Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
La mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate, non determina alcuna nullità, né l'inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2010, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/01/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 134
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 37054/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di CE TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 21 maggio 2009 dal Tribunale del riesame di Catania;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'indagato, avv. AFELTRA Roberto di Roma, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di TO CE per i delitti di partecipazione, con ruolo di vertice, ad associazione di tipo mafioso, permanente in AD dal gennaio 2006 all'aprile 2009 (capo A) e ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, permanente nella stessa località siciliana dal febbraio 2006 al marzo 2009 (capo B).
1.1. Il Tribunale disattendeva, in primo luogo, tutte le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell'indagato. a) In ordine all'eccepita inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con decreto del 16 febbraio 2006 per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., e art.268 c.p.p., comma 3, il Tribunale del riesame affermava:
- che la "urgenza" di procedere era stata adeguatamente motivata attraverso il riferimento al contenuto di una conversazione, intercettata lo stesso giorno, dalla quale era emerso che RI NO e IO OL stavano portando a compimento la "attività" che avevano in corso;
- che la necessità di eseguire le operazioni mediante impianti "esterni" era stata determinata dalla "inidoneità" di quelli interni dovuta alla necessità di coordinare i risultati delle diverse attività di intercettazione eseguite, avvalendosi "in tempo reale" delle banche dati in uso alla polizia giudiziaria, e di predisporre tempestivamente "servizi di controllo sul territorio". b) Quanto all'eccepita perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dei supporti "audio e video" delle eseguite intercettazioni, rilevava il Tribunale che essi non erano stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari con la richiesta di applicazione della misura coercitiva, sicché non potevano essere annoverati tra gli atti da trasmettere in caso di riesame.
c) Con riguardo alla medesima eccezione formulata in relazione all'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni disposte in altro procedimento (n. 14177/2004 r.g.n.r.), il giudice del riesame osservava che detta trasmissione non era necessaria, essendo sufficiente, ai fini dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, il deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni.
1.2, Nel merito dell'ordinanza cautelare, il Tribunale confermava la valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.
a) I giudici del riesame spiegavano, anzi tutto, che il procedimento aveva tratto origine dai fatti di sangue che avevano caratterizzato la faida, in AD, tra i clan NT UN e IS. In particolare, il 27 luglio 2006, in territorio di Bronte, erano stati uccisi IO RO, AN RI e OC IO;
il triplice omicidio era stato addebitato ad OT TO ed RE OT, ZO ON, NZ AV e
RI GI.
Il Tribunale si soffermava, poi, anche attraverso ampi richiami all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sugli elementi probatori (desunti dalle sentenze pronunciate dalla Corte d'assise di Catania il 22 gennaio 1997, dalle conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate, dalle "videoriprese" e dai "controlli su strada" effettuati a far tempo dal 2006) dimostrativi dell'esistenza e dell'operatività "attuale" del sodalizio mafioso operante in AD e facente capo al NT (capo A). b) Di tale sodalizio faceva parte il CE, genero del NT.
Gli elementi a suo carico andavano principalmente desunti dai contenuti dei colloqui che lo stesso aveva avuto con il suocero detenuto. In particolare, in una conversazione del 17 dicembre 2007 i due avevano discusso della suddivisione dei proventi illeciti tra i familiari degli associati arrestati;
si era così appreso che il CE si era occupato della gestione di tale attività, la cui importanza confermava che l'indagato rivestiva un ruolo direttivo nel sodalizio (lo stesso NT, nel corso del colloquio, gli aveva detto che "nessuno" poteva permettersi di muovergli rimproveri). In altro colloquio registrato l'8 maggio 2006 NT era stato informato dal CE del riparto dei proventi derivati dalla vendita di sostanze stupefacenti, degli "affari" in corso con OR LT (che gli era debitore) e delle vicende dei sodali (TO LL e NN NT erano stati tratti in arresto per illegale detenzione di eroina).
Il CE in sostanza, in virtù dei poteri conferitigli dal NT, attuava "le scelte più importanti", spesso concordate con il suocero. Il quadro indiziario appariva oltremodo rafforzato da una conversazione intercettata il 19 ottobre 2007 neo corso della quale AN CO e CE SI, esponenti del clan rivale, avevano discusso di un incontro avuto con il CE per "sistemare un'estorsione".
c) In relazione al delitto associativo di cui al capo B), il Tribunale dedicava la propria attenzione, per dimostrare l'esistenza e l'operatività del sodalizio, alle conversazioni intercettate il 23 febbraio 2006 sull'autovettura in uso al menzionato LL e nelle quali egli aveva parlato con GI LA ME dei "conti" dell'attività e con tale TURI del fatto che la droga fosse ormai "importata" in "panetti" da mezzo chilogrammo (mentre prima le confezioni erano di 250 grammi).
