stati ritenuti responsabili dalla sentenza impugnata ai soli fini civili per i reati di cui al capo N1, lett. d) seconda parte, lett. e, N2, 1^ capoverso ed N3, prima parte. Si tratta delle imputazioni relative all'aver cagionato il dissesto della società fallita per effetto di operazioni dolose, alle distrazioni ed alla bancarotta fraudolenta documentale.
I primi quattro motivi di ricorso riguardano l'ammissibilità degli appelli proposti dalle parti civili. Più specificamente si deduce:
1) violazione degli artt. 591, comma 1, e 652 c.p.p.. Gli appelli delle parti civili erano preclusi dal giudicato penale ai sensi dell'art. 652 citato.
2) violazione di legge in relazione agli artt. 240 l. fall., 185 c.p., 74 c.p.p., 81, comma 1, e 591, comma 1, lett. a), e comma 2,
c.p.p. Gli appelli delle parti civili erano inammissibili perché le stesse erano sprovviste di legitimatio ad causam in quanto ne' persone offese ne' terzi danneggiati dal fallimento di RI SI, ma piuttosto dal fallimento di CO.F.EUR. s.c.r.l.. 3) violazione di legge in relazione agli artt. 82, comma 2, 591, commi 1, lett. a) e comma 2 c.p.p.. L'appello proposto dall'avv. Alessandro Bottiglieri, procuratore speciale di NS IS + 30 era inammissibile perché questi non aveva concluso nei confronti dei ricorrenti relativamente ai capi d'imputazione per cui è stata pronunciata condanna.
4) violazione di legge in relazione agli artt. 100, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e comma 2, c.p.p.. L'appello presentato dall'avv. Roli, procuratore speciale e difensore di AN Angelo, era inammissibile perché questi era sfornito di idonea procura speciale a proporre appello ex art. 576 c.p.p.. I ricorrenti LO, GG e NA hanno proposto ulteriori motivi relativi alla condanna al risarcimento dei danni pronunciata dalla Corte d'appello per le imputazioni di bancarotta (capi N1, N2, N3) relative alla fallita RI SI s.p.a.:
5) Con il quinto motivo deducono difetto, illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla ritenuta inadeguatezza della vigilanza compiuta dai sindaci di RI SI s.p.a. a fronte della riconosciuta gestione extra-contabile dell'organo gestorio e della falsificazione della contabilità. La sentenza impugnata con una complessa analisi (cfr. p. 217 e ss.) individua nella condotta dei sindaci molteplici inadempienze ed omissioni, ricollegate anche a fonti di conoscenza derivanti da incarichi svolti in altre società del gruppo. In particolare la sentenza impugnata sottolinea che il LO fu amministratore di RI Fiduciaria dal dicembre 1990 al maggio 1993 e poi fu liquidatore della stessa società.
GG e NA avevano fatto parte del collegio sindacale di RI Fiduciaria dal giugno 1990. Consob aveva sospeso per 60 gg. l'attività di RI Fiduciaria per abusiva attività di sollecitazione del pubblico risparmio.
Nell'ottobre 1990 furono sospesi entrambi i servizi svolti dalla società e fu revocata l'autorizzazione Consob sino al luglio 1991 per l'esigenza di approfondire la situazione economico-patrimoniale della società e del gruppo RI, caratterizzata da elevate perdite di esercizio, manifestatesi nel bilancio 1990 ed in quello 1991.
Osserva la sentenza impugnata che il LO ammise di non aver prestato alcuna attenzione all'esigenza di una verifica sulla consistenza patrimoniale dell'intero gruppo, pretendendo soltanto la reintegra del capitale di RI SI in presenza di perdite. Peraltro i sindaci, ha ancora osservato la Corte d'appello, sapevano che l'attività di RI SI costituiva il diretto completamento di quella avviata con la Fiduciaria, alla cui clientela era stata anche inviata la lettera 30.10.1991 con la quale si proponeva il passaggio della raccolta alla nuova società. Ad avviso della Corte di merito il LO, quale consulente del gruppo, partecipò anche alla creazione della CO.F.EUR., destinata a diventare lo strumento di elusione della legge sulle SIM. La gestione in monte dei depositi attuata presso le fiduciarie in contrasto con le regole stabilite con la circolare 5.5.1989 n. 31/88 era a conoscenza dei sindaci. Con la lettera 30.10.1991 era stato comunicato alla clientela che la gestione sarebbe stata individuale ed a nome del depositante, ma di fatto, a parte il periodo iniziale, anche presso la SIM la gestione fu in monte.
Ad avviso della Corte territoriale la pluralità di omissioni da parte dei sindaci e l'atteggiamento quanto meno elusivo tenuto in relazione ai rilievi Consob nei confronti della società fiduciaria, alla reiterazione delle perdite, alle modalità di formazione del capitale, ai movimenti bancari, alle notizie in ordine all'elevata perdita accumulata dalla partecipata EF ed alla situazione CO.F.EUR., consentono di affermare che non si trattò di mera negligenza, ma della precisa determinazione di lasciar le mani libere al NI nel portare ad esecuzione i suoi progetti. Di qui la conclusione della sussistenza di un apporto omissivo, in violazione della posizione di garanzia derivante dal ruolo di controllo svolto, con sussistenza quindi del nesso di causalità tra condotta ed evento, connotato sul piano psicologico dal dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
Osservano i ricorrenti che occorre verificare se le omissioni dei sindaci, che avrebbero accettato di "chiudersi gli occhi" consentirono le tre operazioni con cui il NI giustificò quali normali ed ordinarie vendite pronti contro termine di titoli con la MU SIM s.p.a. di Milano, distrazioni vere e proprie di denaro dai conti dei clienti di RI SI a favore di un conto corrente clandestino, formalmente intestato alla società, ma ignoto alla contabilità ufficiale. Ed ancora occorre verificare se i sindaci fossero consapevoli del fatto che il NI, attestandone con false ricevute la destinazione alla SIM, si facesse consegnare denaro dai clienti con assegni a lui intestati, denaro che non transitava per la contabilità della società e riceveva destinazioni estranee agli scopi sociali.
Ad avviso dei ricorrenti i sindaci hanno posto in essere il controllo doveroso ex art. 2403 c.c. sul patrimonio della SIM, sulla contabilità della società e sulla contabilità e sulla gestione dei beni di terzi. Sotto il primo profilo fu ottenuta un'idonea ricapitalizzazione a fronte delle perdite della società, fu controllato l'effettivo versamento degli apporti dei soci, fu preteso che Progetto 23 per ottenere l'autorizzazione ad operare come SIM cedesse le partecipazioni minori ai soci, fu imposta un'idonea svalutazione delle partecipazioni a fronte delle perdite delle società partecipate, fu imposta l'iscrizione a bilancio degli interessi per crediti verso le partecipate.
Quanto alla contabilità fu preteso un rigoroso rispetto dei registri obbligatori a fini fiscali e della gestione previdenziale dei lavoratori subordinati.
Quanto alla gestione dei beni di terzi il controllo dovette tener conto del fatto che la nuova disciplina era appena entrata in vigore. Fu peraltro controllata la separatezza dei patrimoni, l'adeguatezza dell'impianto contabile, l'istituzione dei registri tipici della SIM peraltro posticipata in base ad istruzioni Consob, furono puntualmente effettuate le verifiche trimestrali. Sotto questo profilo si contestano le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla necessità di una riconciliazione tra i saldi del conto gestionale SIM ed i saldi bancari, sottolineando che gli estratti conto bancari erano trimestrali, sì che sarebbe stato impossibile verificare i saldi contabili con estratti conto aggiornati. Si aggiunge che la riconciliazione dei saldi contabili era un lavoro lungo, articolato, incompatibile con l'attività di un collegio sindacale.
6) Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione agli arti 42, 43 c.p., 216, 223 l. fall.. Si osserva che la sentenza impugnata è giunta alla conclusione, già ricordata, che la pluralità di inadempimenti dei sindaci non fosse indice di mera negligenza, ma di dolo, perché essi non potevano non rendersi conto della situazione effettiva, sì che la loro condotta doveva essere considerata indice di una precisa determinazione a lasciare le mani libere al NI nel portare ad esecuzione i suoi spregiudicati progetti (sent. impugnata, p. 227). Tale conclusione sarebbe contraddittoria perché in contrasto con la spiegazione offerta dal GG della sommarietà dei controlli, legata alla necessità di "fare in fretta" a fronte dell'esiguità dei compensi, spiegazione che la Corte di merito avrebbe mostrato di ritenere fondata. Soprattutto, osservano i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo dalla colpa, prescindendo dalla prova del dolo diretto, vale a dire della previsione e della volizione dell'evento. Neppure potrebbe sostenersi l'esistenza del dolo eventuale, che comporta l'aver agito nonostante la previsione dell'evento, che non deve essere soltanto prevedibile, come risulta invece dalla motivazione della sentenza impugnata.
Nè, sotto altro profilo, la Corte di merito avrebbe compiuto un'effettiva indagine sull'esistenza di indici di rischio o segnali d'allarme, che, secondo la giurisprudenza sono elemento di prova del dolo, quando l'agente, pur avendoli in concreto percepiti, non si attivi doverosamente per neutralizzarli e quindi accetti il rischio che ad essi segua la commissione dell'evento lesivo. Nel caso in esame la Corte di merito prenderebbe in esame alcune specifiche situazioni anomale, la cui gravita non sarebbe stata adeguatamente considerata dai ricorrenti, sennonché non dimostrerebbe che tali situazioni anomale potessero essere valutate come segnali d'allarme di specifici fatti di reato. Sarebbe mancata nel ragionamento della Corte la conoscenza effettiva, non soltanto potenziale, da parte dell'agente dell'esistenza di fatti di reato desumibile dai segnali in parola.
7) Con il settimo motivo i ricorrenti deducono difetto ed illogicità della motivazione e travisamento del fatto circa la sussistenza del nesso di condizionamento tra la pretesa inadeguatezza del controllo sindacale rispetto al concreto manifestarsi extra contabile delle operazioni dolose (capo N1) e delle distrazioni (capo N2), supportate dalla falsificazione della contabilità.
I ricorrenti contestano che i controlli del collegio sindacale per quanto diligenti potessero scoprire le truffe del NI ed impedire le distrazioni di beni di terzi a favore del NI stesso e della CO.F.EUR. s.r.l.. Le tre operazioni MU sono frutto di falsificazioni delle contabili bancarie della Banca Nazionale dell'Agricoltura relative alle inesistenti operazioni di pronti contro termine con la MU SI, con l'impiego del conto corrente segreto presso la Cassa rurale artigiana di Crevalcore. I sindaci se avessero controllato l'estratto conto trimestrale relativo ai mesi da ottobre a dicembre della BNA in relazione ai beni dei terzi avrebbero soltanto potuto verificare la completa riconciliazione del saldo della contabilità interna con il saldo della contabilità bancaria, perché da tale estratto conto non sarebbe risultato se il beneficiario del denaro fosse la MU SI o il conto clandestino presso la Cassa rurale artigiana di Crevalcore.
Anche gli ispettori della Banca d'Italia non avrebbero scoperto le falsificazioni se la dott.ssa NO non avesse verificato, per aver casualmente parlato con un collega che stava effettuando un'ispezione presso la Cassa rurale, che esisteva un conto di RI SI presso tale banca, procedendo quindi a chiedere alla MU SI ed alla BNA gli originali della documentazione intercorsa con RI SI. E nonostante tale controllo il NI potè ancora azzerare il 16.3.1993 le disponibilità di tutti i conti intestati a CO.F.EUR. ed a RI SI presso la Cassa rurale, per quasi due miliardi di lire, tramite il materiale ritiro dei CCT da parte della ST, bonifici a favore di Eufin, l'emissione di assegni circolari a favore di parenti del NI o di falsi clienti e tramite prelievi per contanti. In questo modo il denaro, che sino al dicembre 1992 era presso il conto segreto di RI SI alla Cassa rurale, sarebbe stato effettivamente distratto. Anche le nove operazioni extra-contabili per 3.400.000.000 lire effettuate da altrettanti clienti relative ad investimenti gestiti personalmente dal NI, che non transitarono sui conti di RI SI, non avrebbero potuto essere rilevate dai sindaci, posto che il NI aveva inviato ai clienti false lettere di avvenuta ricezione su carta intestata di RI SI, che non furono mai ufficializzate nella contabilità della società. Il disinvestimento della AT, effettuato con un ordine con firma apocrifa della cliente, non poteva essere identificato come frutto di un falso da parte del collegio sindacale.
La consulenza tecnica LI impiegò diversi mesi per accertare che la contabilità era tenuta correttamente, tanto da consentire una completa riconciliazione delle movimentazioni di beni di terzi sino al dicembre 1992. I sindaci pertanto non erano in condizione di conoscere la situazione in essere prima che scadessero i contratti di pronti contro termine al 28.2. ed al 30.3.1993.
8) Con l'ottavo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 40, 41 c.p. 216, 223 l. fall. in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra le presunte carenze di controllo del collegio sindacale e le accertate distrazioni. Si sottolinea eh nel caso di reato di evento il concorso realizzato mediante omissione nell'altrui condotta commissiva, comporta l'accertamento che se la condotta doverosa, ricollegabile ad una posizione di garanzia ( nel caso in esame imposta dagli artt. 2403 e 2407 c.c. e dagli artt. 39 e 44 del Regolamento Consob relativo alle SIM), fosse stata tenuta, l'evento non si sarebbe verificato. E tale accertamento va condotto con il criterio della prognosi postuma e richiede un grado di probabilità avvicinabile alla certezza. Tuttavia nell'esame della sussistenza del nesso di causalità la sentenza impugnata, pur isolando alcuni fatti di reato soltanto, quelli già ricordati di cui ai capi N1 lett. d) ed e), N2 primo capoverso, N3 seconda parte, si fonderebbe su criteri presuntivi generici, sì che non si comprenderebbe neppure in base a quali criteri siano stati selezionati i reati per cui si è ritenuto sussistente il nesso di causalità.
9) Con il nono motivo di ricorso i ricorrenti, premesso che la condotta dei sindaci nella valutazione della partecipazione EF non fu illegittima pur in presenza di una perdita in tale società dell'ordine di 35 miliardi, lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 l. fall., indicato nel capo N3 seconda parte, nonostante l'intervenuta modifica della norma incriminatrice da parte dell'art. 4 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Difetterebbe nel capo d'imputazione la previsione che la falsificazione dei bilanci abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società.
10) Con il decimo motivo si lamenta violazione degli artt. 216 e 223 l. fall., 110 e 40 cpv. c.p., 2403 c.c. per aver ritenuto sussistente un obbligo di vigilanza del collegio sindacale anche con riferimento a società diverse da RI SI s.p.a. facenti parte del gruppo RI.
11-12) Con l'undicesimo ed il dodicesimo motivo si deduce illogicità di motivazione perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la responsabilità dei ricorrenti per le omissioni che hanno consentito le falsità documentali che hanno reso apparentemente legittimi i trasferimenti di denaro da RI SI ad altre società (capo N1 lett. d, seconda parte) e per aver consentito tramite concorso omissivo improprio la distrazione di oltre 9 miliardi trasferiti in CO.F.EUR. (capo N2, primo capoverso), pur avendo confermato l'assoluzione dei sindaci per le operazioni extra-contabili relative all'operazione MU (capo N1 lett. c) ed alle distrazioni AT ed UF (capo N2, 4 e 5 capoverso).
