Articolo 18 del Codice del processo tributario
Articolo 23Articolo 19
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Art. 18. Il ricorso 1. Il processo e' introdotto con ricorso alla ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) .
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) cui e' diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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