Sentenza 28 maggio 1998
Massime • 1
Non costituisce provvedimento abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, dal momento che un tale provvedimento è inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 cod.proc.pen. nel quale trova disciplina la incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.
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- 1. Provvedimenti sulla libertà personalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 534 del 20 gennaio 1995 «Ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p. sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che...» Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 11 del 2 giugno 1998 «Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2443 del 24 settembre 1996 …
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19287 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA SENTENZA Sul ricorso proposto da Musone Giovanni nato a Marcianise (CE) 1/3/1964 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli sezione del riesame del 19/10/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/9/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava …
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19286 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA SENTENZA Sul ricorso proposto da Passalacqua Francesco nato a Catanzaro 30/8/1990 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame in data 2/11/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito per l'indagato l'avv. Pietro Asta in sostituzione dell'avv. Pietro Chiodo che ha …
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19285 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA 2/11/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito per l'indagato l'avv. Gregorio Viscomi in sostituzione dell'avv. Luigi Falcone che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/9/2012 il Giudice per …
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19289 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA SENTENZA Sul ricorso proposto da Berlingieri Giovanni nato a Lamezia Terme il 3/7/1965 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame in data 11/12/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito per l'indagato l'avv. Pietro Asta in sostituzione dell'avv. Pietro Chiodo che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/1998, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 28/5/1998
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere ORDINANZA
3. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere N. 1700
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 28236/97
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata;
avverso la sentenza emessa il 24 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata nei confronti di JR DZ;
nella udienza in camera di consiglio in data 28 maggio 1998;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
ritenuto che, con sentenza del 24 giugno 1997, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata, a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero nei confronti di JR DZ per i reati di cui agli artt. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 610 e 612 cod. pen., dichiarò la propria incompetenza per territorio, per essere competente il tribunale di Ancona, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quest'ultimo giudice;
che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 402 e 22 cod. proc. pen. ed abnormità del provvedimento, ed osservando:
che il giudice per le indagini preliminari non può pronunciare sentenza di incompetenza quando la chiusura delle indagini preliminari avvenga con richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero: che è invero contrario ai principi fondamentali del processo che sia emessa una sentenza senza il previo esercizio dell'azione da parte dell'organo pubblico;
che pertanto il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto rilevare solo incidentalmente la propria incompetenza per territorio e restituire gli atti allo stesso pubblico ministero che glieli aveva inviati con richiesta di archiviazione, con ciò sollecitandolo ad eventualmente trasmettere gli atti stessi al pubblico ministero ritenuto competente;
considerato che non costituisce provvedimento abnorme e non è, quindi, ricorribile per cassazione, quello con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, dal momento che un tale provvedimento è inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 cod. proc. pen. nel quale, appunto, trova disciplina la "incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari" (cfr. Sez. I, 27 aprile 1993, P.M. c. ignoti, m. 194.271);
che, peraltro, le sentenze con cui il giudice decide sulla propria competenza non sono soggette a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, secondo comma, cod. proc. pen.;
che, pertanto, in applicazione del suddetto principio va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa di incompetenza adottata dal giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1998