Il quarto motivo di ricorso è fondato per i motivi già esposti con riferimento al ricorso proposto da ST MA ON, essendo l'avv. Roli, difensore della parte civile AN, privo di idonea procura ad impugnare e dovendosi pertanto ritenere inammissibile l'appello proposto ai soli fini civili contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Ferrara. È pure fondato il terzo motivo di ricorso. Come hanno osservato i ricorrenti le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado dall'avv. Bottiglieri per conto delle parti civili RG DO + 30 si riferivano soltanto al capo O (truffa) e non ai capi N1, N2, N3. Per il capo O era già intervenuta da parte del GUP per gli odierni ricorrenti sentenza di proscioglimento ex art 425 c.p.p.. D'altra parte la costituzione di parte civile non riguardava i ricorrenti LO, GG e NA. Ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. la costituzione di parte civile s'intende revocata ove la parte civile non presenti le conclusioni. Ne deriva l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili RG DO + 30, senza che possa valere in senso contrario quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (p. 278), che ha affermato l'ammissibilità dell'appello in ragione del principio d'immanenza della costituzione di parte civile. Tale principio consente infatti alla parte civile che si sia ritualmente costituita di essere presente per l'intero giudizio, in ogni stato e grado, ma non deroga alla diversa regola affermata dall'art. 82, comma 2, che incide direttamente sulla legittimazione all'impugnazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per quanto concerne la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ed alle spese a favore delle predette parti civili RG DO + 30. 9. I ricorsi dei promotori finanziari (ON AN e altri;
CR GO e altri;
CA ZI AR, MB LA, IZ TO, BI OL;
MO CO.
I ricorrenti hanno dedotto numerosi motivi:
1) Violazione dell'art. 522 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo U d'imputazione ed al punto 22 del dispositivo di primo grado, con cui gli imputati sono stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 166 D. Lgs. 58/1998, quale disposizione più favorevole rispetto all'art. 14 legge 1/1991.
Lamentano i ricorrenti che il Tribunale abbia pronunciato assoluzione dal reato di truffa contestato al capo U) della rubrica, ravvisando peraltro nei fatti contestati il reato di cui all'art. 14 legge 1/1991 e pronunciando condanna per il reato di cui all'art. 166 D.lgs. 58/1998. La Corte d'appello ha ritenuto il reato prescritto,
ma ha pronunciato condanna agli effetti civili.
Ad avviso dei ricorrenti sussisterebbe assoluta eterogeneità del reato di truffa contestato rispetto al reato di cui all'art. 14 legge 1/1991, sia sotto il profilo dei beni giuridici tutelati che delle condotte. Il reato di truffa è un reato contro il patrimonio a condotta vincolata, che prevede un evento (danno patrimoniale e profitto illecito) con soggetto passivo determinato, mentre il reato di cui all'art. 14 legge 1/1991 è reato contro l'economia pubblica, formale, a condotta omissiva, senza evento e senza soggetto passivo, a forma libera. È possibile il concorso tra il reato di truffa ed il delitto di esercizio abusivo dell'attività d'intermediazione mobiliare, ma mai tale secondo reato sarebbe stato contestato ai promotori finanziari ricorrenti. Anzi proprio la possibilità del concorso tra i due reati, dimostrerebbe che in difetto della truffa non può ritenersi contestata l'intermediazione abusiva. La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta a questi rilievi, concentrando l'esame sulla disposizione dell'art. 166 D. Lgs. 58/1998, che è successiva e che rileva soltanto quale disposizione più favorevole sopravvenuta.
Nel fatto contestato al capo U della rubrica non vi sarebbe alcun riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 14 legge 1/1991, in particolare all'omessa richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività d'intermediazione mobiliare da parte di CO.F.EUR., all'attività in concreto esercitata dalla cooperativa, alle condotte degli imputati di concorso con gli amministratori. Il bene giuridico tutelato dal reato d'intermediazione abusiva non sarebbe la tutela del risparmiatore, ma l'interesse generale riferito alla P.A. che determinate condotte vengano svolte soltanto da chi è in possesso dei requisiti tecnici necessari. Pertanto la condotta in esame non integrerebbe gli artifizi e raggiri propri della truffa, sì che non ravvisandosi la truffa non risulterebbe sussistente il reato d'intermediazione abusiva (così il ricorrente MO). L'eterogeneità delle condotte tra il reato di truffa e quello di esercizio abusivo dell'intermediazione mobiliare avrebbe determinato la compressione del diritto di difesa. La sentenza impugnata farebbe riferimento alle difese svolte con riguardo al capo 5^ della rubrica, relativo peraltro all'abusiva raccolta del risparmio e non all'intermediazione abusiva.
2) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14 legge 1/1991, nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il motivo è articolato sotto tre profili:
2.1 Ad avviso dei ricorrenti non sussisterebbe il reato d'intermediazione mobiliare abusiva perché, come emerge dalla sentenza impugnata, la CO.F.EUR. non provvide a dar seguito agli ordini di investimento, perché il denaro versato dalla clientela fu invece oggetto di appropriazione da parte degli amministratori della società.
2.2. Ancora sostengono i ricorrenti che del reato di intermediazione abusiva dovrebbero rispondere soltanto coloro che, nell'ambito di una persona giuridica, possono e debbono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività d'intermediazione mobiliare. Si tratterebbe insomma di un reato proprio. Si afferma inoltre che i promotori non potrebbero rispondere a titolo di concorso nell'altrui reato proprio, perché il reato si perfezionerebbe al momento della costituzione dell'impresa asseritamente illecita, mentre le condotte successive si ridurrebbero ad un post factum non punibile.
2.3. Ad avviso dei ricorrenti le cooperative finanziarie all'epoca dei fatti non dovevano richiedere autorizzazione alcuna all'esercizio dell'attività d'intermediazione. Ciò in quanto all'epoca alcuni Tribunali, si asserisce, avevano omologato statuti identici a quelli della CO.F.EUR., ove esplicitamente si acconsentiva all'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio. Soltanto con l'entrata in vigore del decreto Eurosim il legislatore italiano avrebbe posto dei limiti, demandando ad una fonte secondaria e cioè al C.I.C.R. (Comitato interministeriale del Credito e del Risparmio) la regolamentazione ed i limiti della raccolta del risparmio per le società cooperative. Il C.I.C.R. avrebbe provveduto con la delibera 3.3.1994, emanata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett a) D. Lgs. 385/93. Inoltre in base alla disciplina transitoria le cooperative avrebbero potuto continuare provvisoriamente ad operare. Ed i ricorrenti richiamano la pronuncia di questa Corte (4.8.1994, rv 199235) che ha escluso la rilevanza penale dell'attività di raccolta e gestione del risparmio da parte di società cooperative effettuata in epoca antecedente l'adozione della citata delibera del C.I.C.R.. 2.4 Il solo ricorrente CO AM deduce violazione di legge in relazione all'art. 166 t.u.f. affermando che non sussisterebbe il reato d'intermediazione abusiva perché i risparmiatori affidavano il loro denaro alla cooperativa CO.F.EUR. affinché lo investisse tramite la RI SI, società autorizzata. Si tratterebbe condotta del tutto lecita.
3. Con ulteriore motivo (il nono) di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 14 legge 1/1991 e all'art. 578 c.p.p. con riferimento alla condanna alla rifusione dei danni e delle spese sostenute dalle parti civili.
