Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile, ai fini dell'identificazione della voce dell'indagato captata nel corso di una intercettazione telefonica, una conversazione intervenuta sulla medesima utenza tra la di lui moglie e quello che era il suo difensore).
Commentari • 3
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Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2008, n. 38578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38578 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO CO - Consigliere - N. 1484
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 10016/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL CO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro 11 dicembre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'11 dicembre 2007 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cosenza 23 novembre 2007, che aveva applicato a CO GL la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestati ai capi 6) e 10) dell'imputazione provvisoria.
Avverso l'ordinanza il GL ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) con riguardo all'identificazione del GL, riconosciuto dalla voce nelle conversazioni intercettate e, in particolare, in base a una telefonata intercorsa fra la moglie e il suo difensore, telefonata inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per il combinato disposto dell'art. 103 c.p.p., comma 5 e art. 271 c.p.p.; e, inoltre, perché il Tribunale non ha tenuto conto che la conversazione telefonica n. 44 DIT n. 85/07 si svolge fra personaggi non identificati, indicati con C e D e non col GL, che non risulta presente in quell'occasione insieme con loro. L'impugnazione è inammissibile.
Nell'ordinanza si indicano con precisione gli elementi in base ai quali è avvenuta l'identificazione del GL, con la precisazione che il riconoscimento della sua voce nel corso di una conversazione registrata aveva trovato riscontro in altra conversazione, intercettata sulla medesima utenza, nella quale l'interlocutrice si era presentata come la sig.ra GL, moglie di CO.
L'identificazione dell'indagato, così logicamente motivata, è stata confermata da una serie di testimonianze che ne attestano la veridicità, per cui il vizio dedotto col primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
Il ricorrente ha eccepito, peraltro, l'inutilizzabilità della telefonata di riscontro in quanto intervenuta fra la moglie e il suo legale.
Ora, è pacifico che il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei difensori, sancito dall'art. 103 c.p.p., comma 5, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale, e dunque nell'esercizio delle funzioni inerenti ai suo ufficio, quale che sia il procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione, non inerente (tanto più ove costituisce essa stessa reato), che si svolga nel suo studio o domicilio.
La prescrizione anzidetta non si traduce, in definitiva, in un divieto assoluto di conoscenza ex ante, come se il legale godesse di un ambito di immunità assoluta o di un privilegio di categoria, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito, ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 7, e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell'art. 271 c.p.p., richiamato dallo stesso art. 103 c.p.p., comma 7.
(Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2003 n. 20072, ric. Graviano ed altri;
Sez. 6, 2 novembre 1998 n. 1472, ric. Archesso ed altri;
Sez. 6, 16 giugno 2003 n. 35656, ric. Franchi;
Sez. 6, 4 luglio 2006 n. 34065, ric. Spahija;
Sez. 5, 18 febbraio 2003 n. 12944, ric. Ricciotti;
Sez. U, 12 novembre 1993-14 gennaio 1994 n. 25, ric. Grollino). Correttamente pertanto il tribunale del riesame ritiene legittima l'utilizzazione della conversazione intercettata non per il suo oggetto e contenuto, ma solo in considerazione dell'identità propria dell'interlocutore-chiamante, da lui dichiarata introducendo la conversazione, e del valore indiziario che la stessa assume in relazione all'identificazione dell'indagato.
L'eccezione contestualmente proposta col motivo predetto risulta perciò anche sotto questo profilo manifestamente priva di fondamento.
Altrettanto manifestamente infondata è la censura dedotta nella seconda parte dello stesso motivo, che oltre tutto si fonda su un'erronea ricostruzione del fatto.
Il ricorrente prospetta, infatti, la conversazione come intercorrente fra personaggi non identificati e non con il GL, laddove è certo che quest'ultimo aveva chiamato dall'utenza telefonica della sorella il coindagato ZI RI, intrattenendo con lui un dialogo di rilevante interesse per l'indagine, e che le voci, provenienti da persone non identificate in compagnia dello stesso GL, erano state intercettate nell'intervallo fra la chiamata di quest'ultimo e la risposta del RI.
La censura, di conseguenza, appare palesemente insussistente perché disattesa in fatto. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008