Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2008, n. 38578
CASS
Sentenza 3 giugno 2008

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L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile, ai fini dell'identificazione della voce dell'indagato captata nel corso di una intercettazione telefonica, una conversazione intervenuta sulla medesima utenza tra la di lui moglie e quello che era il suo difensore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2008, n. 38578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38578
Data del deposito : 3 giugno 2008

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