Si afferma che il danno è conseguenza non dell'intermediazione mobiliare abusiva, ma delle condotte distrattive poste in essere in relazione ai fatti di bancarotta. Inoltre il reato in parola sarebbe tipicamente reato contro l'economia pubblica, inidoneo a recare un danno risarcibile per il singolo. Ancora le parti civili sarebbero prive di legittimazione perché costituite con riferimento a reato diverso, vale a dire la truffa.
4. Con il decimo motivo di ricorso i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata per quanto concerne le statuizioni civili. In particolare lamentano violazione degli arti. 157 e 578 c.p.p.. La Corte d'appello ha condannato i promotori agli interessi civili ed alle spese di primo e secondo grado, cosa che non avrebbe potuto fare perché il reato d'intermediazione abusiva si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado (21 giugno 2000). Ciò in quanto il reato sarebbe stato consumato al momento d'inizio dell'attività illecita di CO.F.EUR., vale a dire nel dicembre 1991, quando fu costituita la società.
5. In subordine con l'undicesimo motivo si lamenta violazione degli artt. 541 e 535 c.p.p. per la condanna in solido, pronunciata dalla Corte di merito, di tutti gli imputati alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili, prescindendo dall'accertamento che le parti civili fossero effettivamente costituite nei confronti di ciascun imputato.
Con il dodicesimo motivo, dedotto in ulteriore subordine, si lamenta violazione dell'art. 535 c.p.p. perché la Corte di merito avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado in ordine alla condanna in solido al pagamento delle spese processuali, mentre in realtà per il reato di cui al capo U) i ricorrenti erano stati assolti per intervenuta prescrizione.
1. Il primo motivo non è fondato. Va premesso che nel capo d'imputazione U si contesta ai ricorrenti il reato di truffa per aver "..taciuto maliziosamente l'effettiva natura ed i reali scopi della società CO.F.EUR., costituita per eludere le disposizioni di cui alla legge 2.1.1991, n. 1", precisando che essi non ignoravano che la società fosse stata costituita per tale scopo elusivo "..attesa la loro professionalità nell'attività d'intermediazione e nell'organizzazione e funzionamento dei mercati mobiliari" e per non aver rivelato il fatto che essi "erano già promotori di altra società di intermediazione mobiliare (la RI SI p.a.)" agendo dunque in modo che i clienti "ignorassero il rischio che correvano in caso di dissesto della società di cui erano promotori", sì da ottenere che i clienti "versassero loro per investimenti in valori mobiliari produttivi di interessi da ordinare alla CO.F.EUR. le somme di cui ..agli elenchi allegati, somme mai più restituite" con conseguente ingiusto profitto per i coimputati e per se stessi e danno patrimoniale di rilevante gravità per i clienti. L'art. 14 della legge 1/1991 punisce l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge, senza essere iscritti all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa (albo delle società d'intermediazione mobiliare istituito presso Consob), ovvero senza essere autorizzati ai sensi della predetta legge. Non interessa qui l'ipotesi alternativamente punita dalla norma incriminatrice di uso della denominazione di società d'intermediazione mobiliare. Va ricordato che la norma penale rinvia per l'individuazione delle attività riservate ai soggetti iscritti all'albo all'art. 1 della legge 1/1991, che considera tra l'altro la negoziazione per conto proprio o per conto di terzi di valori mobiliari (art. 1, comma 1, lett. a), la gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari (art. 1, comma 1, lett. c), la raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari (art. 1, comma 1, lett. d) e la sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale e amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento di cui all'art. 18 ter legge 216/74 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1, comma 1, lett. e). L'art. 2, comma 2, precisa che le S.I.M. possono essere autorizzate a svolgere oltre alle attività indicate nell'art. 1, le attività di custodia ed amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi di valute di borsa ai sensi dell'art. 21 della legge e possono esercitare le attività connesse e strumentali a quelle indicate nell'art.
1. L'art. 3 stabilisce che Consob oltre a disporre l'iscrizione all'albo delle SIM, autorizza l'esercizio delle attività di cui all'art.
1. All'atto dell'iscrizione all'albo debbono essere specificate le attività per cui è concessa autorizzazione. Gli artt. 2 e 3 individuano pertanto le attività soggette ad autorizzazione il cui svolgimento, in difetto della stessa, integra il reato di cui all'art. 14, che sussiste sia nel caso in cui l'attività sia svolta senza iscrizione all'albo sia nel caso in cui difetti l'autorizzazione.
L'art. 2, comma 1, precisa ancora che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1, è riservato alle SIM, eccezion fatta per le aziende ed istituti di credito, le società fiduciarie, i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore della legge (entro il termine finale di dodici mesi, a condizione che trasmettano a Consob entro quindici giorni copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio), gli agenti di cambio. Le SIM debbono essere costituite nella forma di società per azioni o di accomandita per azioni (art. 3, comma 2, lett. a).
Se si pone mente al tenore del capo d'imputazione, sembra evidente che ai ricorrenti è stato contestato di aver taciuto consapevolmente alla clientela l'insussistenza dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività d'intermediazione, ottenendo il versamento di somme "per investimenti in valori mobiliari produttivi d'interessi da ordinare alla CO.F.EUR.". Tale ultima condotta implica necessariamente l'esercizio abusivo delle attività d'intermediazione in valori mobiliari riservate alle società iscritte all'albo e soggette ad autorizzazione, mentre l'indicazione che i ricorrenti erano consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge, comporta la sussistenza della coscienza e volontà della condotta abusiva. Sussistono dunque gli elementi tutti della fattispecie prevista dall'art. 14 legge 1/1991. Questa Corte ha costantemente affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti - rispettivamente descritti e ritenuti - non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 2^, 01/04/2003, n. 20176, Donigaglia). E le Sezioni Unite di questa Corte con riferimento all'ipotesi di contestazione in un unico capo d'accusa, dell'imputazione di associazione a delinquere e di singoli reati fine, hanno affermato che il giudice di merito può pronunciare condanna per tali ultimi reati quando il fatto sia compiutamente descritto nelle sue componenti oggettive e soggettive, anche se sia stata omessa la specifica indicazione della singola disposizione che prevede e punisce il reato fine (Sez.Un., 21.9.2000, Primavera, rv 216661). Nel caso in esame, come si è detto, tutti gli elementi della fattispecie prevista dall'art. 14 legge 1/1991 risultano dal capo d'imputazione, ancorché in esso tali elementi siano considerati sotto il profilo del diverso reato di truffa. In altri termini, come ha sottolineato la sentenza impugnata (p. 154) vi è stato uno "sfrondamento" del contesto descrittivo fattuale più ampio riferito alla truffa, mentre la Corte di merito ha considerato, come già aveva fatto il Tribunale, il fatto materiale dell'esercizio abusivo dell'attività d'intermediazione, che già era ricompreso nel capo d'imputazione anche per quanto riguardava la consapevolezza dei ricorrenti dell'insussistenza dei requisiti di legge (iscrizione all'albo ed autorizzazione).
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Per quanto concerne il profilo di cui al punto 2.1. emerge infatti con chiarezza dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado (cfr. p. 133 e ss.) che l'agente presentava al cliente nuovo ovvero a chi, già cliente di una delle società del gruppo RI, volesse proseguire con CO.F.EUR.. il rapporto già in essere, la possibilità di investire il proprio risparmio in un prodotto che avrebbe garantito un reddito fisso, leggermente superiore a quello offerto dagli istituti bancari in caso di acquisto di BOT o CCT. Il cliente doveva divenire socio della cooperativa, versando la somma di lire 10.000, e sottoscrivendo una contestuale richiesta di ammissione e un mandato per la fornitura di servizi ai soci in cui richiedeva l'acquisto di un prodotto finanziario quale la Carta commerciale, che era il più diffuso, ovvero Dollari USA ovvero ancora Obbigazioni Fai.