L'ascolto delle conversazioni intercettate aveva, inoltre, reso possibile arresti e sequestri di marijuana e di eroina (il 10 marzo 2006 era stato arrestato GA ET con 830 grammi di marijuana;
il successivo 24 marzo erano stati arrestati - come già si è accennato - NN NT ed il LL con 310 grammi di eroina;
il 20 aprile ed il 4 maggio erano stati effettuati altri sequestri di modici quantitativi della medesima sostanza). d) A seguito dei menzionati arresti del LL e di NT NN era stato il CE, insieme a NO RI, ad occuparsi del trasporto dello stupefacente ad AD (ciò era emerso da conversazione intercettata il 24 settembre 2006 all'interno dell'autovettura di TO FOTI). Nella conversazione intercorsa il 12 novembre 2008, inoltre, NT aveva discusso con il CE e AN LO ER se fosse più conveniente "importare la droga da Torino" dove si trovava LT OR, o acquistarla nella zona di AD.
Infine, come sopra si è detto, già nella conversazione dell'8 maggio 2006, CE aveva informato il NT del riparto dei proventi derivati dalla vendita della droga, degli affari in corso con il LT e delle vicende dei sodali.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque.
2.1. Con il primo motivo la difesa ribadisce (v. supra 1.1 c)) che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dei "decreti autorizzativi relativi al procedimento n. 14177/2004 r.g.n.r.".
Afferma, in particolare, che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe viziata non essendovi "nel fascicolo processuale alcun verbale delle intercettazioni del procedimento originario".
2.2. Con il secondo motivo lamenta, deducendo un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che il Tribunale non abbia dichiarato la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'omessa trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dei supporti "audio e video" delle eseguite intercettazioni (v. supra 1.1 b)).
Sostiene che il pubblico ministero non poteva esimersi dal trasmettere al Giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine, compresi i menzionati supporti, imponendolo l'art. 291 c.p.p., che sarebbe altrimenti in contrasto (in combinato disposto con l'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10) con gli artt. 24 e 111 Cost.. 2.3. Con il terzo motivo si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivato il "decreto del 16 febbraio 2006" (v. supra 1.1 a)). Non sarebbe un mero errore materiale il riferimento, nella parte motiva del provvedimento, alla Compagnia Carabinieri di Paternò. La motivazione, inoltre, non sarebbe "esaustiva" ne' sulle "ragioni di urgenza", ne' sulla "inidoneità" degli impianti interni, tanto più che, "fatti salvi alcuni episodi" per i quali si era proceduto separatamente, non era dato riscontrare "alcun servizio collaterale di appostamento". Non si comprenderebbe, inoltre, perché la tecnica del c.d. roaming sarebbe stata utilizzata soltanto in taluni casi ed in altri no.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione "in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3", affermando che con la richiesta di riesame si era dedotto che la "registrazione sui supporti magnetici" delle conversazioni intercettate in esecuzione del decreto suddetto era stata effettuata presso gli uffici del Commissariato P.S. di AD;
la doglianza non era, tuttavia, stata tenuta in considerazione alcuna dal Tribunale.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e contraddittorieta della motivazione in relazione all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione, con ruolo di rango primario, ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Il "mero richiamo a parentele qualificate" - afferma il difensore - è privo di concreto valore indiziario e la "tesi accusatoria rimane circoscritta nell'alveo delle congetture".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo è generico risolvendosi nella mera enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di merito ed è, comunque, manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (v., per tutte, Cass. S.U. 17 novembre 2004, p.m. in proc. Esposito), con riferimento alle intercettazioni disposte in altro procedimento, non si può prescindere dalla chiara disposizione dell'art. 270 c.p.p., comma 2, che richiede il deposito solo dei verbali e delle registrazioni, ritenendoli documentazione sufficiente della prova desumibile da intercettazioni autorizzate per l'accertamento di una vicenda criminale certamente diversa da quella oggetto del procedimento ad quem.
