Versione
7 aprile 1990
7 aprile 1990
Art. 29. 1. L' articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attivita' prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".
"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attivita' prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2005, n. 40815Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/04/2005 Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 970 Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 49335/2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 30.10.2003 da: TE AL, nato a [...] il [...]; il 25.10.2003 dall'avv. Luigi Franza, difensore di AS AR VI, nato il [...] a [...]; avverso la sentenza del 12 giugno 2003 dalla Corte di Appello di Napoli. Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le …Leggi di più...
- limiti·
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