È dunque evidente che il cliente stipulava un vero e proprio contratto che aveva ad oggetto l'espletamento da parte della cooperativa di un mandato relativo ad attività d'intermediazione mobiliare, contratto che si perfezionava con il ricevimento di una lettera a firma TT NI con cui si comunicava l'avvenuta esecuzione delle disposizioni impartite relative all'acquisto o al rinnovo dell'operazione (cfr. sentenza 1^ grado, p. 134), a nulla rilevando che in realtà il denaro fosse poi oggetto di distrazione. La tesi sostenuta al punto 2.2. è priva di pregio. L'art. 1 legge 1/1991, come già si è detto, punisce chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'art. 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita > professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1. Soggetto attivo del reato è chiunque si trovi sprovvisto dei requisiti per l'esercizio professionale delle attività d'intermediazione disciplinate dalla legge o si trovi inabilitato a svolgerne l'esercizio a causa di sanzioni amministrative. La norma punisce l'esercizio dell'attività in difetto d'iscrizione all'albo e di autorizzazione, sì che il reato non si consuma nel momento in cui interviene la costituzione dell'impresa, ma nel momento in cui viene posta in essere l'attività vietata, condotta in cui possono concorrere insieme agli amministratori della società intermediaria, i promotori finanziari che materialmente provvedono alla sollecitazione all'investimento tra il pubblico.
Anche il profilo 2.3 del complesso motivo di ricorso non è fondato. Va premesso che i richiami dei ricorrenti alla disciplina della raccolta del risparmio contenuta nel T.U. bancario (D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni - nel ricorso si cita un inesistente D. Lgs. 485/93 come decreto Eurosim, che in realtà è successivo:
D. Lgs. 23.7.1996, n. 415) non sono in termini. L'art. 11 T.U. bancario, nel testo in vigore prima del decreto Eurosim, definiva raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma e stabiliva che la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. La norma prevedeva poi (comma 3) che il C.I.C.R. stabilisse limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituiva raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
Con riferimento a tale disciplina ed all'art. 130 del T.U. bancario che punisce la raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, questa Corte ha affermato che non costituisce reato la raccolta tra i soci di una cooperativa, in conformità ai limiti ed ai criteri stabiliti con delibera del C.I.C.R.. Ciò perché la suddetta delibera, in virtù dell'art. 11, terzo comma, lett. a) del T.U. citato, integra il precetto della norma incriminatrice dettata dall'art. 130 ( Sez. V, 4.8.1994, n. 8708, PM c. ARla, rv. 199235). In quel caso i fatti risalivano a data antecedente l'adozione della delibera 3 marzo 1994 del C.I.C.R., sicché non si poneva il problema del superamento dei limiti o della violazione dei criteri ivi stabiliti. In questo caso, peraltro, è questione di diversa norma incriminatrice, vale a dire del più volte richiamato art. 14 legge 1/1991 che punisce l'intermediazione mobiliare abusiva, che è
fattispecie diversa dall'attività di raccolta del risparmio, e che attiene all'esercizio delle attività espressamente considerate dall'art. 1 della legge, attività non soltanto limitate alle SIM costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni iscritte in apposito albo, ma soggette a specifica autorizzazione Consob (o della Banca d'Italia per le sole aziende ed istituti di credito).
Deve pertanto escludersi che le società cooperative potessero in quanto tali (si prescinde qui dalle cooperative abilitate allo svolgimento dell'attività bancaria) dopo l'entrata in vigore della legge 1/1991, svolgere attività d'intermediazione mobiliare. E va sottolineato a questo proposito che il richiamo da parte della sentenza impugnata a successive disposizioni (art. 58 legge 448/1998 e D. Lgs. 342/1999) che avrebbero successivamente consentito tale attività, si riferisce soltanto alla possibilità, successivamente riconosciuta dal legislatore, di emettere obbigazioni ex art. 11 T.U. bancario, nei limiti stabiliti dall'art. 2411 c.c.. Il motivo dedotto dal solo CO (punto 2.4.) è inammissibile. Il CO deduce invero una ricostruzione dei fatti del tutto differente da quella ritenuta dalla sentenza impugnata, che ha accertato che la raccolta avvenne direttamente per il tramite della CO.F.EUR. e che il denaro fu distratto direttamente da tale società. Mai fu prospettato che CO.F.EUR. dovesse agire come un semplice mediatore, attività comunque che avrebbe in ogni caso integrato, in difetto d'autorizzazione, l'illecito previsto dall'art. 14 legge 1/1991. Del resto anche la lettera inviata alla clientela con cui si prospettava l'opportunità d'investire tramite CO.F.EUR., indicava sinergie tra la RI SI e la CO.F.EUR., ma non affermava che gli investimenti sarebbero stati fatti tramite la prima società.
3. In ordine al motivo di cui al punto 3 è sufficiente osservare che una volta affermato che non vi è stata violazione dell'art. 521 c.p.p. deve escludersi che la costituzione di parte civile possa essere intervenuta per fatto diverso da quello per cui è giudizio. D'altra parte l'individuazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice incide sull'individuazione della persona offesa dal reato e non del danneggiato. Nè possono esservi dubbi sul fatto che l'attività d'intermediazione abusiva abbia costituito una concausa del danno subito dai risparmiatori, atteso che in difetto di tale abusiva intermediazione non vi sarebbe stato l'investimento e dunque la dazione del denaro che rese possibili le successive operazioni di distrazione e di gestione temeraria della provvista fornita dalla clientela.
4. Il motivo di cui al punto 4 non è fondato. Esso si fonda sulla tesi che il reato punisca l'attività di costituzione di un soggetto giuridico non abilitato ed autorizzato all'esercizio dell'attività d'intermediazione, ma tale conclusione, come s'è detto, non corrisponde alla disciplina legislativa.
5. L'undicesimo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha condannato (capo N del dispositivo) tutti gli imputati appellanti, ad eccezione del NI NO, alla rifusione alle parti civili presenti in appello delle spese di assistenza e difesa del grado stesso.
L'art. 541 c.p.p. prevede la condanna dell'imputato e del responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salva la compensazione, in caso di sentenza che accolga la domanda di restituzione o di risarcimento del danno. La sentenza di primo grado aveva condannato i promotori finanziari alla rifusione delle spese nei confronti delle sole parti civili che avevano formulato domanda nei loro confronti. La sentenza impugnata ha invece condannato in solido tutti i promotori appellanti, senza verificare se nei loro confronti era stata formulata domanda di risarcimento dei danni e se sussistesse un unitario rapporto processuale, tale da giustificare la condanna in via solidale.
Sul punto pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. È invece infondato il dodicesimo motivo di ricorso con cui, occorre ricordarlo, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 535 c.p.p. perché la Corte di merito avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato i promotori finanziari al pagamento in solido delle spese processuali, nonostante che il giudice d'appello per il reato sub U) abbia dichiarato non luogo a provvedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. In proposito infatti deve ritenersi che la condanna intervenuta con la sentenza di primo grado sia automaticamente venuta meno per effetto del proscioglimento in appello. La sentenza di primo grado, infatti, ha condannato "tutti gli imputati per cui è stata dichiarata la penale responsabilità, al pagamento in solido tra loro delle spese processuali", condanna che, per effetto della riforma della sentenza intervenuta con riguardo ai promotori finanziari ed al capo U), non può più riferirsi a questi ultimi.
