Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2004, n. 31408
CASS
Sentenza 4 giugno 2004

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La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione.

L'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2004, n. 31408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31408
    Data del deposito : 4 giugno 2004

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