Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 18753
CASS
Sentenza 16 gennaio 2003

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In materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, le nuove disposizioni introdotte con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successivamente con l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 si pongono in rapporto di continuità normativa con le previgenti disposizioni di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come sostituito dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1995 n. 425), con disposizioni meno favorevoli ai fini della valutazione prescritta dall'art. 2 cod. pen.

A seguito delle nuove disposizioni di cui all'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, modificatrici dell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo: a)quelli che hanno insita la scommessa o b)che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o c)vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 del citato T.U. Gli apparecchi leciti da trattenimento e da giuoco di abilità, ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 110, risultano pertanto: a) quelli che si attivano con l'introduzione di moneta metallica nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e con costo della partita non superiore a 50 centesimi, con durata di ciascuna partita non inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in danaro (non superiore a venti volte il costo della partita) erogate immediatamente dalla macchina stessa in moneta; b)quelli che parimenti si attivano con l'introduzione di moneta non superiore a 50 centesimi, con preponderanza degli elementi di abilità o trattenimento e che consentono il prolungamento immediato della partita sino ad un massimo di dieci volte; c)quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con moneta metallica massima di un euro e che distribuiscono, direttamente ed immediatamente, premi consistenti in piccola oggettistica non convertibili e con valore non superiore a venti volte il costo della partita; d)quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica e che non distribuiscono premi, con costo non superiore a 50 centesimi e durata variabile in relazione all'abilità del giocatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 18753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18753
    Data del deposito : 16 gennaio 2003

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