10. Il ricorso di CE BR.
Il ricorrente deduce:
1) Violazione di legge ed illogicità di motivazione con riferimento al capo U d'imputazione in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato in questione. Afferma che il reato si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, sì che la Corte d'appello non avrebbe potuto pronunciare condanna agli effetti civili. Osserva il ricorrente di aver dedotto nei motivi d'appello, sotto questo profilo non preso in esame dalla Corte di merito, che il reato previsto dall'art. 166 T.u.f. si perfezionò al momento della stipula del contratto d'intermediazione mobiliare da parte dell'investitore mobiliare. Il ricorrente richiama la sentenza 22.5.2003 di questa Corte (Sez. 5^, n. 22419, Castelli, rv. 224951, in Dir. e Giust, 2003, f. 28, 20) che tra l'altro ha affermato:
"L'attività abusiva si concretizza quindi, con la stipula del contratto, qualsiasi sia la forma prescelta (mandato, procura a vendere o ad acquistare, contratto con obbligazioni corrispettive etc), poiché con esso viene conferito dal cliente all'intermediario abusivo un potere che esula i limiti della semplice consulenza (ed in ogni caso dell'attività consentita al promotore), ed integra comunque un'invasione nell'ambito dei compiti dei soggetti abilitati alla gestione del patrimonio finanziario o all'intermediazione finanziaria in genere. Ed, essendo il reato previsto dall'art. 166 D.lo 58/98, da ascrivere tra i reati di pericolo, è evidente che il semplice conferimento di poteri ad un soggetto non abilitato, comporta la lesione dell'interesse tutelato al rispetto delle regole che stabiliscono la possibilità di operare nel mercato finanziario, indipendentemente dalla legittimità del contenuto del mandato conferito, dalla concreta possibilità di realizzazione, e tanto meno dallo svolgimento dell'attività successiva alla stipula dell'accordo contrattuale. È sufficiente per la consumazione del reato che siano stati conferiti all'intermediario abusivo, poteri astrattamente rientranti nell'ambito delle funzioni riservate dall'art. 18 co. 1 cit. D. Lgs. alle banche ed alle SIM".
Il ricorrente indica la data in cui ciascun suo cliente ha conferito mandato alla CO.F.EUR., affermando che tutti i contratti in parola sono stati stipulati nel 1992, sì che la prescrizione sarebbe maturata al più tardi il 25.12.1999, in data anteriore, quindi alla sentenza di primo grado, pronunciata il 21.6.2000.
2) difetto di correlazione tra la contestazione di truffa aggravata mossa al ricorrente al capo U e la sentenza di condanna per abusivismo nell'attività d'intermediazione mobiliare, con conseguente violazione degli artt. 522 e 179, co. 1, c.p.p.. 3) violazione di legge con riferimento all'art. 166 del t.u.f. perché il reato contestato al capo U sarebbe un reato proprio, riferibile agli amministratori della società che svolgono illegittimamente l'attività d'intermediazione, senza richiedere la necessaria autorizzazione.
4) violazione di legge e difetto di motivazione per aver ritenuto applicabile alle società cooperative, ed in particolare alla fallita CO.F.EUR., la legge 1/1991. 5) difetto di motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dei promotori finanziari, tra cui il ricorrente, di agire per conto di una SIM non autorizzata.
Afferma il ricorrente che l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale i promotori erano ben consapevoli del fatto (cfr. sent. impugnata, p. 157) sarebbe apodittica e fondata sulle affermazioni delle parti offese, senza alcun vaglio della loro attendibilità.
6) violazione di legge con riferimento all'art. 130 t.u.b. (capo 5^) per aver ritenuto che il reato si fosse perfezionato al momento della sua supposta commissione. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia confermato la pronuncia del giudice di primo grado che ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, in luogo di adottare formula piena di proscioglimento.
7) violazione di legge con riferimento al ritenuto concorso formale tra il reato di cui al capo U (intermediazione finanziaria abusiva) ed il reato di cui al capo 5^ (abusiva raccolta del risparmio). Afferma il ricorrente che i reati di cui all'art. 166 t.u.f. ed all'art. 130 t.u.b. non possono concorrere tra di loro perché l'attività di gestione collettiva del risparmio presuppone la raccolta, in ipotesi abusiva.
8) difetto di motivazione in ordine al motivo d'appello con cui il ricorrente lamentava che la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese pronunciata dal Tribunale per il reato di cui al capo U a favore delle parti civili NA MA NA ed altre, meglio indicate nel ricorso, non avesse tenuto conto che tali parti civili non erano mai state clienti del CE. Analoga censura è formulata dal ricorrente CO Gì ampaolo, che lamenta di essere stato condannato ai danni ed alle spese nei confronti di parti civili che non erano mai state sue clienti.
1) In ordine al primo motivo è indubbio che, come ha affermato la già citata Cass. 22.5.2003, Castelli, l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati. Va tuttavia sottolineato che l'art. 14 della legge 1/1991 punisce l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di una o più delle attività indicate dall'art. 1, comma 1, della legge, senza iscrizione all'albo ovvero in difetto della prescritta autorizzazione. Le attività riservate, indicate dall'art. 1, possono tradursi nella raccolta di ordini da parte della clientela (art. 1, comma 1, lett. d) - è l'ipotesi presa in considerazione dalla sentenza Castelli, prima citata - ma possono concretarsi in un'attività assai più ampia e vasta, che si traduce più genericamente nel supporto e nell'assistenza alla clientela (cfr. art. 1, comma 1, lett. e) o più genericamente nella sollecitazione del pubblico risparmio (art. 1, comma 1, lett. f). La situazione antigiuridica non viene meno sino a quando l'agente continua a porre in essere la condotta vietata.
Il ricorrente osserva che è illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute;
in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato (Sez. Un., 24.9.1998, n. 10086, rv. 211191). La Corte di merito avrebbe omesso di verificare se effettivamente i contratti stipulati dal ricorrente risalissero tutti al 1992 e se conseguentemente il termine di prescrizione del reato previsto dall'art. 14 legge 1/1991 e dall'art. 166 t.u. 58/1998, " applicabile in quanto norma sopravvenuta più favorevole, fosse maturato prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata nell'esaminare la condotta del CE (p. 120 e ss.) ha sottolineato che tale condotta non si esaurì nella stipulazione dei contratti con la clientela, perché il ricorrente continuò a mantenere rapporti con i fiducianti, che gli si rivolgevano per sapere quando avrebbero potuto riscuotere gli interessi e venivano tranquillizzati, anche quando CO.F.EUR. era ormai in ritardo con i pagamenti.
Deve quindi escludersi che ai fini del computo del termine di prescrizione del reato potesse farsi riferimento esclusivo alla data di stipulazione dei singoli contratti da parte dei clienti del CE e che conseguentemente alla data di pronuncia della sentenza di primo grado il reato fosse ormai prescritto.
2-3-4) Il secondo, terzo e quarto motivo sono già stati esaminati e rigettati con riferimento al ricorso di NI AN e altri;
ZO GO e altri;
Ca ZI AR, GA LA, IZ TO IN OL.
5) Il motivo è infondato. L'ampia analisi delle dichiarazioni delle parti offese condotta dalla Corte di merito (p. 89 e ss.), del tutto coerenti e coincidenti, è suffragata anche dall'esame della documentazione acquisita agli atti, tra cui la lettera inviata alla clientela per convincerla ad investire tramite CO.F.EUR., evidenziandone lo stretto legame con RI SI, circostanza che avrebbe dovuto costituire motivo di tranquillità per il risparmiatore. Ed ancora la Corte di merito ha richiamato le dichiarazioni dei NI, sì che le dichiarazioni delle parti offese costituiscono uno tra i diversi elementi che hanno consentito ai giudici d'appello di affermare che i promotori, tra cui il CE, erano perfettamente a conoscenza del fatto che la CO.F.EUR. era priva delle necessarie autorizzazioni ad operare come società d'intermediazione mobiliare.