Sicché i decreti autorizzativi costituiscono atti del procedimento a quo (art. 238 c.p.p.), che vanno prodotti da chi vi abbia interesse, perché il controllo sulla legalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione è demandato all'iniziativa delle parti, come del resto è ragionevole avvenga in un processo ispirato al principio dispositivo.
Si aggiunga che questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare (cfr. Cass. 5^ 13 marzo 2009, Badescu, RV 243609) che, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 c.p.p., e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 c.p.p. aventi carattere tassativo.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
L'art. 291 c.p.p., comma 1, stabilisce che le misure cautelari personali sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. E sono gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1, (nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini) che l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, nei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, al tribunale.
Ebbene la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare (v. Cass. 1^ 11 luglio 2000, Nicchio, RV 216750; Cass. 1^ 30 giugno 1993 Bruno RV 194361; Cass. 2^ 12 luglio 1996, Cannizzaro, RV 206510) che il disposto dell'art. 291 c.p.p., comma 1, nella sua chiara formulazione letterale, non consente di ritenere sussistente un obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice competente ad applicare la misura cautelare richiesta tutti gli atti in suo possesso, imponendo viceversa di ritenere che il pubblico ministero sia pienamente legittimato a selezionare, con ampia discrezionalità sottratta a controllo, quelli tra detti atti che a suo giudizio vanno sottoposti alla decisione del giudice.
Nè in ciò si ravvisano profili di illegittimità costituzionale e neppure, per la verità, ne prospetta il ricorrente, essendosi il medesimo limitato ad adombrare un contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., senza, peraltro, esplicitarne le ragioni.
L'ordinanza perde, dunque, efficacia soltanto in conseguenza della mancata trasmissione nei termini di tutti gli atti presentati con la richiesta al giudice per le indagini preliminari (cfr. Cass. 4^ 17 novembre 2005, Omodasun, RV 233530 e, da ultimo, Cass. 1^ 22 gennaio 2009, Di Lorenzo, RV 242818). L'organo del riesame deve, invero, avere a disposizione gli stessi elementi dei quali ha potuto disporre il giudice della cautela per accogliere o rigettare la richiesta del pubblico ministero (cfr. Cass. 5^ 23 novembre 1999, Maesano, RV 215570) Si ricordi, infine, che l'art. 269 c.p.p., comma 1, prevede che i verbali e le registrazioni restino conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione e che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 2^ 10 agosto 2000, Zavettieri, RV 217420), la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni non determina alcuna nullità, ne' l'inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri.
3.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso consistono in considerazioni generiche e del tutto irrilevanti.
Anzi tutto, l'errore materiale contenuto nel citato decreto è di tutta evidenza non fosse altro perché il Comando Compagnia Carabinieri di Paternò non risulta essere stato coinvolto nell'attività esecutiva delle intercettazioni.
E non si vede in che modo la disattenzione possa avere influenza sull'utilizzabilità dei risultati delle operazioni eseguite. Quanto, poi, alle critiche sulla motivazione del decreto, esse si risolvono nella mera enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale che ha, per contro, sufficientemente argomentato il proprio giudizio (v. supra 1.1 c)), seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. S.U. 26 novembre 2003, Gatto). Deve, infine, rilevarsi, dopo avere premesso che non risulta che nel caso in esame l'attività di registrazione sia stata illegittimamente eseguita "all'esterno", che questa Corte (cfr. Cass. S.U. 26 giugno 2008, Carli), nel ribadire la legittimità dell'ascolto "remotizzato" presso gli uffici di polizia giudiziaria delle intercettazioni, ha precisato che essenziale per l'utilizzabilità delle medesime è che l'attività di registrazione - e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati.
In particolare la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario può essere "remotizzato", trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l'accesso alle registrazioni originali.
3.4. Anche il quinto motivo del ricorso è inammissibile. Esso non contiene, in relazione al tema dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, effettive critiche alla decisione impugnata, limitandosi a contestare genericamente la rilevanza delle conversazioni intercettate e le valutazioni effettuate dai giudici di merito.
Il controllo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato; a controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr., per tutte, Cass. S.U. 22 marzo 2000, Audino, RV 215828; Cass. 4^ 3 maggio 2007, Terranova, RV 237012). Ed è proprio alla luce di tali principi che deve riconoscersi l'affermata genericità; l'ordinanza impugnata si sviluppa, invero, secondo linee coerenti e con adeguati passaggi argomentativi. Non certo illogiche sono, in particolare, le valutazioni in ordine all'interpretazione dei contenuti delle conversazioni.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010