Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2014, n. 52503
CASS
Sentenza 23 settembre 2014

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In tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse definirsi "diverso" il procedimento riguardante i reati di traffico internazionale di stupefacenti e di opere d'arte finanziati con i proventi dei connessi reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione inizialmente investigati da altra autorità giudiziaria).

Commentari5

  • 1Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riforma
    Gaetano De Amicis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …

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  • 3Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni. Art. 270 c. 1 c.p.p.: questioni interpretative e prospettive di riforma
    Marco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …

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  • 4Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riforma
    Gaetano De Amicis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22 febbraio 2020

  • 5Ragionevole dubbio, quale motivazione? (Cass. 10093/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2014, n. 52503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52503
Data del deposito : 23 settembre 2014

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