6) Giova premettere che la Corte di merito, in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 29 l. 55/90 originariamente contestato ad opera dell'art. 161 t.u.b., ha sussunto i fatti contestati al capo 5^) sotto l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 130 citato. Ad avviso del ricorrente l'art. 29 legge 55/90 puniva l'attività prevista dall'art. 1 della legge, vale a dire l'abusiva raccolta del risparmio e l'esercizio del credito. Non vi era illecito penale senza il contestuale esercizio, non autorizzato, di entrambe le attività. Nel caso di specie CO.F.EUR. non aveva mai effettuato attività di esercizio del credito, sì che il reato in questione non sussisterebbe. Neppure l'art. 130 t.u.b. era applicabile ai promotori, perché la norma al momento in cui era stata emanata era una norma penale in bianco, priva di riferimenti a specifiche discipline, ed era stata integrata soltanto dalla delibera del C.I.C.R. del 3.3.94, data in cui le condotte criminose erano ormai cessate.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata (p. 148 e ss.), premesso un ampio excursus sulle modifiche della disciplina legislativa in materia di raccolta del risparmio ed esercizio del credito ed in materia d'intermediazione mobiliare, ha osservato che la nozione di attività bancaria era ed è complementare a quella d'intermediazione mobiliare data dall'art. 1 della legge 1/1991. Ha aggiunto che prima del 1991 l'esercizio dell'attività d'intermediazione finanziaria non poteva che rientrare nella generica nozione di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, intesa come attività d'impiego del risparmio raccolto al fine di ricavarne una retribuzione. Ed ha concluso che questa è l'attività che è stata contestata agli imputati con riferimento, per quanto qui interessa, al capo 5^). Ciò in quanto la condotta era stata contestata non solo come raccolta del pubblico risparmio, ma anche come sollecitazione, condotta che prima del 1991 era onnicomprensiva e presupponeva anche l'attività d'impiego del risparmio. Ha aggiunto la Corte di merito che il giudice di primo grado aveva ritenuto di qualificare il fatto ai sensi dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 130 t.u.b. riferita alla sola condotta di raccolta (cfr. sent. 1^ grado, p. 139), ma prima dell'entrata in vigore di questa norma gli imputati avevano posto in essere una condotta che era prevista dalla legge come reato di più ampia portata e sanzionata in modo più severo.
Le conclusioni della Corte d'appello di Bologna non possono essere condivise.
Il vigente testo unico bancario ha introdotto due differenti ipotesi di reato per sanzionare l'abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130) e l'abusiva attività bancaria (art. 131), laddove la legge bancaria previgente prevedeva una sola fattispecie. L'art. 130 punisce come ipotesi contravvenzionale l'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 del t.u.b.. L'art. 131 punisce invece come delitto l'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 unitamente all'esercizio del credito. Va aggiuntò che l'art. 10 t.u.b. definisce come attività bancaria la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, attività riservata alle banche. L'art. 11 invece definisce la raccolta del risparmio come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. In linea di principio la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata a soggetti diversi dalle banche, ma la norma enuclea una serie di ipotesi (tra le quali la raccolta presso soci e dipendenti) nelle quali detta attività non integra gli estremi della raccolta tra il pubblico (comma 3). I commi 2 e 4 dell'art. 11 dettano una prima regolamentazione della raccolta del risparmio di credito tra il pubblico, regolamentazione che si concreta nell'individuazione dei soggetti, diversi dalle banche, ai quali è consentita l'acquisizione di fondi rimborsabili tra il pubblico entro limiti previsti da norme di legge o rinvenibili in successive determinazioni assunte in via amministrativa.
In dottrina si è sottolineato che la definizione di raccolta del risparmio dettata dall'art. 11 t.u.b. svaluta l'elemento rappresentato dall'individuazione delle modalità tecniche di acquisizione dei fondi da terzi, rimessa in via generale alle determinazioni dei singoli operatori salvo specifiche disposizioni di legge od amministrative che altrimenti conformino tale aspetto dell'autonomia negoziale. L'elemento fondamentale della definizione normativa è costituito dal fatto che tali fondi siano rimborsabili e dunque contemplino un impegno contrattuale alla loro restituzione, quale che sia in concreto il contenuto specifico della fattispecie negoziale che varierà in relazione al mutare nel tempo delle forme tecniche della raccolta.
Tornando ora alla disciplina penale della raccolta del risparmio occorre sottolineare che prima dell'entrata in vigore dell'art. 130 t.u.b. la materia era regolata dall'art. 96 della legge bancaria del 1936. Tale norma originariamente prevedeva una sanzione penale, poi fu depenalizzata. Infine l'illecito penale venne reintrodotto con il nuovo testo dell'art. 96 dettato dall'art. 29 legge 55/90. La norma stabiliva che "chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni". L'art. 1 della legge bancaria del 1936 disponeva a sua volta che "la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto". L'attività era riservata a "istituti di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, casse di risparmio e istituti, banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati". L'art. 96 fu definito dalla dottrina "un saggio dimostrativo della peggiore tecnica legislativa" per il ricorso alla tecnica del rinvio, reso incerto dall'inciso "per la raccolta del risparmio tra il pubblico", cui da taluno fu riconosciuta efficacia abrogante di parte dell'art. 1, con la conseguenza che l'esercizio del credito non sarebbe assurto ad elemento costitutivo del reato (è la tesi seguita dal Tribunale di Ferrara) e da altri natura di pleonasmo. La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte che ha affermato che l'art. 96 non persegue la raccolta del risparmio di per sè, in quanto, al di là della portata letterale dell'espressione che menziona la "raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma", il richiamo esplicito in esso operato all'attività prevista dall'art. 1 (il quale contempla l'intermediazione nel credito nei suoi due momenti della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito) rende palese che è appunto l'attività di intermediazione del credito che è subordinata all'autorizzazione della Banca d'Italia. La rilevanza ermeneutica del richiamo è del resto confermata dalla disposizione dell'art. 2 della legge bancaria, che assoggetta al controllo pubblico le aziende di diritto pubblico o privato che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito (Sez. 1^, 25 luglio 1991, n. 3114, Mendella, in Cass. pen., 1992, 3027; conf. Sez. 1^, 8 luglio 1991, Ballerini). Queste conclusioni sono state del resto condivise dalla Cassazione civile che ha affermato che prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14 dicembre 1992 n. 481, successivamente abrogato e sostituito dal
T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico cui facevano riferimento gli artt. 1 e 96 della previgente legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni), ancorché svolta in violazione di divieti previsti dalla legge, non era punibile con la sanzione stabilita dal citato art. 96, richiedendosi per l'applicabilità di tale sanzione l'esercizio abusivo dell'attività bancaria, come definita dall'art. 1 del R.D.L. n. 375 del 1936 e successive modifiche, consistente nello svolgimento congiunto della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, sicché rimaneva fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 96 l'esercizio isolato dell'una o dell'altra funzione (Cass. civ., sez. 1^, 17.2.1995, n. 1738, Morgan e Franklin Finitalia S.r.l.
contro
Prefetto di Firenze, rv. 490501; Cass. civ., sez. 1^, 27.6.1991, n. 7209, in Foro It, 1991, 2709).
Come si è detto, la Corte d'appello ha affermato che prima del 1991 l'esercizio dell'attività d'intermediazione finanziaria non poteva che rientrare nella generica nozione di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, intesa come attività d'impiego del risparmio raccolto al fine di ricavarne una retribuzione. Tale affermazione peraltro non trova fondamento nella disciplina all'epoca vigente. È stato anzi sottolineato che di fronte al quesito se l'accezione di raccolta del risparmio ricomprendesse le sole ipotesi di acquisizione di somme di denaro a fronte delle quali la banca si costituisse debitrice della loro restituzione, ovvero anche tutti i diversi casi nei quali la raccolta di mezzi monetali si conseguisse tramite l'emissione di titoli di rischio, quali azioni o quote di partecipazione, l'interpretazione prevalente era quella restrittiva. Va anzi aggiunto che sul punto la Direttiva 780/77/CEE nel suo quinto considerando (...raccogliere fondi rimborsabili... sia sotto forma di depositi che sotto altre forme...) anticipava la definizione poi accolta dal legislatore con l'art. 11 del t.u.b..
