Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dai Presidenti delle rispettive assemblee:
a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle societa' le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a societa' di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le societa' di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilita', la idoneita' tecnica delle societa' di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle societa' di revisione sara' attribuito altresi' il compito di esprimere parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruita' delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle societa' di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;
b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le societa' e gli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 sub articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attivita' esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre societa', la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attivita';
c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti la organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarita' dei poteri e correlative facolta' di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle camere di commercio e alle autorita' locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;
d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia, nonche' quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dai Presidenti delle rispettive assemblee:
a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle societa' le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a societa' di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le societa' di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilita', la idoneita' tecnica delle societa' di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle societa' di revisione sara' attribuito altresi' il compito di esprimere parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruita' delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle societa' di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;
b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le societa' e gli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 sub articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attivita' esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre societa', la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attivita';
c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti la organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarita' dei poteri e correlative facolta' di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle camere di commercio e alle autorita' locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;
d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia, nonche' quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.