Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2225.
(Corrispettivo).
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
(Corrispettivo).
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
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- 1. Cassazione civile n. 11085/1995https://www.brocardi.it/ · 226.64655
[…] sicché il relativo compenso, configurabile quale diritto soggettivo, può essere determinato dal giudice ordinario, a norma dell'art. 2225 c.c., in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, qualora esso non sia convenuto tra le parti e non sia determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, al quale fine peraltro ben può il giudice far riferimento alla valutazione compiuta dall'amministrazione con il decreto di determinazione del compenso emesso ai fini del menzionato art. 380 del D.P.R. n. 3 del 1957, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2021, n. 632Provvedimento: […] Suprema Corte l'affermazione della sentenza d'appello - per cui la domanda del Parte_1 non poteva essere accolta per non aver dimostrato quali fossero gli accordi intervenuti circa modi, tempi e consistenza del corrispettivo dell'opera - risulta contraria all'art. 2225 c.c. […] Deve essere al riguardo confermato l'importo di € 10.000,00 da ritenersi equo ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c. in quanto proporzionato alla natura, quantità eLeggi di più...
- soccombenza·
- giurisdizione civile·
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- patrocinio a spese dello Stato·
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