In conclusione va sottolineato che in tanto la condotta tenuta dai promotori può essere sussunta sotto la previsione dell'art. 130 t.u.b. in quanto si possa affermare la continuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina, secondo la regola dettata dall'art. 2, comma 3, c.p., continuità normativa che alla luce della nozione di raccolta del risparmio offerta dall'art. 11 t.u.b. non sussiste. La sentenza impugnata sul punto va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 7) Il motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell'affermata esclusione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 130 t.u.b..
8) Il ricorso è fondato per quanto concerne il CE. In proposito è sufficiente richiamare, ed il rilievo vale per l'analogo motivo di ricorso dedotto dal CO, quanto si è già osservato con riferimento agli altri promotori. Anche per il CE ed il CO pertanto la sentenza impugnata va annullata relativamente al capo N del dispositivo con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per nuovo esame in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese a favore delle parti civili costituite.
11. I ricorsi delle parti civili.
1) La parte civile AN e le parti civili BE OM e altri lamentano violazione di legge in riferimento agli artt. 573, 576, 622 c.p.p. e sotto il profilo della violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 539, 546, comma 3, c.p.p. nonché per difetto di motivazione perché la Corte d'appello non ha pronunciato sulla richiesta di provvisionale. Si osserva che la prova del danno è documentale e che ricorrono i gravi motivi dello stato di bisogno e del pericolo nel ritardo. La concessione della provvisionale non rientra nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice, che deve provvedere ove sussistano i presupposti per la condanna. 2) La parte civile AN ricorre per violazione di legge, con riferimento agli artt. 573, 576, 578, 622 c.p.p. e per illogicità di motivazione con riguardo al proscioglimento degli imputati dai delitti di truffa di cui ai capi O e T, in particolare di ZO NZ.
A tale proposito la sentenza impugnata, dopo aver affermato che dal testimoniale emergeva una sistematica condotta di natura truffaldina posta in essere dal ZO e di altri promotori finanziari, ha aggiunto che l'appello sul punto della parte civile era generico perché, richiamando la sentenza di primo grado (p. 143 punti 1-2-3) non faceva riferimento a specifici episodi di falsa rappresentazione da parte dei promotori nei confronti dei risparmiatori. Ha quindi ritenuto l'appello inammissibile (cfr. sent. impugnata, p. 161 e ss.).
3) La parte civile AN con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al rigetto del motivo d'appello con cui impugnava il proscioglimento da parte del Tribunale di Ferrara di LE GI, sindaco di RI SI s.p.a. Lamenta violazione degli artt. 125, co. 3, 192 c.p.p., 223, 1^ co. n. 1 e 2, 216, co. 1^ n. 1 e 2, 219, co. 1^ e co. 2^, n. 1 e 273 l. fall. in relazione all'art. 2621 c.c.. Ancora deduce violazione degli artt. 2359 bis, 2630, 2403, 2404, 2406, 2407, 2425, 2432, 2439, 2440 e 2225, 2446, 2447, 2448, co. 1, 2449, 2632 c.c.. Va ricordato che la Corte di merito ha affermato che il LE a causa della brevità dell'incarico non avrebbe avuto la possibilità di effettuare i controlli di legge sulla società Progetto 23, poi trasformata in RI SI s.p.a., controlli che se eseguiti avrebbero evitato la commissione dei reati di bancarotta e falso in bilancio contestati al capo N1 lett. a) e b). All'epoca delle dimissioni del LE gli altri tre sindaci di cui la Corte d'appello ha affermato la responsabilità, non avrebbero neppure iniziato a commettere i reati loro ascritti.
Afferma il ricorrente che il LE interrogato dal P.M. all'udienza del 14.3.2000 avrebbe affermato di non aver effettuato nessun controllo sulle partecipazioni di Progetto 23 nell'anno 1989. Aggiunge che la Corte di merito non si sarebbe avveduta del palese falso in bilancio commesso dagli amministratori di Progetto 23 allorché affermarono che la società aveva ricevuto in prestito da RI Commissionaria 500 milioni di lire nell'anno 1989 e che li aveva restituiti nel medesimo anno. Il LE avrebbe omesso i dovuti controlli sulle partecipazioni e sui rapporti con le altre società del gruppo negli anni 1988, 1989, 1990. Egli avrebbe rassegnato le dimissioni per evitare di procedere ai controlli, ma tali dimissioni non potrebbero mandarlo esente da responsabilità. Ancora la Corte d'appello non avrebbe valutato la posizione del LE con riferimento all'operazione di aumento di capitale Urafin - EF. EF aveva consentito che una propria controllante accordasse un prestito a Progetto 23 per acquistare una propria rilevante partecipazione e Progetto 23 a sua volta avrebbe violato l'art. 2359 bis c.c. acquistando le quote di una società controllata dalla propria controllante. Il ricorrente sottolinea che attraverso tale operazione risultavano violate numerose altre norme, in particolare gli artt. 2630, 2406, 2407, 2425, 2432, 2439, 2440 e 2225, 2446, 2447, 2448, co. l,n. 4, 2449 c.c.. La ritenuta inammissibilità degli appelli proposti dalle parti civili comporta il rigetto dei ricorsi dalle stesse proposti e la condanna al pagamento in solido delle spese processuali cui hanno dato causa.
P.Q.M.
La Corte:
1. dichiara inammissibile l'appello della parte civile IO ED e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul capo relativo:
- alla condanna di LO NZ, MA IN, CO IE PE al risarcimento dei danni ed alle spese a favore delle parti civili;
- alla condanna di CR GO, RO IE LU, NI NZ al risarcimento dei danni ed alle spese a favore delle parti civili per il reato di cui al capo H;
- alla condanna di MP MA ON al risarcimento dei danni ed alle spese a favore delle parti civili per il reato di cui al capo H e per i reati di cui al capo N1 lett. d) - seconda parte - e lettera e);
2. annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti di AC BR per il reato di cui al capo 5^ perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
3. annulla la sentenza impugnata relativamente al capo N del dispositivo con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per nuovo esame in ordine alla condanna degli imputati AC BR, ON AN, OL AU, AT ET, VA LU, PP EN, RI IM, AM DR, TT IE, US IA, TI ES, NI MA RA, NI NI, UD LU, IANI ES, AL IA, NI GI, SA EL, RU TO, SA OL, CA ZI AR, MB LA, IZ TO, BI OL, MO CO, CO AM al pagamento in solido delle spese a favore delle parti civili costituite;
4 rigetta i ricorsi proposti da BE (oppure EN) OM, RG NO, EL AN, BO RA, HI DO, RU DA, BU NI, AT AL, LA IR, EN TO, ET PE, RI MA, AZ SQ, ZZ TE, ER RI, SI EG, AT OL, NN VA, ZA NT, NI VO, AN IS, AN IO, GH SI, VA LD, BI TT e OG MA e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa;
5 rigetta nel resto i ricorsi proposti da MP MA ON, CR GO, RO IE LU, NI NZ, AC BR, ON AN, OL AU, AT ET, VA LU, PP EN, RI IM, AM DR, TT IE, US IA, TI ES, NI MA RA, NI NI, UD LU, IANI ES, AL IA, NI GI, SA EL, RU TO, SA OL, CA ZI AR, MB LA, IZ TO, BI OL, MO CO, CO AM;
6. rigetta i ricorsi proposti da LL NO, AL GO, AN DO, TR OM e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004