Articolo 164 del Codice di procedura penale
Articolo 163Articolo 165
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
1 gennaio 2023
Art. 164. ((Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio)) 1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida ((per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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