Articolo 29 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 28Articolo 30
Versione
7 aprile 1990
Art. 29. 1. L' articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attivita' prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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